PROCEDURA DI GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI MEDICHE ATTESTANTI UN INCOMPATIBILITÀ TRA LO STATO DI SALUTE DEL LAVORATORE E LE MANSIONI DI PORTALETTERE

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Pag. 1 di 7 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI MEDICHE ATTESTANTI UN INCOMPATIBILITÀ TRA LO STATO DI SALUTE DEL Redatta Verificata Approvata Distribuita In vigore da SP/RU RUO/RI RUO/RI SP/RU RUO/RI SP/RU Marzo 2012 1

Pag. 2 di 7 INDICE Ambito di applicazione pag. 3 Quadro Normativo di riferimento pag. 3 Processo Operativo to be pag. 4 Decorrenza pag. 6 Disposizioni transitorie pag. 6 Flusso gestione inidonei pag. 7 2

Pag. 3 di 7 AMBITO DI APPLICAZIONE La presente procedura regolamenta le modalità di gestione delle certificazioni mediche attestanti un incompatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e le mansioni di portalettere e - limitatamente a tale specifico ambito di applicazione sostituisce la precedente formalizzata nel gennaio 2011. Il processo operativo qui previsto dovrà comunque tener conto delle previsioni dell accordo del 27 luglio 2010 sulla riorganizzazione dei servizi postali con riguardo ai processi di mobilità del personale, ricercandone le opportune compatibilità.. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Sotto il profilo giuridico della presente tematica si individuano due diverse tipologie di accertamento sanitario: Quello effettuato da enti terzi nell interesse prevalente e a richiesta del datore di lavoro (art. 5 della Legge 300/70); Quello affidato a Medici Competenti. Con particolare riferimento agli accertamenti affidati al Medico Competente, questi si esercitano nei casi previsti dalla normativa vigente: A. ai sensi dell art. 18 del D. Lgs. N. 81/2008 per le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria; B. ai sensi dell art. 41 del D. Lgs. N.81/2008, a richiesta del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, in tutti i casi in cui la richiesta stessa sia ritenuta correlata ai rischi lavorativi; C. ai sensi dell art. 41 del D. Lgs. N.81/2008, a richiesta del lavoratore non soggetto a sorveglianza sanitaria, nei casi in cui lo stesso ritenga che la sua patologia possa essere correlata ai rischi lavorativi. Rispetto a queste tre tipologie il problema che si affronta è relativo al caso in cui la mansione non è soggetta a sorveglianza sanitaria ed il lavoratore non richiede di essere sottoposto a visita dal Medico Competente. La regolamentazione di quest ultima ipotesi prevede l avvio di una visita di idoneità fisica ai sensi dell art. 5 della Legge 300/70 presso gli enti pubblici o gli istituti specializzati di diritto pubblico competenti per legge, ivi comprese le strutture di diritto pubblico con le quali siano state stipulate apposite convenzioni. Come nella precedente procedura, il ruolo del Medico Competente è ricondotto, per la casistica in esame, all ipotesi in cui il lavoratore, non sottoposto a sorveglianza sanitaria, richieda una visita presso il Medico Competente ai sensi dell art. 41 del D. Lgs. N. 81/2008 finalizzata al solo accertamento inerente la correlazione, in termini di rischi professionali, tra la sua patologia e i rischio lavorativi. 3

Pag. 4 di 7 Ricordiamo che, nel momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza di una certificazione che attesta una patologia del lavoratore, è tenuto, ai sensi dell art 2087 del c.c., ad attivarsi per accertare lo stato di salute del lavoratore ed adottare le misure necessarie a preservarne l integrità fisica secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica. PROCESSO OPERATIVO TO BE A. Il Lavoratore presenta un certificato medico di parte che attesta una correlazione tra patologia e mansione nel quale è espressamente indicato un riferimento temporale (prognosi): il lavoratore è collocato in malattia per il periodo indicato nel certificato. B. Il lavoratore presenta un certificato medico di parte che attesta una correlazione tra patologia e mansione privo di prognosi: 1) La struttura di appartenenza, che riceve il certificato, lo trasmette entro la stessa giornata a RU di RAM di competenza, che a sua volta lo trasmette al RUR competente; 2) RUR Carica il dato nella procedura inidonei; Avvia immediatamente la procedura di cui all art. 5 della Legge 300/70, per il relativo accertamento sanitario di idoneità fisica alla mansione; Individua su tutto il territorio di riferimento il Centro di Distribuzione ove ricorra, in base al dimensionamento definito su base provinciale, l esigenza di inserimento del personale in attività interne. Ove non ricorra l esigenza di tale personale lo applica nei Centri di Meccanizzazione Postale o nei Centri Servizi Codifica fino a concorrenza dei dimensionamenti definiti, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, ove presenti. In subordine raccordandosi con il RUD nelle altre Aree Logistiche Territoriali sulla base del principio della prossimità territoriale. Sulla base di quanto definito al punto precedente, il RUR di appartenenza, invia al lavoratore interessato la comunicazione di cui all allegato 1; Comunica a RUD, con cadenza quindicinale, il report di monitoraggio dei provvedimenti gestionali effettuati. Elabora, mensilmente, in raccordo con RUD il file esigenze/eccedenze in ambito attività interne da prendere a riferimento per i provvedimenti gestionali 4

