FAQ - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO



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FAQ - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO 1. OBBLIGATORIETA' FORMATIVA CHI E' SOGGETTO ALL'OBBLIGO FORMATIVO Domanda n. 1 - Chi è soggetto all'obbligo di aggiornamento professionale? - Tutti gli iscritti all'albo sono soggetti all'obbligatorietà formativa, con l'esclusione dei professionisti che hanno compiuto il 70 anno di età con almeno 20 anni di iscrizione all'albo. Sono previsti esoneri dall'obbligo di aggiornamento, come da punto 7 delle Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014. DECORRENZA DELL'OBBLIGO FORMATIVO Domanda n. 2 - Da quando decorre l'obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti all'albo? - L'obbligo di aggiornamento professionale decorre dal 01 gennaio 2014, pertanto i corsi svolti nel periodo antecedente a tale data, non concorrono all'ottenimento dei crediti formativi, uniche eccezioni i corsi abilitanti (sicurezza, VV.F., ecc.) iniziati a partire dal 01.07.2013 e i corsi organizzati dagli Ordini degli Architetti, sempre nel secondo semestre 2013, considerato come periodo sperimentale. COME SI REALIZZA L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO Domanda n. 3 - Come si acquisiscono i crediti formativi per ottemperare all'obbligo di aggiornamento professionale?

- L'aggiornamento professionale si realizza attraverso la partecipazione a: corsi di formazione, anche a distanza online master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali. IL NUMERO DI CREDITI FORMATIVI DA RAGGIUNGERE Domanda n. 4 - Quanti crediti formativi è necessario raggiungere nel primo triennio? - Come previsto nel punto 4 delle Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire 60 cfp nel triennio 2014-16, con un minimo di 10 cfp annuali (come riporta il Regolamento) di cui almeno 4 cfp per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. E' ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti. Domanda n. 5 - Cosa succede se nel triennio 2014-16 si accumulano crediti in eccesso? - Se si accumulano cfp in eccesso in un triennio, possono essere tenuti validi per il triennio successivo nel limite massimo di complessivi 10 cfp. Come specificato nel punto 8 delle Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014, l'ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, comunicando agli Enti gli elenchi degli iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento e quelli che hanno maturato cfp extra e in quali settori. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

Domanda n. 6 - Quali sono le aree oggetto dell'attività formativa? - Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, con particolare riferimento a: 1. Architettura, paesaggio, design, tecnologia 2. Gestione della professione 3. Norme professionali e deontologiche 4. Sostenibilità 5. Storia, restauro e conservazione 6. Strumenti, conoscenza e comunicazione 7. Urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio L'Ordine Territoriale si riserva di individuare altri argomenti attinenti e pertinenti, con quanto indicato dal CNAPPC. LE FONTI DELLA NORMATIVA SULL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO Domanda n. 7 - Quali sono le fonti della normativa sull'aggiornamento professionale continuo? Art. 22 Direttiva Europea 2005/36/CE DPR 137/2012 (Nuovo Regolamento sulla Riforma delle Professioni) Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo degli Ordini degli Architetti PPC, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 117 del 16 settembre 2013 Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, del CNAPPC del 22 gennaio 2014 INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO FORMATIVO

Domanda n. 8 - Cosa comporta l'inosservanza dell'obbligo formativo? - L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. L'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all'avvio dell'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale. Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza. NEOISCRITTI E OBBLIGO FORMATIVO Domanda n. 9 - I neoiscritti all'ordine sono soggetti all'obbligatorietà formativa? - Per i neoiscritti l'obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'ordine, con facoltà dell'interessato di chiedere e ottenere il riconoscimento dei crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e inizio dell'obbligo formativo. NEOISCRITTI E CREDITI FORMATIVI Domanda n. 10 - Per i neoiscritti all'albo nel 2014, per il triennio 2014-2016 è prevista una riduzione di crediti formativi da raggiungere? - Sì, per i neoiscritti all'albo, nel triennio 2014-2016 è prevista la riduzione di 1/3 dei crediti formativi da raggiungere, pertanto sarà necessario raggiungere nell'arco del triennio 40 cfp anziché 60 cfp. Nulla vieta ovviamente di poter seguire anche altri corsi o qualsiasi altra tipologia di eventi formativi.

