Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS)

Documenti analoghi
Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Ordinanza concernente il versamento di sussidi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie del Cantone dei Grigioni (OSESM)

Ordinanza sull esame svizzero di maturità

Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie)

Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie)

COLLEGIO PAPIO SCUOLA MEDIA e LICEO Casella Postale 840, CH-6612 Ascona Tel. +41 (0) Fax +41 (0)

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004

Regolamento interno della Scuola d'arti e mestieri di Trevano del 28 gennaio 2014

Regolamento della maturità professionale (del 1 luglio 2015)

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre sulla formazione professionale, ordina:

Regolamento per il curricolo di certificato di scuola specializzata e di maturità specializzata sanitaria e sociale (del 14 agosto 2012)

SSST Trevano pagina 1 di 7

Promemoria VII calcolo delle note, promozione, esame di maturità professionale, valutazione del progetto didattico interdisciplinare

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di farmacia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Locarno del 22 luglio 2016

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Muratrice/Muratore con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda del 9 maggio 2016

Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Guardiana di animali/guardiano di animali con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua

Disposizioni generali per la formazione di Educatore/trice dell infanzia dipl. SSS

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Regolamento degli studi dell Istituto della transizione e del sostegno del 22 luglio 2016

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento degli studi delle scuole d arti e mestieri della sartoria del 14 marzo 2016

del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2013) da segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa.

Legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE SCUOLE DI MUSICA DELLE SOCIETA AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE BANDISTICA TICINESE

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di arte applicata del 23 maggio 2016

Regolamento interno della Scuola specializzata superiore di tecnica dell abbigliamento e della moda di Lugano

Regolamento sulla formazione agricola e sugli esami di fine apprendistato per agricoltore (del 14 gennaio 1998)

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Decoratrice tessile/decoratore tessile con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Falegname CFP con certificato federale di formazione pratica (CFP) 2

Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC)

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sul tiro di caccia obbligatorio (OTCO)

del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata Profilo professionale e orientamenti

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Commento allo. Schema di decreto legislativo recante norme in materia di. valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore al taglio edile con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice su vetro/pittore su vetro con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche del 22 luglio 2016

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Orafa/Orafo con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Tecnologa di stampa/tecnologo di stampa con attestato federale di capacità (EFZ)

Legge sull'aiuto in caso di catastrofi (LAC)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

1 Foglio ufficiale 11/2014 Venerdì 7 febbraio 1107

Centro di Biologia Integrata. REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Biomolecolari

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF)

Ordinanza del DFI

del 7 dicembre 1998 (Stato 1 novembre 2011) segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa.

Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit)

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina di Basilea

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice di scenari/pittore di scenari con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

Legge sulla promozione della cultura (LPCult)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Diploma per formatori di apprendisti in azienda

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/carrozziere lattoniere

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano del 22 luglio 2016

Ordinanza sull esame svizzero di maturità

Legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'assistenza sociale)

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

LICEO CANTONALE DI MENDRISIO

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Transcript:

45.40 Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS) del settembre 008 (stato agosto 07) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle scuole medie ). Disposizioni generali Art. Oggetto, campo d'applicazione La presente ordinanza disciplina in particolare la promozione alla classe successiva e l'ottenimento del certificato di scuola specializzata e della maturità specializzata per la scuola specializzata gestita secondo le disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione * I regolamenti di scuole medie private che divergono da disposizioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza necessitano dell'approvazione del Governo. Art. Diritto sussidiario * Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene esplicite regolamentazioni, vengono applicate per analogia le disposizioni dell'ordinanza sul liceo 3). Art. 3 Durata della formazione La formazione per l'ottenimento del certificato di scuola specializzata dura di norma tre anni. In seguito all'ottenimento del certificato è possibile conseguire la maturità specializzata entro un anno. ) CSC 0.00 ) CSC 45.000 3) CSC 45.050 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

