Art.1 Denominazione e sede Art.2 Scopi Art.3 Membri Art.4 Ammissioni

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STATUTO del Gruppo Subacqueo Pesce Sole Sub Lugano Gennaio 2017 1

Art.1 Denominazione e sede 1.1 In data 20 ottobre 1974 si è costituito ad Agnuzzo di Muzzano il Gruppo subacqueo denominato Pesce Sole Sub (di seguito PSS) ai sensi degli articoli (60 e seguenti del CC). 1.2 La sede legale del PSS si trova al domicilio di un membro di Comitato di regola il Cassiere, mentre la sede di ricarica e di ritrovo viene decisa dal Comitato. 1.3 Lo stemma del PSS è protetto, l utilizzo dello stesso per scopi particolari (non inerenti le attività del Club) deve essere sottoposta per approvazione al Comitato. 1.4 Per quanto riguarda conti correnti postali e bancari, il PSS è vincolato, nei confronti di terzi, dalla firma collettiva a due del Presidente, unitamente a quella del Cassiere o del Segretario. 1.5 Questo statuto si basa sugli statuti della Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS). 1.6 Il PSS è membro a tutti gli effetti della FSSS, lasciando libera scelta ai singoli Soci riguardo l'affiliazione singola ed il pagamento della relativa quota alla FSSS. Art.2 Scopi 2.1 Il PSS si prefigge di riunire persone appassionate allo sport subacqueo, di curare e favorire il cameratismo, oltre che contribuire al miglioramento delle capacità dei suoi Soci nella pratica dell attività subacquea. 2.2 Il PSS rappresenta e difende gli interessi dei suoi Soci. 2.3 Il PSS si impegna a salvaguardare l'habitat subacqueo e proibisce ai suoi Soci la pratica della pesca subacquea con autorespiratore. 2.4 Il PSS non persegue fini lucrativi, è apolitico e aconfessionale. 2.5 I corsi e gli aggiornamento organizzati dal PSS danno la precedenza ai propri Soci intenzionati a migliorarsi. Art.3 Membri Il PSS è formato da: 3.1 Soci attivi con diritto di voto. Sono considerati tali le persone fisiche che hanno conseguito almeno un brevetto 1 stella o equivalente, esercitano lo sport subacqueo e/o partecipano alla vita sociale del Club. 3.2 Soci sostenitori senza diritto di voto. Sono considerati tali persone fisiche e persone giuridiche che sostengono finanziariamente il PSS. 3.3 Soci onorari con diritto di voto. Sono proposti esclusivamente dal Comitato per meriti speciali verso il PSS. 3.4 Soci provvisori senza diritto di voto. Sono considerati tali le persone fisiche interessate a far parte del PSS. Art.4 Ammissioni 4.1 Le persone fisiche interessate a far parte del PSS vengono ammesse al Club provvisoriamente dal Comitato e dovranno versare una quota composta da: 4.1.1 La tassa sociale pro rata per ogni mese mancante alla fine dell anno in corso; 2

