CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4267 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PASTORELLI, LOCATELLI, LO MONTE, ABRIGNANI, BRIGNONE, BRUNO, CATANIA, D AGOSTINO, FURNARI, GEBHARD, LABRIOLA, LAINATI, ANDREA MAESTRI, MARCOLIN, MARGUERETTAZ, MAR- ZANO, MINNUCCI, NESI, PALESE, PISICCHIO, PRATAVIERA, RABINO, RICCIATTI, RIGONI, ROMANINI, SCHULLIAN, SOTTANELLI, TURCO, VECCHIO, VEZZALI, ZACCAGNINI, ZANIN, ZARDINI Istituzione di una zona franca urbana e di una zona economica speciale nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 Presentata il 1 febbraio 2017 ONOREVOLI COLLEGHI! Gli abitanti dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, oltre ad aver subìto le inevitabili conseguenze dovute alla crisi economica che da tempo ha investito il nostro Paese, si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale e imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua a interessare tali aree. È evidente che una situazione del genere deve essere necessariamente accompagnata da misure che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti. In questo contesto si inserisce la necessità e l opportunità di ricorrere all istituzione, non soltanto di una zona franca, ma anche di zone economiche speciali (ZES) che favoriscano lo sviluppo sociale e la rigenerazione. Di recente sono state istituite diverse zone franche urbane (ZFU), tra cui quelle de L Aquila e dell Emilia a seguito dei ter-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati remoti che hanno interessato i relativi territori. Nelle ZFU sono previste agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale delle micro e piccole imprese che consistono nell esenzione dalle imposte sui redditi, dall imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dall imposta municipale propria (IMU) e dall esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tali misure, tuttavia, se pure utili non sono sufficienti per un rilancio sociale ed economico di un territorio vasto qual è quello delle quattro regioni colpite dal sisma. In tale territorio, oltre alle ZFU, deve essere prevista anche l istituzione di ZES nelle quali, oltre alle imprese già esistenti, si possano insediare nuove imprese grazie ai benefìci che tali strumenti offrono. Una ZES, come noto, è una zona all interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche con l obiettivo di attrarre investitori zonali nazionali e stranieri che possono essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari. All interno delle ZES le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente e le imprese pagano tariffe più basse. L idea alla base di una zona economica speciale o, comunque, di una zona franca per lo sviluppo sociale e la rigenerazione è che questo strumento può stimolare una rapida partenza economica nelle zone completamente immobilizzate, sotto il profilo della circolazione della ricchezza, dal sisma. Con nuovi investimenti tali zone possono svilupparsi molto rapidamente, attirando poi lavoratori provenienti da tutta l area di riferimento. Ogni zona è un area depressa, ma con forti potenzialità; quindi è opportuno che lo Stato, nell ambito del proprio dovere di superamento degli ostacoli di cui all articolo 3, secondo comma, della Carta costituzionale, si faccia carico di rimuovere quelle barriere che impediscono a questi territori di ripartire immediatamente. Recentemente la stessa Grecia ha manifestato il suo interessamento per l istituzione di ZES come strumento eccezionale per lo sviluppo di aree depresse ma con forti potenzialità. In Italia esistono le condizioni ideali per l istituzione di una ZES poiché le citate zone colpite dal terremoto devono avere la possibilità di attrarre investitori, anche stranieri, interessati a operare in un ambito territoriale nel quale possono fruire di incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali, di agevolazioni o esenzioni fiscali, di deroghe alla regolamentazione sui contratti di lavoro, nonché della disponibilità di immobili e di terreni a canoni di locazione ridotti e di utenze a tariffe agevolate. L istituzione di una ZES può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali; l obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l insediamento di specifici comparti di attività economica, l adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione di nuovi posti di lavoro. Il livello delle detrazioni previste varia dal 30 per cento al 50 per cento del valore dell investimento. Il sistema di agevolazioni fiscali dovrebbe riguardare l offerta di terreni per gli investimenti nell area, ben servita a livello di infrastrutture stradali, l offerta di immobili industriali e commerciali, un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata e una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone. L area, anche in considerazione dei centri di accademia e di cultura presenti, potrebbe diventare un centro amministrativo, economico, scientifico e culturale. In considerazione dell economia esistente, prevalentemente artigianale e di commercio al dettaglio, ad oggi assolutamente impedita nella circolazione di ricchezza a causa del sisma, la zona conoscerebbe un nuovo sviluppo, legato a nuovi centri economici e a

