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Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI ARBITRO PROF. AVV. LUIGI FUMAGALLI ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ( Codice ), nel procedimento Prot. N. 1463 del 3 giugno 2011 promosso da: Sig. Gianluca Campo nato a Latina il 16 marzo 1973, C.F. CMPGLC732C16E472U, residente in Borgo Montello (LT) alla via Sterpara n.337, rappresentato e difeso dal Dott. Matteo Sperduti del Foro di Latina e dall Avv. Claudia Salvador ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Latina, Viale dello Statuto n.24 istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P. Iva 01357871001 in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9. intimata Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37-1 piano - stanza 1.54 00194 Roma tel. +39 06 3685 7801 +39 06 3685 7802 + 39 06 3685 7910 - fax +39 06 3685 7104 tribunale.arbitrale@coni.it - www.coni.it Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal Comunicato Ufficiale n.115/lnd del 16 marzo 2011, a mezzo del quale il Giudice Sportivo comminava la sanzione della squalifica, da scontarsi fino alla data del 31 marzo 2014, ai danni del Sig. Gianluca Campo, allenatore della Società Montello Calcio. Alla base di tale decisione del Giudice Sportivo rilevano gli accadimenti avvenuti nel corso dell incontro tra Monte San Biagio e Montello Calcio del 13 marzo 2011 (valido per il campionato di I Categoria organizzato dal Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti), accadimenti riportati sul referto arbitrale redatto immediatamente dopo la sospensione della partita. La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, con il Comunicato Ufficiale n.140/lnd del 05 maggio 2011, respingeva il reclamo proposto dal Signor Gianluca Campo avverso il C.U. n.115/lnd del 16 marzo 2011, confermando la sanzione comminata. Con atto depositato in data 03 giugno 2011, Prot. n.1463, il Signor Campo proponeva istanza di arbitrato, ex art.9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini veniva nominato quale Arbitro per la parte istante; il Prof. Avv. Luigi Fumagalli veniva nominato quale Arbitro della parte intimata. Tanto il primo, quanto il secondo formulavano l accettazione di cui all art.6, comma 5, del Codice; successivamente veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l accettazione ex art.6, comma5, del Codice. Il Collegio Arbitrale risultava, pertanto, così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro), Prof. Avv. Luigi Fumagalli (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno il 18 luglio 2011 presso la sede del T.N.A.S. Il Signor Campo Gianluca formulava le seguenti conclusioni: «Piaccia all Ill.mo T.N.A.S. nel merito ed in via principale: per tutti i motivi sopra esposti nella presente istanza e previo annullamento del provvedimento (Comunicato Ufficiale n.140/lnd del 5/05/2011 emesso dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio con il quale veniva respinto il reclamo presentato dai sottoscritti al provvedimento emesso dal Giudice Sportivo) e, comunque, di tutti gli atti anche precedenti del Giudice Sportivo stesso (Comunicato Ufficiale n.115/lnd del 16/03/2011 con il quale veniva emessa la sanzione all allenatore Campo Gianluca di squalifica fino al 31/03/2014) e previa diversa qualificazione del fatto si chiede all Ill.mo Tribunale 2

di annullare il provvedimento impugnato e di conseguenza annullare la sanzione comminata al medesimo allenatore. Nel merito ed in via subordinata: per tutti i motivi sopra esposti nella presente istanza e previo annullamento del provvedimento (Comunicato Ufficiale n.140/lnd del 5/05/2011 emesso dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio con il quale veniva respinto il reclamo presentato dai sottoscritti al provvedimento emesso dal Giudice Sportivo) e, comunque, di tutti gli atti anche precedenti del Giudice Sportivo stesso (Comunicato Ufficiale n.115/lnd del 16/03/2011 con il quale veniva emessa la sanzione all allenatore Campo Gianluca di squalifica fino al 31/03/2014) e previa diversa qualificazione del fatto, riconosciuta la minore gravità della condotta, si chiede all Ill.mo Tribunale di riformare il provvedimento impugnato e di conseguenza ridurre la sanzione comminata al medesimo allenatore nella misura che sarà ritenuta più idonea. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento; e condanna a carico della FIGC a corrispondere spese ed onorari della procedura arbitrale e a rifondere agli istanti le somme versate e versande a titolo di diritti amministrativi ed onorari per la procedura arbitrale di fronte al Tribunale Arbitrale». Con atto depositato in data 23 giugno 2011, Prot. n.1588, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia il TNAS, previo rigetto delle istanze di prova avversarie e previa declaratoria di inammissibilità/inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali scritte prodotte dalla difesa avversaria, ai sensi dell art. 35 CGS, rigettare le domande attrici, in quanto infondate, nonché, per l effetto, condannare la parte attrice alla rifusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi versati, ai sensi dell art. 26 comma 3 del Codice TNAS». All udienza del 18 luglio 2011, dopo l esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, la parte istante rinnovava le istanze istruttorie già presentate nell atto introduttivo di arbitrato, rispetto alle quali la Federazione si opponeva. Dopo breve camera di consiglio, il Collegio arbitrale rigettava le istanze istruttorie presentate dell istante, ritenendole inammissibili ed irrilevanti. Il Collegio fissava l udienza di discussione per il 25 luglio 2011. In quella sede, si svolgeva la discussione all esito della quale il Collegio si riservava trattenendo la causa in decisione. 3

