Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Documenti analoghi
Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull adeguamento di disposizioni di legge a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti

Ordinanza sull'energia. (OEn) Modifica del. Il Consiglio federale svizzero. ordine:

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Ordinanza sull energia

I L ordinanza sull energia del 7 dicembre è modificata come segue:

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull energia

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza sull approvvigionamento elettrico

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco

Ordinanza sull energia

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Decisione istitutiva della Commissione federale per l alimentazione (COFA)

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre sulla tariffa delle dogane (LTD), ordina:

Ordinanza sull energia (OEn)

Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, dei dossier e delle pratiche della Direzione consolare

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza sul casellario giudiziale

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza sull approvvigionamento elettrico

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

del 2 ottobre 2000 (Stato 4 marzo 2016)

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

PUBLIC /14 RS/gma DGC1C LIMITE IT. Consiglio del'unioneeuropea Bruxeles,2dicembre2014 (OR.en) 15638/14

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sull adeguamento delle strutture tariffali nell assicurazione malattie

Ordinanza sugli emolumenti per l esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Ordinanza sull amministrazione di beni nell ambito di una curatela o di una tutela

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie

Transcript:

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina Modifica del 12 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 agosto 2014 1 che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue: Art. 1 Vincoli relativi a beni a duplice impiego e beni militari speciali 1 In relazione alla situazione in Ucraina, la Segreteria di Stato dell economia (SECO) può negare autorizzazioni per l esportazione di beni di cui all allegato 2 parte 2 e all allegato 3 2 dell ordinanza del 25 giugno 1997 3 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) se tali beni: a. sono in parte o interamente destinati a fini militari; b. sono destinati a un utilizzatore finale militare. 2 La fornitura diretta o indiretta di servizi, in particolare di servizi finanziari, o di aiuto tecnico in relazione a beni e tecnologie di cui al capoverso 1 a imprese di cui all allegato 4 deve essere notificata senza indugio alla SECO. 3 Il capoverso 2 non si applica agli affari destinati all industria aeronautica e spaziale. 4 Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte nell affare, nonché sull oggetto e sul valore dello stesso. Art. 2 cpv. 2 e 3 2 I seguenti servizi devono essere notificati senza indugio alla SECO se sono forniti per l esplorazione o l estrazione petrolifera in alto mare o nell Artico o nell ambito di progetti relativi all olio di schisti in Russia: 1 RS 946.231.176.72 2 Il contenuto degli all. 2 e 3 OBDI non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali > Legge e elenchi dei beni. 3 RS 946.202.1 2014 2986 1

a. trivellazioni; b. prove pozzi; c. carotaggio e completamento; d. fornitura di piattaforme galleggianti specializzate. 3 Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte nell affare, nonché sull oggetto e sul valore dello stesso. Art. 5 cpv. 1, 1 bis e 2 1 È soggetta all obbligo di autorizzazione l emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 30 giorni da parte di: a. banche e altre imprese con sede in Russia di cui all allegato 2; b. banche o altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera controllate in misura superiore al 50 per cento da banche o imprese di cui all allegato 2; c. imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche, imprese od organizzazioni di cui alle lettere a o b. 1bis La concessione di mutui con scadenza superiore a 30 giorni ai destinatari di cui all articolo 5 capoverso 1 lettere a c è soggetta all obbligo di autorizzazione. 2 L autorizzazione è rilasciata se l aumento di capitale previsto non supera il valore nominale medio degli strumenti finanziari detenuti dal richiedente negli ultimi tre anni. Sono ammessi superamenti temporanei di tale valore in relazione a rifinanziamenti. Art. 6 Obblighi di notifica 1 Il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese od organizzazioni di cui all articolo 5 capoverso 1 lettere a c tra il 27 agosto 2014 e il 12 novembre 2014, così come il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 30 giorni emessi da banche, imprese od organizzazioni di cui all articolo 5 capoverso 1 lettere a c dopo il 12 novembre 2014 devono essere notificati alla SECO. 2 Il commercio di strumenti finanziari emessi in Svizzera o nell Unione europea non deve essere notificato alla SECO. 3 Le notifiche devono essere presentate alla fine di ogni mese. 4 Le notifiche di cui al capoverso 1 devono contenere indicazioni dettagliate sugli strumenti finanziari emessi o negoziati, sullo scopo, sul volume e sul valore delle transazioni; quelle di cui al capoverso 2 indicazioni dettagliate sul mutuo concesso, sul valore ed eventualmente sui membri del consorzio creditizio. 2

Art. 12 I contenuti degli allegati 2 4 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Art. 14 Disposizione transitoria L articolo 1 capoverso 1 così come gli articoli 3, 4 e 7 non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima del 27 agosto 2014. Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2014 L articolo 1 capoverso 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 12 novembre 2014. II 1 L allegato 2 4 e il suo titolo sono modificati secondo la versione qui annessa. 2 L allegato 3 5 è modificato. 3 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 4 6 secondo la versione qui annessa. III La presente ordinanza entra in vigore il 12 novembre 2014 alle ore 18.00 7. 12 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 4 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell all. presso il settore 5 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell all. presso il settore 6 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell all. presso il settore 7 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 novembre 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512). 3

Titolo Banche e altre imprese o organizzazioni soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari Allegato 2 8 (Art. 5) 8 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell all. presso il settore 4

Imprese e organizzazioni soggette a vincoli relativi a beni a duplice impiego e a beni militari speciali Allegato 4 9 (Art. 1) 9 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell all. presso il settore 5

6