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Repubblica Italiana Regione Abruzzo Provincia di L Aquila Regione Abruzzo COMUNE DI CASTEL DEL MONTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORT TUARIA COMUNALE APPROVATOO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2010 N. 32 Via del Municipio, 1 67023 Castel Del Monte AQ Tel. 0862 938137 Fax 0862 938180 www.comune.casteldelmonte.aq.it e mail : casteldelmonte@tin.it Cod. Fisc. 80002030668 P. Iva 00114540669

INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.... 3 CAPO I COMPETENZE, RESPONSABILITÀ, SERVIZI... 3 CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI... 5 CAPO III FERETRI... 5 CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI... 8 TITOLO II CIMITERI... 13 CAPO I CIMITERI... 13 CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.. 14 CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE... 16 CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZONI... 18 CAPO V CREMAZIONE... 21 CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI... 22 TITOLO III CONCESSIONI... 27 CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE... 27 CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE... 31 CAPO III DECADENZA, ESTINZIONE... 34 TITOLO IV... 36 CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI... 36 CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI... 39 TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI... 40 CAPO I DISPOSIZIONI VARIE... 40 CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI... 41 2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I COMPETENZE, RESPONSABILITÀ, SERVIZI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al DPR 10 settembre 1990 nr. 285 e della circolare esplicativa del Ministero della Sanità nr. 24 del 24 giugno 1993, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2 Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale. 2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate nel D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente unità sanitaria locale. 3. In caso di gestione in economia le funzioni e l organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con regolamento nel rispetto della già citata normativa. Art. 3 Responsabilità 1. Il Comune cura che all interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal 3

consentito. 2. Chiunque causi darmi a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo DC del Libro IV del Codice Civile, salvo che l illecito non rilevi penalmente. 3. Chiunque introduca nel cimitero, in maniera furtiva con lo scopo di occultare, ovvero chiunque occulti nel cimitero, cose di qualsiasi natura non ammesse ai sensi de1l art. 50 del DPR 285/90 o non attinenti al culto dei defunti, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l illecito non rilevi penalmente. 4. Chiunque occulti nel cimitero o provvede in proprio, senza l intervento degli addetti e senza le previste autorizzazioni di legge o di regolamento, ad effettuare nel cimitero alcuna delle operazioni previste dal DPR 285/90, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l illecito non rilevi penalmente. Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento-presunzione di legittimazione 1.Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. 2.Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e, al decesso, residenti nel comune; b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa (comprendente l insieme delle spese gestionali cimiteriali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, custodia, fornitura di acqua, gestione del verde, pulizia dei viali, illuminazione, mantenimento delle strutture ed impianti d uso generale a servizio della popolazione, oneri assicurativi, ammortamenti tecnici ed economico-finanziari, remuneratività ed ogni altro onere connesso con la funzionalità del cimitero) fino all esumazione ordinaria, compresa, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune; c) l esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune; d) la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente; e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune. 4

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad esse conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e del regolamento comunale per l erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l aggiornamento dell indice della situazione economica qualificante lo stato d indigenza o dell indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia. 3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l eventuale fornitura gratuita del feretro o l eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall avvio del procedimento conseguente all accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato. 4.- Per familiari, ai fini dell applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. 5.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente regolamento, la cui Parte I costituisce atto fondamentale di cui all articolo 42, comma 2, lettera f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi (Parte I) non comporta modifica del presente regolamento. 6.- Il trasporto funebre costituisce prestazione a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c); 7.- Ove la legge muti l individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare. 5

Presunzione di legittimazione: 1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, tombe di famiglia, loculi, cellette ossario, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: edicole, monumenti, lapidi, copri-fossa, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune e/o, se diverso, il soggetto gestore. 2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale e/o, se diverso, il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue. 3.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l atto con cui risolve la controversa sottopostagli. 4.- In tutti i casi in cui sia necessario disporre della salma, cadavere o spoglie mortali, quale ne sia il loro stato (resti mortali, ossa umane, ceneri), il diritto di disposizione sussiste, ove il defunto non abbia disposto in vita, in capo al coniuge o, in difetto, dei parenti nel grado più prossimo e, nel caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, a tutti gli stessi. Art. 5 Atti a disposizione del pubblico 1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell ufficio comunale o nel cimitero: a) l orario di apertura e chiusura; b) copia del presente regolamento; c) l elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno; 6

d) l elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell anno e in quello successivo; e) l elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, nr. 241. 7

