ibera n 59 relativa a e Norme circa a raccolta di offerte per necessità partico La Delibera 11, non normativa, della xx~v Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana dell'ottobre 1984 rinviava, insieme ad altri adempimenti, anche la determinazione delle norme circa le collette e le questue (cf. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 1(1985)62). Il tema sotto l'aspetto generale della contribuzione dei fedeli alle necessità della Chiesa (can. 1262) è stato trattato nel documento pastorale «Sovvenire alle necessità della Chiesa» approvato dalla xxx Assemblea Generale (24-27 ottobre 1988). Il documento però non ha stabilito norme specifiche. La Commissione Episcopale per i problemi giuridici, per incarico della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, ha ripreso l'esame di tutta la questione nella riunione del 14 marzo 1991 e ha predisposto una prima delibera, inserita negli argomenti della xxx~v Assemblea Generale (6-10 maggio 1991). In seguito alle osservazioni e ai problemi sollevati dai Vescovi durante il dibattito in Assemblea, la Commissione Episcopale per i problemi giuridici ha elaborato una seconda bozza che venne inviata con lettera prot. n. 607/91 del 30 settembre 1991 agli E.mi Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali con la richiesta di inviare proposte entro il mese di dicembre dello stesso anno, così da poter 'procedere ad un'ulteriore revisione del documento nel Consiglio Episcopale Permanente del gennaio 1992". Dopo altri esami e ritocchi il testo è stato discusso e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione 22-25 marzo 1993 e inserito nell'ordine del giorno della XXXVII Assemblea Generale dei Vescovi (10-14 maggio 1993) e dalla stessa approvato. Si pubblica di seguito: - la "Recognitio della Santa Sede" - il Decreto di promulgazione della Delibera n. 59
a Santa Sede CQNGREGATIO PRO EPISCQPIS Dal Vaticano, 30 luglio 1993 Prot. M. 960183 Eminenza, in riscontro alla sua lettera del 6 giugno u.s., Prot. N. 391193, con la quale richiedeva la "recognitio" prescritta dal can. 455 2 2 C.I.C. per la proposta di norme sulla "Raccolta di offerte per necessità particolarij', elaborata dalla Conferenza Episcopale dei Vescovi che Vostra Eminenza presiede, ho l'onore di significarle che, dopo aver consultato la Congregazione per il Clero e il Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legislativi (cfr. Cost. Ap. Pastor bonus art. 82)) è stata accertata la loro concordanza con la legge universale della Chiesa. Di conseguenza, siffatte norme possono venire promulgate nel modo prescritto dal diritto particolare di codesta Conferenza. Colgo ben volentieri la circostanza per confermarmi con sensi di venerazione di vostra Eminenza dev.mo nel Signore BERNARDIN Card. GANTIN Prefetto A Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. CAMILLO RUINI Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Roma
Decreto di promu a Delibera n. 59 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Prot. n. 315193 La Conferenza Episcopale Italiana nella XXXVII Assemblea Generale, svoltasi in Roma dal 10 al 14 maggio 1993, visti i canoni 1262 e 1265, par. 2, del Codice di diritto canonico ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza la seguente NORME CIRCA LA RACCOLTA DI OFFERTE PER NECESSITÀ PARTICOLARI I. Ferme restando le collette stabilite dalla Santa Sede per le necessità della Chiesa universale, le collette a carattere nazionale sono indette dall'assemblea Generale dei Vescovi o, in caso di urgenze, dalla Presidenza della Conferenza Episcopale. 2. Nelle giornate destinate per le collette a carattere universale o nazionale le somme in denaro raccolte nelle chiese, sia parrocchiali sia non parrocchiali, e negli oratori, compresi quelli dei membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, sono destinate alla finalità stabilita. Quando la colletta è a carattere nazionale la chiesa o l'oratorio possono trattenere, purchè se ne dia avviso ai fedeli, una somma pari, di norma, alla raccolta effettuata in una domenica ordinaria.
3. Nelle giornate dedicate alla sensibilizzazione su particolari problemi a carattere universale o nazionale, indette dagli organi di cui al n. 1, non si fa nessuna colletta specifica. 4. Ciascun Vescovo e le Conferenze Episcopali Regionali possono indire collette per iniziative che interessano la Diocesi o tutta la Regione ecclesiastica. I Vescovi per la propria Diocesi, le Conferenze Episcopali Regionali per ciascuna Regione ecclesiastica stabiliscono, sulle offerte raccolte, la parte da destinarsi alle necessità della parrocchia o della chiesa o dell'oratorio. 5.1. Tutte le richieste di denaro e le pubbliche sottoscrizioni promosse da persone private, sia fisiche che giuridiche, chierici, membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, associazioni, gruppi, movimenti, comitati, per scopi pii o caritativi, richiedono il permesso scritto del proprio Ordinario e di quello del luogo in cui si effettua la raccolta. Si richiede inoltre il permesso scritto: - della Conferenza Episcopale Regionale, se la raccolta si effettua in più diocesi della stessa regione ecclesiastica; - della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, sentito il parere del Consiglio Episcopale Permanente, se la raccolta è a carattere nazionale. I religiosi mendicanti, nell'esercizio del diritto che solo ad essi è riconosciuto dal can. 1265, par. 1, sono tenuti, al di fuori della diocesi del domicilio, a chiedere licenza scritta alljordinario del luogo in cui effettuano la questua e ad osservarne le disposizioni. 5.2. Spetta al Vescovo diocesano vigilare sul retto e decoroso esercizio di ogni raccolta di denaro da chiunque effettuata. Con il presente Decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della XXXVII Assemblea Generale e in conformità al can. 455 nonchè all'art. 28la dello Statuto della C.E.I., dopo aver ottenuto la prescritta "recognitio" della Santa Sede con lettera del Prefetto della Congregazione per i Vescovi, Card. Bernardin Gantin, in data 30 luglio 1993 (prot. n. 960193)) intendo promulgare e di fatto promulgo la Delibera n. 59, stabilen-
do che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul Notiziario ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. In conformità al can. 8, par. 2, del Codice di diritto canonico stabilisco altresì che il presente Decreto entri in vigore a partire dal 24 ottobre 1993 Roma, dalla sede della C.E.I., 3 settembre 1993 -t DIONIGI TETTAMANZI Segretario Generale CAMILLO Card. RUINI Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma Presidente della Conferenza Episcopale Italiana