Ordinanza del Sindaco n 29 del 06/04/2017

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Città di Grosseto Ordinanza del Sindaco n 29 del 06/04/2017 Oggetto: Limitazioni temporanee alla somministrazione ed alla vendita per asporto di bevande a contenuto alcolico ed all'utilizzo di contenitori in vetro in Grosseto, area del centro storico interna al perimetro delle Mura Medicee, aree in quota delle stesse Mura Medicee, ed area della Stazione Ferroviaria, comprese la via Roma, la Via Mameli e la via Trieste. IL SINDACO PREMESSO che in alcune zone del centro abitato di Grosseto ed, in particolare, nell'area del centro storico interna al perimetro delle Mura Medicee, nelle aree in quota delle stesse Mura Medicee, nell'area della Stazione Ferroviaria, comprese la via Roma e la Via Mameli e la via Trieste sono stati recentemente rilevati più episodi correlati ad un eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che indugiano negli spazi pubblici, con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, e di comportamenti che ledono la civile convivenza. PRESO ATTO che al consumo di tali bevande consegue l'abbandono nelle strade, piazze, porticati pubblici e di uso pubblico di bottiglie e contenitori in vetro spesso ridotti in frantumi. CONSIDERATO inoltre che, come rilevabile dagli interventi effettuati dalle Forze dell'ordine e dalla Polizia Municipale, in più occasioni si sono verificate risse ed alterchi, causate dall'abuso di sostanze alcoliche, aggravati dalla circostanza che i contenitori in vetro utilizzati per il consumo di bevande da asporto, ridotti in frantumi, sono stati utilizzati come potenziali strumenti di offesa. CONSIDERATO che detta situazione assume proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore serali e notturne, costituendo seria fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, nonché per il decoro, l'igiene e la normale convivenza dei cittadini. CONSIDERATO altresì che le zone sopra indicate sono interessate da un notevole afflusso e frequentazione di persone, dovuto alla presenza di pubblici esercizi ed esercizi commerciali nonché, per la zona interessata, della Stazione Ferroviaria. DATO ATTO che l'art. 7 comma 3 lettera d) del vigente Regolamento di Polizia Urbana stabilisce il divieto di abbandono, lungo le strade, sui marciapiedi, o in altro luogo pubblico, fuori dagli appositi contenitori, di rifiuti e/o bottiglie, non considerando invece, aspetti correlati più direttamente alla vendita per asporto ed alla somministrazione di bevande a contenuto alcolico ed alle caratteristiche dei loro contenitori. DATO ALTRESI' ATTO che l'art. 6, commi 2, 2bis e 3 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, convertito in Legge 2 ottobre 2007 n. 160 e modificato dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, prevede che gli esercizi pubblici di somministrazione e i circoli debbano interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00 e che gli esercizi di vicinato debbano interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, pena l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00- ad 20.000,00-.

