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COMUNE DI PISA TIPO ATTO ORDINANZE SINDACO N. atto DD-08 / 9 del 29/05/2017 Codice identificativo 1433997 PROPONENTE Polizia Municipale OGGETTO DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREA PRESTABILITA DELLA CITTA Dirigente della Direzione STEFANELLI MICHELE

ORDINANZA SINDACALE NON CONTINGIBILE ED URGENTE Il Sindaco CONSIDERATO che le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali del settore alimentare e misto, le quali, senza alcun tipo di limite legale, vendono tra gli altri, generi alimentari e bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione e la facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori giovanili senza che l'amministrazione Comunale e altre Istituzioni, comprese le Forze dell'ordine più in generale, possano disporre di quegli strumenti di controllo tipici che l'ordinamento giuridico, e in particolare il T.U.L.P.S, mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agevolando pertanto gli effetti negativi prodotti in termini di diffusione incontrollabile degli alcolici; che l'attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell esercizio dell attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi, che vengono a trovarsi in una situazione di clamorosa sperequazione quanto a regole sul regime di esercizio; RILEVATO che le predette attività effettuano, per lo più nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto delle bevande alcoliche le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie, le piazze ed i lungarni contribuendo ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti al patrimonio artistico e monumentale, incidenti con lesioni alle persone; che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande alcoliche sia integri che pericolosamente frantumati e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree ma contribuisce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano; che il disturbo alla quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento tali attività è documentato da numerosi esposti inoltrati dai cittadini, comitati ed Istituzioni che hanno rappresentato a tutte le istituzioni preposte al controllo del territorio situazioni di grave degrado, pericolo e danneggiamento alimentando fenomeni di disturbo al loro riposo arrecato dagli avventori intenti a consumare all'esterno dell'esercizio commerciale le bevande appena acquistate, nonché il rilascio o la frantumazione a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande stesse; che i fenomeni sopra descritti sono verosimilmente riconducibili ad una consolidata ed inarrestabile diffusione dell'abitudine di consumare bevande alcoliche nelle aree in cui l'offerta delle medesime risulta praticamente continua, costante e proveniente da un numero elevato di esercizi attivi nelle zone più frequentate da studenti, giovani e turisti in genere; che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, i quali lamentano la lesione del loro diritto al riposo e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza e incolumità pubblica, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere usufruibili da tutti; CONSIDERATO che nella riunione in seduta straordinaria del Consiglio Territoriale di Partecipazione (CTP) n 6 con le Istituzioni e aperta alla cittadinanza del giorno 31 gennaio u.s. per

discutere le problematiche inerenti al degrado e alla sicurezza nel Centro Storico è emersa la necessità di interventi volti a limitare i fenomeni di degrado diffuso, di disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti collegati all abuso di alcolici nonché i rischi per l ambiente e per il patrimonio culturale legati alla dispersione sul suolo di contenitori di vetro o di latta, soprattutto nei periodi dell anno e nelle zone del centro storiche ove si verificano il maggior numero di tali fenomeni; CONSIDERATO che dalle relazioni di servizio della polizia municipale risultano palesemente comprovati i fenomeni di serio disturbo alla tranquillità e al riposo dei residenti nonché, come evidenziato anche dalle competenti Istituzioni, i rischi per la tutela dell ambiente e per il patrimonio culturale del centro storico, sia nella parte nord che nella parte sud, e tenuto conto delle segnalazioni del Questore di Pisa cat. A4/2017 Div. Gab. nr. 277/B del 24/5/2017 e del Comandante provinciale dei Carabinieri n. 3611/1263 P del 20/5/2017; RILEVATO che nella riunione del Comitato Provinciale per l Ordine e la Sicurezza Pubblica del 24 maggio 2017 è stata sottolineata l esigenza di adottare provvedimenti urgenti finalizzati a limitare in determinati orari ed in specifiche zone del centro storico la vendita, anche per asporto, di alcolici in qualsiasi contenitore; limitare in determinati orari ed in specifiche zone del centro storico la somministrazione di alcolici e superalcolici, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nei locali dell esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, ed evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro; prevenire e contrastare i rischi per l incolumità pubblica e di danneggiamento del patrimonio artistico e monumentale connessi all abuso del consumo di alcolici ed alla dispersione al suolo di contenitori di vetro; RITENUTO pertanto necessario proporre una misura di contenimento alla capillare diffusione dell'alcol nelle zone risultate a maggior rischio con l'obiettivo di veder ridotti tutti i fenomeni che a tale eccesso di consumo sono riconducibili in termini di minaccia alla quiete pubblica nonché alla convivenza civile; che al momento l'ordinanza non contingibile ed urgente sia l'unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale sotto indicati, nelle more della procedura di approvazione di un regolamento da parte del Consiglio Comunale che disciplinerà in maniera costante tempi e modalità di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; che l emanazione di un provvedimento non contingibile ed urgente sia idoneo a prevenire e contrastare situazioni di degrado e consenta di fronteggiare comportamenti che possano causare pericoli per i residenti e i cittadini che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano soprattutto nei giorni antecedenti la chiusura di alcune attività accademiche; che l Amministrazione Comunale di Pisa ha assunto per quanto di competenza e per il tramite della Società della Salute l impegno di attivare iniziative di natura sociale con il coinvolgimento del mondo del volontariato, anche universitario, volte a ridurre il fenomeno dell abuso degli alcolici nelle aree interessate ed al corretto conferimento dei rifiuti, contestualmente alle altre misure predisposte dal Comitato Provinciale per l Ordine e la Sicurezza Pubblica CONSIDERATO che la maggior parte di tali esercizi commerciali, che destinano ai generi alcolici una parte significativa della loro superficie di vendita, sono collocati per lo più nelle aree del centro storico pisano e nelle aree limitrofe alla stazione;