4.1.2 Una quota d entrata una tantum che comprende la chiave per accedere alla sede e la possibilità di utilizzare (se disponibile) un armadietto per l'anno corrente. 4.1.3 Per diventare Soci attivi PSS, i provvisori dovranno essere accettati dai 2/3 dei Soci presenti all Assemblea Ordinaria e aver partecipato alle attività del Gruppo per un periodo di almeno 3 mesi. Dopo l accettazione quale Socio attivo dovranno versare solo la tassa annuale. In caso di responso negativo, verrà restituita l'intera quota d'entrata. Non vi è obbligo di motivare un eventuale esclusione. L ammissione come Socio sostenitore avviene tramite un versamento annuo. Art.5 Dimissioni, espulsioni 5.1 Ogni Socio può uscire dal PSS annunciando in forma scritta al Comitato le proprie dimissioni entro il 31 dicembre. Queste sono valide a partire dalla fine dell anno corrente. La quota sociale per l anno in corso rimane dovuta. 5.2 L espulsione è decisa dal Comitato contro i Soci che agiscono in modo disonorevole o sconsiderato nell attività subacquea, che danneggiano gli interessi del Gruppo, che praticano la pesca subacquea con autorespiratore o che arrecano consapevolmente dei danni al mondo sommerso. 5.3 Il Comitato può decidere l espulsione di un Socio se questo, malgrado 3 solleciti di pagamento e dopo 30 giorni dal terzo richiamo, non adempie al pagamento della tassa sociale annuale. Contro l espulsione, il Socio può interporre ricorso all Assemblea dei Soci. 5.4 Con le dimissioni o l espulsione dal Club decadono tutti i diritti e i doveri di un membro, come pure ogni pretesa sul patrimonio o sui vantaggi accordati dalle istituzioni del PSS. Art.6 Quote sociali 6.1 La quota sociale del PSS è fissata dall Assemblea Ordinaria ogni anno, dovrà essere versata entro 60 giorni dalla spedizione della richiesta di pagamento (data del timbro postale). Tipologia di tassa per Soci attivi: 6.1.1 Tassa singola: quota intera 6.1.2 Tassa familiare o convivente: metà della quota 6.1.3 Tassa studente o apprendista (fino al compimento del 25 anno d'età): un terzo della quota (arrotondata al 5.- fr. per eccesso) 6.2 La quota d entrata una tantum è fissata ogni anno dall Assemblea Ordinaria, la stessa non può essere inferiore a CHF 100.- e dovrà essere versata entro 30 giorni dalla spedizione della richiesta di pagamento (data del timbro postale). 6.3 La tassa sociale per i Soci provvisori viene fissata dal Comitato, la quota parte mensile non può essere inferiore a 1/12 della tassa annuale per Soci attivi. La tassa dovrà essere versata entro 30 giorni dalla spedizione della richiesta di pagamento (data del timbro postale). La tassa sociale per i Soci onorari è facoltativa. Art.7 Organi Gli organi del PSS sono: 7.1 L Assemblea dei Soci 3

7.2 Il Comitato 7.3 Il Collegio dei Revisori Art.8 L Assemblea dei Soci 8.1 L Assemblea dei Soci è l organo supremo del PSS. 8.2 L Assemblea Ordinaria si riunisce nel corso del primo trimestre di ogni anno. 8.3 Il diritto di voto è riservato ai Soci attivi e in regola con le quote sociali oltre ai Soci onorari. 8.4 Ogni Socio dispone di un voto. 8.5 Non è ammesso il voto per procura in nessuna forma. 8.6 L Assemblea Ordinaria è convocata dal Comitato al più tardi 15 giorni prima della stessa con notifica scritta (inoltrata via posta, email o fax, secondo il volere del Socio) comunicando l ordine del giorno e/o i documenti/link da visionare. 8.7 L Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Comitato se quest ultimo lo ritiene necessario, oppure se il 30% dei Soci attivi lo richieda in forma scritta al Comitato. La richiesta deve contenere le trattande, le proposte e le motivazioni. La convocazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita per l Assemblea Straordinaria. Art.9 Competenze dell Assemblea dei Soci Oltre alle normali competenze previste dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile Svizzero (CC), l Assemblea dei Soci: 9.1 Approva i rapporti del Presidente e dei membri del Comitato. 9.2 Approva i conti dell esercizio annuale, verifica la situazione patrimoniale, approva il bilancio e il rapporto dei Revisori. 9.3 Da scarico al Comitato e al Collegio dei Revisori. 9.4 Vota il programma finanziario. 9.5 Fissa le quote sociali per l anno successivo (vedi art. 6.1 e 6.2). 9.6 Nomina i Soci onorari. 9.7 Si pronuncia sulle domande di ammissione. 9.8 Si pronuncia sui ricorsi delle espulsioni. 9.9 Nomina il Presidente e gli altri membri del Comitato. 9.10 Nomina il Collegio dei Revisori. 9.11 Approva le modifiche degli Statuti. 9.12 Statuisce su eventuali proposte presentate dai membri o dal Comitato. 9.13 Decide sullo scioglimento del Gruppo. Art.10 Assemblea 10.1 L Assemblea dei Soci è valida se è constatata la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Se un Assemblea dei Soci non raggiunge il quorum, un altra Assemblea dovrà essere riconvocata entro 60 giorni. Quest ultima potrà decidere in ogni caso. Per la convocazione fanno stato le norme relative all assemblea ordinaria. 10.2 L Assemblea Ordinaria può statuire su proposte di membri solo se presentate in forma scritta al Comitato entro il 31 dicembre. Le proposte presentate dopo questo termine saranno sottoposte preventivamente ad una votazione sull entrata in materia. 10.3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. 10.4 Una maggioranza dei 2/3 dei voti è necessaria per le decisioni concernenti le 4

