L INPS RENDE NOTI, PER L ANNO 2013, I MINIMALI ED I MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE.

Documenti analoghi
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N. 80/E DEL 24 LUGLIO 2012

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N.1072 DEL 25 GENNAIO 2011

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 12 LUGLIO 2012

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N DEL 2 OTTOBRE 2013

Oggi parliamo di. INPS MESSAGGIO N DEL 17 DICEMBRE 2012

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N DEL 12 SETTEMBRE 2012

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 6/2016

LA LAVORATRICE MADRE HA DIRITTO A RIENTRARE AL LAVORO NELLA MEDESIMA UNITA PRODUTTIVA OVE ERA OCCUPATA PRIMA DELL ASTENSIONE PER MATERNITA.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 1 LUGLIO 2013

SANATORIA LAVORO IRREGOLARE STRANIERI: CHI HA PAGATO IL CONTRIBUTO DI EURO SENZA INVIARE LA DOMANDA PUÒ COMPLETARE LA PROCEDURA.

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

MINISTERO DEGLI INTERNI CIRCOLARE N DEL 13 MAGGIO 2011.

Dentro la Notizia. 10 Aprile 2013

ovvero. Agenda un po insolita per appunti. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Dentro la Notizia. 7 Settembre 2012

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 20 SETTEMBRE 2016

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ARTICOLO 23 DEL D.L. 5/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE 35 DEL 4 APRILE 2012

Oggi parliamo di. MINISTERO DEL LAVORO NOTA PROTOCOLLO N. 5509/2012 N 20/2012

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 6 SETTEMBRE 2016

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 4 APRILE 2011.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 7 OTTOBRE 2016

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Cassazione-Illegittimo il licenziamento per il lavoratore che non venga trovato nel centro termale

Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente

25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli. Gennaio/2/2014 (*) Napoli 9 Gennaio 2014

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Dentro la Notizia. 20 Novembre 2013

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 98/2013 LUGLIO/8/2013 (*) 12 Luglio 2013

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 27 OTTOBRE 2016

CORTE DI CASSAZIONE- SENTENZA N DEL 8 FEBBRAIO 2011

MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 35 DEL 8 OTTOBRE 2010

Oggi parliamo di. N 36/2012 COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI AGOSTO 2012

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE STABILISCE CHE LA CARTELLA ESATTORIALE E IMPUGNABILE SOLO PER VIZI PROPRI.

Dentro la Notizia. 6 Febbraio 2013

MINISTERO DEL LAVORO NOTA N DEL 28 NOVEMBRE 2011.

Dentro la Notizia. 19 Ottobre 2012

IL REGIME DI RESPONSABILITA' SOLIDALE PREVISTO DALLA RIFORMA BIAGI E' APPLICABILE ANCHE AI COMMITTENTI DI SERVIZI PUBBLICI.

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 8/2016

Dentro la Notizia. 9 Aprile 2013

A NOTIFICA CON IRREGOLARITÀ DI FORMA RENDE NULLO L AVVISO DI ACCERTAMENTO

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web:

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 7/2016

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N DEL 16 SETTEMBRE 2011.

Le problematiche afferenti la donazione indiretta di immobili

Per la Cassazione, il beneficio è riconosciuto per l'assistenza al disabile, l'uso improprio può giustificare la sanzione del licenziamento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 3/2016

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

19/2014 Febbraio/04/2014 (*) Napoli 7 Febbraio 2014

15/2015 Febbraio/2/2015 (*) Napoli 4 Febbraio 2015

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 21 MARZO 2011.

Ricorsi contro le cartelle esattoriali vicino casa

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Adesione ai verbali di constatazione di cui all'art. 5 bis D.LGS. 218/97

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

MINISTERO DEL LAVORO LETTERA CIRCOLARE PROTOCOLLO N DEL 10 APRILE 2013

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1 gennaio 2006 per gli iscritti alla Gestione separata.

Dentro la Notizia. 12 Marzo 2013

IVA: NOVITA 2017 SULLE NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

Oggi parliamo di. INPS CIRCOLARE N. 95 DEL 16 LUGLIO N 31/2011 ANCHE L ASSEGNO INTEGRATIVO DI MOBILITA SI RICHIEDE TRAMITE WEB.


CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N DEL 2 NOVEMBRE 2011

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

L esclusione da Irap per gli agenti di commercio, i promotori finanziari e i lavoratori autonomi: normativa e recenti pronunce giurisprudenziali

Reintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita

Quando è nullo il mandato nel ricorso tributario?

