Senato Accademico del 22 marzo 2006 Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2006 Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2006 Senato Accademico del 27 luglio 2006 31 luglio 2006 DISPOSIZIONI PER L APPLICAZIONE DELLA LEGGE 230/05 Premessa La L. 230 del 4 novembre 2005 (nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) comprende alcune disposizioni immediatamente operative e altre che lo diventeranno solo in seguito a Decreti Ministeriali attuativi ad oggi non ancora emanati. Tra le parti immediatamente operative sono di particolare rilevanza: istituzione di posizioni di professore ordinario o associato a tempo indeterminato a carico di soggetti esterni pubblici o privati (art. 1, comma 8) contratti con professori straordinari a tempo determinato (art. 1, comma 12) chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani impegnati all estero e chiamata diretta di studiosi di chiara fama (art. 1 comma 9) Questi argomenti sono stati affrontati dal Senato Accademico del 22 marzo e dal Consiglio di Amministrazione del 5 aprile e del 24 maggio scorso, in cui sono state assunte le decisioni che permettono di essere ora operativi. Di seguito si forniscono indicazioni concrete alle strutture interessate a procedere su queste tematiche. Parte I POSTI DI PROFESSORE ORDINARIO E ASSOCIATO E RICERCATORE A TEMPO INDETERMINATO A CARICO DI SOGGETTI ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI art. 1, comma 8 Il comma 8, regolando le procedure di chiamata dei professori di ruolo, prevede che le università procedano alla copertura dei posti di professore ordinario e associato ( ) anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni. Lo stesso articolo chiarisce che le procedure da seguire per la copertura di questi posti sono quelle generalmente in vigore e che la quota degli oneri connessi è soggetta ai limiti e alle procedure valide per il resto del personale. Gli organi di governo del Politecnico hanno deliberato di privilegiare una serie di azioni volte al potenziamento delle diverse aree scientifiche, anche attraverso una politica di reclutamento che Pagina 1 di 5
preveda il coinvolgimento di portatori di interesse esterni all Ateneo, deliberando la possibilità di procedere alla copertura di un massimo di 5 posti annui di professore ordinario o associato e di un massimo di 7 posti annui di ricercatore a tempo indeterminato, finanziati mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali con soggetti terzi pubblici o privati. Nella definizione dell entità di finanziamento che viene chiesto all ente esterno si tiene conto sia dei costi effettivi delle varie figure, sia dei valori di mercato esponibili agli enti/società esterni. Tali valori vengono, pertanto, così definiti: per un posto di ricercatore 380.000,00 euro; per un posto di professore associato 650.000,00 euro; per un posto di ordinario 1.000.000,00 euro. Tali importi saranno periodicamente rivalutati dal Consiglio di Amministrazione, per le nuove convenzioni. Con l ente finanziatore sarà stipulata una convenzione che indicherà: - i reciproci obiettivi ed interessi che si traducono nel finanziamento della posizione; - la/e tipologia/e di posizione/i che vengono finanziate e l eventuale ambito disciplinare; - l entità del finanziamento e le modalità di erogazione che possono essere: - unica soluzione anticipata; - acconto anticipato pari al 40% dell importo totale e successive 4 rate annuali anticipate di pari importo, comprensive degli oneri finanziari. - l impegno del Politecnico all avvio delle procedure per la copertura del posto, secondo le regole al momento vigenti. L iter procedurale prevede: - proposta al Rettore da parte dell ente/organismo esterno che deve contenere gli obiettivi ed interessi che si traducono nel finanziamento della posizione; la/e tipologia/e di posizione che si intende finanziare e l eventuale ambito disciplinare che si intende promuovere; l entità del finanziamento e le modalità di erogazione. - accettazione da parte del Rettore che valuterà - sentite anche le strutture coinvolte l interesse dell Ateneo e completerà, in termini convenzionali, la proposta dell ente/organismo esterno. - avvio della procedura concorsuale previa adozione delle relative delibere (delibera di Dipartimento e Facoltà). Dei posti finanziati si terrà conto nella programmazione sottoposta a verifica ministeriale, senza che gli oneri in termini di POM ricadano sulle strutture dell ateneo. Parte II CONTRATTI CON PROFESSORI STRAORDINARI A TEMPO DETERMINATO art. 1, comma 12 Il comma 12 autorizza le università a realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Il Politecnico si propone di stimolare la realizzazione di specifici programmi di ricerca anche attraverso una politica di reclutamento di figure altamente qualificate a tempo determinato, che preveda il coinvolgimento di portatori di interessi esterni all Ateneo. A tal fine può attivare posizioni Pagina 2 di 5
