del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

Documenti analoghi
Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina di Basilea

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002

Ordinanza del DFI

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

primi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista.

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)

del 1 novembre 1999 (Stato 26 novembre 2002)

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza sull esame svizzero di maturità

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di farmacia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre sulla formazione professionale, ordina:

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

Regolamento della maturità professionale (del 1 luglio 2015)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Decoratrice tessile/decoratore tessile con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza del DFI

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Muratrice/Muratore con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Guardiana di animali/guardiano di animali con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore al taglio edile con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza del DFI

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Orafa/Orafo con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Artigiana del legno/artigiano del legno con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Creatrice di tessuti/creatore di tessuti con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Scultrice su legno/scultore su legno con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice di scenari/pittore di scenari con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Falegname CFP con certificato federale di formazione pratica (CFP) 2

Norme per gli Esami. Approvate dal Consiglio Direttivo il 24 Maggio 2016

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

del 22 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Denominazione e profilo professionale

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata Profilo professionale e orientamenti

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice su vetro/pittore su vetro con attestato federale di capacità (AFC)

Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica

COLLEGIO PAPIO SCUOLA MEDIA e LICEO Casella Postale 840, CH-6612 Ascona Tel. +41 (0) Fax +41 (0)

Regolamento della Scuola Specializzata Superiore di Economia Aziendale (SSEA) (del 16 dicembre 2008)

indirizzi professionali (o orientamenti)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/carrozziere lattoniere

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di cucina/addetto di cucina

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda del 9 maggio 2016

Ordinanza sulla formazione professionale di base

SSST Trevano pagina 1 di 7

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI STORIA E BENI CULTURALI DELLA CHIESA

Manifesto di Dipartimento Anno Accademico 2015/2016

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO GENERALE DELLE SCUOLE DI MUSICA DELLE SOCIETA AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE BANDISTICA TICINESE

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Piastrellista con attestato federale di capacità (AFC)

del 18 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo

Doc. A.HF. 030 (HFBF 503) Data Vers. 1.0 Stato definitivo Classe pubblico

del 20 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata Denominazione, profilo e indirizzi professionali

Piano di studio Animazione di corsi per adulti

Ordinanza sulla formazione professionale di base

del 14 novembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013)

Transcript:

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Basilea e per il diploma federale per farmacisti 811.112.53 del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000) Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza generale del 19 novembre 1980 1 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il modulo speciale di insegnamento e di esame (modulo) per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Basilea (corso di studi Farmacia dell Università) e per il diploma federale per farmacisti. Art. 2 Campo d applicazione 1 La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti del corso di studi Farmacia dell Università, nell intera durata dello studio quinquennale. 2 Fatte salve le deroghe previste dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell OPMed. Sezione 2: Composizione degli studi e contenuti dell insegnamento Art. 3 Studio di base e studio complementare 1 Il corso di studi Farmacia dell Università consiste in uno studio di base e in uno studio complementare. 2 Lo studio di base comprende i corsi di formazione obbligatori per tutti gli studenti. 3 Lo studio complementare comprende i corsi di formazione offerti alla scelta individuale degli studenti nell ambito del corso di studi. RU 2000 2817 1 RS 811.112.1 1

