Misurazioni: si o no?

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Misurazioni: si o no? Il ricorso a rilievi effettuati da altri è accettabile se: la legislazione non richiede esplicitamente rilievi propri; le misurazioni sono complesse, sia per strumentazione che per esecuzione, e la valutazione può essere risolta con un discreto grado di precisione ben interpretando i dati delle banche-dati qualificate e specifiche o, purtroppo più raramente, i dati forniti dai produttori. i dati rilevati da altri descrivono effettivamente la attrezzature e le modalità d uso presenti nella propria realtà produttiva; il contenimento del rischio può essere risolto con semplici provvedimenti : sostituzione strumenti vecchi, manutenzione, limitazione del tempo di esposizione, ecc. 1

Misurazioni: si o no? Il ricorso a misurazioni effettuate da altri non è accettabile se: Il macchinario non è usato nelle condizioni operative indicate nella scheda descrittiva della Banca dati; Il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione; Il macchinario non è uguale a quello indicato nella Banca dati (differente marca modello); Nel caso di esposizione a corpo intero: differenti caratteristiche del fondo stradale, velocità di guida, tipologia di sedili montati, incidono fortemente sui livelli di esposizione prodotti da macchinari anche dello stesso tipo. 2

Dati dichiarati dal costruttore Il DPR 459/96 (Direttiva macchine), all. I, impone al costruttore di dichiarare nelle istruzioni d uso: Vibrazioni da macchine portatili tenute o condotte a mano: il valore quadratico medio ponderato in frequenza dell accelerazione, cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/sec 2. Se a non supera 2,5 m/sec 2 bisogna segnalarlo. Vibrazioni dovute alla mobilità delle macchine: il valore quadratico medio ponderato in frequenza dell accelerazione, cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi i 0,5 m/sec 2. Se l a non supera i 0,5 m/sec 2 occorre segnalarlo. 3

Dati dichiarati dal costruttore 4

Dati dichiarati dal costruttore Come utilizzarli Valore dichiarato motoseghe smerigliatrici martelli perforatori Valore effettivo stimato x 1 x 1.5-2 x 1.5 Final Draft prcen/tr 15350 5

Valutazione dei risultati HAV Livello A(8) m/sec 2 A(8) < 2,5 2,5 A(8) 5,0 A(8) > 5,0 miglioramento di macchine ed attrezzature controllo sanitario dei lavoratori con problemi riconducibili all esposizione HAV informazione e formazione con rischio apprezzabile sorveglianza sanitaria su giudizio del medico competente Programma di bonifica Riduzione dei livelli al di sotto del livello d azione: Modifica della tecnologia impiegata Sostituzione della macchina o dell utensile (DPR 459/96) Sistemi per ridurre la forza prensile Cicli con pause di esposizione Organizzazione del posto di lavoro DPI provvedimenti Informazione e formazione Sorveglianza sanitaria obbligatoria Interventi immediati per ricondurre il livello al di sotto del limite 6

Valutazione dei risultati WBV Livello A(8) m/sec 2 A(8) < 0,5 0,5 A(8) 1,15 A(8) > 1,15 Programma di bonifica provvedimenti controllo sanitario dei lavoratori con problemi riconducibili all esposizione WBV (rachide lombare) informazione e formazione con rischio apprezzabile sorveglianza sanitaria su giudizio del medico competente Riduzione dei livelli al di sotto del livello d azione: Modifica tecnologia impiegata Automazione delle lavorazioni Sostituzione della macchina Impiego di sedili pneumatici ad elevata attenuazione Cabine disaccoppiate o con supporti antivibranti Manutenzione del piano di traslazione; Cicli di lavoro con pause di esposizione Sorveglianza sanitaria obbligatoria Informazione e formazione Interventi immediati per ricondurre il livello al di sotto del limite 7

Relazione tecnica a) Parte generale (attività, n. dipendenti, mansioni, ecc.) b) Individuazione dei soggetti per i quali dopo valutazione senza misurazioni si è convenuto di escludere il superamento del livello d azione indicando i criteri utilizzati; c) Banca dati, strumentazione, SIT e modalità di misura d) Criteri e modalità di valutazione dei valori di A(8) e) Indicazione dei macchinari, delle modalità di lavoro in relazione alle misurazioni effettuate; f) Tabella che associ macchinari e accelerazioni misurate; g) Modalità di calcolo di A(8) per singolo operatore (G.O); h) Elenco nominativo di tutti i lavoratori con indicazione delle relative classi di rischio: A(8) < 2,5; 2,5 A(8) 5,0 ; A(8) > 5,0 Data e firma del personale competente 8

Cosa altro considerare nella valutazione del rischio? (Art.4, comma 6): gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche 9

E ancora informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile il ddl condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature 10

Documento di valutazione Nel Documento vanno indicati i seguenti elementi: 1. Data/e di effettuazione della valutazione; 2. Dati identificativi di chi ha provveduto alla valutazione, se diverso dal datore di lavoro; 3. Relazione tecnica (allegata); 4. Dati identificativi degli RLS o, in loro assenza, dei lavoratori consultati ai sensi del D. Lgs. 626/94, modalità della loro consultazione e informazione; 5. Numero degli occupati totali dell'unità produttiva riportati in una tabella che correli le mansioni col numero di occupati in quella determinata mansione; 6. Nome addetti e livello di esposizione A(8); 7. Programma delle misure/azioni ritenute opportune per meglio controllare il rischio individuato a seguito della valutazione; 8. Dati identificativi del medico competente che è informato dei risultati del controllo dell esposizione della stessa. Il Documento deve essere firmato dal datore di lavoro. 11

D. Lgs. 187/05, art. 5 Programma misure tecniche quando i valori di azione sono superati il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e/o organizzative, volte a ridurre al minimo l esposizione alle vibrazioni meccaniche e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare: a) altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni 12

D. Lgs. 187/05, art. 5 Programma misure tecniche c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, per esempio sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie (o guanti ) che riducano le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio; d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, affilatura, bilanciamento, etc; e) la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro; f) l'adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo così al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; 13

D. Lgs. 187/05, art. 5 Programma misure tecniche g) La limitazione della durata dell intensità dell esposizione h) Orari di lavoro appropriati con adeguati periodi di riposo i) La fornitura ai lavoratori esposti di indumenti per la protezione dal freddo e dall umidità 14

D. Lgs. 187/05, art. 5, comma 3 Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e' stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. 15