Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Documenti analoghi
Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

giugno settembre 2013

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 27/07/2010 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 27/07/

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

udito nell udienza pubblica dell 11 marzo 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

L n Disciplina dei licenziamenti individuali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1990, n. 108.

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32

129/2009 Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO 24/02/ /05/ /05/2009 confl. enti 11/2008 -

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale


Servizio di documentazione tributaria

Verbale di Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale. n. 44 dd

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 103 ANNO 2016

Provincia Autonoma di Trento

TAR di Bari. Difformità fra il progetto definitivo di un parco eolico e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità

Servizio di documentazione tributaria

SENTENZA N. 412 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Giovanni Maria FLICK

SENTENZA N. 17 ANNO 1982

Norme sull'aeroporto civile di Bolzano

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

SENTENZA N. 58 ANNO 2016

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE. d iniziativa del deputato BOATO

(2) Vedi il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, di approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

PROSPETTI STATISTICI RELATIVI ALL ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 1. dal 1 gennaio al 30 aprile 2014 I N D I C E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

COMUNE DI BRENTONICO

Corte costituzionale RUOLO DELLE CAUSE UDIENZA PUBBLICA. Martedì, 17 novembre ore 9,30 Stampato il 5 novembre 2015

MOVIMENTO 5 STELLE - Gruppo Consiliare REGIONE BASILICATA

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

COMUNE DI MORI PROVINCIA DI TRENTO. VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 65 DELLA GIUNTA COMUNALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA - SEZ 2 BIS ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM. (R.G. n /2016 c.c.

REGISTRO GENERALE N.135 DEL

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Comune di San Sperate

Sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale Regioni speciali e Province autonome (ottobre novembre 2011)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL

Corte costituzionale RUOLO DELLE CAUSE UDIENZA PUBBLICA. Mercoledì, 23 novembre Stampato il 10 novembre 2016

OGGETTO: Impegno per l organizzazione di uno spettacolo teatrale (CIG Z670CD04CD). LA GIUNTA COMUNALE

SENTENZA. 1) n.227 del 2002 proposto da ***, con sede in Spello, in persona del procuratore speciale,

DETERMINAZIONE N /2049/F.P. DEL

Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il sistema della giustizia in Italia

SENTENZA N. 287 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie

RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

COMUNE DI MALÉ Provincia di Trento

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

COMUNE DI GRIGNO Provincia di Trento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA

le decisioni aa 2015/16

TITOLO I Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

SENTENZA N. 105 ANNO 2012

SENTENZA N. 201 ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA. Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e dell Identità Siciliana L ASSESSORE

I ricorsi amministrativi e il giudizio di ottemperanza. Bologna, 25 settembre Andrea Corinaldesi

Materia: organizzazione amministrativa della Regione, coordinamento della finanza pubblica, ordinamento civile.

SENTENZA N. 132 ANNO 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO. composta dai Magistrati:

SENTENZA N. 62 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

D E T E R M I N A Z I O N E

COMUNE DI BRENTONICO Provincia di Trento

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici es. Roma 22 SET. 2006

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

GIUNTA COMUNALE ADUNANZA DEL 12/2/2013 OGGETTO N. 40

Comune di San Sperate

Supplemento ordinario n. 15/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 70

DELIBERA DEL COMITATO ESECUTIVO N. 159

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

Comune di Ronchis Provincia di Udine

Ministero dell Interno

REGOLAMENTO del 11/02/2011, n. 1

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Speciale N. 21 del 12 Febbraio 2016

Capo I - Ricorso gerarchico

DECRETO 25 maggio 2015

Istituzioni di diritto pubblico per Economia e Finanza 2017/2018

COMUNE DI AVIO Provincia di Trento

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

CITTA DI FELTRE. Verbale di Deliberazione della Giunta

SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza: Sentenza 11/10/10 del 02 febbraio 2010

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale. n. 18 dd

Transcript:

Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE Estremi del Provvedimento Massima n.1: Sentenza n. 122 del 03/06/2013-05/06/2013 Udienza pubblica del 07/05/2013 Nord, insistente sul territorio della Provincia di Trento - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, che comunica l'inserimento della Valdastico Nord nella nuova rete transeuropea dei trasporti - Ricorso per conflitto di attribuzione fra enti promosso dalla Provincia di Trento - Asserita esclusione della previa intesa con la Provincia, lesiva delle attribuzioni provinciali - Nota non lesiva in sé delle attribuzioni provinciali - Inammissibilità del ricorso. Testo E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, ricevuta dalla Presidenza della Provincia il 27 giugno 2012, che comunica l'inserimento della valdastico nord nella nuova rete transeuropea dei trasporti, per asserita violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, degli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), 14 e 16 del d.p.r. 31 agosto

1972, n. 670, degli artt. 19 e 20 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381, dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del principio di leale collaborazione, trattandosi di nota in sé non lesiva delle attribuzioni provinciali costituendo il documento con il quale la ricorrente ha ufficialmente appreso che la Valdastico Nord è stata inserita nella rete comprehensive TEN-T nazionale. Atti oggetto del giudizio: Parametri costituzionali statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n 17 Massima n.2: Nord, insistente sul territorio della Provincia di Trento - Atti citati nella nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438 - Ricorso per conflitto di attribuzione fra enti promosso dalla Provincia di Trento - Asserita esclusione della previa intesa con la Provincia, lesiva delle attribuzioni provinciali - Genericità nell'indicazione degli atti oggetto del ricorso - Difetto di motivazione - Inammissibilità del ricorso.

Testo E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli «atti citati nella suddetta» nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, ricevuta dalla Presidenza della Provincia il 27 giugno 2012, che comunica l'inserimento della valdastico nord nella nuova rete transeuropea dei trasporti, per asserita violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, degli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), 14 e 16 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, degli artt. 19 e 20 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381, dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del principio di leale collaborazione, stante la generica indicazione degli «atti citati nella suddetta nota». Atti oggetto del giudizio Parametri costituzionali statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n 17

Massima n.3: Nord, insistente sul territorio della Provincia di Trento - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, che comunica l'inserimento della Valdastico Nord nella nuova rete transeuropea dei trasporti - Ricorso per conflitto di attribuzione fra enti promosso dalla Provincia di Trento - Asserita esclusione della previa intesa con la Provincia, lesiva delle attribuzioni provinciali - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Dichiarazione che spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e trasporti, esprimere il definitivo parere favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011)650, nei sensi di cui in motivazione. Testo Spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e trasporti, esprimere il definitivo parere favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011)650, con la nota del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, che comunica l'inserimento della valdastico nord nella nuova rete transeuropea dei trasporti, in quanto coerente con gli articoli 117 e 118 della Costituzione, gli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), 14 e 16 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, gli artt. 19 e 20 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381, l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e l principio di leale collaborazione, stante l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente. Infatti la nota impugnata contiene una clausola che esplicitamente subordina «la realizzazione dei progetti di interesse comune» alla loro «conformità con le procedure giuridiche nazionali e dell'ue», oltre che al «loro grado di maturità» e alla «disponibilità di risorse finanziarie». Risulta evidente, allora, come non sia affatto pregiudicata la necessità dell'intesa con la ricorrente Provincia autonoma al fine della realizzazione della Valdastico Nord. Atti oggetto del giudizio Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n 17 Massima n.4: Nord, insistente sul territorio della Provincia di Trento - Atti o attività eventuali, non comunicati, dai quali risulta, mediante l'inserimento nella Rete europea, la definitiva intenzione del Governo di procedere alla realizzazione dell'autostrada Valdastico Nord - Ricorso per conflitto di attribuzione fra enti promosso dalla Provincia di Trento - Asserita esclusione della previa intesa con la Provincia, lesiva delle attribuzioni provinciali - Genericità del ricorso e degli atti oggetto del ricorso - Inammissibilità. Testo E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento in relazione a «tutti gli eventuali altri atti o attività, mai comunicati alla ricorrente Provincia, dai quali risulta, mediante l'inserimento nella Rete europea, la definitiva intenzione del Governo di procedere alla realizzazione dell'autostrada Valdastico Nord a prescindere dalla necessaria intesa con la Provincia di Trento», per asserita violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, degli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), 14 e 16 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, degli artt. 19 e 20 del d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381, dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del principio di leale collaborazione, poiché si tratta di una categoria indefinita di atti impugnati alla quale consegue un'estrema genericità del ricorso sul punto. Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n 17