COMUNE DI CISLIANO. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale DELIBERAZIONE N. 39 DEL 07/11/2014. Nessun convocato risulta assente giustificato

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COMUNE DI CILIANO Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'EERCIZIO DEL ERVIZIO DI EGRETERIA TRA I COMUNI DI CILIANO E AAGO. DELIBERAZIONE N. 39 DEL 07/11/2014 L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno ETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 convocata con le prescritte modalità, olita sala delle Adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale All'appello risultano: DURÈ LUCA PERUGGINI ROA PADONI GLAUCO CAVEDAGNA MAIMO REVERI ANDREA RONDI ALEANDRA RONZI MAIMO CILAGHI ERGIO Totale Presenti: 8 Totali Assenti: 0 Assenti Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente giustificato Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa alla seduta il EGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT. PAGANO ALVATORE. ono presenti gli Assessori esterni ARGIRÒ GIUEPPE Essendo legale il numero degli intervenuti, il ig. DURÈ LUCA - INDACO - dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona il sindaco sulla necessità di procedere nel munire il comune di Cisliano della titolarità dell'ufficio di segreteria comunale, come dispone il t.u.e.l.. Riferisce di aver raggiunto accordi con il comune di Assago, che si è dichiarato disponibile a condividere la professionalità del dott. alvatore Pagano, dirigente ben conosciuto in ambito comunale. Prende atto, con piacere, che anche la minoranza consiliare condivide ed approva la scelta, non solo della convenzione ma anche sul nome del dott Pagano. "Lo ritengo", afferma il sindaco "un segno di garanzia e di fiducia espressa dalla minoranza consiliare nei confronti della persona. Esprimo piena soddisfazione". IL CONIGLIO COMUNALE Richiamati i contatti avuti tra le amministrazioni comunali interessate alla convenzione per l organizzazione del servizio di segreteria, nei quali è emersa la volontà di avvalersi del egretario comunale in reggenza - Dott. alvatore Pagano; Esaminata la bozza di convenzione depositata agli atti del Consiglio Comunale, che si richiama a far parte integrante del presente atto; Visto quanto disposto dagli artt. 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000; Visto il combinato disposto dell art. 98, del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.P.R. 465/97, ai sensi del quale i comuni possono stipulare convenzioni per l ufficio del egretario comunale; Preso atto che il Consiglio di Amministrazione dell Agenzia Autonoma per la gestione dell Albo dei egretari Comunali e Provinciali: - con deliberazione n. 150 del 29/07/1999 ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di egreterie Comunali; - con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 154 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime; - n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento; Presa cognizione dell unito parere favorevole espresso ai sensi dell art. 49 del Tuel 267/2000; Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dagli 8 consiglieri presenti e votanti. DELIBERA 1. Di approvare la convenzione per il servizio di segreteria tra i Comuni di Cisliano e Assago approvando lo schema di convenzione che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 2. Di stabilire che la convenzione avrà durata di anni due; 3. Di confermare la volontà di avvalersi del egretario comunale reggente - Dott. alvatore Pagano; 4. Di stabilire che il Comune di Assago sarà il comune Capo convenzione;

5. Di dare atto che i provvedimenti inerenti il egretario sono di competenza del Comune di Assago - Capo convenzione, secondo quanto concordato con i indaci della convenzione; 6. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell Interno presso la Prefettura di Milano (ex Agenzia Nazionale dei egretari Comunali) a cura del comune di Assago; 7. Di dare atto che il Dott. alvatore Pagano è in possesso dei requisiti per ricoprire i Comuni di Classe II; 8. Di dichiarare, con separati voti unanimi, espressi in forma palese dagli 8 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134 - comma 4 - del Tuel 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto ai sensi dello tatuto Comunale. IL INDACO F.to Durè Luca IL EGRETARIO COMUNALE REGGENTE F.to dott. alvatore Pagano PUBBLICAZIONE i attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/11/2014 al 29/11/2014. Addì, 14/11/2014 IL EGRETARIO COMUNALE REGGENTE F.to Pagano alvatore COPIA CONFORME PER UO AMMINITRATIVO La presente copia, composta da nr. egreteria. fogli, è conforme all'originale depositato presso l'ufficio Addì, IL REPONABILE DEL ETTORE... ATTETATO DI EECUTIVITA' Visto l'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000: I ATTETA CHE E' DIVENUTA EECUTIVA IL : X perchè dichiata immediatamente eseguibile; per il decorso di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio; Lì, IL EGRETARIO COMUNALE REGGENTE F.to DOTT. ALVATOREPAGANO