ISCRITTI SEZIONE B DELL'ALBO E OBBLIGO FORMATIVO Domanda n. 11 - Anche gli iscritti alla sezione B dell'albo sono soggetti all'obbligo formativo? - Sì, tutti gli iscritti all'albo (sia sezione A che sezione B) sono soggetti all'obbligatorietà formativa. STUDENTI E OBBLIGO FORMATIVO Domanda n. 12 - Gli studenti devono adempiere all'obbligo di aggiornamento professionale? - No, non è previsto l'obbligo di aggiornamento professionale per gli studenti. DIPENDENTI PUBBLICI E CREDITI FORMATIVI Domanda n. 13 - Agli iscritti dipendenti pubblici possono essere accreditati i crediti formativi per eventi organizzati dal proprio datore di lavoro? - Sì, devono però sottoporre all'autorizzazione dell'ordine competente per territorio i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle Linee Guida del CNAPPC, oppure fare richiesta come singolo professionista, del riconoscimento a posteriori dei crediti per la frequenza del corso stesso.

DIPENDENTI E CREDITI FORMATIVI Domanda n. 14 - L'aggiornamento obbligatorio può rientrare nel diritto allo studio per i dipendenti? - La questione non è di competenza dell'ordine, ma occorre in tal caso fare riferimento al Sindacato. 2. ACQUISIZIONE CFP PER I CORSI, ALTRI EVENTI FORMATIVI E ATTIVITA' CORSI E CREDITI FORMATIVI Domanda n. 15 - Cosa si deve intendere per "corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo"? - Per "corso" si intende un evento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi attinenti la professione, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale. Per tutti i corsi di formazione accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 15 ore, di n. 15 crediti formativi, per la partecipazione ad ogni singolo corso. Domanda n. 16 - Ogni corso o evento formativo da diritto all'acquisizione di crediti formativi? - In termini generali, soltanto gli eventi, i seminari ed i corsi formativi che hanno ottenuto il preventivo riconoscimento da parte del CNAPPC concorrono a generare crediti formativi validi. Per sapere se un evento formativo è stato accreditato, occorre chiedere all'ente proponente, che ha erogato la formazione.

AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI Domanda n. 17 - E' necessario autorizzare gli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali? - Sì, l'autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali, consiste nel provvedimento con cui il CNAPPC, previo parere favorevole vincolante del Ministero vigilante, autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del DPR 137/2012. CORSI SVOLTI PRECEDENTEMENTE AL 01.01.2014 E CREDITI FORMATIVI Domanda n. 18 - Possono essere riconosciuti crediti formativi per i corsi che si sono svolti precedentemente al 1 gennaio 2014? - No, possono essere soltanto validati i corsi a partire dal 01 gennaio 2014. Nel caso in cui però si fosse seguito un corso abilitante (sicurezza, VV.F., ecc.) a partire da quelli avviati dal 1 luglio 2013, devono intendersi riconosciuti crediti formativi professionali per l'attuale triennio nella seguente misura: - 15 CFP per corsi da 120 ore - 10 CFP per corsi integrativi di 40 ore (n. 1 cfp per ogni modulo di 4 ore) Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali, Associazioni di iscritti e Fondazioni di Ordini territoriali, programmate successivamente, oppure in atto alla data di approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti crediti formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014-2016) in conformità e secondo i criteri previsti dal Regolamento e dalle Linee Guida. CORSI ABILITANTI E CREDITI FORMATIVI