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati realtà aziendali: si pensi alla trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, produzione di spiriti, produzione di alimentari surgelati, lavorazione di cereali), ai servizi informatici, alla produzione dei materiali da costruzione, alla produzione e allo scambio di servizi e soprattutto allo sviluppo della cultura scolastica e accademia di eccellenza. Il sistema di agevolazioni potrebbe pertanto consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa, oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no, di pubblico spettacolo eccetera), ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici di eccellenza (con strutture mense, strutture ludiche e di svago eccetera). Sono punti forti che giustificherebbero investimenti nell ampio territorio interessato che, tra l altro, ha un ottimo posizionamento geografico, dato che si pone come punto centrale e quindi di contatto e di collegamento per tutta l Italia centrale, risultando ben servito a livello stradale e aeroportuale. La realizzazione di una ZES appare dunque la ricetta ideale per rilanciare investimenti nel centro Italia, catalizzando anche l interesse di grandi gruppi internazionali con la creazione, dunque, di occupazione e di sviluppo economico stabile. Tali benefìci sono attesi in misura nettamente superiore alle perdite che l erario sostiene per realizzare il sistema di incentivazione dal momento che si tratta di entrate fiscali oggi inesistenti. In altre parole, se si considerano soltanto i benefìci e gli oneri marginali che derivano dall istituzione della ZES, il saldo rimane di gran lunga positivo. Pertanto, il Governo ha senz altro l interesse a perseguire questo tipo di soluzioni per lo sviluppo, lavorando strenuamente per la condivisione con i partners europei per superare le eventuali obiezioni in merito al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. L istituzione di una ZES, infatti, deve, conformarsi alle regole dell Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli da 107 a 109 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), posto che le misure sono intrinsecamente selettive sotto il profilo geografico. Essendo in via generale qualificate come aiuti di Stato, i casi di ZES esistenti sono stati istituiti previa approvazione della Commissione europea in considerazione del sottosviluppo delle zone beneficiate che consente la deroga per finalità di sviluppo economico di regioni depresse (presupposto normativo l articolo 107, paragrafo 3, del TFUE). Inoltre, una ZES per l area colpita dal sisma potrebbe trovare fondamento, in alternativa o in aggiunta alla deroga per lo sviluppo regionale, nella disposizione dell articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, che stabilisce la compatibilità de iure degli aiuti volti proprio a rimediare ai danni arrecati dalle calamità naturali. In base alla prassi della Commissione europea in materia di aiuti di Stato fiscali, la presente proposta di legge conferisce all istituenda ZES alcune caratteristiche strutturali, idonee ad accrescere la possibilità del suo accoglimento, tra le quali un orizzonte temporale definito e individuato a priori, un limite quantitativo e l esclusione dai benefìci delle attività meramente finanziarie e speculative.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE CAPO I ZONA FRANCA URBANA ART. 1. 1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, compresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con i limiti di cui all articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, è istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ART. 2. 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all articolo 4 le imprese che abbiano sede legale o almeno una sede operativa, se diversa da quella legale, all interno della zona franca o, nel caso di imprese aventi sede in altro Stato membro dell Unione europea, che abbiano una stabile organizzazione all interno della medesima zona, a condizione che posseggano i seguenti requisiti: a) rispettare la definizione di microimprese e di piccole e medie imprese, ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; b) svolgere la propria attività all interno della zona franca; c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, per tali intendendosi, agli effetti del presente articolo, anche gli accordi di cui agli articoli 182-bis e 182-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché le procedure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3; d) essere costituite e possedere i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) alla data del 31 dicembre 2016 se già localizzate, o entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge se costituite o localizzate successivamente al 31 dicembre 2016. 2. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 è attestato dal rappresentante legale o dal procuratore dell impresa mediante dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi dell articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ART. 3. 1. Gli aiuti di Stato corrispondenti all ammontare delle agevolazioni di cui al presente capo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente capo, i soggetti individuati ai sensi dell articolo 2 devono rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell Unione europea di cui al comma 1. ART. 4. 1. I soggetti di cui all articolo 2 possono beneficiare delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dall imposta sul reddito delle imprese (IRES) del reddito derivante dallo svolgimento dell attività svolta dall im-