MOTIVI 1. Il Signor Campo ricorre affinché venga annullato il provvedimento del Giudice Sportivo n. 140/LND del 5 maggio 2011, previa diversa qualificazione del fatto, con conseguente annullamento o riduzione della sanzione comminatagli. In primo luogo, l istante contesta la veridicità delle dichiarazioni fornite dal direttore di gara, Signor Francesco Panattoni, nel referto arbitrale redatto immediatamente dopo gli accadimenti avvenuto sul rettangolo di gioco. Nel referto, infatti, lo stesso arbitro asserisce di essere stato soggetto passivo di ingiurie ed aggressioni perpetrate dal Signor Campo per tutta la durata dell incontro, sino al compimento della testata subita che avrebbe causato, per impossibilità del direttore di gara stesso, il proseguimento dell incontro calcistico. Il Sig. Campo precisa come non ci sia stato alcun contatto fisico con l arbitro, ma che l aggressione nei confronti del Sig. Panattoni sia stata unicamente verbale, rispetto alla quale «l allenatore si è scusato per l atto posto in essere che ha generato timore e paura nei confronti del direttore di gara». La parte istante contesta, inoltre, la natura e la portata probatoria del referto arbitrale, ex art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva. L allenatore sostiene, infatti, che «[ ] il referto arbitrale fa piena prova [ ] ma che l interpretazione e la valutazione del materiale probatorio deve essere globale ovvero tutte le prove devono essere idonee alla formazione del convincimento dell organo giudicante. La verifica delle risultanze probatorie deve essere effettuata non singolarmente, prova per prova, ma nell insieme e, quindi, inserendo anche la prova testimoniale che vada meglio a specificare l episodio come in oggetto». A tal proposito, il Sig. Campo produce due distinte dichiarazioni, sottoscritte dai capitani delle due squadre di calcio e dai dirigenti delle rispettive società, nelle quali si dimostrerebbe che fra l allenatore ed il direttore di gara non vi sarebbe mai stato alcun contatto fisico, ma che il primo si sarebbe limitato a rivolgere al secondo solamente espressioni offensive. Pertanto, «hanno valore anche le dichiarazioni testimoniali dei calciatori e dei dirigenti delle due squadre che smontano non in tutto quanto affermato dall arbitro nel suo referto e vanno ad 4

esprimere delle circostanze oggettive le quali possono essere provate con ogni mezzo consentito dalla legge ordinaria e sportiva». Altro aspetto rilevante per la ricostruzione dei fatti avvenuti sul rettangolo di gioco sarebbe, secondo parte istante, quanto contenuto nel referto medico di Pronto Soccorso rilasciato al Signor Panattoni, nel quale non sarebbe possibile riscontrare una diagnosi in linea con quanto il direttore di gara sosterrebbe essergli accaduto. Il Sig. Campo afferma, infatti, che, «non vi sia rispondenza tra il referto arbitrale, il referto del P.S. ed il Comunicato impugnato in quanto ogni documento riporta come zona della lesione un area del viso diversa [ ]. Questo è un ulteriore elemento che fa venir meno il nesso causale in quanto non ci è dato sapere con certezza quel è la zona interessata dalla lesione per la condotta contestata al Sig. Campo Gianluca». Infine, l allenatore sottolinea come la condotta a lui imputata non rivesta quei caratteri di violenza e gravità dichiarati e refertati dall arbitro, soprattutto se si considera che le Forze dell Ordine non hanno ritenuto di intervenire nell immediato e che la condotta dello stesso direttore di gara, nell immediatezza dei fatti, denotava «una situazione di tranquillità sia personale che dell ambiente». Sulla base di tali argomentazioni, parte istante chiede al T.N.A.S. di riqualificare il fatto, riformare il provvedimento impugnato e, conseguentemente, ridurre la sanzione comminata, tenuto conto anche della circostanza che il Signor Campo mai era stato destinatario di alcun provvedimento disciplinare come quello oggi impugnato. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie vengano respinte perché infondate. La resistente sostiene che la ricostruzione effettuata da controparte non sia condivisibile e come non possa «essere accolta, perché inammissibile, la richiesta avversaria di disporre l audizione come testimoni di alcuni soggetti che erano presenti presso l impianto sportivo in occasione della gara del 13 marzo 2011; parimenti inammissibili, e pertanto prive di qualsiasi valenza probatoria, risultano le testimonianze scritte firmate da alcuni di tali soggetti, presentate con il dichiarato intento di smentire le circostanze di fatto descritte nel referto arbitrale. La valenza di fonte privilegiata di prova che l articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al referto dell arbitro [ ] pone, infatti, tassative limitazioni alla possibilità di fornire prova contraria rispetto a quanto descritto negli atti ufficiali di gara. In tale quadro regolamentare non sono ammesse né 5