di professore straordinario a tempo determinato, finanziate mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali con soggetti terzi pubblici o privati. Promotori del rapporto convenzionale potranno essere il Rettore, le Facoltà ovvero i Dipartimenti di riferimento. La convenzione deve prevedere l intera copertura del costo del trattamento economico e degli oneri della ricerca. Il corrispettivo definito in contratto potrà essere erogato in unica soluzione o in rate annuali anticipate. La scelta delle modalità procedurali è demandata al Rettore: essa tiene conto delle specificità della ricerca e potrà seguire l iter di individuazione diretta ovvero quello di promozione di una selezione per titoli pubblicizzata sul sito del Politecnico di Torino. Il contratto può essere attivato con soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale, con esclusione di: - personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico amministrativo) che abbia prestato servizio al Politecnico di Torino negli ultimi 7 anni; - assegnisti di ricerca o ricercatori a tempo determinato presso il Politecnico di Torino negli ultimi 7 anni; - coloro che hanno conseguito la laurea o il dottorato di ricerca presso il Politecnico di Torino negli ultimi 10 anni. Sono previste deroghe per docenti del Politecnico in quiescenza, per i quali il contratto si configura come integrazione delle politiche di incentivazione alla collaborazione generazionale. La qualificazione è attestata, in via alternativa, dal possesso di: - idoneità nelle valutazioni comparative per posti di professore ordinario ai sensi della L. 210/98; - idoneità nelle valutazioni comparative per posti di professore ordinario ai sensi della L.230/05; - elevato profilo scientifico e professionale. Il rapporto di lavoro viene attivato con il professore straordinario con la stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato. Il contratto di professore straordinario non può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato. Il contratto deve avere termine e durata certi in relazione all attività del progetto di ricerca; può essere stipulato per un periodo massimo di 3 anni e rinnovato fino ad una durata complessiva massima di sei anni. Il professore straordinario svolgerà attività didattica secondo le regole della Facoltà e del Dipartimento di riferimento. Tutti i professori straordinari a contratto sono esclusi sia dall elettorato sia attivo che passivo per l accesso alle cariche di Preside di Facoltà e Rettore. Al termine del quarto anno il Docente, su sua richiesta, è sottoposto ad una valutazione da parte dell Ateneo. Per tale valutazione verrà nominata dal Rettore una Commissione ad hoc che si avvarrà della collaborazione di esperti internazionali. Nel caso in cui alla valutazione positiva si accompagni una valutazione dell esigenza strategica di proseguire e potenziare l ambito di ricerca, l Ateneo si impegna a bandire una posizione di professore di I fascia. Il trattamento giuridico è quello dei professori straordinari; il trattamento economico è quello dei professori ordinari classe zero. La convenzione potrà prevedere eventuali integrazioni economiche. Nel caso in cui il docente sia a tempo pieno, per il regime autorizzativo si applicano le stesse regole in vigore per i professori di ruolo, ossia quanto disposto dal Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti ai sensi dell art. 53, commi 6 e 7, del D.Lgs.- 165/01. Pagina 3 di 5
