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REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA INTERNA DEL PERSONALE DOCENTE DEL POLITECNICO DI BARI E DI TRESFERIMENTO AD ALTRO ATENEO Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 144 del 20/03/2001

D.R. n. 144 I L R E T T O R E VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 ed in particolare l art. 6; VISTA la Legge 03.07.1998, n. 210 ed in particolare l art. 1 comma 2; VISTO il D.M. 04.10.2000; VISTO lo Statuto di questo Politecnico; CONSIDERATA la necessità di emanare un regolamento per la disciplina dei trasferimenti e della mobilità dei professori e dei ricercatori; VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 28.11.2000 con cui è stato approvato il suddetto regolamento; VISTA la nota prot. n. 2727 del 22.12.2000 con la quale è stato trasmesso al MURST il testo del regolamento in questione così come approvato dal Senato Accademico nella succitata seduta, per il previsto controllo di legittimità e di merito ai sensi dall art. 6 della L. 168/89; VISTO il D.M. 1.2.2001 con il quale il MURST ha formulato alcune osservazioni in merito al suddetto regolamento; CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 20.2.2001, ha fatto proprie le osservazioni formulate dal MURST provvedendo ad adeguare in tal senso il regolamento; D E C R E T A E emanato, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di mobilità interna del personale docente del Politecnico di Bari e di trasferimento da altro Ateneo, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Bari, 20 marzo 2001 I L R E T T O R E Antonio Castorani

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA INTERNA DEL PERSONALE DOCENTE DEL POLITECNICO DI BARI E DI TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO, Al SENSI DELL ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210. CAPO I PARTE GENERALE Articolo 1 - Oggetto 1. 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure di mobilità interna dei docenti del Politecnico di Bari, sia per quanto concerne il trasferimento fra Facoltà che fra Settori Scientifico Disciplinari, nonché le procedure di trasferimento da altro Ateneo dei professori ordinari, associati e ricercatori, nel rispetto del decreto del M.U.R.S.T. 4 ottobre 2000. 2. 2. La mobilità del personale docente all interno del Politecnico e fra Settori Scientifico Disciplinari nonchè i trasferimenti da altro Ateneo saranno disposti con decreto rettorale avente natura di provvedimento definitivo e, pertanto, impugnabile esclusivamente con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Articolo 2 Programmazione 1. Ai fini dell attivazione delle procedure di mobilità interna e di trasferimento da altro Ateneo per la copertura di posti vacanti, le Facoltà, in sede di programmazione dell attività didattica, formulano motivata proposte al Senato Accademico. 2. Dette proposte devono essere: a. compatibili con le risorse finanziarie disponibili presso la Facoltà che vuole coprire il posto per trasferimento; b. coerenti con le linee di indirizzo espresse dal Senato Accademico e con la programmazione triennale. In quest ottica le Facoltà devono tenere conto delle esigenze didattiche e di ricerca e del numero dei docenti afferenti ai vari settori scientifico-disciplinari; le Facoltà devono precisare il settore scientificodisciplinare interessato. CAPO Il MOBILITA INTERNA Articolo 3 - Procedure/Requisiti 1. La procedura di mobilità interna è avviata mediante emanazione di specifico bando interno. 2. Nel bando di mobilità interna deve essere indicata la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire. Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori scientificodisciplinari ed alle connesse esigenze didattiche e scientifiche, l avviso può definire l impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare dette esigenze. In tal caso, in sede di espletamento delle procedure di valutazione prevista dal presente regolamento, la Facoltà deve esprimersi anche sulla congruenza dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie peculiari esigenze. 3. Entro 30 giorni dall inserimento nel sito WEB del Politecnico, gli interessati presentano istanza al Rettore. 4. Il Consiglio di Facoltà, entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando di mobilità, sentito il parere obbligatorio dei Dipartimenti cui afferisce il settore scientifico-disciplinare, individua il candidato prescelto e ne propone la nomina. 5. Sulla base delle proposta delle Facoltà, il Senato Accademico delibera trasmettendo gli atti al C.U.N. per acquisirne il parere, nel caso in cui la mobilità riguardi settori scientifico-disciplinari diversi. 6. Nell ipotesi in cui il candidato prescelto, al momento della nomina, non abbia trascorso tre anni accademici nella Facoltà di provenienza, la mobilità può essere consentita solo in presenza di espressa autorizzazione da parte del Consiglio della Facoltà di appartenenza dell interessato. 7. Nel caso vi siano stata più domande, la scelta del candidato idoneo è effettuata mediante una valutazione

