FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale Contratto di Tutela Giudiziaria Contratto di assicurazione Infortuni Individuale per la copertura dei rischi Morte e Invalidità Permanente da Infortunio, Diaria Ricovero da Infortunio, Diaria da Gessatura, Rimborso Spese Mediche da Infortunio, Inabilità Temporanea da Infortunio Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; c) Informativa Privacy deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. Pagina 1 di 13
NOTA INFORMATIVA DANNI Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 28.10.2013 Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell impresa: http://www.aig.co.it. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento IVASS n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE 1. Informazioni Generali AIG Europe Limited Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: Tje AIG building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB resentanza Generale per l Italia, impresa di assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di AIG Europe Limited. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia, filiale con sede legale in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia - Tel: +39 02.36.90.1 Fax. 02 36 90 222 Sito Internet: www.aig.co.it Indirizzo di posta elettronica: fl.italy@aig.com AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia è soggetta alla vigilanza dell autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall IVASS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Assicuratore 1 L ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a 1.188 milioni ( 1.387 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 98 milioni ( 115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 1.090 milioni ( 1.272 milioni). L indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente 1 I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato al 30 novembre 2011 Pagina 2 di 13
è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato senza la formula del tacito rinnovo. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente Polizza, ProfessionGuard Assistenti Sociali, prevede le seguenti garanzie. A: Responsabilità civile professionale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'assicurato. B: Proprietà intellettuale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'assicurato. C: Diffamazione. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall Assicurato. D: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente. Fermo quanto sopra, l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l`assicurato, che non sia l'autore materiale dell atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente. E: Costi di difesa. L Assicuratore ha diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all articolo 1917 del codice civile, i Costi di Difesa saranno a carico dell Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. F: Danni a Cose e/o a persone. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`assicurato a seguito di Richiesta di risarcimento avanzata per Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da Errore professionale commesso dall'assicurato. Nei limiti ed alle condizioni di polizza, sono inoltre previste le seguenti estensioni delle sopramenzionate garanzie. - Smarrimento documenti. L Assicuratore si obbliga a tenere indenne l Assicurato per i danni derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata in relazione a documenti di terzi di cui un Assicurato è legalmente responsabile e che, durante il periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, smarriti, cancellati, nell ambito dell Attività professionale - Spese per il ripristino della reputazione. L Assicuratore rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. - Perdita di una persona chiave. L Assicuratore rimborserà all Assicurato le Spese per la Perdita di una persona chiave avvenuta durante il Periodo di validità della polizza. - Responsabilità per servizi Internet. L Assicuratore si obbliga a tenere indenne l Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per Responsabilità per Servizi Internet. - Spese di salvataggio. l`assicuratore rimborserà l`assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale. Pagina 3 di 13
- Joint Venture. L Assicurazione si intende estesa alla quota di responsabilità a carico dell Assicurato derivante da Attività professionali rese nell ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture. - Violazione di sistemi di sicurezza di rete. L Assicuratore si obbliga a tenere indenne qualsiasi Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata in conseguenza di un Errore professionale commesso dall Assicurato e risultante in un mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza - Responsabilità per violazione delle norme a tutela della privacy. L`Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per responsabilità civile derivante all Assicurato in applicazione del D.Lgs 30/06/2003 n 196 in materia di Privacy Si rinvia agli articoli 1 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni, con particolare riguardo ai relativi limiti ed alle condizioni di attivazione ed operatività. Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto del Frontespizio e degli articoli 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 9.4 e 9.8 della Polizza. La presente polizza è stipulata secondo la modalità claims made. Pertanto, l Assicuratore sarà obbligato a pagare l indennizzo per le Perdite pecuniarie soltanto qualora: (i) l Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell`assicurato durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione ove previsto. Si rinvia al Frontespizio della Polizza, nonché all articolo 5.2, 5.3, 9.2 della Polizza per gli aspetti di dettaglio. Le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto del Frontespizio della Polizza, nonché degli articoli 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 8 e 9.4 della Polizza per gli aspetti di dettaglio. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia: Massimale: 10.000.000,00 Richiesta di risarcimento 5.000.000,00 Franchigia 50.000,00 Danno liquidabile 4.950.000,00 Sezione tutela giudiziaria ( se richiamato in frontespizio di polizza): La Società assume a proprio carico le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontari connessi all attività dichiarata in polizza. Pagina 4 di 13