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI Art. 6 Depositi di osservazione e obitori 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell ambito del cimitero. I locali adibiti a tale scopo sono distinti e le loro funzioni si individuano ai sensi della circolare M.S. nr. 24. a) OSSERVAZIONE: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; di salme di persone morte a seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. b) OBITORIALI: con osservazione e riscontro diagnostico i cadaveri di persone decedute senza assistenza medica: deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico legali; riconoscimento, trattamento igienico conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienicoconservativo di cadaveri portatori di radioattività. 2. L ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall Autorità Giudiziaria. 3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari fintanto che le autorità pubbliche che ne hanno disposto il deposito, non abbiano eseguito gli accertamenti di legge. 4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizione di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l accesso alle persone non autorizzate. 5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, nr. 185. 6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. 8

CAPO III FERETRI Art. 7 Deposizione della salma nel feretro 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9. 2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusa compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. 6. La disposizione della salma nella bara, nonchè le operazioni di suggellazione del feretro, di cui al successivo Art. 8, sono di competenza delle imprese di onoranze funebri. Art. 8 Verifica e chiusura feretri 1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato per Legge. 2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale o personale tecnico all uopo incaricato, vigila e controlla l applicazione delle norme di cui al successivo Art. 9; e dell Art. 30 del DPR 285/90 e del Par. 9 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 nr. 24. 3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonchè l identificazione del cadavere. 4. La suggellazione del feretro deve effettuarsi dopo il previsto periodo di osservazione del cadavere regolato dagli artt. 7-8-9-10 del DPR 285/90. 5. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 19 del presente regolamento, ai sensi del Par. 9.6 della Circolare Ministero Sanità 24.06.93 nr. 24, nei casi in cui si debba attendere, prima di 9

procedere alla tumulazione di una salma, l arrivo di congiunti da località lontane o estere per un periodo superiore alle 48 ore dal decesso, è consentito rimandare la tumulazione per un massimo di giorni quattro. Nel caso, la cassa metallica di zinco, viene regolarmente sigillata alla scadenza del previsto periodo di osservazione e la stessa è munita di oblò a tenuta di gas che permette la visibilità della salma. Prima della tumulazione detto oblò sarà coperto da lastra di zinco, opportunamente saldata, tale da ripristinare l ermeticità della bara stessa. Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all art. 75 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285 e al Par. 9 della circolare M.S. nr. 24; - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno preferibilmente esterna, l altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all art. 30 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285 e del Par. 9 della circolare M.S.n. 24. c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all estero o dall estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 28, e 29 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285 se il trasporto è per o dall estero; d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.; - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell art. 30, punto 5, del DPR 10 settembre 1990 nr. 285; e) cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; 10

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. 2. I trasporti di salme di persone, morte per malattia infettiva-diffusiva, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione ai sensi del Par. 9.1 della circolare M.S. nr. 24 5. Ai sensi del Par. 9.1 della circolare M.S. 24 giugno 1993 nr. 24 è vietato l impiego di materiali non biodegradabili sulle parti decorative delle casse nonché per le imbottiture interne. Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell art. 75 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285. 6. Sia la cassa di legno sia quello di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. 7. È consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Art. 10 Fornitura gratuita di feretri 1. Il Comune, se richiesto, fornisce gratuitamente la cassa di cui all art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia abbandono morale e materiale da parte dei familiari (es. ricoveri in case di riposo, cura, ect:). La cassa fornita gratuitamente è del tipo ordinario più semplice e non può essere sostituita da privati 11

con altra cassa né può essere destinata alla tumulazione. 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è determinato in base al Regolamento che stabilisce i criteri per l erogazione di prestazioni sociali agevolate. Art. 11 Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date, di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. 3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Art. 12 Modalità del trasporto e percorso 1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, sono determinati con ordinanza del Sindaco. 2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare, all occorrenza, il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi ingenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. 12 7