Domanda n. 19 - I corsi abilitanti riconoscono crediti formativi? - Sì, i corsi abilitanti sulla sicurezza, VV.F., ecc. riconoscono: - n. 15 cfp per corsi da 120 ore - n. 10 cfp per corsi integrativi di 40 ore (n. 1 cfp per ogni modulo di 4 ore) LA Circolare del CNAPPC n. 29 del 06 febbraio 2014 comprende pertanto anche i corsi D. Lgs. 81/08 titolo I (corsi modulo A, B, C per RSPP). Ad esempio, il Modulo C per RSPP di durata 24 ore, comporta l'acquisizione di 6 cfp. ACQUISIZIONE CREDITI FORMATIVI E ASSENZE AI CORSI Domanda n. 20 - Per i partecipanti ai corsi di formazione continua, ai fini del riconoscimento della validità del corso, sono ammesse delle ore di assenza? - Ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all'80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale. Fanno eccezione i corsi in cui l'80% della durata complessiva sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014-2016), nel qual caso, vengono attribuiti 20 crediti (n. 15 nel triennio 2014-2016). E' comunque ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso. DIMOSTRAZIONE PARTECIPAZIONE EFFETTIVA AI CORSI ED EVENTI FORMATIVI Domanda n. 21 - Cosa è necessario fare per dimostrare la partecipazione a corsi ed eventi formativi? - E' necessario conservare la documentazione attestante la partecipazione all'evento formativo in cui deve essere riportato anche il n. di crediti formativi attribuiti.

CORSI ONLINE E CREDITI FORMATIVI Domanda n. 22 - La formazione continua può essere realizzata anche a distanza? - Sì, il CNAPPC mette a disposizione degli Ordini la piattaforma "Moodle", per la formazione a distanza, cioè un pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione online, ma può anche essere seguito qualsiasi corso online, di cui l'ente organizzatore abbia seguito le procedure per richiedere l'accreditamento. CREDITI FORMATIVI CONSEGUITI ALL'ESTERO Domanda n. 23 - E' possibile convalidare i crediti formativi per corsi o convegni conseguiti all'estero? - Sì, è competenza del CNAPPC validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al proprio Ordine di appartenenza una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l'avvenuta partecipazione all'attività formativa. TEMATICHE OBBLIGATORIE NELL'AMBITO DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Domanda n. 24 - Vi sono tematiche obbligatorie da seguire nell'ambito della formazione continua? - Sì, ciascun iscritto all'ordine ha l'obbligo di acquisire 4 crediti formativi per ogni anno sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali, evento obbligatorio che organizzerà direttamente il CNAPPC o gli Ordini provinciali.

Domanda n. 25 - Il fatto che sono previsti 4 cfp obbligatori ogni anno sulla Deontologia e Compensi professionali, significa che le norme in materia deontologica possano cambiare ogni anno? - Come previsto dalle norme, per le tematiche riguardanti la Deontologia e i Compensi professionali, si verificano aggiornamenti continui e specifici, che devono essere osservati da parte degli iscritti; per questa motivazione vi è l'obbligo di aggiornamento per ogni anno su tale materia. MOSTRE DI ARCHITETTURA E CREDITI FORMATIVI Domanda n. 26 - Le mostre di architettura, visite ed esposizioni possono valere come crediti formativi? - Come specificato nel punto 5.5. delle Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014, le visite a mostre di architettura devono essere documentate (es.: biglietto di ingresso della mostra); è previsto 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali. MONOGRAFIE, ARTICOLI, SAGGI E CREDITI FORMATIVI Domanda n. 27 - La pubblicazione di monografie, articoli e saggi danno diritto all'acquisizione di crediti formativi? - Sì, 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 annuali. ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E CREDITI FORMATIVI Domanda n. 28

- L'attività di volontariato di protezione civile da diritto all'acquisizione di crediti formativi? - Sì, n. 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di n. 10 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al punto 5.7 delle Linee Guida del 22 gennaio 2014. ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DI EVENTI FORMATIVI E CREDITI Domanda n. 29 - L'attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi da diritto all'acquisizione di crediti formativi? - Sì, viene riconosciuto 1 cfp per ogni singolo evento formativo, con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al punto 5.7 delle Linee Guida del 22 gennaio 2014. 3. ESONERO DALL'OBBLIGATORIETA' FORMATIVA REQUISITI PER RICHIEDERE L'ESONERO DALL'OBBLIGO FORMATIVO Tag: esoneri, maternità, malattia, infortunio, assenza dall'italia, impedimento, certificato medico Domanda n. 30 - Possono essere richiesti esoneri dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale? - Sì, ma attenzione: si precisa che le norme parlano di "professione" e non di "libera professione" e quindi, per esempio i docenti, non hanno diritto all'esonero dall'obbligo di aggiornamento. Possono essere richiesti esoneri nei seguenti casi: maternità per un anno formativo (riduzione di 1/3 dei crediti formativi) malattia grave, infortunio, assenza dall'italia, che determinino l'interruzione

