Statuto dell'associazione Camper Club Torre-Natisone

Documenti analoghi
Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

STATUTO ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO LA DANZA DELLE ORE

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell'associazione di promozione sociale GAS LODIGIANO-Gruppo di Acquisto Solidale

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Dislessia Discalculia Lodi

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI FIESOLE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO K12 APS Associazione di promozione sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Fratelli SEA

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

Associazione ALICE NELLA CITTÀ. Statuto

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato. Il dono.

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LUDOLAB. È costituita l associazione denominata LudoLab, una libera

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON PERDIAMO LA TESTA

STATUTO CDKL5-Insieme verso la cura - ONLUS

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Statuto dell Associazione SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia)

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO COORDINAMENTO LA PACE IN COMUNE

STATUTO. LE STELLE SULLA TERRA Associazione di promozione sociale

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

STATUTO TITOLO 1 DENOMINAZIONE - SEDE -SCOPO

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto

Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità

Amici del Cammino di Santiago

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983

Statuto dell'associazione. Armonia

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

CARAVAN CAMPING CLUB - MODENA ASSOCIAZIONE FONDATA NEL 1977 STATUTO SOCIALE COSTITUZIONE, SCOPI, DENOMINAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE TRADE UP. Titolo I Costituzione e scopi

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

MANO AMICA Onlus GRUPPO SALESE DI IMPEGNO SOCIALE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

A.G.AMM. A.G.AMM. ** ** ** **

CIVILE COMUNALE SAN GIUSTINO UMBRO

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

S T A T U T O APPROVATO il

S T A T U T O S O C I E T A R I O

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) S.A.R.A. PROJECT AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE.

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

Statuto (conforme alle norme previste dal D.L.vo 460/97) ASSOCIAZIONE MALATI di CHERATOCONO - ONLUS

Statuto dell «Associazione Amici del Monumentale di Milano»

Statuto del Sindacato Nazionale Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI)

STATUTO. ITALIAN VIRGINIA WOOLF SOCIETY (ItVWS) ASSOCIAZIONE CULTURALE. Articolo 1. Durata, Costituzione e Sede

STATUTO DEL COMITATO GENITORI LICEO SCIENTIFICO AUGUSTO RIGHI DI BOLOGNA. Art.1 Costituzione

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

S T A T U T O DELL'ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

STATUTO Agapiti- ONLUS

STATUTO ATTO COSTITUTIVO

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

Punto 2.1 Promuovere con iniziative proprie l utilizzo del tempo libero che appaghi le necessità di crescita culturale fotografica.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE

Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA

Transcript:

Statuto dell'associazione Camper Club Torre-Natisone Art. 1 - Costituzione e Sede E costituita l Associazione denominata Camper Club Torre-Natisone con la forma dell Associazione non riconosciuta ai sensi degli Art. 36 e seguenti del C.C. L Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000 (disciplina della associazioni di promozione sociale) pertanto acquisisce la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e Culturale. L Associazione ha sede nel Comune di Buttrio (UD) in via Cividale, 21. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia. L Associazione non persegue fini di lucro, nè diretto nè indiretto, è apolitica, apartitica ed antirazziale. I contenuti e la struttura dell Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, democrazia ed uguaglianza che consentono l effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell Associazione stessa. La durata dell Associazione è illimitata. Art. 2 - Finalità e attività L'Associazione denominata Camper Club Torre-Natisone persegue e si riconosce in qualsiasi iniziativa finalizzata alla promozione e diffusione: a. della vita all aria aperta, dell attività sportiva e ricreativa in tutti i suoi molteplici aspetti, che hanno permesso lo sviluppo di tali attività e filosofie di vita; b. della cultura del corretto turismo escursionistico-itinerante a mezzo tenda, carrello tenda, caravan, autocaravan, e delle conoscenze tecniche ad esso collegate e/o assimilabili, svolgendo opera di sensibilizzazione ecologica e di rispetto dell ambiente in funzione del corretto utilizzo delle attrezzature sopra indicate; c. delle conoscenze geografiche, scientifiche, etnografiche del territorio; d. della comprensione e dialogo tra i popoli di diversa cultura; f. della conservazione, corretta fruizione e rispetto dell ambiente naturale; g. della solidarietà sociale rendendo disponibile la propria organizzazione ed esperienza concreta e fattiva collaborazione con la protezione civile e/o strutture ad essa assimilabili in casi di emergenza e/o calamità; h. dei rapporti di scambio tra Soci di Sodalizi nazionali ed esteri che abbiano fini compatibili ed assimilabili con quelli del Camper Club Torre-Natisone favorendo l assistenza e la propaganda del turismo itinerante e della vita plen air. L Associazione Camper Club Torre-Natisone associa i cittadini che vogliano organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività ricreativo-culturali. L Associazione intende rispondere mediante le attività sociali ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell intera collettività. In particolare l Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo): a. promuovere il turismo itinerante e valorizzare il territorio regionale ed in particolare quello del Comune di Buttrio in collaborazione con le istituzioni comunali. b. promuovere e sviluppare le conoscenze degli associati attraverso l informazione periodica e l organizzazione di incontri, raduni, convegni e viaggi; c. partecipare e/o organizzare conferenze e/o seminari aperti anche a terzi su invito; d. partecipare e/o organizzare quant altro sia ritenuto utile, costruttivo e giovevole ad una positiva immagine del Camper Club Torre-Natisone ; e. ricercare e farsi promotore presso Enti, Amministrazioni Comunali ecc. per apprestare e attrezzare località adatte al campeggio ed alla sosta di veicoli di ricreazione al fine di favorire il turista itinerante, in situazioni normali, con infrastrutture idonee; f. affiliarsi o gemellarsi ad altre Associazioni, Enti, Federazioni sia nazionali che estere che perseguano i medesimi fini del Camper Club Torre-Natisone ed il cui Statuto non sia in contrasto con lo Statuto del Camper Club Torre-Natisone. L Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni allo scopo di fornire ai propri Soci ulteriori agevolazioni fornite da tale Ente/Associazione, compreso l'ottenimento di tessere riconosciute a livello nazionale ed internazionale. L'Associazione opera mediante l azione diretta e personale dei propri Soci. Le prestazioni dei soci si intendono a titolo gratuito. L Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 3 - I Soci I soci devono aver compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea e della possibilità di accedere ad alcuna carica all'interno di questa associazione. ll numero dei soci è illimitato.

E esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona. Sono aderenti all Associazione coloro che hanno sottoscritto l Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne faranno richiesta scritta e la cui domanda viene accettata dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione stessa; i Soci Onorari acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all accettazione da parte del Consiglio direttivo della loro nomina. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell Associazione, in particolare ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell Associazione stessa. Art.4 - Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio si perde per: - Decesso; - Decadenza per mancato pagamento della quota associativa annua; - Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; - Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti con le finalità dell Associazione e della buona e reciproca convivenza. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci I Soci sono tenuti a: - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; - versare la quota associativa stabilita annualmente dall Assemblea; - svolgere le attività preventivamente concordate; - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell Associazione e di buona e reciproca convivenza. I Soci hanno il diritto di: - partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall Associazione; - partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se maggiorenni, e di votare direttamente o per delega (massimo una); - conoscere i programmi con i quali l Associazione intende attuare gli scopi sociali; - dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consigli Direttivo; - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; - discutere e approvare i rendiconti economici; - eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti previsti nel presente Statuto. Art. 6 - Gli Organi dell Associazione Sono Organi dell Associazione: a) l Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall Assemblea; d) il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall Assemblea. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite in quanto svolte a solo scopo di volontariato, ed hanno durata di due (2) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale. Art. 7 - L Assemblea dei Soci L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. L Assemblea è composta da tutti i Soci maggiorenni che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che hanno diritto ad un solo voto ed a una sola eventuale delega. Spetta al Consiglio Direttivo provvedere alla convocazione dell' Assemblea e comunicare ai Soci mediante avviso scritto a mezzo posta elettronica e/o ordinaria contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima. L Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all anno, entro il mese di maggio di ogni anno, per l approvazione del rendiconto annuale e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

I compiti dell Assemblea ordinaria sono: - eleggere il Consiglio Direttivo; - deliberare circa l'ammissione dei soci; - deliberare in merito alle linee generali del programma di attività; - approvare la relazione delle attività svolte ed il rendiconto consuntivo dell anno precedente; - deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo; - ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d urgenza; - fissare l ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati; - deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. Le votazioni dei partecipanti all'assemblea si intendono palesemente per alzata di mano. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno. L Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 16 e 17 del presente Statuto. Art. 8 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'assemblea ordinaria. L Assemblea prima dell elezione degli stessi, procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo che resta in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta elegge, nel proprio interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell Associazione. ll Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare per scritto ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione ed in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. Le votazioni dei partecipanti al Consiglio si intendono palesemente per alzata di mano. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: - svolgere, su indicazione dell Assemblea, le attività esecutive relative all Associazione; - esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell Associazione; - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale; - predispone preventivi e rendiconti finanziari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci; - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci; - decidere le modalità di partecipazione dell Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti; - In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare l Assemblea per procedere a nuove elezioni. Art. 9 - Il Presidente Il Presidente dell Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 2 (due) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. E autorizzato ad eseguire incassi e accettare

donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni. Art. 10 - Il Segretario Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. Art.11 Il Tesoriere Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il rendiconto di previsione. Art.12 Il Collegio dei Revisori dei Conti L Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Restano in carica per 2 (due) anni e sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del biennio, dopo l esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio: elegge tra i suoi componenti il Presidente; esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Collegio dei Garanti; riferisce annualmente all Assemblea con relazione scritta. Art. 13 - Il Collegio dei Garanti L Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Rimangono in carica per 2 (due) anni e sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del biennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio: ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. Art. 14 - Il Patrimonio sociale Il patrimonio sociale dell Associazione è indivisibile ed è costituito da: - beni mobili e immobili di proprietà dell Associazione; - i beni di ogni specie acquistati dall Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; - contributi, erogazioni e lasciti diversi; Le entrate dell Associazione sono costituite da: - proventi derivanti dal proprio patrimonio; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - rimborsi derivanti da convenzioni; - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati; - ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate. Art. 15 - Il rendiconto economico e finanziario L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea dei

Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell Associazione. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 16 Modifiche dello Statuto Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività dell Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno i 2/3 dei soci e la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti Oppure : in seconda convocazione l'assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Art. 17 - Scioglimento dell'associazione La decisione motivata di scioglimento dell Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti per scopi di utilità generale. E fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati. Art. 18 - Disposizioni finali Il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per l iscrizione dell Associazione ad Albi o registri pubblici. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alle leggi riguardanti la promozione, riconoscimento e sviluppo dell associazionismo, al Codice Civile e al D.Lgs. N 460 del 1997 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e loro successive variazioni. I componenti del Consiglio, del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti non potranno ricoprire alcuna carica e/o incarico in altre associazioni similari aventi sede nel territorio italiano. IL PRESIDENTE