STATUTO ARTICOLO 1 È costituita un associazione tra ex studenti, studenti, docenti, personale e sostenitori dell Istituto Universitario Sophia (di seguito IUS) denominata Associazione Amici di Sophia. È una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, regolata a norma dell art. 36 e seguenti del codice civile nonché del presente statuto. ARTICOLO 2 L'associazione non persegue fini di lucro ed ha per scopo: 1. diffondere nel mondo e rafforzare lo spirito e i valori propri dello IUS; 2. mantenere viva l esperienza vissuta all IUS, la relazione tra i soci e il senso di appartenenza all Istituto alla luce di una cultura dell unità; 3. favorire la costante crescita dei soci nella carità e nella fraternità; 4. organizzare ricerche, studi, convegni e manifestazioni allo scopo di svolgere un utile servizio allo IUS; 5. curare e conservare le tradizioni storiche dello IUS; 6. collaborare alle iniziative accademiche e alla vita dello IUS; 7. programmare e curare la realizzazione di attività culturali nell'ambito delle diverse discipline che si svolgono allo IUS. Al fine di perseguire gli scopi che si prefigge, l associazione si curerà di concordare e promuovere un rapporto costante d intesa e collaborazione, in spirito di unità, con le autorità accademiche dello IUS e con le diverse espressioni della sua comunità accademica e, in particolare, con il preside in carica. ARTICOLO 3 L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: - culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, concerti; - di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, istituzione di gruppi di studio e di ricerca; - editoriale: pubblicazione di materiale informativo, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
ARTICOLO 4 L associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie: - soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo; - soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali; - soci finanziatori: persone, enti o istituzioni che intendano finanziare delle iniziative specifiche, proposte dal consiglio direttivo, in armonia con le finalità statutarie; - soci sostenitori: coloro che desiderano sostenere l attività dell associazione dando il loro sostegno, senza impegni istituzionali, attraverso consulenze gratuite, lasciti, donazioni, ecc. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. Ai soci non compete alcun rimborso spese. ARTICOLO 5 Possono essere soci ordinari: gli studenti ed ex studenti dello IUS che abbiano frequentato almeno un semestre accademico; i docenti ed ex docenti che abbiano insegnato almeno per un anno accademico o abbiano tenuto un corso seminariale in qualità di professori invitati presso lo IUS; il personale, sia in servizio attualmente che in pensione presso il medesimo istituto; gli studenti che abbiano frequentato il percorso di studi dell Istituto Superiore di Cultura promosso dal Movimento dei Focolari. Le domande di ammissione, devono essere rivolte al consiglio direttivo e da questo approvate dalla maggioranza dei membri. In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'interessato può ricorrere al consiglio dei probiviri, ove presente, o al consiglio direttivo. ARTICOLO 6 Per consentire una migliore realizzazione delle finalità statutarie e assicurare una più significativa e operante presenza dell'associazione in ambito locale, possono essere costituite sezioni nazionali sentito il parere del consiglio direttivo dell'associazione.
La struttura organizzativa delle singole sezioni nazionali e i loro rapporti istituzionali con la matrice sono disciplinati dal regolamento approvato dall assemblea su proposta del consiglio direttivo. ARTICOLO 7 I soci, in regola con gli adempimenti sociali, hanno diritto di partecipare alla vita dell'associazione e di voto nelle assemblee. Debbono rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento, nonché le deliberazioni degli organi dell associazione. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida o espulsione dall associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al collegio dei probiviri, ove presente, o al consiglio direttivo. Il ruolo di socio si perde, anche, per dimissioni volontarie. Tutti i soci, ordinari ed eventuali onorari, maggiorenni hanno diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. ARTICOLO 8 Le risorse economiche dell associazione sono costituite da: - beni mobili ed immobili; - contributi; - donazioni e lasciti; - rimborsi; - attività marginali di carattere commerciale e produttivo; - ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall assemblea, che ne determina l ammontare. Le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell organizzazione; l assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge. Gli organi dell associazione sono: - L assemblea dei soci; - Il consiglio direttivo; - Il presidente; - Il revisore dei conti; - Il collegio dei probiviri. ARTICOLO 9
Le cariche di presidente, di vicepresidente, di membro del consiglio direttivo, di segretario, di tesoriere, di revisore dei conti e del collegio dei probiviri sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal consiglio direttivo. ARTICOLO 10 L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente, cui spetta anche fissare l'ordine del giorno, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio, con una comunicazione inviata almeno 15 giorni prima della data prevista, mediante pubblicazione sul sito web dell associazione, in bacheca degli avvisi dello IUS o tramite posta elettronica. È composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto nei limiti dell art. 7, qualunque sia il valore della quota. Inoltre essa può essere convocata su richiesta del consiglio direttivo o da parte di un decimo degli associati con diritto di voto. L'assemblea ordinaria provvede: - ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo; - ad eleggere il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri ed il revisore dei conti; - a proporre le iniziative volte a realizzare gli scopi statutari; - a deliberare su ogni questione non riservata all assemblea straordinaria. L'assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Si considera presente una persona collegata anche a mezzo videoconferenza. Nelle assemblee ordinarie sono ammesse deleghe esclusivamente tra soci. Ciascun socio non potrà rappresentare più di tre soci. All apertura di ogni seduta l assemblea elegge un segretario che dovrà, insieme al presidente, sottoscrivere il verbale finale. Delle delibere assembleari ordinarie e straordinarie deve essere data pubblicità mediante affissione in bacheca presso la sede o pubblicazione sul sito web dell associazione. ARTICOLO 11 L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente dell associazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano per iscritto almeno un terzo dei soci, aventi diritto di voto, o il consiglio direttivo, con comunicazione almeno otto giorni prima della data prevista. Le assemblee sono convocate e presiedute dal presidente dell associazione, cui spetta il compito di fissare l'ordine del giorno. In caso di sua assenza, sono presiedute dal vicepresidente o dal membro più anziano del consiglio direttivo. Deve, inoltre, essere convocata per deliberare in ordine ai seguenti argomenti: - proposta di modifiche dello statuto; - proposta di scioglimento dell'associazione. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei soci presenti di persona o per delega. In seconda convocazione l assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti di persona o per delega.
