COMUNE DI CALICE LIGURE. Regolamento per l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

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Transcript:

COMUNE DI CALICE LIGURE Regolamento per l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08 settembre 2014

Indice Art. 1 Istituzione del tributo... 3 Art. 2 Oggetto...3 Art. 3 Presupposto impositivo...3 Art. 4 Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate...3 Art. 5 Base imponibile...4 Art. 6 Decorrenza del tributo...4 Art. 7 Servizi indivisibili... 4 Art. 8 Determinazione delle aliquote...5 Art. 9 Soggetto attivo... 5 Art. 10 Soggetti passivi...5 Art. 11 Detrazioni... 6 Art. 12 Dichiarazione...6 Art. 13 Versamento e riscossione del tributo...6 Art. 15 Funzionario responsabile del tributo...8 Art. 21 Norme transitorie e finali... 10 Art. 15 Funzionario responsabile del tributo...8 Art. 16 Accertamento... 8 Art. 17 Riscossione coattiva... 9 Art. 18 Rimborsi...9 Art. 19 Contenzioso...10 Art. 20 Ravvedimento operoso...10 Art. 21 Norme transitorie e finali...10

Art. 1 Istituzione del tributo 1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Art. 2 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Calice Ligure, a norma dell art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito Legge ). Art. 3 Presupposto impositivo 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Art. 4 Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 2. Sono assimilate all abitazione principale le seguenti fattispecie: a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 3. Il trattamento per le fattispecie assimilate si estende anche alle relative pertinenze definite con le modalità di cui al comma 2. Art. 5 Base imponibile 1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Art. 6 Decorrenza del tributo 1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Art. 7 Servizi indivisibili 1. I servizi di cui all art. 2 alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Calice Ligure sono i seguenti: Pubblica illuminazione Cura del verde pubblico e tutela ambientale Sicurezza (Servizio di protezione civile) Viabilità e trasporti Fognatura Cultura, turismo e servizi bibliotecari Servizi scolastici

Manutenzione patrimonio 2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci: personale acquisto di beni e servizi fitti e noleggi trasferimenti interessi passivi 3. L applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate. Art. 8 Determinazione delle aliquote 1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui all art. 7. 2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio di cui all art. 7, alla cui copertura la TASI è diretta. 3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene determinata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti. Art. 9 Soggetto attivo 1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Calice Ligure sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Art. 10 Soggetti passivi 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento

dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte (90%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Art. 11 Detrazioni 1. Il Comune di Calice Ligure può riconoscere una detrazione dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa assimilate di cui al precedente articolo 4. 2. L importo della detrazione è stabilito annualmente dal Consiglio Comunale mediante la deliberazione di cui all art. 8. Art. 12 Dichiarazione 1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imposta Unica Comunale. Art. 13 Versamento e riscossione del tributo 1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di c/c postale al quale si applicano le disposizioni di cui art. 17, in quanto compatibili. Art. 14 - Scadenze e termini di versamento 1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall' art. 9, comma 3 del D. Lg.vo 14 marzo 2014 n. 23. Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'

imposta dovuta al Comune per primo anno in corso in 2 rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 2. E' comunque consentito il pagamento in un' unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell' anno precedente, il versamento della rata a saldo dell' imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito internet di cui ali' art. 1, comma 3 del D. Lg.vo 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. A tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio esclusivamente in via telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato D. Lg.vo n. 360 del 1998: In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l anno precedente, salvo diverse scadenze previste da norme di legge. 4. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota base di cui al comma 676, art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. 5. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014; salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014, sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato D. Lg.vo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinate in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare il primo invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 6. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 7.Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo totale dovuto sia inferiore o uguale a 5,00. 9. L' imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionatamente alla quota ed ai mesi dell' anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. 10. La TASI viene riscossa dal Comune in autoliquidazione salvo diversa disposizione di legge. Art. 15 Funzionario responsabile del tributo 1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Art. 16 - Accertamento 1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 5. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 17 - Riscossione coattiva 1. Ai sensi del comma 163, art. 1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in qui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di: - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie; - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata; - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata. Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante: a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ; b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. 2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni; 3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art. 1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Art - 18 Rimborsi 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI. 3. Non si da luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 16, comma 8. Art. 19 Contenzioso 1. Contro l avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 20 Ravvedimento Operoso 1. In caso di omesso o parziale versamento dell imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione è possibile regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso. 2. per potersi avvalere del ravvedimento operoso occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. 3. Il versamento dell imposta dovuta, comprensiva di sanzioni ed interessi, dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il modello F24. 4. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il contribuente dovrà comunicare all ufficio Tributi del comune l eseguito pagamento specificando la somma complessiva versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzioni ed allegando la copia di ricevuta del versamento. 5. la normativa di riferimento per avvalersi del ravvedimento operoso è quella del D. Lgs. 472/1997 articolo 13 e s.m. ed i;

Art. 21 Norme transitorie e finali 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2014. 2. Per il primo anno di applicazione, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni pubblicate nel sito informatico www.finanze.it, alla data del 18 settembre 2014. Nel caso di mancata pubblicazione entro i termini visti sopra, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677 dell'art. 1 della Legge, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale dell Imposta Unica Comunale, della quale la TASI costituisce componente.