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Deliberazione n. 14/2008/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione del controllo Collegio unico nell adunanza del 9 ottobre 2008 * * * Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; visto l art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; visto l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; visto il decreto dirigenziale n. 13916 in data 20 giugno 2008, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per gli affari generali e del personale concernente il conferimento di incarico dirigenziale al Sig. Guglielmo Marconi; vista la nota prot. n. 1385/6 del 19 settembre 2008 con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio ha richiesto il deferimento alla sede collegiale dell atto sopra citato; vista l ordinanza in data 25 settembre 2008 con la quale il

2 Presidente della Sezione di controllo di legittimità ha convocato il Collegio unico per il giorno 9 ottobre 2008 per l esame della questione proposta; vista la nota n. 192/P del 25 settembre 2008 della Segreteria della Sezione, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio di Gabinetto e Direzione generale per gli affari generali e del personale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento pubblica amministrazione e innovazione, al Ministero dell economia e delle finanze - Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; uditi il relatore, Consigliere dott. Giorgio Putti, e, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il dott. Aldo Cappiello, dirigente di prima fascia e il dott. Federico Filiani, dirigente di seconda fascia; non comparso il rappresentante del Ministero dell economia e delle finanze. Ritenuto in FATTO Con il decreto n. 13916 del 20 giugno 2008 il Dirigente generale preposto alla Direzione generale per gli affari generali e del personale ha conferito, ai sensi dell art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, al funzionario Coordinatore amministrativo C3 del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Sig. Guglielmo Marconi, l incarico di livello dirigenziale non generale di direzione dell Ufficio Divisione 3 Trattamento giuridico, reclutamento e formazione della

3 stessa Direzione generale. Il competente Ufficio di controllo, con rilievo 81 del 3 settembre 2008, ha rilevato dall esame del curriculum la non sussistenza della particolare e comprovata qualificazione professionale di cui all art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, caratterizzata, nello specifico, dal possesso del requisito minimo del diploma di laurea settorialmente prescritto. Per tali motivi è stato chiesto all Amministrazione di darsi carico di chiarire, in punto di diritto, le ragioni in base alle quali, in tale contesto di professionalità, ritiene di poter prescindere dal possesso di detto titolo di studio. Ciò anche in relazione ai principi affermati dalla Sezione del controllo con la deliberazione n. 13/2004/P del 21 dicembre 2004, richiamata nelle premesse dell atto all esame, concernente l attribuzione di funzioni dirigenziali di prima fascia a soggetti muniti, peraltro, del ripetuto diploma di laurea. La risposta è stata fornita dall Amministrazione con nota n. 20820, in data 16 settembre 2008. La Direzione generale insiste per la registrazione dell atto all esame sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, viene affermato che il conferimento della funzione dirigenziale, ai sensi dell art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, non va ad incidere minimamente in ordine al ruolo del soggetto individuato, che continua ad essere quello del personale non dirigenziale dell Amministrazione conferente e che tale resterà alla cessazione dell incarico in parola.

4 Viene sottolineato, poi, il quadro ordinamentale dell Amministrazione che è in fase di ulteriore transizione in vista della ricostituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l emanazione del previsto regolamento di organizzazione. In tale contesto, il funzionario incaricato è apparso all Amministrazione il soggetto più qualificato, anche per la lunga esperienza professionale maturata nello specifico settore, al fine di evitare le criticità verificatesi nei precedenti processi di riorganizzazione. A sostegno della legittimità dell atto in questione, la medesima Amministrazione pone in evidenza come la Sezione del controllo, con la deliberazione n. 13/2004, ha ricavato dalla lettura dell art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 che lo stesso faccia esclusivo riferimento alle posizioni funzionali previste per l accesso alla dirigenza senza alcun puntuale rinvio ai requisiti di ammissione al concorso per l accesso alla qualifica di dirigente. Viene rammentato, inoltre, che la Sezione, ha individuato nell espressione posizioni funzionali previste per l accesso alla dirigenza una qualificazione statica che non consente l individuazione di ulteriori parametri. Da quanto sopra l Amministrazione deduce che tale qualificazione debba valere non solo per il requisito dell anzianità prevista per l accesso alla qualifica di dirigente, sul quale si è pronunciato l Organo collegiale, ma anche per il possesso del diploma di laurea. Ritiene la medesima che l art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 realizza un istituto extra ordinem diverso e parallelo rispetto

