Segreteria Regionale Calabria 27/07/2017. Ai Segretari del S.A.P.Pe. della regione Calabria LORO SEDI

Documenti analoghi
Relatore: Michelangelo mirabello

REGOLAMENTO 20 dicembre 2013, n. 9

PROPOSTA DI LEGGE. 2 4,f,/X. N.ro. Proposta di legge. Proponente: Ono Giuseppe Aieta. Recante:

X LEGISLATURA 35" Seduta Giovedì 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga. la seguente legge: Art. 1 (Integrazioni all'articolo 3 della L.R. n. 13/2012)

DETERMINAZIONE. Estensore FRATINI PALMIRA. Responsabile del procedimento FABRIZIO BERNARDO. Responsabile dell' Area B. FABRIZIO

Art. 3 (Sostituzione dell articolo 3 della l.r. 30/1998) Art. 4 (Modifiche all articolo 4 della l.r. 30/1998)

PROPOSTA DI LEGGE N. 238/9^DI INIZIATIVA DELla Giunta Regionale RECANTE:

LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI IRAP ED ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ESTRATTI ANNO D IMPOSTA 2006

COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

(2) Titolo così corretto con Comunicato 29 agosto 2006 (Gazz. Uff. 29 agosto 2006, n. 200).

ESTENSIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE AGLI ISPETTORI DEL MINISTERO DEL LAVORO OPERANTI PRESSO LE DIREZIONI TERRITORIALI

COMUNE DI FONTANELLATO

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE NOTIFICATE

Relatore: Michelangelo mirabello

COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE SEGRETERIA. DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE n. 10 di data 20 gennaio 2015

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

MINISTERO DELL'INTERNO

ALLEGATOA alla Dgr n. 598 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1994, n. 30 (1)

(15) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 15 dicembre 2004, n. 49. Art. 2-quinquies Commissioni provinciali.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 1 DEL 7 GENNAIO 2008

COMUNE DI OSIMO Provincia di Ancona

L.R. 1/2005, art. 4, c. 96 B.U.R. 3/8/2005, n. 31. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.

DELIBERAZIONE N. DEL ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 15 DICEMBRE 2015, N. 27 E 30 DICEMBRE 2015, N. 32. Approvata dal Consiglio regionale

PROTOCOLLO D INTESA TRA REGIONE CAMPANIA POLIZIA DI STATO ARMA DEI CARABINIERI GUARDIA DI FINANZA CORPO FORESTALE DELLO STATO POLIZIA PENITENZIARIA

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 184 del 1 ottobre 2010

AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E FINANZIARIA DETERMINAZIONE N. 03 DEL 28 FEBBRAIO 2017

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 151

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio.

Regolamento Comunale

Regione Umbria Giunta Regionale

1. La Regione Campania considera il reddito di cittadinanza una prestazione concernente un diritto sociale fondamentale.

Aventi diritto alla indennità di accompagnamento.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE

X LEGISLATURA 141\ Seduta Martedì 22 dicembre 2015

REGIONE LAZIO. 07/04/ prot. 197 GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE

Consiglio regionale della Toscana

Il Dirigente del Servizio

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1997, n. 32 (1)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA CLASSE PRIMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15. Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi 1


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

C O N S I G L I O R E G I O N A L E LEGGE REGIONALE (N. 135)

L ASSESSORE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI di concerto con L ASSESSORE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

PROGETTO DI LEGGE N. 317

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE Area: AFFARI GENERALI

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125)

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) Regione Piemonte

Legge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 6) Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Prima Commissione ESAME ABBINATO:

Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 Bilancio di previsione triennale LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 6

COMUNE DI SESTU. Polizia Locale SETTORE : Deiana Pierluigi. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 01/12/2016. in data

COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE SEGRETERIA. DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE n. 4 di data 14 gennaio 2015

COMUNE DI RIZZICONI (Provincia di Reggio Calabria)

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Consiglio Regionale della Basilicata - Gruppo LB / FRATELLI D ITALIA ALLEANZA NAZIONALE

n. 78 del 23 Dicembre 2015

Disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS ASSESSORATO DEI TRASPORTI. Decreto PROT N REP. N. 12 DEL 23/11/2015

Legge di stabilità Legge di stabilità

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI IN FAVORE DI NUCLEI CON FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE

DELIBERAZIONE N X / 6918 Seduta del 24/07/2017

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO Provincia di V E R O N A

COMUNE DI SESTU. Servizi al Cittadino SETTORE : Caboni Ignazio. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 07/08/2014. in data

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 1994 II COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI COMMISSIONE SPECIALE RIORDINO DELLE AUTONOMIE PROGETTO DI LEGGE N.