811.112.53 Professioni sanitarie Art. 4 Composizione degli studi 1 Il corso di studi Farmacia dell Università consiste in uno studio base biennale, uno studio professionale biennale e un anno di assistenza. 2 Durante lo studio di base vengono svolti due esami propedeutici, durante lo studio professionale l esame di diploma e alla fine dell anno di assistenza l esame finale che conduce al diploma federale di farmacista. Art. 5 Contenuti dell insegnamento 1 Lo studio di base comprende le basi di scienze naturali (in particolare matematica, informatica, fisica, biologia e chimica analitica, inorganica, organica e fisica) nonché le basi biomediche (in particolare introduzione alle scienze farmaceutiche e anatomia/fisiologia). 2 Lo studio professionale si basa sulle conoscenze, le capacità e le tecniche dello studio di base e comprende le conoscenze, le capacità e le tecniche riguardanti tutto il settore dei medicinali, dall origine delle sostanze fino all impiego da parte del paziente. 3 Il quinto anno comprende un assistenza di durata annuale in una farmacia pubblica, in una farmacia d ospedale o nell industria farmaceutica. Nel quinto anno oltre alle conoscenze, le capacità e le tecniche dello studio di base e dello studio professionale vengono insegnati gli elementi fondamentali di tutti i settori della farmacia per l assunzione di responsabilità farmaceutiche in qualità di professionista sanitario. Sezione 3: Esami in generale Art. 6 Informazione degli studenti L Università comunica per scritto agli studenti, all inizio del pertinente anno di studio: a. i programmi d insegnamento determinanti per gli esami; b. la loro ripartizione sui singoli esami; c. le modalità d esame utilizzate nei singoli esami; d. nel caso di singoli esami che comportano diversi esami parziali: i criteri di ponderazione dei singoli esami parziali nel calcolo dei voti finali; e. le condizioni per l assegnazione di attestati di studio; f. i corsi di formazione da scegliere nell ambito dello studio complementare; g. caratteristiche della pratica d ospedale nel secondo anno di studi; h. caratteristiche dell assistenza nel quinto anno di studi. 2

Sperimentazione di un modulo speciale in scienze farmaceutiche all Università di Basilea 811.112.53 Art. 7 Ammissione agli esami 1 Sono ammessi agli esami gli studenti che hanno seguito lo studio di base e lo studio complementare prescritti dall Università e hanno superato le verifiche di conoscenze intermedie in essi previste. 2 L Università rilascia gli attestati di studio e segnala alla Giunta direttiva per gli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva) gli studenti che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1. Art. 8 Esaminatori; valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra i docenti che hanno partecipato al modulo speciale. Gli esaminatori sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta dell Università. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami orali e pratici sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente d esame (presidente locale o un suo rappresentante). Gli esami pratici sono sorvegliati da un presidente d esame. Art. 9 Assegnazione dei voti Le prestazioni degli studenti sono valutate in intervalli di mezzi voti. Art. 10 Comunicazione dei risultati degli esami 1 L Università comunica al presidente locale i risultati degli esami. 2 Il presidente locale comunica il risultato di ogni esame agli studenti mediante una decisione. Art. 11 Promozione Sono ammessi a frequentare l anno di studi successivo gli studenti che hanno superato l insieme degli esami dell anno o del ciclo di studi frequentato. Art. 12 Esclusione definitiva L esclusione definitiva dal modulo speciale comporta l esclusione definitiva da ogni ulteriore esame comparabile nelle professioni mediche (modulo speciale o corso di studi tradizionale in altre facoltà). Sezione 4: Primo e secondo esame propedeutico Art. 13 1 Dopo il primo anno di studi si effettua il primo esame propedeutico e dopo il secondo anno, il secondo. 3

811.112.53 Professioni sanitarie 2 Al secondo esame propedeutico sono ammessi gli studenti che: a. hanno frequentato un corso da samaritano conforme al programma di formazione della Federazione svizzera dei samaritani; b. hanno effettuato una pratica d ospedale della durata di almeno sei settimane. 3 Il primo e il secondo esame propedeutico comprendono ognuno quattro singoli esami che consistono in uno o più esami parziali. 4 Per ogni singolo esame è assegnato un voto principale calcolato sulla media dei voti parziali conseguiti negli esami parziali che lo compongono e arrotondato al mezzo voto. 5 Il primo e il secondo esame propedeutico si considerano non superati se più di due voti principali sono inferiori al 4 o un voto principale è inferiore al 3. Sezione 5: Esame di diploma Art. 14 Momento, composizione e ammissione 1 L esame di diploma si svolge al più presto dopo il settimo semestre. 2 Esso consiste in una tesi di diploma e in un esame professionale teorico. 3 L ammissione a una parte dell esame di diploma è indipendente dal risultato ottenuto nell altra parte. Art. 15 Tesi di diploma 1 La tesi di diploma può essere avviata al più presto dopo il settimo semestre e dura almeno 16 settimane. 2 La tesi di diploma comprende un lavoro sperimentale pluridisciplinare nei settori delle scienze farmaceutiche con un rapporto conclusivo. 3 La tesi di diploma è superata se la relativa valutazione raggiunge almeno il voto 4. Art. 16 Esame professionale teorico 1 L esame professionale teorico può cominciare al più presto dopo il settimo semestre e consiste in cinque singoli esami pluridisciplinari composti complessivamente da un massimo di dieci esami parziali. 2 Per ogni singolo esame è assegnato un voto principale calcolato sulla media dei voti parziali conseguiti negli esami parziali che lo compongono e arrotondato al mezzo voto. 3 L esame professionale teorico si considera non superato se più di due voti principali sono inferiori al 4 o un voto principale è inferiore al 3. 4

