Dove va la previdenza complementare



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Transcript:

Dove va la previdenza complementare 2006 Presentazione di Angelo Marinelli 1

Le variabili più rilevanti nel lungo periodo 2002 2010 2020 2040 2050 Speranza di vita ITALIA 79.5 media U.E. 73 ITALIA 84.7 media U.E.80 Maschi Femmine 76.6 82.9 77.9 84.4 79.6 86.2 81.4 88.1 81,4 88.1 Tasso di dipendenza degli anziani rapp. Fra over 65/pop. 20 64 29.8 34.1 40.3 64.9 68.8 Tasso di dip. (over 65/pop. 15 64) Popolazione in età attiva (28 UE 24.2 ) (61 UE 49) 35.9 35.4 34.1 28.3 26.1 Tasso di occupazione (20 64) 59 (UE 68) Tasso occ. (55-64) 28% (UE 38,8) 62.9 63.6 67.3 69 2

% del reddito finale % del reddito finale 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Fig. 1.5.1 Tassi di sostituzione lordi del sistem a pubblico - Carriere dinam iche 2004 2010 2020 2030 2040 60 dep 60 self 65 dep 65 self Fig. 1.5.2 Tassi di sostituzione lordo del sistem a pubblico - C arriere piatte 2050 Tasso di sostituzione prev. Obbligatoria Dep 60: lav. Dipendente in pensione a 60/65 anni Self 60: lav. Autonomo in pensione a 60/65 anni I coefficienti di trasformazione del sistema pubblico sono stati aggiornati sulla base delle ipotesi sottostanti lo scenario demografico Eurostat centrale 20,0% 2004 2010 2020 2030 2040 2050 N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004 60 dep 60 self 65 dep 65 self 3

% del salario finale % del salario finale 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Fig. 1.5.5 Tassi di sostituzione netti pubblico + privato - C arriere dinam iche 2004 2010 2020 2030 2040 60 dep 60 self 65 dep 65 self Fig. 1.5.6 Tassi di sostituzione netti pubblico + privato - C arriere piatte 2050 Tasso di sostituzione prev. obbligatoria e complementare dopo impatto demografico e MDL crescita del PIL: 1,4%; crescita me salari: 1,8%; rendimento netto prev. complementare: 2%; inflazione e deflatore del PIL: 0%. Contrib. PC: 9,25% N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004 2004 2010 2020 2030 2040 60 dep 60 self 65 dep 65 self 2050 4

Perché la previdenza complementare? R2: per recuperare La riduzione della pensione pubblica R2: individui diversi hanno preferenze diverse. La previdenza complementare è sempre più una necessità per i giovani e per tutti coloro la cui pensione è calcolata, in tutto o in parte, con le nuove regole del metodo contributivo Alcune persone vogliono lavorare duramente quando sono giovani e avere una buona pensione; altre godersi la vita nei primi anni dopo il pensionamento; altre ancora assicurarsi la possibilità di una rendita reversibile per i propri cari. La propensione al rischio dipende dall'età ma è influenzata anche dal reddito e dalle condizioni patrimoniali e familiari R3: il risparmio viene indirizzato verso il finanziamento di investimenti pubblici e privati Garantire che i regimi pensionistici mantengano un corretto equilibrio fra la popolazione attiva e quella in pensione, evitando oneri eccessivi per la prima e fornendo prestazioni adeguate alla seconda. 5

Le conseguenze degli shocks demografici ed economici sui sistemi a ripartizione e a capitalizzazione L impatto demografico e della dinamica del PIL sulla previdenza pubblica obbligatoria L impatto demografico e della dinamica del PIL sulla previdenza privata complementare aumento del rapporto numero delle pensioni/occupati; Scarsa crescita della produttività e delle dinamiche retributive incremento della speranza di vita; aumento del tasso di dipendenza degli anziani; Il trasferimento delle possibilità di consumo fra coloro che lavorano e coloro che sono in pensione è affidata al mercato dei capitali; La redistribuzione opera nei meccanismi di formazione dei rendimenti; È differente il modo con cui si influenza il processo di accumulazione del capitale 6

La scelta della rendita nella previdenza complementare - esempio Situazione famigliare Opzione reversibilità Prestazione scelta Tipo rendita monoparentale con marito vedovo No 33% capitale; 67% rendita Rendita costante vitalizia Long care term dall evento invalidante monoreddito con figlio minorenne Si 1OO% rendita; Rendita vitalizia reversibile; Rendita reversibile per X anni poi irreversibile Bi reddito con figli grandi No 50% rendita; 50% in forma capitale Rendita irreversibile vitalizia; Rendita irreversibile vitalizia decrescente monoreddito senza figli con coniuge (moglie) non autosufficiente Si 100% rendita Prestazione in rendita maggiorata al 70esimo anno; Long term care al verificarsi dell evento invalidante del marito 7