Norme in materia urbanistica - Delega IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A. S. 13/14 AI SENSI DELL ART.3 L.R. N. 26/01

Classificazione: D.2.1 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - Disposizioni generali

L.R. 1/2005, art. 3, cc. 91 e 92 B.U.R. 9/11/2005, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2005, n. 0360/Pres.

Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale

Consiglio regionale della Toscana

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.1. Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM.

LEGGE REGIONALE N 8 DEL 13 FEBBRAIO 2014

Consiglio. Regionale

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Regione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio 24/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 94

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Relazione illustrativa

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE n. 265/9^ di iniziativa del consigliere regionale Gianpaolo chiappetta, recante:

5. Regime per il trasferimento dei beni immobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Art. 1 Oggetto e finalità

Transcript:

Segreteria Regionale Calabria E-mail : regionale@sappecalabria.it 27/07/2017 Ai Segretari del S.A.P.Pe. della regione Calabria LORO SEDI E, per conoscenza Alla Segreteria Generale del Sappe Roma Oggetto: Agevolazioni sui mezzi di trasporto regionali per gli appartenenti alle Forze dell'ordine - Proposta di legge d'iniziativa del consigliere Regionale Franco Sergio. Come è noto, da tempo, ci siamo interessati della libera circolazione sui mezzi di trasporto regionali per gli appartenenti alle Forze di Polizia, purtroppo, a differenza di altre regioni la Calabria non si è dotata di una legge analoga. Eppure, è sempre più forte la necessità di favorire l esercizio dei compiti specifici affidati alle forze dell ordine, incentivando di fatto i sistemi di sicurezza ed aumentando la prevenzione a bordo dei mezzi pubblici e dei treni regionali che ha sempre una sua efficacia in termini di prevenzione e repressione dei reati che vengono commessi sui mezzi pubblici in generale e sui treni in particolare, oltre che come ulteriore elemento di maggiore sicurezza e serenità per i viaggiatori. Al fine di ovviare a tale carenza e agevolare la libera circolazione delle forze dell ordine sui treni del trasporto pubblico locale il consigliere Regionale On. Franco Sergio presidente della I Commissione consiliare "Affari istituzionali, Affari generali, Riforme e decentramento, nonché segretario della Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria, ha presentato su sollecitazione di questa Organizzazione Sindacale, una proposta di legge d' iniziativa: ''Agevolazioni sui mezzi di trasporto regionali per gli appartenenti alle Forze dell Ordine - Modifiche alla legge regionale 31-12-2015 n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)''. Nel ringraziare il Consigliere Regionale Franco Sergio per la sensibilità dimostrata nel fare proprie le esigenze rappresentate da questa OO.SS., si allega copia della proposta di legge regionale per la massima diffusione. Confidando nella consueta collaborazione l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti. La Segreteria Regionale Sappe

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante: ''Agevolazioni sui mezzi di trasporto regionali per gli appartenenti alle Forze dell Ordine - Modifiche alla legge regionale 31-12-2015 n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)'' RELAZIONE ILLUSTRATIVA Come è noto con la riforma del trasporto pubblico locale ad opera della legge regionale 31-12-2015 n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) non è stata prevista la libera circolazione sui mezzi di trasporto regionali per gli appartenenti alle Forze di polizia. Tale ipotesi era contemplata nella procedente legge regionale che disciplinava il servizio pubblico locale. A tal fine, il comma 5 dell art. 22 della Legge Regionale 7 agosto 1999 nr. 23, così come modificato dalla Legge Regionale 29 dicembre 2004 nr. 36, riconosceva il diritto di libera circolazione a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed agli Agenti di Polizia Penitenziaria, sui mezzi di trasporto pubblico locale. Nell ambito del panorama nazionale, si evidenzia che molte regioni italiane, sono dotate di leggi analoghe, in quanto avvertono la necessità di favorire l esercizio dei compiti specifici affidati alle forze dell ordine, incentivando di fatto i sistemi di sicurezza ed aumentando la prevenzione a bordo dei mezzi pubblici, ritenendo opportuno estendere il diritto anche ai treni regionali. Siamo consapevoli che la presenza delle Forze di Polizia sui mezzi pubblici ha sempre una sua efficacia in termine di prevenzione e repressione dei reati che vengono commessi sui mezzi pubblici in generale e sui treni in particolare, oltre che come ulteriore elemento di maggiore sicurezza e serenità per i viaggiatori. Pertanto, al fine di ovviare a tale carenza e agevolare la libera circolazione delle forze dell ordine sui treni del trasporto pubblico locale si è ritenuto opportuno proporre la modifica della legge regionale 35/2015 neri termini che seguono. In particolare, con la presente proposta, sulla base di specifici accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine e delle aziende o loro associazioni al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui servizi di trasporto pubblico locale. La proposta consta di tre articoli.