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

L ASSUNZIONE: COME AVVIARE CORRETTAMENTE UN RAPPORTO DI LAVORO

INPS. Istruzioni per la fruizione da parte delle aziende agricole dell incentivo in caso di assunzione di lavoratori beneficiari dell indennità ASpI

Dentro la Notizia. 7 Novembre 2013

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE - SENTENZA N DEL 21 MARZO 2012

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Limiti all utilizzo del cellulare aziendale: rassegna giurisprudenziale


Dentro la Notizia. 13 Novembre 2013

L n Disciplina dei licenziamenti individuali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1990, n. 108.

Premessa. Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 124/2013 OTTOBRE/2/2013 (*) 2 Ottobre 2013

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni

Interessi su ritardati pagamenti: determinazione del saggio di interesse per il II semestre 2014

Direzione Centrale Entrate. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

Transcript:

N 06/2013 11 Febbraio 2013 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. L INPS RENDE NOTI, PER L ANNO 2013, I MINIMALI ED I MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE. INPS CIRCOLARE N. 22 DEL 8 FEBBRAIO 2013. L Inps, circolare n 22 dell 8 febbraio 2013, ha reso noti relativamente all anno 2013 i nuovi minimali e massimali di contribuzione. Nel rinviare ad un attento esame della circolare de qua, si segnala a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti valori: minimale giornaliero: 47,07#; massimale annuale (per coloro che risultano iscritti in data successiva al 01.01.1996): 99.034,00#; valore mensile superato il quale è obbligatorio applicare l IVS aggiuntivo: 3.794,00#. 1

DAL 1 GENNAIO 2013 TASSO DI INTERESSE DI MORA ALL 8,75% IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI. MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO STAMPA N. 14 DEL 17 GENNAIO 2013. Il Ministero dell Economia e delle Finanze, comunicato stampa n 14 del 17 gennaio 2013, ha reso noto che per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2013 il tasso di riferimento per gli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0,75%. Dal 1 gennaio 2013, secondo il D.Lgs n. 231/2002, così come modificato dal decreto legislativo n. 192/2012, in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali si prevede una distinzione tra gli interessi moratori, che possono essere fissati ad un tasso libero o concordato dai soggetti della transazione, e gli interessi legali di mora, pari ad un tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali. Pertanto, nel primo semestre del 2013 il tasso degli interessi legali di mora da applicare sarà pari a 8,75%. L OMESSA INDICAZIONE DELL ALIQUOTA APPLICATA RENDE NULLO L AVVISO DI ACCERTAMENTO. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 1645 DEL 24 GENNAIO 2013. La Corte di Cassazione Sezione Tributaria -, sentenza n 1645 del 24 gennaio 2013, ha statuito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l avviso di accertamento che non riporti l aliquota applicata determina la nullità dell atto. Nel caso in specie, l Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per Cassazione contro la pronuncia dei giudici tributari regionali che avevano annullato la rettifica induttiva del reddito d impresa per mancata indicazione dell aliquota applicata all interno del relativo atto d accertamento. Secondo gli Ermellini la suddetta lacuna assume carattere di massima gravità in quanto non consente al contribuente di verificare agevolmente e immediatamente l imposta richiesta. Inoltre, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non riporti l'aliquota applicata, ma solo l'indicazione delle aliquote minima e 2

massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui all'art. 42 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, il quale richiede che sia evidenziata l'aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all'ausilio di un esperto. L'omissione di tale indicazione determina la nullità dell'atto, ai sensi del terzo comma dell'art. 42 cit., senza che sia consentita una valutazione di merito circa l'incidenza che essa abbia avuto, in concreto, sui diritti dei contribuente" (cfr. ex plurimis Cassazione, Sezione Tributaria, sentenze n.ri 4944 del 2002, 13810 del 2005 e 1471 del 2006). ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SE IL DATORE DI LAVORO NON DA PROVA DECISIVA DELLA MANCATA FRUIZIONE DELLE CURE TERMALI. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 1329 DEL 21 GENNAIO 2013 La Corte di Cassazione, sentenza n 1329 del 21 gennaio 2013, ha stabilito la illegittimità del licenziamento, per mancata fruizione delle cure termali, laddove la prova del datore non sia decisiva ad evidenziare la presenza del lavoratore in luoghi diversi da quelli dichiarati per il godimento delle cure. Nel caso in esame, la Corte di Appello di Roma accoglieva l'appello proposto da una lavoratrice e dichiarava l'illegittimità del licenziamento comminato dalla società datrice di lavoro per la ingiustificatezza delle assenza della lavoratrice dal luogo di lavoro per mancata fruizione delle cure termali per le quali aveva ottenuto il relativo permesso retribuito. Invero, rilevava la Corte distrettuale, le testimonianze rese dai due investigatori incaricati dal datore di lavoro di effettuare controlli circa la presenza della lavoratrice nel centro termale non erano sufficienti a corroborare e sostenere l'assunto datoriale. Difatti, la semplice constatazione di assenza della autovettura della lavoratrice nei pressi del centro termale, nonché il mancato incontro della stessa all'entrata od uscita dal centro non potevano costituire prova certa della mancata fruizione delle cure. 3