dell'attività professionale per almeno sei mesi; nel caso di malattia o infortunio, dietro presentazione di certificato medico altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore L'esenzione di cui ai punti precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale. gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione continua, presentando all'ordine una richiesta di esonero, in cui dichiarano di: non essere in possesso di P. IVA, personale o societaria non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo, l'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70 anno di età. MATERNITA' E ESONERO DALL'OBBLIGO FORMATIVO Domanda n. 31 - In caso di maternità è possibile esonerare per un anno formativo l'iscritta dallo svolgimento dell'attività formativa? - Sì, i crediti obbligatori nell'arco del triennio verranno ridotti di un terzo. Pertanto sarà possibile acquisire 40 cfp anziché 60 cfp nel triennio 2014-2016. E' comunque garantito il diritto all'aggiornamento online e a quelle iniziative alle quali l'iscritta riterrà opportuno partecipare. NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E ESONERO DALL'OBBLIGO FORMATIVO Domanda n. 32 - Una volta ottenuto l'esonero dall'obbligo formativo in quanto "iscritto che non esercita la

professione neanche occasionalmente per 3 anni" e dopo qualche anno si torna a esercitare nuovamente l'attività, che succede? - L'esonero dall'obbligo formativo vale fino al permanere dei requisiti che avevano comportato l'approvazione della domanda di esonero da parte di un iscritto. La richiesta di esonero andrà rinnovata ogni anno e, dal momento in cui si esercitasse nuovamente l'attività professionale, si inizierà ad aggiornarsi. MODALITA' DI RICHIESTA DI ESONERO DALL'OBBLIGO FORMATIVO Tag: esonero, malattia, infortunio, certificato medico Domanda n. 33 - La richiesta di esonero necessita di allegati? - Tutte le richieste di esonero devono essere corredate dalla copia di un documento di identità valido e firmato per copia conforme, a meno che la richiesta non sia inviata per PEC. Per la richiesta di esonero nei casi di malattia o infortunio, occorre allegare anche il certificato medico. RINNOVO DELLA RICHIESTA DI ESONERO DALL'OBBLIGO FORMATIVO Tag: rinnovo, esonero Domanda n. 34 - La richiesta di esonero va presentata una sola volta o va rinnovata? - La richiesta di esonero va rinnovata ogni anno, in quanto potrebbero cambiare le condizioni per le quali era stata approvata la richiesta stessa. 4. AUTOCERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI Tag: formulario, piattaforma Moodle, autocertifica Domanda n. 35 - Qual è la procedura con cui gli iscritti indicano il proprio percorso formativo nell'arco del triennio? - Entro il mese di febbraio di ogni anno (a partire da febbraio 2015) ciascun iscritto compila, in forma cartacea o telematica online, un formulario rilasciato dall'ordine territoriale e predisposto dal CNAPPC (tramite piattaforma MOODLE), esplicativo del percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l'iscritto autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio dell'ordine può eseguire controlli di conformità entro il termine di cinque anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione. VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI Domanda n. 36 - Vengono effettuati controlli su quanto dichiarato dal professionista? - Sì, ciascun Ordine territoriale vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni. CREDITI FORMATIVI "RICHIESTI" E "RICONOSCIUTI" Tag: crediti formativi richiesti, crediti formativi riconosciuti Domanda n. 37 - Qual è la differenza tra crediti formativi "richiesti" e crediti formativi "riconosciuti"? - I crediti formativi richiesti sono quelli per cui un soggetto terzo provvede ad ottemperare a quanto previsto dal punto 6.3 delle Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014: deve