La gestione I soggetti e la divisione dei ruoli: Fondo Assicurazione Gestore Service Banca 8

LE SPESE Amministrative Finanziarie Sono i costi del service amministrativo e del fondo Si riferiscono alle commissioni della Banca Depositaria e dei gestori finanziari L accordo Istitutivo Vengono calcolate fissa un limite massimo rispettivamente sul patrimonio di spesa del fondo e su quello affidato a ciascun gestore 9

I Costi dei Fondi Pensione negoziali Stima delle commissioni per l anno 2004 Tipologia Gestione amministrativa Banca depositaria Comm. Gest. finanziaria Totale Spese/contribuzione 1,25% 0,11% 0,36% 1,72% Spese/patrimonio 0,30 % 0,03 % 0,11 % 0,45 % * Fonte Relazione Annuale A. COVIP Marinelli 2004 - Dip. Democrazia 10

I Costi di Mercato Fondi Pensione Aperti. Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale) Tipologia Azionario Bilanciato Obbligaz. Totale Numero comp. 75 92 152 319 Commissione media 2,2 % 1,8 % 1,7 % 1,9 % Polizze Pensionistiche Individuali. Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale) Tipologia Previsto Non previsto Totale Numero Linee 207 75 282 Commissione media a 3 anni 9,4 % 4,6 % 8,1 % * Fonte Relazione Annuale COVIP 2004 11

MACRO AREE DELLA RIFORMA della previdenza complementare Norme a sostegno dell adesione (silenzio assenso) Disciplina fiscale della previdenza complementare Liberalizzazione del settore della previdenza complementare (equiparazione fra le forme pens.) Norme di riordino del Regime delle prestazioni 12

Verso l inclusione della previdenza complementare nel concetto di previdenza sociale La legge 23 agosto 2004, n 243 prevede, fra i criteri direttivi: l eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all interno del sistema della previdenza complementare I lavoratori, entro 6 mesi dall entrata in vigore del decreto (a partire dal 1 gennaio 2008) potranno aderire ad una qualsiasi forma pensionistica collettiva o individuale (fondo chiuso, fondo aperto o piano pensionistico individuale attuato tramite contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale stipulato con un impresa assicurativa) 13

La subordinazione del trasferimento del TFR all assenza di oneri per le imprese Dal reddito d impresa le imprese potranno dedurre un importo pari al quattro per cento dell ammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche complementari (6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti); il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari; Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR dei propri dipendenti ai fondi pensione, secondo le modalità previste dal decreto legge 30 09-2005, n 203; Per le imprese che non presentano i requisiti previsti dal fondo di garanzia per l accesso al credito, non si applicherà il silenzio assenso limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall entrata in vigore del presente decreto legislativo; 14

Il perfezionamento dell unitarietà e omogeneità del sistema di vigilanza sull intero settore della previdenza complementare La COVIP dovrà: dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, collettive ed individuali, al fine di tutelare l adesione consapevole deisoggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le stesse forme, garantendo la comparabilità dei costi; disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari, dettando disposizioni volte all applicazione di regole comuni 15

Contributo di solidarietà, fondo di garanzia contro il rischio di omissioni contributive e finanziamento della COVIP A valere sul contributo di solidarietà del 10 per cento sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare: é finanziato, attraverso l applicazione di una aliquota pari all 1 per cento, l apposito fondo di garanzia istituito, presso l INPS, contro il rischio derivante dall omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; é destinato al finanziamento della COVIP l importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2005 16

La previdenza complementare dopo la riforma Il lavoratore, entro 6 mesi dal 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore del Dlgs attuativo), potrà: Aderire ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale Il TFR viene destinato alla forma pensionistica scelta Manifestare il proprio dissenso all adesione Il TFR rimane in azienda Non esprimere alcuna scelta (silenzio) Decorsi i sei mesi previsti dal d. Lgs, il TFR viene conferito al fondo di previdenza complementare previsto dai contratti o accordi collettivi anche territoriali, salvo sia intervenuto un accordo aziendale fra le parti 17

La portabilità del contributo aziendale previsto dalla contrattazione collettiva Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, accordi aziendali, regolamenti di enti e aziende, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso con le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Il contributo del datore si lavoro previsto dai contratti Collettivi o dagli accordi aziendali (qualora il lavoratore ne abbia diritto) Viene destinato alla pensionistica, collettiva ed individuale scelta dal lavoratore nei limiti e con le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali; 18

Il fondo residuale INPS per il conferimento del TFR non altrimenti devoluto Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto, non esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il TFR maturando in azienda e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale il lavoratore stesso sia destinatario, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensionistico complementare istituito presso l INPS. 19