CONSIDERATO, tuttavia, come la dimensione e frequenza dei fenomeni in premessa descritti evidenzi l'inefficacia dei divieti già in vigore e richieda un intervento, contingibile ed urgente, per una più restrittiva disciplina della vendita per asporto di bevande alcoliche, ampliando, per un periodo limitato di tempo, l'estensione oraria del divieto, con riferimento ai numerosi esercizi commerciali delle aree indicate, al fine di scongiurare situazioni di rischio per la sicurezza urbana ed evitare che si possano verificare più gravi fatti e conseguenze. RITENUTO quindi, per le ragioni esposte in premessa, che: sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono fonte di elevata preoccupazione da parte dei cittadini; tali situazioni ed episodi alimentano la percezione di.disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei frequentatori abituali delle aree indicate, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità, e, conseguentemente, di non poter liberamente fruire degli spazi urbani e delle aree monumentali; il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale si ritiene possibile contrastarli anche mediante agli interventi qui proposti, debba decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Ordinanza sull'albo Pretorio online del Comune di Grosseto, prevedendone una vigenza di 4 (quattro) mesi; sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini ed anche in relazione al prevedibile intensificarsi della problematica nell'attuale periodo primaverile e nel prossimo estivo, caratterizzati da una più marcata presenza e permanenza di persone sulle aree pubbliche cittadine. DATO ATTO che la situazione di criticità in argomento è stata trattata, da ultimo, nella riunione del Comitato per l'ordine e Sicurezza Pubblica del 27/03/2017 individuando alcune iniziative volte a contrastare il fenomeno. RILEVATA quindi la necessità di integrare ed estendere le limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche previste dal richiamato D.L. 03/08/2007, n.117 e s.m.i., facendo decorrere alcune limitazioni di vendita e/o somministrazione già dalle ore 21,00 e prevedendo altresì specifiche limitazioni all'utilizzo, per la vendita e/o somministrazione di bevande, di contenitori di vetro, per un periodo di 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'albo Pretorio online comunale; facendo comunque salvo il divieto di abbandono lungo le strade, sui marciapiedi, o in altro luogo pubblico, fuori dagli appositi contenitori, di rifiuti e/o bottiglie, di cui all'art. 7 comma 3 lettera d) del vigente Regolamento di Polizia Urbana. VISTO l'art. 4 del D.L. 20/02/2017, n. 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, che definisce la sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. VISTO l'art. 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo cui: "II sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione". RILEVATO che l'art. 54, comma 4-bis del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/02/2017 n. 14, stabilisce che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevedere e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale

la illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. DATO ATTO, altresì, che: il presente provvedimento é stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; la situazione di urgenza consente all'amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti dei singoli destinatari del provvedimento. RICHIAMATA Legge Regionale n. 28/2005 che stabilisce: all'art. 15 -bis, comma 3, la vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico ; art. 41, comma 4, la somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico. RICHIAMATO l'art. 35 del Regolamento di Polizia Urbana che recita AI fine di combattere specifiche situazioni di degrado urbano, lesioni al decoro o alla vivibilità del territorio comunale, pericoli per lo sicurezza di persone o animali, ovvero il disturbo della quiete pubblica e della tranquillità delle persone, il Sindaco, con ordinanza motivata di durata temporanea, anche con efficacia limitata ad una sola parte del territorio comunale, può aumentare l'importo delle sanzioni previste dal presente regolamento o introdurre nuove sanzioni amministrative. VISTO il D.L. 23/05/2008, n.92 convertito in legge 24/07/2008, n.125. VISTO il Decreto del Ministro dell Interno del 05/08/2008. VISTO l art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. VISTO l art. 689 del Codice Penale. VISTO l art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. VISTO l art. 16 della legge 24/11/1981, n.689 così come modificato dall art. 6bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92. VISTO il D.L. 20/02/2017, n.14, in fase di conversione. VISTO il Regolamento di Polizia Urbana adottato con Deliberazione Consiglio Comunale 14.04.2014 n. 27. VISTO lo Statuto dell'ente. per le motivazioni illustrate in premessa, fatte salve e richiamate le limitazioni vigenti stabilite con il richiamato D.L. 03/08/2007, n.117 e.s.m.i.: O R D I N A con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Ordinanza sull'albo Pretorio online del Comune di Grosseto e per un periodo di 4 (quattro) mesi, o sino alla sua espressa revoca/modifica qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto e di diritto in argomento, come rilevato a seguito di costante monitoraggio della situazione, alle categorie di operatori economici di seguito indicate e con specifico riferimento all'area del centro storico compresa all'interno del perimetro delle Mura Medicee, alle aree in quota delle stesse Mura Medicee, all'area della Stazione Ferroviaria, comprese la via Roma e la Via Mameli e la via Trieste viene fatto obbligo: 1. i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, delle attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, devono interrompere la vendita per asporto, o comunque la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 24,00 (dalle ore 24,00 alle ore 06,00 la vendita per asporto è vietata ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del D.L.