cioè essere stato richiesto all'ordine territoriale competente il riconoscimento dei crediti per un qualsiasi evento formativo. Si invita quindi in questo caso ad avere l'accortezza di informarsi presso l'ente organizzatore dell'evento, per sapere se sono stati richiesti crediti formativi. Come espresso nel punto 2 delle Linee Guida, il riconoscimento dei crediti formativi per eventi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali, prevede l'autorizzazione del CNAPPC, previo parere vincolante del Ministero vigilante. Quando per un evento formativo non compare scritto il n. dei crediti formativi richiesti, è perché evidentemente è ancora in corso la procedura di attribuzione dei cfp, con i tempi tecnici necessari indicati nelle Linee Guida, oppure l'ente organizzatore non ha fatto richiesta. ORDINE ORGANIZZATORE DELL'EVENTO E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI Domanda n. 38 - I crediti formativi li rilascia l'ordine che organizza il corso o l'ordine di appartenenza? - Il conferimento dei crediti formativi compete esclusivamente all'ordine che organizza gli eventi stessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti. Tutti i soggetti proponenti corsi e/o eventi formativi autorizzati, saranno tenuti a segnalare ai partecipanti, per ciascun evento, il numero di crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi apposito Attestato. Domanda n. 39 - E' possibile seguire un evento formativo di un Ordine degli Architetti diverso da quello di appartenenza? - Sì, l'iscritto è libero di raccogliere cfp (anche) partecipando ad eventi formativi organizzati da altri Ordini / Enti esterni, purchè questi siano validati dal CNAPPC ai fini del rilascio dei crediti. DIRETTA STREAMING EVENTI FORMATIVI, TRASMISSIONE QUESTIONARI, TRASMISSIONE ATTESTATI Tag: diretta streaming, questionario, certificazione di frequenza, attestato, riconoscimento dei crediti formativi

Domanda n. 40 - Qual è la procedura che sta seguendo l'ordine di Roma per la trasmissione dei questionari e degli attestati con il numero dei cfp per i partecipanti agli eventi formativi? - L'Ordine di Roma sta dando la possibilità di seguire alcuni eventi formativi in diretta streaming per gli iscritti che sono in "lista di attesa". La visione della diretta streaming verrà verificata attraverso un breve questionario, che viene inviato dall'ordine per email ai partecipanti. In questo primo periodo, ci stiamo attivando per accelerare tutte le procedure per quanto riguarda la trasmissione dei questionari e degli attestati: successivamente, l'ordine di Roma trasmetterà ai partecipanti degli eventi formativi, tramite PEC, una certificazione attestante il numero di crediti formativi conseguiti. E' pertanto necessario che gli iscritti attendano pazientemente tali procedure, avendo comunque modo di autocertificare l'attività formativa effettivamente svolta al termine del triennio 2014-2016, così come previsto nelle Linee Guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014. Si precisa che il CNAPPC, anche a seguito di sollecitazione dell'ordine di Roma, si è già attivato varie volte per richiedere al Ministero di sollecitare l'iter delle pratiche di rilascio di "parere vincolante". ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI Tag: Ordine degli Ingegneri, riconoscimento, competente per territorio Domanda n. 41 - L'OARPPC può riconoscere crediti formativi per un corso organizzato dall'ordine degli Ingegneri? - Attualmente no; perché vengano riconosciuti i crediti formativi, l'ordine degli Ingegneri (e qualsiasi altro ordine o collegio professionale che non sia degli Architetti) deve chiedere il riconoscimento dei suddetti crediti all'ordine degli Architetti competente per territorio. La motivazione è da ricercarsi nel fatto che i corsi possono avere più o meno valenza di aggiornamento a seconda delle diverse professionalità. ATTIVITA' LAVORATIVA E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI Tag: attività lavorativa

Domanda n. 42 - Lo svolgimento dell'attività lavorativa può riconoscere crediti formativi? - No, il CNAPPC non riconosce l'attività lavorativa come forma di aggiornamento professionale, per cui essa non può concorrere all'acquisizione di crediti formativi. 5. CORSI UNIVERSITARI E CREDITI FORMATIVI UNIVERSITA' E CREDITI FORMATIVI Tag: università Domanda n. 43 - Se un iscritto seguisse un corso presso l'università, gli verrebbero riconosciuti crediti formativi professionali? - Sì, solo però nel caso in cui l'università abbia fatto validare il corso: deve cioè essere stato richiesto all'ordine competente per territorio il riconoscimento dei crediti per l'evento, secondo quanto esplicitato nelle Linee Guida del CNAPPC art. 5, a meno che non si tratti di master, dottorati di ricerca, ecc., che rilasciano crediti formativi in automatico, secondo quanto riportato nella faq specifica. MASTER, DOTTORATI DI RICERCA, LAUREE SPECIALISTICHE, SECONDE LAUREE E CREDITI FORMATIVI Tag: master, dottorati di ricerca, lauree specialistiche, iscritti iunior, seconde lauree Domanda n. 44 - I master universitari di I e II livello, i dottorati di ricerca, le lauree specialistiche conseguite da iscritti iunior e le seconde lauree in materie affini danno diritto a crediti formativi? - Sì, considerato che l'ammissione è riservata a un numero ristretto di partecipanti e che la