Parte III CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STRANIERI O ITALIANI IMPEGNATI ALL ESTERO E CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI DI CHIARA FAMA art. 1 comma 9 Il comma 9 recita: nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina. Il comma tratta di due diverse possibilità, con diversità e analogie; di seguito sono trattate separatamente. CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STRANIERI O ITALIANI IMPEGNATI ALL ESTERO Il Politecnico può procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10% dei posti di professore ordinario ed associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani. Tali studiosi devono aver svolto all estero attività di alta qualificazione scientifica, didattica e professionale per almeno 3 anni e in particolare devono essere in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti: - idoneità accademica di pari livello conseguita all estero; - aver precedentemente svolto, per chiamata diretta autorizzata dal Ministero, un periodo di docenza nelle Università italiane (cosiddetto rientro dei cervelli). L iter procedurale definito è il seguente. Fase preliminare: le proposte sono formulate dal Rettore, dal Senato Accademico, da un Dipartimento o da una Facoltà. Fase istruttoria: le proposte presentate sono esaminate dal Senato Accademico, che si avvale di una Commissione Istruttoria. Oltre all accertamento dei requisiti previsti dalla Legge, devono essere richiesti almeno tre pareri da parte di esperti internazionali. Le proposte devono essere approvate dal Senato Accademico, che può anche definire un eventuale confinanziamento a valere su risorse del Senato. Fase deliberativa: le proposte approvate dal Senato devono essere deliberate da almeno una Facoltà (in composizione ristretta, con maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto), dopo aver acquisito il parere vincolante di un Dipartimento (espresso sempre in composizione ristretta, con maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto). All atto della delibera le Strutture devono individuare le risorse in termini di POM, tenendo conto dell eventuale cofinanziamento ministeriale e/o del Senato Accademico. La delibera può essere vincolata all ottenimento delle risorse ministeriali. Le delibere, unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, vengono trasmesse al Ministero che, sentito il CUN, può autorizzare le chiamate. Il Rettore, con proprio decreto dispone la nomina a professore ordinario o associato confermato determinando la relativa classe di stipendio (fino alla IV classe), sulla base del percorso professionale, accademico e scientifico dello studioso. Pagina 4 di 5
B. CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI DI CHIARA FAMA Il Politecnico può procedere alla copertura di posti da professore ordinario mediante chiamata di studiosi di chiara fama. Costituiscono elementi curriculari anche alternativi che formano oggetto di valutazione: - aver occupato, da almeno un triennio, analoga posizione in Università straniere; - essere stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; - aver ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca. L iter procedurale definito è il seguente. Fase preliminare: le proposte sono formulate dal Rettore, dal Senato Accademico, da un Dipartimento o da una Facoltà. Fase istruttoria: le proposte presentate sono esaminate dal Senato Accademico, che si avvale di una Commissione Istruttoria. Oltre all accertamento dei requisiti previsti dalla Legge, devono essere richiesti almeno tre pareri da parte di esperti internazionali. Le proposte devono essere approvate dal Senato Accademico, che può anche definire un eventuale confinanziamento a valere su risorse del Senato. Fase deliberativa: le proposte approvate dal Senato devono essere deliberate da almeno una Facoltà (in composizione ristretta, con maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto), dopo aver acquisito il parere vincolante di un Dipartimento (espresso sempre in composizione ristretta, con maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto). All atto della delibera le Strutture devono individuare le risorse in termini di POM, tenendo conto dell eventuale cofinanziamento ministeriale e/o del Senato Accademico. La delibera può essere vincolata all ottenimento delle risorse ministeriali. Le delibere, unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, vengono trasmesse al Ministero, che sentito il CUN, può autorizzare la chiamata. Il Rettore, con proprio decreto dispone la nomina a professore ordinario e l attribuzione della retribuzione corrispondente alla IV classe stipendiale ovvero ad una classe superiore (fino alla XIV) sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti accademici e di ogni altro utile elemento di valutazione. Pagina 5 di 5