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. Art. 13 Trasporti funebri 1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all art. 20 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285, da ditte private esistenti nel territorio regolarmente autorizzate. Art. 14 Trasporti gratuiti In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all obitorio. Qualora la Pubblica Autorità disponga l avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con connessi oneri a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto. In caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, il trasporto è disposto dalla Pubblica Autorità mediante rilascio di una copia dell autorizzazione all incaricato del trasporto ed una copia della stessa al Sindaco del Comune di decesso. Il Sindaco del Comune di decesso è tenuto, ai sensi dell art 34/1 del DPR 285/90 ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall obitorio, anche se situato fuori dal proprio Comune, al luogo di sepoltura. 4. Il trasporto di cadaveri di cui la Pubblica Autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l utilizzazione delle normali casse di legno, purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile monouso a perdere. Art. 15 Orario dei trasporti 1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento 13

nonché i percorsi consentiti. 2. Il Responsabile de1l ufficio comunale fisserà di norma l ora dei funerali secondo l ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti. tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l ordinanza sindacale di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. Art. 16 Norme generali per i trasporti 1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata. 2. Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. 3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l altra al responsabile di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all art. 20 deve restare in consegna al vettore. 4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. Art. 17 Riti religiosi l. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all art. 8 della Costituzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all ordinaria cerimonia religiosa. 14

Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale 1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall esterno. 2. Se la salma non è nella propria abitazione ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell ora fissata. 3.Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell Unità Sanitaria Locale, può anche, autorizzare il trasporto all interno dell abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. La richiesta del trasporto deve essere corredata, ove ne ricorrano le circostanze, dal consenso dell Amm.ne dello stabile o dal rappresentante dell Ente o Associazione nella cui sede vengono tributate le speciali onoranze. 4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l esclusione di quello di cui al primo comma. 5. Il trasporto dal luogo del decesso all obitorio, di persone decedute e per le quali le autorità competenti abbiano disposto 1 accertamento necroscopico per la determinazione delle cause di morte,deve effettuarsi con mezzi di cui al primo comma. 6. Il trasporto di resti mortali e anatomici possono essere eseguiti anche con l impiego di mezzo privato fermo restando le prescrizioni di natura sanitaria. Art. 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività 1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Unità Sanitaria Locale, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione. 3. E consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità 15

sanitaria, salvo che questa non le vieti nelle contingenze di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell Unità Sanitaria Locale, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione. Art. 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. 2. La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata all Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3. Al decreto è successivamente allagato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell Unità Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all art. 8. 4. Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. 6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi. 7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione l rito religioso, la prosecuzione del servizio all interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall art. 13/1, solo nel caso in cui il trasporto sia stato eseguito con carro funebre e personale dipendente da altro Ente Comunale. 8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, 16

osservate le norme di cui all art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90. 9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Art. 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero 1. Il trasporto di salme nell ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. Art. 22 Trasporti all estero o dall estero 1. I1 trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio l937, nr. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all art. 25 del Regolamento precitato. Art. 23 Trasporto di ceneri e vesti 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco. 2. Se il trasporto è da o per Stato estero, il Sindaco si sostituisce all Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90. Se il trasporto di resti mortali o ceneri è per uno degli stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sarà il Sindaco, ai sensi del Par. 8.1 della circolare Ministero Sanità 24/93, a rilasciare l autorizzazione al trasporto in lingua italiana e in lingua francese. L autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Nel caso è opportuno, non obbligatorio, allegare all autorizzazione al trasporto dell atto di morte e nel caso di ceneri anche copia del verbale di cremazione di cui all art. 81 del DPR 285/90. 3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di 17

spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46. 18

TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI Art. 24 Elenco cimiteri 1. Ai sensi dell art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 nr. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento utilizzando l esistente cimitero urbano. Art. 25 Disposizioni generali - Vigilanza 1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285. 2. L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. 3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 4. le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. 5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285. 6. Le operazioni di cui al precedente punto 4 non si eseguono nelle giornate festive. Le salme, resti o ceneri, che pervengono al cimitero nelle giornate festive saranno ricevute ma le relative operazioni di seppellimento o cremazione, rinviate al giorno feriale immediatamente seguente a quello festivo. 7. Il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell USL, controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Art. 26 Reparti speciali nel cimitero 1. All interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore 19

cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. 2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l assegnazione a tempo determinato de1l area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti. 3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata. In via eccezionale altri reparti possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. Art. 27 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali 1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Sono altresì ricevute e seppellite nel cimitero le salme di persone non residenti, ma con parenti residenti fino al 2 e le salme di persone non residenti, ma con parenti fino al 2 tumulati nel cimitero di Castel del Monte. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art. 28 Disposizioni generali 1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali. 2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l ordine d impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10 settembre 1990 nr. 285. 3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell art. 90 e seguenti 20