Sperimentazione di un modulo speciale in scienze farmaceutiche all Università di Basilea 811.112.53 Art. 17 Risultato complessivo dell esame di diploma 1 L esame di diploma è superato se la tesi di diploma e l esame professionale teorico sono stati superati con successo. 2 Per il calcolo del voto complessivo di diploma, l esame professionale teorico si conta una volta, la tesi di diploma due volte e si arrotonda al mezzo voto. Art. 18 Ripetizione 1 La tesi di diploma e l esame professionale teorico possono essere ripetuti singolarmente ognuno una volta. 2 Nella ripetizione dell esame professionale teorico non è ammesso cambiare la ripartizione delle materie e le materie scelte per lo studio complementare. Sezione 6: Esame finale Art. 19 Momento L esame finale che conduce al diploma federale di farmacista viene effettuato alla fine del quinto anno di studi (anno di assistenza). Art. 20 Contenuto L esame finale comprende cinque singoli esami pluridisciplinari composti complessivamente da un massimo di dieci esami singoli. Art. 21 Risultato e ripetizione 1 L esame finale si considera non superato se più di due voti principali sono inferiori al 4 o un voto è inferiore al 3. 2 L esame finale può essere ripetuto due volte. Sezione 7: Tasse e indennità Art. 22 Tasse 1 Sono prelevate le seguenti tasse d esame: a. primo e secondo esame propedeutico 200. ciascuno b. esame di diploma 700. c. esame finale 520. 2 Per la sola ripetizione della tesi di diploma viene riscossa una tassa di 190 franchi, per la sola ripetizione dell esame professionale specialistico viene riscossa una tassa di 560 franchi. fr. 5

811.112.53 Professioni sanitarie Art. 23 Indennità per liberi professionisti I farmacisti liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle indennità disciplinate dall ordinanza del 12 novembre 1984 2 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche. Sezione 8: Disposizioni finali Art. 24 Verifica Le esperienze fatte con il modulo speciale sono sottoposte a continue verifiche. Art. 25 Comunicazione di cambiamenti Ogni modifica della presente ordinanza deve essere comunicata per scritto agli studenti al più tardi all inizio del pertinente anno di studi. Art. 26 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 1 novembre 1999 3 concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Basilea è abrogata. Art. 27 Disposizioni transitorie 1 Il presente modulo vale per studenti del secondo anno di studi a partire dal 2001/ 2002, del terzo anno di studi a partire dal 2002/2003, del quarto anno di studi a partire dal 2003/2004 e del quinto anno di studi a partire dal 2004/2005. Le disposizioni concernenti la tesi di diploma sono applicabili immediatamente anche per chi studia secondo il diritto vigente; l articolo 15 della presente ordinanza è applicabile per analogia. 2 Per esami secondo il diritto vigente viene effettuata ogni anno solo una sessione d esami se lo stesso anno viene effettuato parallelamente l esame pertinente in base al modulo. 3 Gli esami secondo il diritto vigente si svolgono l ultima volta negli anni: a. esame di scienze naturali 2002 b. esame delle materie farmaceutiche fondamentali 2003 c. esame di assistente 2004 d. esame finale 2006 4 Sulla prosecuzione degli studi in base al modulo decide la Giunta direttiva su proposta dell Università. 2 RS 811.112.11 3 [RU 1999 3596] 6

Sperimentazione di un modulo speciale in scienze farmaceutiche all Università di Basilea 811.112.53 Art. 28 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 novembre 2000. 7

811.112.53 Professioni sanitarie 8