DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE 3 dicembre 2004, n. ALP.10-2571-E/28/203.



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N. 51 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 22/12/2004-111 DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE 3 dicembre 2004, n. ALP.10-2571-E/28/203. D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3121 di data 19 novembre 2004 con la quale sono stati stabiliti gli indirizzi applicativi relativamente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di carattere generale; VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; VISTO l articolo 18 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, in cui viene previsto che le imprese che intendono avvalersi di una specifica autorizzazione di carattere generale per installare, modificare o trasferire i propri impianti, devono presentare alla Regione apposita comunicazione corredata da tutta la documentazione tecnica prevista dalla medesima autorizzazione di carattere generale; VISTO il D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 «Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell articolo 3, comma 2, del D.P.R. 203/1988»; CONSIDERATO che il suddetto decreto all allegato I, punto 4, individua, come attività soggetta ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/1988, la «Pulitura a secco», e, all articolo 9, comma 2, stabilisce che per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso le autorità competenti provvedono a rilasciare autorizzazioni di carattere generale; CONSIDERATO che, per l avvio, la modifica o il trasferimento degli impianti di cui al paragrafo precedente, i gestori comunicano alla Regione di avvalersi dell autorizzazione generale e che per tali impianti, qualora esistenti e già in attività, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 marzo 2005; RITENUTO che le imprese che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale devono presentare alla Regione una comunicazione redatta secondo il modello di cui all allegato 2 al presente decreto e che le imprese risultano autorizzate dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Regione; RITENUTO che tale comunicazione debba essere contestualmente inviata al Comune sede dell impianto, all Azienda per i Servizi Sanitari ed al Dipartimento provinciale dell A.R.P.A. competenti per territorio; VISTO l articolo 116 dell Allegato A al Regolamento di organizzazione dell Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale si specifica, tra l altro, che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale attende agli adempimenti regionali, in attuazione della legislazione in materia; VISTO l articolo 21 del Regolamento di organizzazione approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; DECRETA Art. 1 Sono autorizzati, in via generale, gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso che rispettano i requisiti tecnici e le prescrizioni di cui all allegato 1 al presente decreto.

112-22/12/2004 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 51 Art. 2 Le imprese che intendono avvalersi della autorizzazione di cui all articolo 1, per installare modificare o trasferire un impianto avente le caratteristiche di cui all allegato 1, devono presentare alla Regione apposita comunicazione predisposta secondo lo schema di cui all allegato 2. Tale comunicazione deve essere contestualmente inviata al Comune sede dell impianto, all Azienda per i Servizi Sanitari ed al Dipartimento provinciale dell A.R.P.A. competenti per territorio. Art. 3 Per gli impianti esistenti la comunicazione di cui all articolo 2 deve essere trasmessa entro il 12 marzo 2005. Art. 4 Le imprese che presentano la comunicazione di cui all articolo 2, sono autorizzate in via generale ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 e del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Regione. Art. 5 Il Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all articolo 2, può negare, in caso di difformità dai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali in essa prescritti oppure sulla base di motivazioni di carattere igienico-sanitario, la facoltà di avvalersi della autorizzazione di carattere generale. Art. 6 Le imprese che eserciscono o che intendono installare, modificare o trasferire impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell allegato 1, devono presentare alla Regione apposita domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.Reg. n. 203/1988 e dal D.M. 44/2004. Art. 7 La presente autorizzazione vale esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/1988 e del D.M. 44/2004. Art. 8 Gli allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante del presente decreto. Art. 9 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione della Regione Friuli Venezia Giulia. Trieste, 3 dicembre 2004 GUBERTINI

N. 51 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 22/12/2004-113 Allegato 1

114-22/12/2004 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 51

N. 51 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 22/12/2004-115

116-22/12/2004 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 51 Allegato 2

N. 51 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 22/12/2004-117

118-22/12/2004 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 51