45.40 Art. 4 Programma d'insegnamento L'insegnamento è impartito secondo i programmi emanati o approvati dal Governo e allestiti conformemente alle raccomandazioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione.. La scuola specializzata Art. 5 Campi professionali, periodo di pratica * I campi professionali sono:. * pedagogia con le materie: a) * musica II; b) * psicologia; c) * forma e colore;. * lavoro sociale con le materie: a) * economia e diritto; b) * psicologia; c) * economia domestica; 3. * salute con le materie: a) * biologia umana; b) * psicologia; c) * fisica e chimica. Alla fine del secondo anno di formazione gli allievi svolgono un periodo di pratica extrascolastica della durata di quattro settimane. L'azienda di pratica è attiva in uno dei campi professionali della scuola specializzata. * Art. 6 Materie di promozione Sono materie di promozione una lingua cantonale quale lingua prima, una lingua nazionale quale seconda lingua, l'inglese quale terza lingua, la matematica, la biologia, la fisica e la chimica, la geografia, la storia e la civica, le arti visive, la musica, la psicologia/pedagogia, lo sport nonché nel secondo e nel terzo anno le tre materie del campo professionale scelto. * Il romancio o l'italiano possono essere definiti lingua prima insieme al tedesco. Per il calcolo del voto di promozione nella prima lingua combinata, le due lingue vengono considerate in misura del 50 per cento ciascuna. * Art. 7 Condizioni di promozione Un allievo è promosso alla fine dell'anno scolastico se, per quanto riguarda le materie di promozione, nella pagella del secondo semestre la somma dei punti che mancano per raggiungere il voto 4 non è superiore a,5 e la media non arrotondata dei voti di promozione raggiunge almeno il valore 4. *

45.40 Art. 8 Lavoro autonomo * Nel terzo anno di formazione, gli allievi realizzano e presentano da soli o in gruppo un lavoro autonomo scritto o commentato per iscritto. La direzione scolastica disciplina i dettagli circa la stesura e la valutazione del lavoro. Art. 9 Ammissione all'esame finale Se per quanto concerne la frequenza della scuola non esiste un'autorizzazione d'eccezione dell'ufficio, l'ammissione all'esame finale presuppone la frequenza di una scuola media nel Cantone dei Grigioni durante almeno gli ultimi due anni prima dell'esame finale nonché prestazioni sufficienti per la promozione nella classe finale. * Art. 0 Materie dell'esame finale Su proposta presentata dalla direzione scolastica all'ufficio vengono esaminati per iscritto: *. * lingua prima 80 minuti. * seconda lingua 80 minuti 3. * matematica 80 minuti 4. * una materia dei settori di studio scienze naturali, scienze sociali, arti e sport 0 minuti 5. * una materia riferita al campo professionale: a) tranne forma e colore 0 minuti b) forma e colore 40 minuti Sono oggetto dell'esame orale la lingua prima, la seconda lingua e l'inglese. L'Ufficio stabilisce su proposta della direzione scolastica una materia non esaminata già per iscritto dai settori di studio delle scienze naturali o delle scienze sociali, nonché una materia riferita al campo professionale. * 3 L'esame orale dura 5 minuti; in precedenza viene concesso un tempo di preparazione sotto sorveglianza di 5 minuti. * Art. Certificato di scuola specializzata * Con riguardo all'aspetto del certificato di scuola specializzata fanno stato le disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. Il certificato di scuola specializzata può inoltre contenere il voto in insegnamento strumentale, in sport nonché indicazioni riguardo al luogo e all'azienda della pratica extrascolastica. * Nel certificato di scuola specializzata vengono indicati voti interi e mezzi voti, eventuali risultati intermedi non vengono arrotondati ai fini del calcolo del voto da inserire nel certificato di scuola specializzata. * 3