L articolo 1 novella l articolo 7 della l.r. 35/2015 con l aggiunta dei commi 7 e 8. Tale norma reca la disposizione secondo cui sulla base di specifici accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine e delle aziende o loro associazioni gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui servizi di trasporto pubblico locale. L articolo 2 reca la norma finanziaria. Infine l articolo 3 prevede l entrata in vigore della proposta al giorno successivo della pubblicazione nel BURC.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA Da un'analisi complessiva dell'impatto finanziario della presente proposta di legge potrebbe emergere un incremento degli oneri finanziari a carico del Bilancio regionale connessi con la necessità della Regione di riconoscere ai concessionari di pubblico servizio regionale la compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti dalla stipula di accordi per le agevolazioni o titoli di gratuità relative al trasporto sui servizi di trasporto pubblico locale ed all'interno del territorio regionale di agenti appartenenti alle forze dell'ordine. Il calcolo delle compensazioni spettanti ai concessionari del trasporto pubblico regionale si baserà sulle modalità previste in accordo tra le parti, sempre nell'ottica dell'equilibrio economico-finanziario del contratto. Il costo di tali compensazioni è presumibilmente di euro 35.000,00 annui, pertanto, alle spese si provvederà per il 2017 impegnando la somma di 23.333,33 sulle risorse disponibili al Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A - Legge di stabilità regionale 2017) che prevede la necessaria disponibilità. Inoltre, per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) Titolo: Proposta di legge recante: ''Agevolazioni sui mezzi di trasporto regionali per gli appartenenti alle Forze dell Ordine - Modifiche alla legge regionale 31-12-2015 n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)'' Tab. 1 1 Oneri finanziari: Articolo Descrizione spese Tipologia I o C Carattere temporale Importo 1 Compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti dalla stipula di accordi per le agevolazioni o titoli di gratuità relative al trasporto sui servizi di trasporto pubblico locale ed all'interno del territorio regionale di agenti appartenenti alle forze dell'ordine C P 35.000,00. // // // // // Criteri di quantificazione degli oneri finanziari Per la quantificazione degli oneri di cui all articolo 1 si è utilizzato quale parametro di riferimento il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale tra la Regione Calabria e Trenitalia Spa 2009-2014. Pertanto, considerato che il rapporto tra la popolazione residente e le forze dell ordine è di 1 ogni 129 abitanti (Fonti: "M. Bartoletti paura, criminalità, insicurezza ed. Rubettino CZ 2005" "La Porta P. Molte polizie poca sicurezza: un pasticcio all' italiana ed. Il mulino BO 1997") che equivale per la Calabria a circa lo 0,07% della popolazione residente, in relazione al potenziale numero di tessere di libera circolazione o agevolazione tariffaria che dovrebbero essere accordate ogni anno (circa 0,07% della popolazione residente) e all'ordine di grandezza dei ricavi tariffari ferroviari (50 MEuro), l'impatto della maggiore spesa si può stimare in circa 35.000,00 euro annui che è il costo presumibile per la compensazione per i mancati introiti tariffari. Pertanto, il totale da inserire come posta in bilancio è pari ad 23.333,33 per l anno corrente, atteso che è calcolato su 8 mesi, mentre per ogni anno successivo è di 35.000,00. Copertura finanziaria: Agli oneri successivamente derivanti dalla presente proposta si provvede per il 2017 impegnando la spesa di 23.333,33 con le risorse disponibili nel Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A - Legge di stabilità regionale 2017) che prevede la necessaria disponibilità. Per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale. 1 La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C spesa corrente, I spesa d investimento. Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A annuale, P Pluriennale. Nella colonna 5 si indica l ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 2 Copertura finanziaria: Programma/Capitolo Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 2003/00700110101 Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale) 1002/U0222210701 Spese per i servizi di trasporto pubblico locale - 23.333,33-35.000,00-35.000,00 23.333,33 35.000,00 35.000,00 Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 2 è alimentato prelevando la somma di euro 23.333,33 dal capitolo di spesa U070011 0101 inerente al Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale) che presenta la necessaria disponibilità e imputando contestualmente la suddetta somma al capitolo U0222210701 Spese per i servizi di trasporto pubblico locale all'interno del Programma U1002.