prove orali, il cui grado di attendibilità presta il fianco a facili critiche, né prove documentali dei contributi filmati che offrano piena garanzia tecnica e formale». Alla classe arbitrale sarebbero attribuite, dal sistema federale, funzioni di garanzia che tali non potrebbero essere, in modo pieno e affidabile, se potessero essere messe in discussione dalle parti in causa. «Queste sono le regole che l ordinamento calcistico si è dato con metodo democratico; ogni considerazione, valutazione o rivendicazione in senso contrario risulta del tutto ininfluente ai fini dell applicazione delle regole del gioco e può a tutto voler concedere valere quale stimolo per il legislatore federale in chiave de iure condendo». Per altro verso, la difesa della Federazione osserva come non possa essere condivisa la ricostruzione dei fatti così come prospettata da parte del Sig. Campo. A tal riguardo, il referto del Pronto Soccorso conferma in maniere inequivocabile come la contusione e l infiammazione delle vie nasali non possano essere «incompatibili con la presunta violenza solo verbale che secondo le tesi avversarie avrebbe esercitato il Campo nei confronti dell arbitro». Infine, con riferimento all assenza di alcun provvedimento disciplinare dell allenatore sino alla gara del 13 marzo 2011, la difesa di parte intimata precisa come tale circostanza non possa essere presa in alcun modo in considerazione, attesa la gravità del gesto posto in essere dal Sig. Campo. Per la Federazione, infatti, «risulta inqualificabile la condotta di un allenatore il quale ha l obbligo di disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori (art. 19 Regolamento Settore Tecnico della FIGC), che, nel caso di specie sono in gran parte giovani che si renda responsabile di fatti odiosi e assai gravi come quelli in esame, assumendo il ruolo di giustiziere del direttore di gara per punirlo di una decisione tecnica ritenuta erronea». Sulla base di tali circostanze, secondo la Federazione la sanzione comminata nei confronti del Signor Campo non dovrebbe essere in alcun modo ridimensionata, stante la gravità della condotta posta in essere dallo stesso così come documentata all interno del referto arbitrale redatto in occasione della gara del 13 marzo 2011. 3. Il Collegio osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte istante, al fine di accertare la responsabilità del Signor Gianluca Campo non si può prescindere dalle risultanze del referto arbitrale. 6

Non può, infatti, essere messo in discussione l orientamento - ormai consolidato anche nell ambito dei lodi pronunciati dai collegi arbitrali presso il TNAS secondo il quale al referto arbitrale deve essere attribuita una fede privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, come previsto dall art. 35, comma 11, del CGS. Sulla base di questa premessa, avuto riguardo all an della responsabilità del Signor Gianluca Campo, la decisione impugnata è sostanzialmente corretta alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Inoltre, la motivazione è congrua, sufficiente e condivisibile. 4. A diverse conclusioni, invece, il Collegio reputa di dover attingere con riferimento alla misura della sanzione irrogata. Pur sottolineando la gravità della condotta del Signor Gianluca Campo, anche in ragione del modello educativo che, in qualità di allenatore, egli rappresenta nel mondo sportivo, il Collegio ritiene che, valutate tutte le circostanze, anche alla luce di quanto emerso in sede di discussione con l audizione del Signor Campo, la squalifica irrogata debba essere ridotta fino al 30 giugno 2013. Tale riduzione conserva, comunque, un efficace finalità sanzionatoria della squalifica. 5. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono ritenersi assorbite. Le spese di lite e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio di parziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie parzialmente l istanza di arbitrato e, per l effetto, riduce la squalifica irrogata al Signor Gianluca Campo fino al 30 giugno 2013; pone a carico del Signor Gianluca Campo ¾ delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate, per questa quota, in 750,00 oltre spese generali, iva e c.p.a.; compensa il restante ¼; fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della parte istante Signor Gianluca Campo ¾ degli onorari del Collegio arbitrale; pone a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio il 7

restante ¼; liquida, complessivamente, gli onorari del Collegio arbitrale in 3.000,00, oltre spese documentate; pone a carico della parte istante Signor Gianluca Campo il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all unanimità in data 25 luglio 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Luigi Fumagalli 8