IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Anno Antonio PLAISANT - Referendario, estensore O R D I N A N Z A

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REPUBBLICA ITALIANA Ord. n. 266 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Anno 2006 PER IL PIEMONTE R.G. n. 571-2^ Sezione - Anno 2006 composto dai Signori: - Giuseppe CALVO - Presidente - Antonio PLAISANT - Referendario, estensore - Emanuela LORIA - Referendario ha pronunciato la presente O R D I N A N Z A nella Camera di Consiglio del 18 maggio 2006. Visti l art. 21, 7 comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito dall art. 3, 1 comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642; Visto il ricorso n. 571/2006 proposto da TORRIANI Luigi, quale candidato a Sindaco nelle elezioni dirette del Comune di Novara, e quale presentatore del simbolo nr. 8 Democrazia Cristiana per le elezioni dirette del Sindaco del Comune di Novara, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Buzzelli e Gian Luigi Garone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via Bertola n. 2; c o n t r o la Commissione Elettorale Circondariale di Novara, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in

2 corso Stati Uniti n. 45; il Comune di Novara, in persona del Sindaco pro tempore, e nei confronti di U.D.C. - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, in persona del suo Segretario Provinciale Pepe Paolo e di Bettella Antonio, rappresentati e difesi dall avv. Mario Monteverde e dal prof. avv. Massimo Andreis ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Torino, via Palmieri n. 40, per l annullamento, previa sospensione, - del verbale di deliberazione - decisione del 29 aprile 2006 della Commissione Elettorale Circondariale di Novara, con il quale non veniva ammessa alle Elezioni Amministrative per l elezione diretta del Sindaco la lista ed il simbolo nr. 8 della Democrazia Cristiana - Scudo Crociato - Libertas e con il quale veniva richiesta la modifica del contrassegno di lista; - del verbale di deliberazione - decisione del 2 maggio 2006, della Commissione Elettorale Circondariale di Novara, con il quale è stato respinto il ricorso presentato dal signor Luigi Torriani avverso il verbale di deliberazione del 29/4/2006 adottato dalla Commissione Elettorale Circondariale di Novara, con la conseguente conferma della medesima deliberazione; Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l atto di costituzione in giudizio della Commissione Elettorale

3 Circondariale di Novara; Relatore il Referendario dott. Antonio Plaisant; Comparsi per la parte ricorrente l avv. Garone, per la Commissione Elettorale Circondariale di Novara l avv. dello Stato Carotenuto e per L unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC) gli avv.ti Monteverde e Andreis; Considerato, in punto di ammissibilità, che il dato normativo richiamato dai controinteressati (art. 80 del decreto presidenziale 16 maggio 1960, n. 570), ove si individua il dies a quo del termine d impugnazione nell atto di proclamazione degli eletti, non esclude - di per sé - l autonoma impugnabilità dei precedenti atti della scansione procedimentale, essendo ben noti altri casi ove ciò si realizza (basti pensare, a titolo di esempio, alla possibilità, pacificamente riconosciuta, d impugnare immediatamente l aggiudicazione provvisoria di un appalto, nonostante il dies a quo del relativo ricorso decorra comunque dall aggiudicazione quella definitiva), in chiave di tutela anticipata dell interesse del ricorrente laddove l atto endoprocedimentale impugnato, pur non determinando formalmente l arresto procedimentale, costituisce, comunque, il prodromo sicuro all adozione di un atto conclusivo a contenuto sfavorevole. Considerato, altresì, che la questione sopra richiamata si configura diversamente a seconda che ad essere impugnata sia l ammissione di una lista alla competizione elettorale (cui si riferisce anche la recente pronuncia dell Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.

4 10/2005) o invece, come nel caso in esame, l esclusione di una lista dalla competizione elettorale, posto che, in quest ultimo caso, le pur rilevanti esigenze di economicità ed opportunità che potrebbero indurre a posticipare la proposizione del ricorso alla fase della proclamazione degli eletti non possono ritenersi prevalenti rispetto alla grave limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo che deriverebbe dall accoglimento di tale impostazione, la quale comportarebbe, ad elezioni concluse, l annullamento delle relative operazioni; Considerato, inoltre, con riferimento al fumus boni iuris, che, ad un primo sommario esame, il ricorso merita accoglimento in quanto la sola presenza di un dato comune nei due simboli - costituito dallo scudo crociato di colore bianco e rosso, recante la scritta libertas - non è sufficiente ad ingenerare confusione nell elettore medio (nel quale deve presumersi, peraltro, un approccio ispirato a media diligenza nell esatta conoscenza dei simboli elettorali e dei partiti che esprimono) posto che al citato fattore di somiglianza si affiancano rilevanti elementi di diversità, quali: la scritta CASINI nella parte superiore del simbolo dell UDC, assente nel simbolo della lista di cui è espressione il ricorrente; la scritta UDC nella parte inferiore del detto simbolo, sostituita dalla scritta DEMOCRAZIA CRISTIANA nell altro; lo sfondo di colore in parte blu ed in parte rosso (recante anche ulteriori elementi grafici) nel primo simbolo, a fronte dello sfondo interamente bianco nel secondo.

5 Ritenuto, pertanto, che - all esito della valutazione sintetica e complessiva cui si ispira la prevalente giurisprudenza, ampiamente richiamata in ricorso - i due simboli appaiono nettamente diversi e, comunque, idonei a differenziare chiaramente le due formazioni politiche che rappresentano, non sussistendo, pertanto, l unica ragione di esclusione richiamata nei provvedimenti impugnati. P. Q. M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione - accoglie la suindicata domanda cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che provvederà a darne comunicazione alle parti. Torino, 18 maggio 2006. Il Presidente L Estensore Il Segretario