Lavoratori con prima occupazione precedente al 29-04-93 I lavoratori con prima occupazione precedente alla data del 29 aprile 1993 possono: 1) Qualora già iscritti ad un fondo pensione alla data entrata in vigore del decreto, scegliere,entro sei mesi, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro (se non esprimono nessuna volontà il TFR maturando residuo verrà conferito dal datore di lavoro alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi siano già iscritti); 2) qualora non iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, scegliere, entro sei mesi, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo alla previdenza complementare nella misura prevista dai contratti collettivi ovvero, qualora questi non prevedano il conferimento del TFR alla previdenza complementare, in misura non inferiore al 50% (se non esprimono nessuna volontà il TFR maturando residuo verrà integralmente conferito dal datore di lavoro alla forma complementare collettiva). 20

Ed inoltre... Dopo due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l aderente ha facoltà di trasferire l intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica; l adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro; gli statuti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all interno della forma pensionistica nel caso esista una gestione multicomparto 21

Previdenza Complementare Prestazioni agli iscritti: Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.viene superata l attuale distinzione fra prestazioni di previdenza complementare per anzianità e per vecchiaia. 22

Le Prestazioni prima del pensionamento Anticipazione Riscatto (per cessazione del rapporto di lavoro) 23

Le anticipazioni Il lavoratore potrà richiedere, in qualsiasi momento, un anticipazione della posizione individuale maturata: per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie, e a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche (la prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è colpita da ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali); per un importo non superiore al 75 per cento dopo otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia (ritenuta a titolo di imposta del 23% sull anticipazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta); per un importo non superiore al 30 per cento, dopo otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari per ulteriori esigenze degli aderenti. (ritenuta a titolo di imposta sull anticipazione del 23 per cento al netto dei redditi già assoggettati ad imposta); 24

L e p r e s t a z i o n i in caso di cessazione del rapporto di lavoro Perdita dei requisiti di partecipazione (passaggio ad altra azienda) In caso di morte dell iscritto prima del pensionamento quanto maturato verrà liquidato ai beneficiari previsti dalla legge o in loro assenza a un beneficiario designato. A scelta dell iscritto: il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; Il trasferimento della posizione presso un altro fondo pensione; Il mantenimento della posizione presso il fondo (in quiescenza) 25

L e p r e s t a z i o n i accessorie in caso di morte dell iscritto dopo il pensionamento A miglior tutela dell aderente, gli schemi per l erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tal caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media. 26

Le Prestazioni AL MOMENTO DELLA PENSIONE Prestazione in forma capitale (consentita fino al 50% dell importo accumulato presso il fondo) ma l iscritto può ottenere la liquidazione interamente in forma di capitale, se la sua rendita risulta di importo esiguo (quando l importo della rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale accumulato presso il fondo pensione é inferiore al 50 per cento dell assegno sociale INPS). Prestazione in forma di rendita mediante conversione del montante maturato presso il fondo in annualità vitalizie; In caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche potranno essere, su richiesta dell aderente, effettuate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti previsti per l accesso alla pensione obbligatoria. 27

9. La ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare Viene modificato il meccanismo di deducibilità fiscale dal reddito complessivo della contribuzione versata alle forme pensionistiche complementari tramite la fissazione di un limite massimo, per la deducibilità, espresso esclusivamente in valore assoluto (5164,87 euri); Viene rivista la disciplina fiscale delle anticipazioni e delle prestazioni, in forma di capitale e di rendita; Non viene modificata l aliquota dell imposta sostitutiva (11%) che colpisce i rendimenti finanziari conseguiti dal fondo pensione 28

Il trattamento fiscale della contribuzione dopo l attuazione della legge delega La deducibilità oggi 12% r e d. c o m p. 5. 1 6 4, 5 7 la deducibilità prevista dal decreto, a partire dal 1 gennaio 2008 5. 1 6 4, 5 7 Oggi posso portare in deduzione il minore fra il 12% del reddito complessivo e i 5.164 euri, fino al doppio del TFR destinato alle forme pensionistiche collettive Il decreto legislativo prevede una deducibilità riferita esclusivamente al limite espresso in cifra fissa: potrò dedurre dal reddito complessivo contributi versati al F.P. fino a 5.164 euri annui. 29

La disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitale N.B.: in tutti i casi l imponibile è colpito da una ritenuta a titolo d imposta al netto dei redditi già assoggettati ad imposta il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; Il riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti La prestazione in forma capitale al momento del pensionamento 15% meno lo 0.30% x ogni anno eccedente il quindicesimo (riduzione max 6%) Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette 23% 30