45.40 Art. Condizioni per il superamento * Il superamento dell'esame finale si conforma alle disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione, sulla base dei voti del certificato di scuola specializzata. * Art. 3 * 3. Le maturità specializzate sanitaria e sociale Art. 4 Ammissione alla maturità specializzata * I titolari di un certificato di scuola specializzata nei settori sanitario o sociale possono conseguire la relativa maturità specializzata secondo le direttive della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. La formazione volta al conseguimento della maturità specializzata può di norma essere iniziata entro tre anni dal conseguimento del certificato di scuola specializzata. * Art. 5 Sede di formazione e luogo di rilascio del certificato La sede di formazione per conseguire la maturità specializzata sanitaria è il Centro di formazione Surselva. A quest'ultimo competono in particolare la direzione amministrativa del ciclo di formazione e l'organizzazione della presentazione del lavoro di maturità specializzata. * La sede di formazione per conseguire la maturità specializzata sociale è la Scuola cantonale grigione. A quest'ultima competono in particolare la direzione amministrativa del ciclo di formazione e l'organizzazione della presentazione del lavoro di maturità specializzata. * 3 Il luogo di rilascio del certificato è la rispettiva scuola specializzata. A quest'ultima competono in particolare l'assistenza agli allievi durante il periodo di pratica, nonché l'assistenza durante il lavoro di maturità specializzata e la sua valutazione. * Art. 6 * Art. 7 Periodo di pratica e lavoro di maturità specializzata * Durante il ciclo di formazione va svolto un periodo di pratica e va redatto un lavoro di maturità specializzata. Fanno stato le disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. * Il Dipartimento disciplina mediante istruzioni in particolare i dettagli relativi al periodo di pratica e al lavoro di maturità specializzata. * 4

45.40 Art. 7a * Condizioni per il superamento, possibilità di ripetizione La maturità specializzata è considerata superata se il lavoro di maturità specializzata ha ottenuto almeno il voto 4 e il periodo di pratica è stato qualificato come "svolto". Le parti non superate della maturità specializzata possono essere ripetute una volta l'anno seguente. Art. 7b * Certificato di maturità specializzata Il certificato di maturità specializzata viene consegnato conformemente alle disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione nel luogo di rilascio del certificato e viene firmato anche dalla direzione della scuola specializzata della rispettiva sede di formazione. 4. La maturità specializzata pedagogica Art. 8 Ammissione alla maturità specializzata * I titolari di un certificato di scuola specializzata nel campo professionale della pedagogia possono conseguire la corrispondente maturità specializzata secondo le direttive della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. * La formazione volta al conseguimento della maturità specializzata può di norma essere iniziata entro tre anni dal conseguimento del certificato di scuola specializzata. * Art. 9 Sede di formazione e luogo di rilascio del certificato La sede di formazione per il conseguimento della maturità specializzata pedagogica è la Scuola media evangelica di Schiers. A quest'ultima competono in particolare la direzione amministrativa e operativa nonché lo svolgimento del ciclo di formazione e l'organizzazione della presentazione del lavoro di maturità specializzata. * Il luogo di rilascio del certificato è la rispettiva scuola specializzata. A quest'ultima competono in particolare l'assistenza durante il lavoro di maturità specializzata e la sua valutazione. * Art. 0 Coordinamento con l'alta scuola pedagogica dei Grigioni * La direzione della Scuola media evangelica di Schiers collabora con la direzione dell'alta scuola pedagogica dei Grigioni e coordina con essa il termine di iscrizione al ciclo di formazione per l'ottenimento della maturità specializzata. * * 5