che, a fine di un equo contemperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell interesse pubblico, si ravvisa la necessità di adottare con celerità una misura idonea a prevenire inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta, che non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall ordinamento vigente al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché la tutela dell ambiente e del patrimonio culturale nelle aree del Centro Storico, VISTI il disposto dell art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010 I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. e I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. il disposto dell art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, ( ) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. il disposto dell art. 12, comma 1 del Decreto Legge 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48: 1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, puo' essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attivita' per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.; la delibera di Giunta Municipale n. 131 del 16/10/2008 DATO ATTO che sono state sentite le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessate in data 9 maggio 2017, dato che il contenuto del provvedimento è rivolto ad un numero esteso di soggetti privati ORDINA per i motivi indicati in premessa, a decorrere dal 3 giugno 2017 e fino al giorno 2 luglio 2017 compresi, nelle aree interne delimitate dai seguenti perimetri del territorio comunale di Pisa: Zona Nord: piazza Mazzini, via S. Bibbiana, via Giusti, via Verdi, Piazza San Paolo all Orto, via San Francesco, via Santa Cecilia, Piazza Martiri della Libertà, piazza Santa Caterina, via S.

Caterina, via Carlo Fedeli, via Cardinale Maffi, piazza Arcivescovado, Piazza del Duomo, via Roma, lungarno Pacinotti, lungarno Mediceo; Zona Sud: lungarno Fibonacci, lungarno Galilei, Ponte di Mezzo, lungarno Gambacorti, lungarno Sonnino Via Porta a Mare Via Cesare Battisti, via Mascagni, Piazza della Stazione, via Corridoni, via Fratti, Piazza Guerrazzi, Piazza don Minzoni; 1) Il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 fino alle 7:00 2) Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 fino alle 3:00 in contenitori di vetro o lattine, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell attività, legittimamente autorizzate all occupazione di suolo pubblico; L inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra 25,00 e 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d ora fissata in 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento. DISPONE ALTRESI CHE la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalle Forze e dai Corpi di Polizia che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l applicazione dell art. 12 del Decreto Legge n. 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48; la presente ordinanza sia affissa all Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima. la presente ordinanza sia comunicata: alla Polizia Municipale del Comune di Pisa allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Pisa all Ufficio Controllo Attività Economiche del Comune di Pisa al Prefetto per l esecuzione da parte delle Forze dell Ordine. RENDE NOTO CHE Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241. Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Municipale Pisa, via C. Battisti, 53, tel. 050-910811; Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Comando Polizia Municipale, Dott Michele Stefanelli; Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all Albo Pretorio del Comune. Pisa, 26 maggio 2017 Il Sindaco Marco Filippeschi

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.