Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE Estremi del Provvedimento Massima n.1: Sentenza n. 122 del 03/06/2013-05/06/2013 Udienza pubblica del 07/05/2013 Nord, insistente sul territorio della Provincia di Trento - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, che comunica l'inserimento della Valdastico Nord nella nuova rete transeuropea dei trasporti - Ricorso per conflitto di attribuzione fra enti promosso dalla Provincia di Trento - Asserita esclusione della previa intesa con la Provincia, lesiva delle attribuzioni provinciali - Nota non lesiva in sé delle attribuzioni provinciali - Inammissibilità del ricorso. Testo E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, ricevuta dalla Presidenza della Provincia il 27 giugno 2012, che comunica l'inserimento della valdastico nord nella nuova rete transeuropea dei trasporti, per asserita violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, degli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), 14 e 16 del d.p.r. 31 agosto
1972, n. 670, degli artt. 19 e 20 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381, dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del principio di leale collaborazione, trattandosi di nota in sé non lesiva delle attribuzioni provinciali costituendo il documento con il quale la ricorrente ha ufficialmente appreso che la Valdastico Nord è stata inserita nella rete comprehensive TEN-T nazionale. Atti oggetto del giudizio: Parametri costituzionali statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n 17 Massima n.2: Nord, insistente sul territorio della Provincia di Trento - Atti citati nella nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438 - Ricorso per conflitto di attribuzione fra enti promosso dalla Provincia di Trento - Asserita esclusione della previa intesa con la Provincia, lesiva delle attribuzioni provinciali - Genericità nell'indicazione degli atti oggetto del ricorso - Difetto di motivazione - Inammissibilità del ricorso.
Testo E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli «atti citati nella suddetta» nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, ricevuta dalla Presidenza della Provincia il 27 giugno 2012, che comunica l'inserimento della valdastico nord nella nuova rete transeuropea dei trasporti, per asserita violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, degli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), 14 e 16 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, degli artt. 19 e 20 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381, dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del principio di leale collaborazione, stante la generica indicazione degli «atti citati nella suddetta nota». Atti oggetto del giudizio Parametri costituzionali statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n 17
Massima n.3: Nord, insistente sul territorio della Provincia di Trento - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, che comunica l'inserimento della Valdastico Nord nella nuova rete transeuropea dei trasporti - Ricorso per conflitto di attribuzione fra enti promosso dalla Provincia di Trento - Asserita esclusione della previa intesa con la Provincia, lesiva delle attribuzioni provinciali - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Dichiarazione che spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e trasporti, esprimere il definitivo parere favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011)650, nei sensi di cui in motivazione. Testo Spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e trasporti, esprimere il definitivo parere favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011)650, con la nota del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, che comunica l'inserimento della valdastico nord nella nuova rete transeuropea dei trasporti, in quanto coerente con gli articoli 117 e 118 della Costituzione, gli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), 14 e 16 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, gli artt. 19 e 20 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381, l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e l principio di leale collaborazione, stante l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente. Infatti la nota impugnata contiene una clausola che esplicitamente subordina «la realizzazione dei progetti di interesse comune» alla loro «conformità con le procedure giuridiche nazionali e dell'ue», oltre che al «loro grado di maturità» e alla «disponibilità di risorse finanziarie». Risulta evidente, allora, come non sia affatto pregiudicata la necessità dell'intesa con la ricorrente Provincia autonoma al fine della realizzazione della Valdastico Nord. Atti oggetto del giudizio Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n 17 Massima n.4: Nord, insistente sul territorio della Provincia di Trento - Atti o attività eventuali, non comunicati, dai quali risulta, mediante l'inserimento nella Rete europea, la definitiva intenzione del Governo di procedere alla realizzazione dell'autostrada Valdastico Nord - Ricorso per conflitto di attribuzione fra enti promosso dalla Provincia di Trento - Asserita esclusione della previa intesa con la Provincia, lesiva delle attribuzioni provinciali - Genericità del ricorso e degli atti oggetto del ricorso - Inammissibilità. Testo E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento in relazione a «tutti gli eventuali altri atti o attività, mai comunicati alla ricorrente Provincia, dai quali risulta, mediante l'inserimento nella Rete europea, la definitiva intenzione del Governo di procedere alla realizzazione dell'autostrada Valdastico Nord a prescindere dalla necessaria intesa con la Provincia di Trento», per asserita violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, degli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), 14 e 16 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, degli artt. 19 e 20 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381, dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del principio di leale collaborazione, poiché si tratta di una categoria indefinita di atti impugnati alla quale consegue un'estrema genericità del ricorso sul punto. Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n 17