45.40 Art. Programma d'insegnamento, esami, voti La formazione e gli esami per la maturità specializzata nel campo professionale della pedagogia si conformano alle disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. La formazione è strutturata in moduli. Il programma d'insegnamento viene emanato dal Governo. * Le materie d'esame nella lingua prima e nella seconda lingua sono due lingue cantonali oppure una lingua cantonale e l'inglese. * 3 Ogni materia del ciclo di formazione per l'ottenimento della maturità specializzata viene conclusa con un esame, dal quale risulta un voto arrotondato al voto intero o al mezzo voto. * Art. Lavoro di maturità specializzata Durante il ciclo di formazione, i candidati devono redigere un lavoro di maturità specializzata. Dalla valutazione del lavoro di maturità specializzata deriva un voto arrotondato al voto intero o al mezzo voto. * Per l'ammissione agli esami finali è necessario che il lavoro di maturità specializzata sia stato valutato almeno con il voto 4. * 3 Il Dipartimento disciplina in istruzioni in particolare i dettagli relativi al lavoro di maturità specializzata. Art. 3 Organizzazione dell'esame Gli esami vengono organizzati e svolti dalla Scuola media evangelica di Schiers. L'Ufficio designa gli esperti esaminatori. Art. 3a * Condizioni per il superamento, possibilità di ripetizione Per il conferimento del certificato di maturità specializzata fanno stato le condizioni seguenti:. la media dei voti delle materie d'esame e del lavoro di maturità specializzata è almeno del 4;. nelle materie d'esame, al massimo due voti sono insufficienti; 3. nelle materie d'esame, la somma dei punti che mancano per raggiungere il voto 4 non è superiore a. Chi non ha superato la maturità specializzata può ripetere una volta gli esami in occasione della prossima sessione d'esami. La ripetizione comprende tutte le materie nelle quali non sono stati ottenuti voti sufficienti. Art. 3b * Certificato di maturità specializzata Il certificato di maturità specializzata viene consegnato conformemente alle disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione nel luogo di rilascio del certificato e viene firmato anche dalla direzione della scuola specializzata della rispettiva sede di formazione. 6

45.40 5. Disposizioni finali Art. 4 Esecuzione L'esecuzione compete all'ufficio. Art. 5 Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza sulla scuola media di diploma del 6 ottobre 999 ) è abrogata. Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il settembre 008. ) AGS 999, 4547; AGS 003, FUC 6; AGS 004, FUC 774, AGS 005, FUC 406 7

45.40 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS 0.09.008 0.09.008 atto normativo prima versione - 6.04.0 0.0.0 Art. cpv. modifica - 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,., a) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,., b) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,., c) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,., a) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,., b) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,., c) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv., 3. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv., 3., a) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv., 3., b) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv., 3., c) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 6 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 6 cpv. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 7 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 8 modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 9 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv.,. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv.,. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv., 3. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv., 4. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv., 5. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv. 3 introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 3 abrogazione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 4 modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 4 cpv. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv. 3 modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 6 abrogazione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 7 modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 7 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 7 cpv. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 7a introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 7b introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 8 modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 8 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 8 cpv. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 9 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 9 cpv. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv. abrogazione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. 3 modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 8

45.40 Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS 30.06.05 0.08.05 Art. 3a introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 3b introduzione 05-030 04.07.07 0.08.07 Art. 6 cpv. modifica 07-08 04.07.07 0.08.07 Art. 7 cpv. modifica 07-08 9

45.40 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo 0.09.008 0.09.008 prima versione - Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 5 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 5 cpv.,. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 5 cpv.,., a) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv.,., b) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv.,., c) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv.,. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 5 cpv.,., a) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv.,., b) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv.,., c) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv., 3. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 5 cpv., 3., a) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv., 3., b) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv., 3., c) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 6 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 6 cpv. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 6 cpv. 04.07.07 0.08.07 modifica 07-08 Art. 7 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 7 cpv. 04.07.07 0.08.07 modifica 07-08 Art. 8 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 9 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 0 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 0 cpv.,. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 0 cpv.,. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 0 cpv., 3. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 0 cpv., 4. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 0 cpv., 5. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 0 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 0 cpv. 3 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 3 30.06.05 0.08.05 abrogazione 05-030 Art. 4 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 4 cpv. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 5 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 5 cpv. 3 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 6 30.06.05 0.08.05 abrogazione 05-030 Art. 7 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 7 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 7 cpv. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 7a 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 7b 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 8 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 8 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 8 cpv. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 9 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 9 cpv. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 0 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 0 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 0 cpv. 30.06.05 0.08.05 abrogazione 05-030 Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. cpv. 6.04.0 0.0.0 modifica - Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. cpv. 3 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 0

45.40 Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 3a 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 3b 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030