Pag. 5 di 7 3) RUD Supportale RUR per la temporanea applicazione nelle Aree Logistiche Territoriali sulla base del principio della prossimità territoriale; Gestisce le risorse inidonee al recapito ed alle attività sottoposte alla Sorveglianza Sanitaria Monitora con cadenza quindicinale i provvedimenti gestionali effettuati dalle RUR; Collabora con le RUR alla redazione del file esigenze/eccedenze in ambito attività interne da utilizzare per l applicazione del personale inidoneo al recapito al fine di mantenere le coerenze gestionali; Al momento della diversa applicazione il portalettere perde l indennità specifica della mansione e trascorso un periodo di tempo superiore ai tre mesi dall attivazione della procedura di cui all art. 5 della legge 300/70 e permanendo la diversa applicazione, perde la titolarità di zona. Periodicamente saranno effettuati approfondimenti per testare la coerenza dei singoli provvedimenti gestionali. ***************** A seguito dell accertamento effettuato ai sensi dell art. 5 della legge 300/70 presso le strutture sanitarie competenti,si procederà nei seguenti modi: giudizio di idoneità fisica alla mansione: il portalettere rientrerà alle sue mansioni originarie presso il centro di provenienza o presso altro centro qualora nello stesso non si rilevino esigenze di personale (v. comunicazione in allegato 5 a firma RUR); giudizio di inidoneità fisica parziale alla mansione temporanea o definitiva: la risorsa interessata, ove possibile, tornerà a svolgere le mansioni di portalettere, compatibilmente con le caratteristiche della idoneità residua, presso il centro di provenienza oppure presso altro centro qualora nello stesso non si rilevino esigenze di personale (v. comunicazione in allegato 4 a firma RUR); giudizio di inidoneità fisica totale temporanea alla mansione:il portalettere rimarrà nella sede di temporanea assegnazione fino alla scadenza dell inidoneità, coerentemente con le normative vigenti (v. comunicazione in allegato 3 a firma del RUR ); giudizio di inidoneità fisica totale permanente alle mansioni: nei confronti della risorsa troverà applicazione l art. 81 del vigente CCNL. e all interessato verrà, pertanto, inviata la comunicazione riportata in allegato 2 a firma RUR. 5

Pag. 6 di 7 ***************** Al fine di velocizzare l accertamento dell idoneità fisica alla mansione ai sensi dell art. 5 della Legge 300/70 dovranno essere valutate, di concerto con struttura RUO/RI, TA/Gestione e Coordinamento Sicurezza sul Lavoro e del Medico Centrale Coordinatore,oltre a quella già presenti, apposite convenzioni con istituti specializzati di diritto pubblico (es. Università Medicina del Lavoro). DECORRENZA La presente procedura entra in vigore a decorre dal 23 marzo 2012. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Gli inidonei temporanei all atto dell implementazione della presente procedura saranno mantenuti nelle sedi di applicazione fino al termine del periodo di inidoneità temporanea. Nei casi in cui sia stata già attivata la procedura ai sensi dell art. 5 della Legge 300/70 e il lavoratore sia stato già adibito ad altre mansioni compatibili con il suo stato di salute, la situazione verrà mantenuta inalterata attendendo gli esiti della visita. All esito della visita si attiverà quanto previsto dalla presente procedura, in relazione alle diverse casistiche di idoneità/inidoneità alla mansione, utilizzando le comunicazioni riportate in allegato per ciascuna tipologia di fattispecie. I casi ancora in via di definizione saranno interessati dalla nuova procedura. 6

Pag. 7 di 7 FLUSSO GESTIONE INIDONEI 7