SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

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SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 860 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore ROTONDI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2006 Istituzione della provincia di Bassano del Grappa TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 860 Onorevoli Senatori. La richiesta di organizzarsi liberamente in forme politico-amministrative rispettose della propria realtà storica, sociale, culturale ed economica è un diritto sancito: a) dalla Costituzione italiana, che all articolo 5 recita testualmente: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento»; b) dal Trattato di Amsterdam, dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, nonché dalla Carta europea dell autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439, che all articolo 6, comma 1, recita: «Senza pregiudizio di norme più generali emanate dalla legge, le collettività locali devono poter definire esse stesse le strutture amministrative interne di cui intendono dotarsi, per adeguarle alle loro esigenze specifiche in modo tale da consentire un amministrazione efficace». Date queste premesse, l obbiettivo che ci si pone con la presentazione del disegno di legge in oggetto, effettuata congiuntamente alla presentazione di altri 6 disegni di legge simili, afferenti a quelle iniziative legislative (Aversa, Avezzano, Bassano del Grappa, Melfi, Sibaritide-Pollino, Sulmona, Venezia orientale) che già nella passata legislatura, oltre ad aver adempiuto agli obblighi procedurali di cui all articolo 21 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell articolo 133 della Costituzione italiana, erano risultate in possesso dei previsti requisiti normativi così come sancito dalla Commissione affari costituzionali del Senato nella seduta n. 405 del 19 maggio 2004, è quello di sostenere le legittime rivendicazioni delle realtà territoriali interessate, che in alcuni casi reclamano da decenni la propria autonomia amministrativa e di governo. Giova altresì ricordare che per tali iniziative legislative che coinvolgono oltre un milione e mezzo di cittadini italiani, la stessa Commissione affari costituzionali ha provveduto ad approvare, nella seduta n. 597 del 7 febbraio 2006, a conclusione dell esame dell affare assegnato n. 787, una risoluzione con la quale, oltre a dichiarare conclusa la fase di discussione generale, si invitava il Governo ad adoperarsi affinché nella legislatura successiva si potesse tempestivamente riprendere l esame delle varie proposte di costituzione di nuove province, salvaguardando così il lavoro svolto e le consultazioni già avvenute presso la stessa Commissione e ad individuare, nell ambito delle future manovre finanziarie, le risorse necessarie per la costituzione delle nuove province, affinché, comunque, le proposte di nuove province, munite di tutti i requisiti previsti dalla Costituzione e dalle altre norme in materia, potessero essere approvate in questa legislatura, con procedura d urgenza, considerati i lavori parlamentari già svolti nella passata legislatura e le volontà espresse da vari gruppi parlamentari e dalla Commissione affari costituzionali. Le ragioni che hanno portato all assunzione di tale impegno risiedono nella ferma convinzione che l ente provincia, nel contesto normativo rappresentato dal titolo V della Costituzione italiana, e dal testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, viene

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 860 ad essere proiettato quale elemento determinante per gestire la programmazione, il coordinamento, e lo sviluppo di un territorio omogeneo da un punto di vista sociale, culturale ed economico. La provincia diviene titolare, oltre che di quelle attribuitegli direttamente dallo Stato o dalla Regione, anche di funzioni proprie, proponendosi come istituzione in grado di gestire efficacemente un territorio complesso e soggetto attivo nei processi di programmazione regionale e di definizione degli indirizzi generali dell assetto del territorio; settori dove il comune resta ente troppo piccolo e la regione troppo distante. Inoltre, come applicabile per molte delle realtà interessate, l istituzione della nuova circoscrizione provinciale va a cogliere in pieno un altro degli obiettivi del legislatore che intravede in tale ente lo strumento attraverso cui «consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale» (articolo 21, comma 3, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000). La forma di decentramento che si concretizza anche attraverso l ente provincia, è d altronde in piena sintonia con i modelli istituzionali delle moderne democrazie europee, che mirano ad esaltare il ruolo dei livelli di governo più vicini ai cittadini, facendo in modo che il luogo di decisione e di scelta, sia quello del popolo stesso che deve essere governato, ed i provvedimenti adottati, collegati alle oggettive e reali esigenze presenti sul territorio. Per quanto attiene infine agli aspetti finanziari legati alla nascita delle nuove province, è evidente che una più efficace gestione e razionalizzazione di tutti i servizi di «area vasta» garantite dalla istituzione di un ente provincia che risponda ai criteri sopra espressi, porterebbe ad una riduzione complessiva dei costi sostenuti dallo Stato per la loro erogazione, facendo divenire i costi di istituzione delle nuove realtà, semplicemente dei costi «apparenti» destinati ad essere velocemente riassorbiti.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 860 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Istituzione della provincia di Bassano del Grappa) 1. È istituita la provincia di Bassano del Grappa, nell ambito della regione Veneto, con capoluogo Bassano del Grappa. Art. 2. (Composizione della provincia di Bassano del Grappa) 1. La circoscrizione territoriale della provincia di Bassano del Grappa comprende l intero territorio dei seguenti comuni: Asiago, Asolo, Bassano del Grappa, Borso del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cismon del Grappa, Cittadella, Conco, Crespano del Grappa, Enego, Fontaniva, Fonte, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Lusiana, Marostica, Maser, Mason Vicentino, Molvena, Monfumo, Mussolente, Nove, Paderno del Grappa, Pederobba, Pianezze, Possagno, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano d Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Nazario, San Zenone degli Ezzelini, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna. Art. 3. (Elezione degli organi provinciali) 1. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Bassano del Grappa hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rin-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 860 novo degli organi elettivi delle province di Vicenza, Treviso e Padova. Art. 4. (Nomina di un commissario governativo) 1. Fino all elezione degli organi provinciali, i provvedimenti necessari per la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell interno. 2. Il commissario di cui al comma 1 resta in carica fino all insediamento degli organi elettivi della nuova provincia. Art. 5. (Adempimenti amministrativi) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con proprio decreto, sentita la regione Veneto, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione nella provincia di Bassano del Grappa degli uffici periferici dell amministrazione dello Stato, utilizzando il personale che, alla data del 1º gennaio 2006, ricopra un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alle province di Vicenza, Treviso e Padova. 2. I Ministri competenti provvedono alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni. Art. 6. (Attribuzione per competenza di atti ed affari amministrativi) 1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di inizio del funzionamento della provincia di Bassano del Grappa, presso la prefettura e presso gli altri uffici

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 860 ed organi dello Stato costituiti nell ambito delle province di Vicenza, Treviso e Padova e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti uffici ed organi della provincia di Bassano del Grappa. Art. 7. (Risorse finanziarie della provincia di Bassano del Grappa) 1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Bassano del Grappa per il proprio funzionamento, il Ministro dell interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Vicenza, Treviso e Padova, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono. Art. 8. (Norma finanziaria) 1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi periferici dell amministrazione dello Stato sono poste a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 860 Art. 9. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E 0,50