durata è variabile da 1 a 3 anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l'acquisizione di 20 cfp per ogni anno di corso (n. 15 cfp nel triennio 2014-2016), come pure l'ottenimento di una seconda laurea in materie affini o la laurea specialistica da parte di iscritti iunior. MASTER E CREDITI FORMATIVI Tag: master Domanda n. 45 - Un master universitario di I o II livello conseguito precedentemente al 01 gennaio 2014, può concorrere all'acquisizione di crediti formativi? - No, la formazione continua è obbligatoria dal 01 gennaio 2014 e da tale data i crediti formativi possono essere riconosciuti. Pertanto i master universitari seguiti in anni precedenti, non possono concorrere all'obbligatorietà formativa. Ad esempio, un dottorato triennale iniziato nell'anno 2013, comporterà l'acquisizione di 15 cfp nel 2014 e 15 cfp nel 2015. CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA E CREDITI FORMATIVI Tag: corsi di perfezionamento, master, dottorati Domanda n. 46 - Un corso di perfezionamento post laurea attribuisce crediti formativi? - Le Linee guida del CNAPPC del 22 gennaio 2014, al punto 2 comma d, prevedono fra le attività di aggiornamento anche i corsi di perfezionamento. Però, mentre per i master e i dottorati i crediti sono attribuiti in maniera automatica (punto 5.3), nulla è specificato per i corsi di perfezionamento, per cui si suppone che debbano rientrare nei punti 6.1 e 6.3 delle Linee Guida: deve cioè essere stato richiesto, all'ordine competente per territorio, il riconoscimento dei crediti per l'evento.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CREDITI FORMATIVI Tag: scuole di specializzazione Domanda n. 47 - Le scuole di specializzazione danno diritto all'acquisizione di crediti formativi? - L'Ordine di Roma si sta attivando presso il CNAPPC, per il riconoscimento. CFU E CREDITI FORMATIVI Tag: cfu, crediti formativi universitari Domanda n. 48 - I CFU (Crediti Formativi Universitari) possono essere convertiti in CFP (Crediti Formativi Professionali)? - No. DOCENZE E CREDITI FORMATIVI Tag: docenti universitari Domanda n. 49 - I docenti universitari sono soggetti all'obbligatorietà formativa? - Sì, tutti i docenti universitari iscritti all'albo sono soggetti all'obbligo formativo, fino al compimento del 70 anno di età e con almeno 20 anni di iscrizione all'albo. Vengono riconosciuti cfp ai docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'ordine (per la partecipazione documentata 1 cfp per docenza, con il limite massimo di 5 cfp annuali; la reiterazione della medesima docenza non da diritto ad ulteriori cfp). Domanda n. 50 - Le lezioni svolte dai docenti universitari valgono come crediti formativi? - No, fermo restando che i docenti universitari iscritti all'albo sono soggetti all'obbligo formativo, vengono riconosciuti cfp ai docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'ordine (per la partecipazione documentata 1 cfp per docenza, con il limite massimo di 5 cfp annuali; la reiterazione della medesima docenza non da diritto ad ulteriori cfp).

BORSA DI STUDIO "LEONARDO DA VINCI" E CREDITI FORMATIVI Tag: tirocinio, borsa di studio Leonardo Da Vinci Domanda n. 51 - La borsa di studio "Leonardo Da Vinci" riconosce crediti formativi? - Sì, il CNAPPC ha riconosciuto n. 15 cfp per la programmazione 2013/2014 e per i giovani architetti che svolgeranno le 23 settimane di tirocinio all'estero tra giugno 2014 e marzo 2015.