COMUNE DI CILIANO PROVINCIA DI MILANO Allegato Pareri ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 07/11/2014 OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'EERCIZIO DEL ERVIZIO DI EGRETERIA TRA I COMUNI DI CILIANO E AAGO. ART. 49, COMMA 1^, TUEL 18.08.2000 N. 267 1. Visto, si esprime parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile 2. Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. F.to Passerini Roberta

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 07/11/2014 Art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 ERVIZIO DI EGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI AAGO e CILIANO in provincia di Milano L'anno addì del mese di, nelle rispettive residenze municipali, ed alla presenza del segretario comunale TRA Il Comune di AAGO, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente suddetto; E Il Comune di CILIANO, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente suddetto; PREMEO Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; Che l'art. 9, comma 3, del del D.P.R. 465/97, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di egretario Comunale; Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di egretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del egretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del egretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie; Che il Consiglio di Amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei egretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di egreterie Comunale; Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 154 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime; Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento; Che il Comune di AAGO, (con abitanti al 31/12/2013 n. 8.479), con delibera consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato questo schema di convenzione per l'ufficio di egretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 07/11/2014 Che il Comune di CILIANO, (con abitanti al 31/12/2013 n. 4.620), con delibera consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato questo schema di convenzione per l'ufficio di egretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267; CIO' PREMEO Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso I CONVIENE E I TIPULA QUANTO EGUE Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione I Comuni di AAGO, con abitanti al 31/12/2013 n. 8.479, e CILIANO, con abitanti al 31/12/2013 n. 4.620, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata il servizio di egreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico egretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di tatuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario. Art.2 - Comune Capo Convenzione Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto risulta essere il Comune di AAGO, dentro il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di egreteria convenzionato. Il indaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del egretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465. La nomina, così pure la revoca, dovrà essere effettuata d'intesa con il indaco del Comune convenzionato. Il egretario Comunale titolare della egreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei egretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dal Ministero dell Interno (ex Agenzia Nazionale dei egretari Comunali). In sede di prima attuazione si conviene con il egretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della egreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente ezione Regionale; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del egretario Comunale. In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'ente interessato; in tal caso, il sindaco del suddetto Comune, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco del Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura. Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito l altro indaco provvederà altresì: a richiedere alla competente sezione regionale il egretario supplente nei casi di assenza del egretario titolare; ad autorizzare il egretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 07/11/2014 Art. 3 - Rapporto di Lavoro Il egretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente del Ministero dell Interno, e in rapporto funzionale con i sindaci dei Comuni interessati. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal indaco del Comune Capo convenzione. Competeranno quindi al indaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. Art. 4 - Modalità operative Il servizio sarà svolto settimanalmente presso i Comuni convenzionati in ragione del fabbisogno e tenuto conto della percentuale di partecipazione alla spesa. Il egretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il egretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale. Art. 5 - Forme di consultazione I sindaci dovranno consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del ervizio di egreteria. Di tale consultazione dovrà essere elevato idoneo verbale scritto. Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie Compete al egretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni convenzionati, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al egretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune capo convenzione, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del egretario Comunale titolare. aranno altresì erogati di massima dallo stesso le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza per singole specificità normative o regolamentari. Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente: A carico del Comune capo convenzione di AAGO 78%; A carico del Comune convenzionato di CILIANO 22/%. Il Comune capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del egretario Comunale e il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni convenzionati- Il Comune convenzionato dovrà corrispondere la quota a proprio carico in due rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente; la seconda a saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione, entro la fine di febbraio di ciascun anno. Al egretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato il rimborso delle spese di viaggio in base alla vigente disciplina in materia. Viene così autorizzato l'uso del proprio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 07/11/2014 automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione, seguendo il tracciato viario più comodo e breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno. Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della stessa con l'accettazione da parte del egretario Comunale. Tre mesi prima della scadenza ogni comune può deliberare il non rinnovo della convenzione. La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente esclusivamente per uno dei seguenti motivi: a. determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il egretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di egretario Comunale nel Comune non interessato dalla tornata amministrativa elettorale; b. sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione del egretario Comunale titolare: in tale fattispecie le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione. Art.8 - Dichiarazione di impegno I due Comuni aderenti alla convenzione di egreteria, nello spirito di puntuali disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano ad instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni. Art.10 - Norma di chiusura Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dalla ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei egretari Comunali e Provinciali, oggi dal Ministero dell Interno, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei egretari Comunali e Provinciali. La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale competente per la gestione dell'albo dei segretari Comunali e Provinciali, a cura del Comune Capo convenzione. IL INDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE AAGO IL INDACO DEL COMUNE CONVENZIONATO CILIANO