Si rinvia agli articoli 1, 3, 4, 6, 7 e 8 dell allegato 2 estensioni particolari - per gli aspetti di dettaglio, con particolare riguardo ai relativi limiti ed alle condizioni di attivazione ed operatività. La garanzia summenzionata è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto del Frontespizio e degli articoli 1, 2, 3, 4, e 6 dell allegato 2 estensioni particolari. La presente polizza è stipulata secondo la modalità claims made. Pertanto, la presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all`assicuratore durante il Periodo di validita della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore Si rinvia al Frontespizio della Polizza, nonché agli articoli 3 dell allegato 2 estensioni particolari - per gli aspetti di dettaglio. Le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dei punti 4 e 5 del Frontespizio della Polizza, nonché degli articoli 1, 5 e 7 dell allegato 2 estensioni particolari - per gli aspetti di dettaglio. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia: Massimale: 10.000 Richiesta di risarcimento 8.000 Franchigia 250 Danno liquidabile 7.750 Sezione Colpa Grave ( se richiamato in frontespizio di polizza): 1. Oggetto della copertura Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile a. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'ente di Appartenenza e/o all'erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. b. La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocati dall'assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri. Pagina 5 di 13
c. Si conviene che in caso di decesso dell'assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'ente di Appartenenza, per Sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge. d. si precisa che nel caso in cui l assicurato svolga l attività professionale esclusivamente in qualità di dipendente o convenzionato presso strutture pubbliche, cliniche o istituti facenti capo al Sistema Sanitario Nazionale, inclusa l attività intramuraria, la presente assicurazione si intende prestata solamente per le previsioni di cui ai punti precedenti Sezione Infortuni ( se richiamato in frontespizio di polizza): 1. Oggetto della copertura L assicurazione vale per gli eventi di morte o invalidità permanente da infortunio che l Assicurato subisca nello svolgimento delle attività esercitate. Sono oggetto di copertura: - le attività esercitate a titolo professionale, principali e secondarie, nonché quelle professionali strettamente accessorie, strumentali o connesse a tali attività; - le attività esercitate che non abbiano carattere di professionalità, purché inerenti alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno nonché alla pratica di hobbies. Nei limiti ed alle condizioni di polizza, il contratto di Assicurazione fornisce le seguenti garanzie: - Morte da infortunio La Società liquida, in caso di morte dell Assicurato, la somma assicurata ai Beneficiari, purché la morte dell Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro 2 anni giorni dal giorno in cui l infortunio stesso è avvenuto. - Invalidità permanente da infortunio La Società liquida, in caso d invalidità permanente dell Assicurato conseguente ad un infortunio verificatasi entro 2 anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, un indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo le percentuali previste dalla Tabella per l industria allegata al Regolamento per l esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 e successive modifiche, e con le modalità individuate in polizza. A tal proposito, si richiamano i punti 5 (Oggetto dell Assicurazione), 7 (Estensioni della nozione di infortunio), 8 (Assicurati), 10 (Rischio Volo), 11 (Guerra e insurrezione), 12 (Pratica sportiva), 16 (Indennizzo in caso di decesso), 17 (Morte presunta), 18 (Coma irreversibile) e 19 (Invalidità permanente da infortunio) dell Allegato 3 estensioni particolari Sezione Infortuni. L Assicurazione è prestata a favore della persona indicata dal Contraente e riportata nel Certificato di Assicurazione come Assicurato Principale; tuttavia per le sole garanzie di base (Morte ed Invalidità Permanente da Infortunio) la copertura può essere estesa anche ai componenti del nucleo familiare dell Assicurato Principale, nominativamente indicati nel Certificato di assicurazione. Le coperture summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto del Certificato di Assicurazione e dei punti 1 (Definizioni), 2 (Variazioni di rischio), 9 (Persone non assicurabili), 13 (Limite di risarcimento per sinistro collettivo), 14 (Esclusioni), 15 (Limiti di età), 20 (Franchigia invalidità Permanente da Infortunio Extraprofessionale), 21 (Cumulo di Pagina 6 di 13
indennità), 22 (Denuncia dell infortunio Obblighi relativi), e 23 (Criteri di indennizzabilità), dell Allegato 3 estensioni particolari Sezione Infortuni. Il Contratto è soggetto a franchigie, scoperti e massimali. A tal proposito, in particolare, si richiama l attenzione sul contenuto del Certificato di Assicurazione e dei punti 7 (Estensione della nozione di infortunio), 10 (Rischio volo), 19 (Invalidità permanente da infortunio), 9 (Persone non assicurabili), 15 (Limiti di età), 20 (Franchigia Invalidità Permanente da Infortunio Extraprofessionale). Di seguito è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione del massimale e della franchigia: Esempio di meccanismo di applicazione della franchigia relativa: Garanzia Punto 19 (Invalidità Permanente da infortunio) con franchigia Punto 20 (Franchigia Invalidità permanente da infortunio Extraprofessionale) - Opzione, franchigia del 5%. Un sinistro dal quale risultasse un danno pari a 7 punti percentuali (7%) comporterebbe un indennizzo pari a 2 punti percentuali (7% - 5%, dove 5% rappresenta la franchigia). L assicurazione può essere acquistata purché l Assicurato Principale abbia età compresa tra i 18 ed i 75 anni compiuti ed è operante senza limiti di età. Tuttavia, a decorrere dalla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 75 anno, le Indennità Assicurate per le Garanzie di Base dell Assicurato Principale (Morte e Invalidità Permanente da Infortunio) si intendono entrambe ridotte fino al limite evidenziato alle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo il pagamento del minor premio, riparametrato sulle nuove indennità Assicurate. Inoltre, in caso di attivazione delle Garanzie Aggiuntive, a decorrere dalla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 65 anno, le Indennità Assicurate intendono ridotte, come evidenziato alle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo il pagamento del minor premio, riparametrato sulle nuove indennità Assicurate. A tal proposito, si richiama il Punto 15 (Limiti di età) dell Allegato 3 estensioni particolari Sezione Infortuni. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio-nullità Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all articolo 7.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta all Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell art. 1898 Codice Civile. Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta all Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Ai sensi dell art. 1897 del Codice Civile, la diminuzione del rischio può comportare il pagamento di un premio minore alla scadenza successiva e la facoltà di recesso da parte dell Assicuratore. Pagina 7 di 13
Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio: a) aumento significativo del fatturato dell assicurato; b) ingresso nel mercato statunitense. Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio: a) cessione di ramo d azienda con significativa riduzione di fatturato dell assicurato; b) implementazione di procedure di controllo e gestione dei rischi. 6. Premi Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell Assicuratore o dell Intermediario. 7. Rivalse Non è previsto un diritto di rivalsa di AIG nei confronti dell Assicurato per quanto indennizzato a terzi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, salvo il caso in cui l Assicuratore (su richiesta dell Assicurato) liquidi un risarcimento danni nei confronti di terzi, operando poi in via di rivalsa nei confronti dell Assicurato per il recupero della relativa franchigia. 8. Diritto di recesso Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. Si rimanda all articolo 5.4 della Polizza per gli aspetti di dettaglio. Ai sensi dell art. 67- duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ( Codice del Consumo ), il Contraente dispone di 14 giorni per recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicarne il motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all indirizzo dell Assicuratore. In caso di esercizio del diritto di recesso, l impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, nonché le imposte sul premio. Qualora il diritto di recesso non sia esercitato, il contratto diviene definitivamente vincolante per le parti. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. Pagina 8 di 13
In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all indennizzo ai sensi dell art. 1915 Codice Civile. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi delle le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti alle seguenti imposte: - Responsabilità Civile Professionale: 22,25%; - Tutela Giudiziaria: 21,25%; - Infortuni: 2,5% Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'assicuratore mediante lettera raccomandata all indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di Polizza - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all articolo 5 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all Assicuratore. Si rinvia all articolo 5.3 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'assicuratore. A tal proposito, si richiamano gli articoli 5 e 6 della Polizza per gli aspetti di dettaglio. Allegato 2 Sezione tutela giudiziaria: L Assicuratore ha affidato la gestione dei sinistri alla società indicata all art. 9 dell allegato 2 estensioni particolari. L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta alla società indicata all articolo 9 dell allegato 2 estensioni particolari mediante lettera raccomandata all indirizzo indicato all interno dell articolo stesso, informandola di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta scritta alla società indicata all articolo 9 dell allegato 2 estensioni particolari. Pagina 9 di 13
È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'assicuratore. Allegato 3 Sezione infortuni: In caso di infortunio, la denuncia deve effettuarsi con le modalità indicate in polizza entro quindici giorni dall evento o da quando l Assicurato/Contraente o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. A tal proposito, si richiama il Punto 22 (Denuncia dell infortunio Obblighi relativi) dell Allegato 3 estensioni particolari sezione infortuni, per gli aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative. Per quanto riguarda la garanzia aggiuntiva Inabilità Temporanea da Infortunio, la domanda di liquidazione deve essere presentata alla Società nel termine di 90 giorni dalla data dell evento, ed obbligatoriamente corredata da certificato di Pronto Soccorso dipendente da Presidio Ospedaliero. Nel caso di ritardata denuncia il compenso giornaliero sarà pagato a partire dall undicesimo giorno successivo alla data di notifica, ma in ogni caso non si provvederà ad alcun rimborso per notifiche fatte oltre i 90 (novanta) giorni dalla data del sinistro. 13. Reclami Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21-00187 Roma Contestualmente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonchè delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; Pagina 10 di 13
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Assicuratore e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere pi compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l IVASS faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente Arbitrato. 14. Arbitrato Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse sono rimesse ad un arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all articolo 9.6., al Punto 24 dell Allegato 3 estensioni particolari Sezione Infortuni. Resta sempre salva la possibilità per l Assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria. Pagina 11 di 13
GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. Assicurato Assicurazione nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. l operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. Contraente Danno indennizzabile Franchigia Indennizzo IVASS Massimale Polizza Premio Risarcimento Rischio Rivalsa Sinistro Assicuratore il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l Assicuratore non riconosce l indennizzo. la somma dovuta dall Assicuratore all Assicurato in caso di sinistro. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. l obbligazione massima dell Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. la somma dovuta dall Assicuratore al terzo danneggiato in caso di sinistro. la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. il diritto che spetta all Assicuratore nei confronti dell Assicurato e che consente all Assicuratore di recuperare dall Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. Pagina 12 di 13
Surrogazione la facoltà dell Assicuratore che abbia corrisposto l Indennizzo di sostituirsi all Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'italia Pagina 13 di 13