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati presa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell importo di 100.000 euro; b) esenzione dall imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell attività svolta dall impresa nella zona franca nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dall imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili situati nella zona franca utilizzati per l esercizio dell attività di impresa ivi svolta. 2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi successivi nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. ART. 5. 1. All onere derivante dall attuazione del presente capo si provvede, nel limite di 20 milioni di euro, con i fondi di cui all articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti ivi previsti. 2. L autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 6. 1. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente capo. ART. 7. 1. Il Governo concorda con la Commissione europea un esenzione temporanea dall imposta sul valore aggiunto (IVA), con rimborso delle imposte versate nelle fasi precedenti, per le operazioni indicate nell allegato alla decisione 81/890/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1981, che ha autorizzato la Repubblica italiana a derogare provvisoriamente al regime dell IVA nel quadro degli aiuti a favore delle vittime dei terremoti nell Italia meridionale. CAPO II ZONA ECONOMICA SPECIALE ART. 8. 1. Il presente capo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di una zona economica speciale (ZES) nei territori dell Italia centrale colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita il 26 e 30 ottobre 2016, compresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con i limiti di cui all articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge. ART. 9. 1. Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio e amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES o che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2018 che svolgono, all interno della ZES, attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere, compresi quelli di carattere professionale. 2. Il comma 1 non si applica alle attività meramente finanziarie e speculative, in cui sia evidente che l apertura di una sede o di una filiale dell impresa nel territorio della

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati ZES ha lo scopo prevalente di allocare nella zona agevolata cespiti immateriali già esistenti per beneficiare del regime agevolato senza produrre un ritorno economico diretto alla rigenerazione del territorio. ART. 10. 1. Le imprese che svolgono la loro attività all interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2018 possono usufruire, su domanda, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dall IRES o dall imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sino al periodo di imposta 2023; b) esenzione dall IRAP sino al periodo di imposta 2023; c) esenzione sino al periodo di imposta 2023 dall IMU per gli immobili situati all interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l esenzione è vincolata a una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro degli immobili secondo criteri antisismici; d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati entro il 31 dicembre 2018 per lo svolgimento di attività economiche nella ZES; e) riduzione dei contributi sulle retribuzioni di lavoro dipendente a carico delle imprese sino all anno di imposta 2023 nella misura del 50 per cento limitatamente ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. ART. 11. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti dall IVA i contratti di acquisto di beni da parte di soggetti che operano nella ZES nonché i contratti, aventi ad oggetto beni o servizi, conclusi da soggetti aventi sede nella ZES all interno della medesima zona.

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati ART. 12. 1. Le imprese possono godere dei benefìci di cui al presente capo alle seguenti condizioni: a) l impresa deve mantenere la propria attività all interno della ZES sino al 31 dicembre 2033, pena la revoca dei benefìci goduti con obbligo di restituzione; b) almeno il 60 per cento del personale deve essere residente nella ZES; a tale fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro dodici mesi dal momento dell assunzione. ART. 13. 1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all adempimento delle procedure necessarie per la richiesta dell autorizzazione della Commissione europea all istituzione della ZES.

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