ammissioni definitive, i ricorsi per espulsione e le modifiche degli statuti. 10.5 Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che 1/5 dei votanti presenti chieda la votazione a scrutinio segreto. In caso di due votazioni successive con parità di voti fa stato il voto del Presidente dell Assemblea. 10.6 Le decisioni dell'assemblea dei Soci sono da considerarsi definitive e vincolanti. 10.7 Un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/a deve essere messo a disposizione dei Soci entro 60 giorni dopo la data dell'assemblea. Art.11 Comitato 11.1 Il Comitato è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri di regola Soci attivi che ricoprono le seguenti cariche: 11.1.1 Presidente 11.1.2 Vicepresidente 11.1.3 Segretario 11.1.4 Cassiere 11.1.5 Responsabile del materiale 11.1.6 Responsabile tecnico 11.1.7 Responsabile delle pubbliche relazioni. Ogni membro del Comitato può ricoprire più di una carica. Le eventuali cariche vacanti saranno assunte ad interim dai membri del Comitato. Le mansioni di Segretario, Cassiere e Responsabile delle Pubbliche relazioni possono essere delegate a persone esterne (non membri del PSS) su decisione del Comitato. 11.2 Il Comitato è l organo preparatorio ed esecutivo del PSS, nonché l organo più importante dopo l Assemblea dei Soci. Le sue decisioni vincolano tutti i Soci, salvo decisione contraria da parte dell Assemblea dei Soci. 11.3 Il Comitato tratta tutti gli affari che, per legge o per statuto, non sono riservati all Assemblea dei Soci. In particolare: 11.3.1 Gestisce gli affari correnti. 11.3.2 Mette in pratica le decisioni dell Assemblea dei Soci e ne controlla l esecuzione. 11.3.3 Prepara e convoca le Assemblee dei Soci Ordinarie e Straordinarie. 11.3.4 Rappresenta il PSS nei confronti di terzi e in particolar modo nei confronti delle Autorità. 11.3.5 Redige regolamenti e norme d'uso. 11.3.6 Sorveglia l applicazione di statuti e regolamenti da parte dei suoi Soci. 11.3.7 Amministra le finanze del PSS nel quadro del programma finanziario stabilito dall Assemblea dei Soci. 11.3.8 Si occupa dell'amministrazione dei Soci. 11.4 Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente o di tre membri del Comitato ogni qualvolta ve ne sia l'esigenza. La convocazione deve pervenire 10 giorni prima della riunione con la comunicazione dell ordine del giorno (trattande). 11.5 Il Comitato non può statuire se non sono presenti il Presidente e almeno altri 2 membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità di voto fa stato il voto del Presidente. 5