Art. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 - Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.) 1. All'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi: 7. Sulla base di specifici accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine e delle aziende o loro associazioni al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui servizi di trasporto pubblico locale. 8. Nell ambito del contratto di servizio, la Regione riconosce ai concessionari di trasporto pubblico locale la compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità di cui al comma 7. Il calcolo delle compensazioni spettanti ai concessionari di trasporto pubblico locale si baserà sulle modalità previste in accordo tra le parti.. Art. 2 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2017 in euro 23.333,33 si provvede con le risorse disponibili Programma 2003 con prelievo dal capitolo 00700110101 Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A- Legge di stabilità regionale 2017) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo. 2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del Programma 1002 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti capitolo U0222210701 Spese a carico del bilancio regionale destinate alle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 4. Per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). Reggio Calabria, 6 luglio 2017 f.to Franco Sergio

L.R. 31-12-2015 n. 35 (Stralcio) Norme per i servizi di trasporto pubblico locale. Art. 7 Agevolazioni tariffarie. 1. Hanno diritto ad usufruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16, i residenti in Calabria appartenenti alle seguenti categorie: a) invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all'indennità di accompagnamento; b) ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi. 2. Per usufruire del diritto alla libera circolazione i soggetti di cui al comma 1 devono munirsi di apposita tessera, rilasciata dall'amministrazione regionale in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite dei comuni di residenza o delle associazioni di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che siano all'uopo riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale determina le modalità e i diritti amministrativi per il rilascio delle tessere. Testo l.r. 35/15 per come modificato dalla proposta di legge del Consigliere Sergio Art. 7 Agevolazioni tariffarie. 1. Identico. a) identica; b) identica. 2. Identico. 3. È fatto salvo: 3. Identico: a) quanto previsto dal punto 8 a) identica; dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché da altre norme dello Stato; b) quanto previsto per i dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale dai contratti collettivi di lavoro; c) quanto determinato dalla Giunta regionale e dall'art-cal in merito alla libera circolazione dei soggetti incaricati di funzioni ispettive e di monitoraggio sui servizi. 4. La compensazione per il diritto alla libera circolazione di cui al comma 1 è ricompresa nei corrispettivi previsti dai contratti di servizio, che tengono conto dei conseguenti minori ricavi tariffari previsti. 5. Le eventuali misure di agevolazione tariffaria attuate dalla Regione e dagli enti locali mediante il rimborso parziale agli utenti del prezzo del titolo di viaggio, fatte salve le deroghe autorizzate dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità, non possono b) identica; c) identica. 4. Identico. 5. Identico.

superare le seguenti aliquote rispetto al prezzo nominale: a) il 70 per cento del prezzo nel caso in cui a) identica; l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore a 10.000 euro; b) il 50 per cento del prezzo nel caso in cui b) identica; l'isee è inferiore a 25.000 euro; c) il 30 per cento negli altri casi. c) identica. Gli scaglioni dell'isee sono aggiornati in data 1 a) identica; agosto di ogni anno dispari, con adeguamento all'inflazione secondo l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti. 6. Le aliquote di cui al comma 5 sono 6. Identico. incrementate del 20 per cento al verificarsi dei seguenti casi: a) soggetti la cui età anagrafica è superiore a 70 a) identica; anni compiuti; b) invalidi di qualsiasi tipologia, aventi diritto ai b) identica; sensi delle leggi dello Stato a provvidenze di natura economica o non economica; c) minorenni orfani di almeno un genitore; c) identica; d) studenti frequentanti le scuole primarie e d) identica. secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con almeno tre figli. 7. Sulla base di specifici accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine e delle aziende o loro associazioni al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui servizi di trasporto pubblico locale. 8. Nell ambito del contratto di servizio, la Regione riconosce ai concessionari di trasporto pubblico locale la compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità di cui al comma 7. Il calcolo delle compensazioni spettanti ai concessionari di trasporto pubblico locale si baserà sulle modalità previste in accordo tra le parti.