5 a quello ordinario oggetto di disciplina per l accesso alla dirigenza, con la conseguenza che se il legislatore avesse imposto i medesimi requisiti si realizzerebbe un indiretto vulnus alla stessa coerenza del sistema. Infine, è stata richiamata la norma (art. 2, comma 159, del decreto legge n. 262/2006 convertito dalla legge n. 286/2006) che ha inserito nell ipotesi di cessazione automatica degli incarichi dirigenziali di cui all art. 19, comma 8, del d. lgs. n. 165/2001, anche quelli conferiti ex comma 6 della medesima norma. Nell odierna adunanza i rappresentanti dell Amministrazione hanno confermato e sviluppato le argomentazioni svolte in sede di risposta alla nota istruttoria. DIRITTO La Sezione è chiamata a pronunciarsi sui requisiti necessari per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali ad estranei ai ruoli della dirigenza ministeriale. Nel caso all esame l Amministrazione, nel conferire l incarico di funzioni dirigenziali, ha ricondotto il medesimo all ipotesi dei soggetti che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l accesso alla dirigenza (cfr. art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001). La medesima Amministrazione ha ritenuto, nelle motivazioni del provvedimento, di incardinare il proprio operato nel contesto di talune affermazioni estrapolate da quanto delineato dalla Sezione del controllo

6 con la deliberazione n. 13/2004/P del 21 dicembre 2004. In particolare, viene richiamata l affermazione secondo cui l art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 faccia esclusivo riferimento alle posizioni funzionali previste per l accesso alla dirigenza senza alcun puntuale rinvio ai requisiti di ammissione al concorso per l accesso alla qualifica di dirigente cui all art. 28 dello stesso d. lgs. n. 165/2001. Da quanto sopra l Amministrazione ha dedotto che, senza il puntuale rinvio ai predetti requisiti di ammissione, si possa prescindere dal requisito del possesso del diploma di laurea. La Sezione non può condividere tale assunto. Si rileva, infatti, che non appare pertinente il richiamo operato alle affermazioni della citata delibera, in quanto i soggetti ivi contemplati risultavano in possesso del diploma di laurea, e, pertanto, si verteva su ipotesi diverse da quella in argomento. Ciò posto, dall esame del quadro sistematico della predetta disposizione, si evince che i destinatari di un incarico dirigenziale debbano essere in possesso del diploma di laurea che ne costituisce il requisito minimo. Ciò emerge anche dalla ratio delle ipotesi cui la stessa Amministrazione fa riferimento e che vede un unicum inscindibile tra la formazione universitaria e post universitaria e le concrete esperienze di lavoro maturate anche presso Amministrazioni statali, ai fini del conseguimento della particolare specializzazione professionale culturale e scientifica. Alla luce di quanto sopra la Sezione non può che confermare il

7 consolidato orientamento espresso in precedenti deliberazioni, secondo il quale la disciplina che regola l immissione nell esercizio di funzioni dirigenziali risponde alla ratio di acquisire professionalità esterne che presentino qualità non minori rispetto ai requisiti previsti per l accesso alla dirigenza. Tanto premesso, la Sezione ritiene che per il conferimento degli incarichi ex comma 6, dell art. 19 del d.lgs. 165/2001 occorre possedere quella particolare e comprovata qualificazione professionale di cui la laurea costituisce un antecedente logico che si pone quale requisito minimo necessario per l affidamento di funzioni dirigenziali. Requisito culturale, questo, che non sussiste in capo al soggetto destinatario dall incarico di cui trattasi. P.Q.M. Ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto in epigrafe. Il Presidente Fabrizio Topi Il Relatore Giorgio Putti Depositata in Segreteria il 27 ottobre 2008