03/08/2007, n.117 e s.m.i.) e, dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, la vendita per asporto o la cessione a terzi a qualsiasi titolo di bevande analcoliche di qualsiasi specie in contenitori di vetro; 2. i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 03,00 (dalle ore 03,00 alle ore 06,00 la vendita e la somministrazione è vietata ai sensi dell'articolo 6, 2 comma, del D.L. 03/08/2007, n.117 e s.m.i.) e, dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, la vendita di bevande analcoliche di qualsiasi specie in contenitori di vetro. Agli stessi è comunque consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali ovvero negli spazi esterni di propria pertinenza; 3. i titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) devono interrompere la vendita per asporto, o comunque la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande a contenuto alcolico dalle ore 21,00 alle ore 24,00 (dalle ore 24,00 alle ore 06,00 la vendita per asporto è vietata ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del D.L. 03/08/2007, n.117 e s.m.i.) e, dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, la vendita per asporto o la cessione a terzi a qualsiasi titolo di bevande analcoliche di qualsiasi specie in contenitori di vetro; 4. per le predette finalità, i titolari e i gestori delle attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controlli; 5. nella definizione di bevande alcoliche ed a contenuto alcolico indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3, devono comprendersi tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita; 6. nella definizione di vendita per asporto deve comprendersi anche la vendita effettuata mediante distributori automatici di bevande; 7. è fatto altresì obbligo di assoluto rispetto delle disposizioni di cui: (a) all'art. 4, comma 3 del regolamento di polizia Urbana recante: I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro

comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell' orario dell' attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale. (b) all'art. 7 comma 3 lettera d) del Regolamento di Polizia Urbana recante: è fatto divieto abbandonare lungo le strade, sui marciapiedi, o in altro luogo pubblico, fuori dagli appositi contenitori, rifiuti o bottiglie, gomme da masticare e mozziconi di sigarette ; SANZIONI E CONTROLLI Ferma restando l eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, l'inosservanza delle prescrizioni di cui: ai punti 1, 2 e 3, della presente Ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punita, ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00-; ai punti 7 lettera (a) alla presente Ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punita, ai sensi degli artt. 4 e 34, comma 4, del Regolamento di polizia urbana, con la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00-; al punto 7 lettera (b) alla presente Ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento di polizia urbana, con la sanzione di cui all'art. 34, comma 3, dello stesso Regolamento, da Euro 25 a 150 Euro; all'art. 6, comma 2 e 2-bis del D.L. 03/08/2007, n.117, come convertito nella Legge 02/10/2007, n.160 e s.m.i., comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni all'obbligo previsto ai commi 2 e 2-bis, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. In caso di recidiva delle violazioni alle prescrizioni disposte ai punti 1, 2, 3, e 7, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni fino a venti giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel periodo di vigenza della presente Ordinanza sindacale, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta. Si applica altresì il disposto di cui all'art. 4, comma 4, del Regolamento di polizia urbana, che prevede che l'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del predetto art. 4, comma 3, possa ridurre l'orario di apertura di singoli locali ed, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, possa applicare il disposto di cui all'art. 36 del Regolamento citato che prevede anche la sospensione o revoca del titolo legittimante. che la presente Ordinanza: DISPONE sia efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo Pretorio on line di questa Amministrazione, per un periodo di quattro mesi;

sia resa pubblica mediante pubblicazione all Albo Pretorio on-line e sul profilo Web comunale; sia trasmessa alle sedi locali delle Associazioni di categoria interessate maggiormente rappresentative, affinchè ne venga assicurata adeguata informazione ai propri associati; sia trasmessa, per la sua esecuzione, al locale Comando di Polizia Municipale; sia trasmessa al Sig. Prefetto di Grosseto ai sensi e per gli effetti di cui all art. 54, comma 4, secondo periodo, e comma 9, del D.Lgs n. 267/2000. IL SINDACO Antonfrancesco Vivarelli Colonna Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presento provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n.40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.