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COMUNE DI SANLURI SETTORE : Responsabile: SINDACO Urpi Alberto ORDINANZA N. in data 10 10/02/2016 OGGETTO: Tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana - Contrasto abuso alcolici in occasione del Carnevale 2016

COMUNE DI SANLURI PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO SERVIZIO VIGILANZA e ATTIVITÀ PRODUTTIVE ORDINANZA N 10 DEL 10.02.2016 Tutela dell incolumità pubblica e della sicurezza urbana - Contrasto abuso alcolici in occasione del Carnevale 2016 Il Sindaco Premesso: - che domenica 14 Marzo p.v. si terrà nelle strade locali il raduno mascherato di carri allegorici provenienti da molti comuni della provincia, che vedrà la numerosissima partecipazione di figuranti al seguito, nonché di un notevole afflusso di spettatori attirati dalla manifestazione; - che nei centri limitrofi dove si sono già svolte manifestazioni similari è apparso sempre più evidente e diffusa l'assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico; - che spesso tali abusi sono sfociati in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale degrado urbano e sociale; - che questa negativa esperienza frequentemente è degradata in schiamazzi, risse, violenze che provocano tensioni e mettono a rischio l'incolumità degli stessi soggetti coinvolti ed arrecano molestia e disturbo agli altri fruitori della manifestazione, rendendo necessari ripetuti interventi da parte delle Forze dell'ordine; - che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol, hanno assunto, con l'approvazione della Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (L. n. 125/2001), la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena; tenuto conto: - che l art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce: a) al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione; b) al comma 4-bis, che con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana; - che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall art. 54 del TUEL in ordine all incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all art. 1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

- che l art. 2 dello stesso D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare tra l altro: situazioni urbane di degrado, situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano; - che la L. n. 94/2009 evolve il quadro di riferimento per la tutela della sicurezza delle persone, dei beni e dei luoghi, definendo specifiche disposizioni di rafforzamento degli interventi di prevenzione e sanzionatori; Considerato: - che il clima trasgressivo che pervade la manifestazione carnevalesca, induce di per sé, i partecipanti e non, ad abusare di sostanze alcoliche fino a raggiungere lo stato di ubriachezza con conseguente perdita di ogni freno inibitorio, trascendendo in comportamenti illeciti che turbano la normale e specifica convivenza sociale; - che la presenza di persone che assumono bevande alcoliche, specie se in gruppo, comporta un aumento del senso di insicurezza, di degrado ambientale, favorendo appunto lo scadimento della qualità urbana; - che nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche, vengono abbandonati e volutamente frantumati i contenitori delle bevande, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali bambini e gli anziani, che nell occasione del Carnevale si riverseranno numerosi negli spazi pubblici; - che la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro e di latta, interi, frantumati ed accartocciati, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità; Rilevato: - che i Carabinieri e la Polizia Municipale hanno manifestato quanto tale situazione possa ripetersi anche nel centro cittadino in occasione del raduno mascherato; Atteso: - che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone; Considerato, pertanto: - che è indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere a rendere pericoloso la libera e piena fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico nell occasione della manifestazione carnevalesca; - che è anche necessario contenere il fenomeno dell'abuso di alcolici, per il conseguente danno alla salute degli interessati; - che è pertanto necessario definire specifiche misure in tal senso, volte in particolare a prevenire o limitare tali fenomeni, ponendo in essere una specifica e concreta azione di prevenzione al fenomeno del consumo dell alcool nell ambito dei minori, al fine di prevenire le conseguenti problematiche inerenti questioni sanitarie, di sicurezza, di incolumità dei cittadini; - altresì che per porre in essere un acquisto (in questo caso di bevande alcoliche) è necessario avere la capacità di agire che si acquista solo con la maggiore età; Tenuto conto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000, con nota 183/PM del 08.02.2016; Rilevato che non sono pervenute da parte della Prefettura di Cagliari rilievi ed osservazioni al riguardo; Valutato anche il risultato nella scorsa edizione ottenuto anche attraverso l adozione dell identico provvedimento;

Visto l Art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all adozione di ordinanze in materia di igiene e sanità e ritenuto che sia urgente il provvedere ad evitare oltre che l acquisto, l asporto in contenitori di vetro di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; Vista la legge n. 189/2012 di conversione del D.L. 158/2012, con il quale viene stabilito il divieto di vendita di bevande alcooliche ai minori di 18 anni; Visto l articolo 689 del Codice Penale; Visto l art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo in materia di tutela della sicurezza urbana; Visto l art. 2 del D.M. Interno 5 agosto 2008; ORDINA 1. Ai signori titolari e/o gestori degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai venditori su aree pubbliche di alimenti e/o bevande ed a tutti gli esercizi di vendita di prodotti alimentari, compresa la vendita con distributori automatici, di attività artigianali operanti nel settore alimentare e di circoli privati i seguenti divieti ed obblighi: - è fatto divieto di somministrare e/o vendere ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica ai minori di anni 18 dalle ore 08.00 alle ore 24.00 ; Il giorno 14 febbraio 2016 - è fatto divieto di somministrare e/o vendere ogni genere di bevanda superalcolica a favore di chiunque dalle ore 08.00 alle ore 24.00; - è fatto divieto di vendere e/o cedere a qualunque titolo, a favore di chiunque, così come è vietata la detenzione di bevande in contenitori di vetro dalle ore 13.00 alle ore 24.00, fatto salvo il potere dell organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente; Demanda agli agenti della Forza pubblica, e a chiunque altro spetti, l osservanza della presente Ordinanza; Avverte - che ferma restando l applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza è punita con l applicazione dell Art. 650 del C.P. Informa - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto provvedimento è il Com.te della Polizia Municipale di questo Comune; che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all Albo Pretorio del Comune di Sanluri; ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all Albo Pretorio del Comune di Sanluri e dispone che la presente ordinanza: a) sia comunicata ai competenti comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale; b) sia pubblicata all Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia distribuita in formato sintetico agli organi di stampa, per la più ampia diffusione possibile; Il Sindaco Dott. Alberto Urpi La presente Ordinanza è conforme all originale generato dal sistema informativo automatizzato del Comune di Sanluri sottoscritto con firma digitale (Art. 20 DPR 445/2000, Art. 23 D. Lgs 07.03.2005, n 82, modificato dall Art. 16 del D.Lgd 235/2010) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inviata a: - Albo Pretorio - Comando PM - Ufficio AA.PP. Sede - Comando Compagnia Carabinieri Sanluri - Comando Stazione Carabinieri - Comando Polstrada - Tenenza G.d.F. Sanluri - Al Sig. Prefetto della Provincia di Cagliari - Ai Sigg. Operatori Settore Interessati - Sanluri