del DPR 10 settembre 1990 nr. 285. 4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285 e dal successivo art. 30. 5. Nelle more di adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza. Art. 29 Piano regolatore cimiteriale 1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell arco di almeno venti anni. 2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell Unità Sanitaria Locale. 3. Nella elaborazione del piano l Amministrazione Comunale, su relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria, dovrà tener conto: a) dell andamento medio della mortalità nell area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di post-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiore disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio peri quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro. 4. Nel cimitero sono individuati spazi da destinare alle varie tipologie costruttive sia per manufatti cimiteriali realizzati direttamente dal Comune che per manufatti da realizzare a cura e spese di privati su aree in concessione. 21

In particolare: a) - Campi di inumazione comuni; b) - Campi di inumazione per sepolture private c) - Aree per realizzazione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività. (Tombe costruite da privati con opere murarie solo ipogee ). d) - Aree per realizzazione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività. (CAPPELLE, costruite da privati con opere murarie epigee e anche ipogee). e) - Manufatti a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività. (CAPPELLINE A SCHIERA, costruite dal Comune). f) - Manufatti a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività. (TOMBE A SCHIERA, costruite dal Comune con opere murarie solo ipogee). g) - Loculi singoli per adulti a tumulazione individuale. (In colombari costruiti dal Comune). h).- Loculi doppi per tumulazioni individuali di coniugi o familiari. (In colombari costruiti dal Comune). i) - Loculi per famiglia a tumulazione individuale. (In colombari costruiti dal Comune - 4 o 5 postisalma abbinati in senso verticale). l) Loculi singoli per bambini o neonati a tumulazione individuale. (In colombari costruiti dal Comune). m) - Loculi ossario singoli per tumulazione individuale di resti mortali. (In colombari costruiti dal Comune). n) - Loculi ossario doppi per tumulazione congiunta di resti mortali di coniugi o familiari. (In colombari costruiti dal Comune. o) - Nicchie cinerarie doppie per tumulazione congiunta di ceneri di coniugi o familiari. (In colombari costruiti dal Comune). p) - Ossario Comune. q) - Cinerario Comune. 5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all art. 54 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285. 6. Il cinerarie comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità, rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti. 7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla 22

concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti: a)- superficie dell area: cm. 400 per cm. 400 b)- distanza dei viali: cm. 100 su ogni lato e)- superficie coperta: rapporto di 100 su 100 d)- altezza fuori del piano campagna: cm. 550 e)- profondità al di sotto del piano campagna: cm. 250. 8. I criteri costruttivi per i manufatti cimiteriali a sistema di tumulazione sono i seguenti (Par. 13 circolare M.S. 24 giugno 1993 nr. 24 ): - dimensionamento strutturale per carichi su solette non inferiore a 250 Kg./mq. con verifica rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati. - pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas; - libertà nella scelta dei materiali da usare; - misure di ingombro, libero interno, per tumulazioni di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25 - di larghezza m. 0,75 - di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/90. La misura di ingombro, libero interno, per la tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m. 0,70 - di larghezza m. 0,30 - di altezza m. 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali, le misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 - m. - 0,30 - m. 0,50. Nel caso di tumulazione di resti e ceneri, non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 del succitato art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale (lapide) resistente all azione degli agenti atmosferici. 9. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per A valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. 23

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art. 30 Inumazione 1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: a) - sono comuni le sepolture della durata di 20 anni dal giorno del seppellimento, assegnate a titolo oneroso secondo tariffe determinate in misura non inferiore a quelle risultanti dall applicazione dei criteri all articolo 117 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ferma restando l integrale copertura delle spese gestionali cimiteriali. b) - sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 20 anni e fino a 40 anni, effettuate in aree in concessione. Art. 31 Cippo 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione A prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. 3. L installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli Artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285. Art. 32 Tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo 3 del presente regolamento. 3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di 24

tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25 - altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all Art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285. 4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli Artt. 76 e 77 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285. Art. 33 Deposito provvisorio 1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. 2. La concessione provvisoria.è ammessa nei seguenti casi; a). - per coloro che richiedono l uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità; b). - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; c). - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato. 3. La durata del deposito provvisorio è fissato da responsabile dell ufficio, limitatamente al periodo previsto per l ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabile per motivate esigenze. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computabili come trimestre intero. 4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa. 5. Scaduto il termine senza che l interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti relativi. 6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. 25