11.6 Per spese non contemplate nel preventivo il Comitato può disporre di una cifra annua pari a CHF 10'000.- (diecimila), cassa permettendo. Oltre tale importo è competente l Assemblea dei Soci. Art.12 Funzione dei membri del Comitato 12.1 Il Presidente rappresenta il PSS e dirige le riunioni del Comitato. Il Vicepresidente rappresenta e/o sostituisce il Presidente in caso di assenza o su mandato dello stesso. 12.2 Il Segretario è responsabile del funzionamento del segretariato, tratta gli affari di ordinaria amministrazione e redige i verbali. 12.3 Il Cassiere è responsabile delle finanze del PSS in tutti i loro aspetti. In questa funzione egli sottostà al controllo del Comitato e dei Revisori. Ogni anno stabilisce un consuntivo da sottoporre all attenzione del Comitato, dei Revisori e dell Assemblea dei Soci. A fine anno redige in collaborazione con il Comitato un preventivo per l anno seguente. 12.4 Il Responsabile del materiale controlla che tutti i materiali in possesso del PSS siano tenuti in piena efficienza. In caso di guasti o materiali mancanti informa al più presto il Comitato, propone l acquisto di attrezzi e materiali necessari al buon funzionamento o alle migliorie da apportare alla sede. Il Responsabile del materiale può avvalersi di collaboratori. 12.5 Il Responsabile tecnico incentiva l attività subacquea e ne assicura il livello promuovendo corsi ed esami (dando precedenza ai Soci del PSS), informa e aggiorna i membri del Gruppo sulle novità tecniche e dei materiali, promuove la sicurezza nella pratica dell'immersione. 12.6 Il Responsabile delle pubbliche relazioni si occupa della comunicazione per lo sviluppo di relazioni con istituzioni, aziende, strutture e persone atte a migliorare l'immagine del Gruppo e creare nuove sinergie. Art.13 Collegio dei Revisori 13.1 Il Collegio dei Revisori si compone di due Soci attivi che possono esercitare il loro mandato al massimo per due anni consecutivi. 13.2 Il Collegio dei Revisori controlla la contabilità del Cassiere e redige un rapporto all attenzione dell Assemblea dei Soci. La contabilità deve essere consegnata ai Revisori al più tardi 10 giorni prima della data prevista per l'assemblea. 13.3 I Revisori hanno il diritto di controllare l attività del Cassiere e hanno l obbligo di informare immediatamente il Comitato su eventuali irregolarità riscontrate. Art.14 Responsabilità finanziarie Nei suoi impegni finanziari il PSS è responsabile solo fino a concorrenza del proprio attivo. Responsabilità individuali dei Soci o del Comitato sono escluse. Art.15 Responsabilità per incidenti 15.1 Il PSS non è responsabile per incidenti che possono avvenire durante gli allenamenti, i corsi, le immersioni da diporto o altre attività legate alla subacquea. 15.2 Eventuali incidenti nell ambito dell attività subacquea dovranno essere annunciati entro 3 giorni al Comitato. 6

Art.16 Conti finanziari / Anno sociale I conti annuali, così come l anno sociale, hanno inizio il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre. Art.17 Patrimonio sociale Il patrimonio del PSS è costituito dalle quote annuali dei Soci, dagli utili di esercizio, da eventuali donazioni o sovvenzioni oltre al materiale acquistato. I Soci non possono far valere pretese sul patrimonio sociale. Art.18 Ammortamento compressore Indipendentemente dalla situazione finanziaria viene depositato annualmente su un conto corrente quale ammortamento del compressore, 1/10 del valore dello stesso. Art.19 Scioglimento Lo scioglimento del PSS può essere deciso dall Assemblea dei Soci su richiesta del Comitato con la presenza di almeno 2/3 dei Soci con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Lo scioglimento del PSS non è possibile se almeno 7 membri decidono di continuare l attività. Lo scioglimento avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non può essere costituita conformemente agli statuti (art. 77 CC). Nel caso di scioglimento, l attivo sarà devoluto ad un associazione che persegue uno scopo analogo o ad un opera d interesse pubblico. Art.20 Soci fondatori I Soci fondatori sono considerati Soci onorari ai sensi del presente statuto. Art.21 Disposizioni finali 21.1 Qualora il presente statuto non preveda altre disposizioni, trovano l applicazione degli articoli dal (52 fino al 79 del CC). Il presente statuto, approvato dall Assemblea Ordinaria del 24 gennaio 2004 e modificato dall Assemblea Ordinaria del 28 gennaio 2017, entra in vigore dopo la ratifica da parte della Federazione Svizzera di Sport Subacquei e annulla il precedente statuto o decisioni a verbale. Per l assemblea dei Soci: Lugano, 28 Gennaio 2017 Il presidente La segretaria 7