Le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell associazione devono essere approvate dalla maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Nelle assemblee straordinarie sono ammesse deleghe esclusivamente tra i soci, e ciascun socio non potrà rappresentare più di tre soci. ARTICOLO 12 Il consiglio direttivo si compone di almeno n. 3 membri eletti dall'assemblea generale dei soci. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica un triennio e sono rieleggibili. Il consiglio elegge, a maggioranza assoluta, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Il consiglio direttivo può essere revocato dall assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto. ARTICOLO 13 Il consiglio direttivo: 1. delibera le iniziative atte a realizzare gli scopi statutari, anche sulla base delle indicazioni dell'assemblea generale dei soci; 2. compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e tutte le azioni utili per il perseguimento degli scopi statutari e per il buon andamento dell'associazione; 3. predispone, su proposta del tesoriere, il bilancio di esercizio e quello di previsione; 4. delibera in merito alle richieste di ammissione dei soci; 5. cura i rapporti con le sezioni nazionali, di cui all'art. 6, per le quali funge da organo di coordinamento; 6. cura i rapporti con il preside e gli organi dello IUS per la realizzazione delle finalità istituzionali dell associazione; 7. esercita il controllo sulla gestione contabile e patrimoniale; 8. dirime, secondo equità e con decisione inappellabile, determinata senza formalità procedurale, le controversie che dovessero insorgere tra i soci nell'esercizio dei diritti e doveri sociali, ovvero tra i soci e l'associazione, o tra organi dell'associazione, in relazione all'interpretazione e applicazione del presente statuto. ARTICOLO 14 Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti e comunque non meno di una volta all anno. La convocazione, che avviene con preavviso di almeno otto giorni, deve indicare l'ordine del giorno, l'ora e la sede della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione, in tempi adeguati, a mezzo e-mail o altro mezzo di comunicazione idoneo. Delibera a maggioranza assoluta con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, il voto del presidente determina la maggioranza. Si considera presente una persona anche se collegata a mezzo video-conferenza.
ARTICOLO 15 Il presidente dura in carica tre anni, convoca e presiede il consiglio direttivo, vigila sull esecuzione delle deliberazioni, adempie a tutte le funzioni previste dallo statuto. A lui spetta di convocare, presiedere le assemblee dei soci e aprire e chiudere conti correnti bancari e postali. Vigila sull'andamento dell'associazione, sul fedele e pieno rispetto degli statuti e delle finalità associative. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione. In caso di urgenza il presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell associazione, con successiva ratifica da parte del consiglio direttivo. ARTICOLO 16 Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il vicepresidente consiglierà il presidente nella vigilanza dell andamento dell associazione, sul fedele e pieno rispetto degli statuti e delle finalità associative. Il vicepresidente, coadiuvato dal segretario, cura la puntuale e tempestiva esecuzione delle delibere dell assemblea generale ordinaria e straordinaria e del consiglio direttivo, ed esercita ogni funzione che gli venga demandata da detti organi per il conseguimento degli scopi sociali. ARTICOLO 17 Il segretario dell associazione funge da organo esecutivo del consiglio stesso. È suo compito curare i rapporti fra l associazione e gli organi di governo dello IUS e delle istituzioni ad essa collegate per assicurare la realizzazione delle iniziative e delle finalità statutarie dell associazione stessa. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo curando la verbalizzazione e la custodia della documentazione riguardante l attività del medesimo organo. ARTICOLO 18 Il tesoriere amministra il patrimonio sociale secondo le delibere dell assemblea e le direttive del consiglio direttivo. Cura la tenuta della contabilità sociale, dei libri e delle scritture contabili. Elabora annualmente il progetto di bilancio di esercizio e quello di previsione, proponendoli al consiglio direttivo con una relazione illustrativa. ARTICOLO 19 Il revisore dei conti, se presente, è nominato dall assemblea e dura in carica tre anni. Non può essere nominato revisore un componente del consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
ARTICOLO 20 Il collegio dei probiviri, se presente, è composto da almeno tre soci eletti dall assemblea al di fuori delle cariche degli altri organi sociali. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. ARTICOLO 21 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell ente deve essere devoluto ad enti o associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ARTICOLO 22 L anno finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Entrambi i bilanci devono essere approvati dall assemblea ordinaria ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell associazione almeno 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. ARTICOLO 23 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia. Letto e approvato - Figline e Incisa Valdarno (FI), 22 Marzo 2014 Il presidente Il vice presidente Il segretario e tesoriere