comparativa in due fasi: a) la prima fase è istruita da una Commissione, individuata dalla Facoltà: la Commissione è costituita da tre docenti della stessa fascia cui si riferisce il bando, o fascia superiore, afferenti allo stesso settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il bando, o a settore ad esso dichiarato affine dal C.U.N., appartenenti alla Facoltà che ha richiesto la mobilità o, in mancanza, ad altra Facoltà o altra Università. La Commissione istruttoria effettua la valutazione comparativa pervenendo all individuazione dei due candidati più qualificati, utilizzando i seguenti criteri: i. l attività didattica svolta in insegnamenti ufficiali di corsi di laurea o diploma con riferimento al settore scientifico-disciplinare ed al carico didattico adeguatamente documentato: ii. i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri: iii. l attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; iv. l organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale; v. ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato. b) nella seconda fase è la Facoltà individua il candidato idoneo sulla base della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria e tenendo conto della corrispondenza del profilo didattico-scientifico dei candidati con quello indicato nel bando. 8. L appartenenza al settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il bando costituisce, comunque, titolo di preferenza rispetto ai candidati appartenenti ad altro settore. CAPO III TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO Articolo 4 Procedure/Requisiti 1. La procedura di trasferimento da altro Ateneo è avviata mediante l emanazione di specifico bando di vacanza il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Ordinaria; con gli stessi termini viene pubblicato il bando sul sito WEB del Politecnico. 2. Nel bando devono essere indicati la Facoltà e il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire. Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori scientifico-disciplinari ed alle connesse esigenze didattiche e scientifiche, il bando può definire l impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare le dette esigenze. In tal caso, in sede di espletamento delle procedure di valutazione prevista dal presente regolamento, la Facoltà deve esprimersi anche sulla congruenza dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie peculiari esigenze. 3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del predetto avviso, gli interessati devono presentare istanza al Rettore. 4. Il Consiglio di Facoltà, entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando, acquisito il parere obbligatorio dei Dipartimenti a cui afferisce il settore scientifico-disciplinare, individua il candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile. 5. Il candidato prescelto deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale la mobilità è disposta o ad un settore scientifico-disciplinare giudicato affine dal Senato Accademico, a meno che il candidato stesso: a) sia già stato titolare di carico didattico principale nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; b) sia stato giudicato idoneo, da non più di due anni, nel settore scientifica-disciplinare oggetto del bando; c) sia stato, per almeno tre anni, supplente presso il Politecnico di Bari in un insegnamento del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. In ogni caso dovrà essere accertato il possesso di adeguata qualificazione nel settore oggetto del bando, anche quando l aspirante alla mobilità sia inquadrato in un settore giudicato affine dal Senato Accademico. 6. Sulla base delle proposte delle Facoltà, il Senato Accademico delibera trasmettendo gli atti al C.U.N. per acquisirne il parere, nel caso in cui il trasferimento riguardi settori scientifico-disciplinari diversi. 7. Il candidato potrà produrre domanda di trasferimento dopo aver maturato tre anni accademici nell Università di provenienza, a norma dell art. 3 della L. 210/98, ovvero nel corso del terzo anno accademico.

Nell ipotesi in cui il candidato prescelto, al momento della nomina, non abbia compiuto i tre anni accademici nell Università di provenienza, la mobilità potrà aver luogo solo al termine del triennio. 8. Nel caso vi siano state più domande, la scelta del candidato idoneo è effettuata mediante una valutazione comparativa in due fasi: a) la prima fase è istruita da una Commissione, individuata dalla Facoltà: la Commissione è costituita da tre docenti della stessa fascia cui si riferisce il bando, o fascia superiore, afferenti allo stesso settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il bando, o a settore ad esso dichiarato affine dal C.U.N., appartenenti alla Facoltà che ha richiesto la mobilità o, in mancanza, ad altra Facoltà o altra Università. La Commissione istruttoria effettua la valutazione comparativa pervenendo alla individuazione dei due candidati più qualificati, utilizzando i seguenti criteri: i. l attività didattica svolta in insegnamenti ufficiali di corsi di laurea o diploma con riferimento al settore scientifico-disciplinare ed al carico didattico adeguatamente documentato; ii. i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; iii. l attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; iv. l organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale: v. ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato. b] nella seconda fase è la Facoltà che individua il candidato idoneo, sulla base della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria e tenendo conto della corrispondenza del profilo didattico-scientifico dei candidati con quello indicato nel bando. 9. L appartenenza al settore scientifico-disciplinare, cui si riferisce il bando, costituisce comunque titolo di preferenza rispetto ai candidati appartenenti ad altro settore. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 5 Norma finale 1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.