Non dello stesso avviso la società soccombente che ha adito la Corte di Cassazione, denunciando l'erronea valutazione della prova di una giusta causa di licenziamento nonché la legittimità del controllo effettuato sulla lavoratrice. All uopo, i Giudici di Piazza Cavour, nel rigettare il ricorso proposto, hanno affermato che, ferma la validità del principio invocato dalla società relativo alla legittimità del controllo da parte di terzi della condotta del lavoratore al di fuori dello stretto ambito lavorativo, ove lo stesso sia finalizzato alla tutela dei beni estranei al rapporto stesso, sarebbe stato, altresì onere dell'azienda, provare la giusta causa del licenziamento anche attraverso elementi idonei a dimostrare la presenza della lavoratrice in luoghi diversi dal centro termale nei giorni delle assenze dal lavoro, cui faceva riferimento la contestazione degli addebiti. E ciò, hanno concluso gli Ermellini, tanto più in un'ipotesi come quella in esame, in cui la stessa lavoratrice aveva fornito supporto probatorio all'assunto della sua presenza presso il centro termale: la prova del datore avrebbe dovuto presentarsi con caratteristiche idonee a confutare l'impianto motivazionale adottato e di valenza probatoria decisiva ai fini richiesti. AMBIENTE DI LAVORO INSALUBRE, IL LAVORATORE PUO RIFIUTARE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 1478 DEL 22 GENNAIO 2013. La Corte di Cassazione, sentenza n 1478 del 22 gennaio 2013, ha (ri)statuito che è da ritenere legittima l astensione lavorativa dei dipendenti laddove il datore non garantisca la salubrità dell ambiente di lavoro. Nel caso de quo, i dipendenti di una società - addetta alla riparazione delle carrozze ferroviarie - rifiutavano di fornire la propria opera lavorativa, dopo la normale timbratura d ingresso in azienda, a causa della presenza di fibre di amianto all interno dei luoghi di lavoro così come certificato anche da alcuni verbali medici. Orbene, gli Ermellini, nell avallare in toto il decisum di merito, hanno sottolineato come il datore di lavoro ex art. 2087 c.c. debba adottare tutte le cautele che la norma prevede e l esperienza comune suggerisce per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro preservando, in tal modo, la salute dei dipendenti. 4

In caso contrario, configurandosi un inadempimento dei doveri fondamentali del rapporto di lavoro da parte dell azienda, i lavoratori sono legittimati a rifiutarsi di adempiere alla prevista controprestazione lavorativa. IL DATORE DI LAVORO E TENUTO A PROTEGGERE I PROPRI DIPENDENTI DA COMPORTAMENTI MOBBIZZANTI POSTI IN ESSERE DA ALTRI LAVORATORI. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 1471 DEL 22 GENNAIO 2013. La Corte di Cassazione, sentenza n 1471 del 22 gennaio 2013, ha statuito che il datore di lavoro è responsabile del danno patito dal lavoratore a causa delle angherie perpetrate dai colleghi se, nonostante la conoscenza del comportamento de quo, non si adopera per porre fine alle stesse. Nel caso di specie, un lavoratore adiva i giudici di merito per veder riconosciuta l illegittimità del demansionamento subito e per ottenere il ristoro dei danni patiti per il comportamento di mobbing posto in essere dai colleghi di lavoro nella totale indifferenza dell azienda. In entrambi i gradi di giudizio, seppur in misura diversa, venivano accolte le doglianze del lavoratore. L azienda ricorreva in Cassazione. Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nel condividere in pieno il deliberato dei giudici di prime cure, hanno sottolineato come il datore di lavoro debba porre in essere tutte le misure idonee a garantire l incolumità psico-fisica del lavoratore ex art. 2087 c.c.. A tal fine non può ritenersi soddisfatto tale principio mediante la semplice affissione, da parte dell azienda, di un ordine di servizio generico se alla stessa non vengono fatti seguire i dovuti controlli sulla reale ottemperanza dei lavoratori alle direttive impartite. Pertanto, i giudici dell organo di nomofilachia, ravvisando una responsabilità omissiva dell azienda, hanno confermato il risarcimento del danno nei confronti del dipendente mobbizzato dai colleghi di lavoro. Ad maiora 5

IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO. 6