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ALLEGATO A COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Provincia di Bologna REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI approvato con deliberazione consiliare nr. 27 del 17/03/2009 1

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI INDICE TITOLO I Creazione del mercato su area pubblica Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 - Comitato di coordinamento e di gestione del mercato Art. 3 Funzionamento e compiti del Comitato di coordinamento e di gestione del mercato Art. 4 Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato Art. 5 Prodotti agricoli in vendita Art. 6 Gestione del mercato di vendita diretta prodotti agricoli Art. 7 Adempimenti per la partecipazione al mercato di vendita di prodotti agricoli Art. 8 - Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli Art. 9 Servizi destinati ai clienti Art. 10 Prezzi Art. 11 Orari di vendita e di accesso al mercato Art. 12 Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato Art. 13 - Circolazione dei veicoli all interno del mercato Art. 14 - Attività di vigilanza Art. 15 Sospensione dell accesso al mercato Art. 16 - Esclusione dall accesso al mercato TITOLO II Autorizzazione del Mercato su area privata Art. 17 - Requisiti dei mercati su area privata TITOLO III Disposizioni finali Art. 18 Validità del Regolamento Art. 19 Disposizioni transitorie e finali Allegati al Regolamento Allegato A: Disciplinare del mercato. 2

TITOLO I Creazione del mercato su area pubblica Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. I mercati agricoli di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile possono essere costituiti su area pubblica con delibera della Giunta Comunale che individui l area di svolgimento. 2. L esercizio delle attività nell ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, dal Disciplinare del mercato allegato al presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia. 3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001. Art. 2 (Comitato di coordinamento e di gestione del mercato) 1. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, è individuato un soggetto di coordinamento e gestione del mercato contadino, definito Comitato. Art. 3 (Funzionamento e compiti del Comitato di coordinamento e di gestione del mercato) 1. Al Comitato sono affidate dal Comune le seguenti attività: a. individuazione dei calendari di presenza; b. redazione della graduatoria delle imprese ammesse al mercato secondo i criteri di priorità indicati nel punto 5 del Disciplinare allegato al presente Regolamento; c. eventuale turnazione delle imprese secondo i criteri stabiliti nel punto 5 del Disciplinare allegato al presente Regolamento; d. gestione degli spazi del mercato individuati; e. gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori; f. gestione dei punti di approvvigionamento di luce e acqua; g. gestione dei servizi igienici a supporto del mercato secondo quanto previsto dall art. 12, comma 3, lett. a) del presente Regolamento; h. gestione delle attrezzature e impianti per lo smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dall art. 12, comma 3, lett. f) del presente Regolamento; i. gestione dei rapporti con l Azienda USL; j. verifica del rispetto della stipulazione delle assicurazioni da parte degli imprenditori; k. controllo sulle imprese che nelle giornate di vendita rispettino quanto stabilito nel Disciplinare del mercato; l. definizione e controllo dei prezzi; m. definizione col Comune delle attività di comunicazione e promozione dei prodotti territoriali; n. gestione degli eventi divulgativi e promozionali del territorio; o. segnalazione al Comune nei casi previsti dall art. 15, comma 1 del presente Regolamento. Art. 4 (Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato) 1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all articolo 1, gli imprenditori agricoli di cui all art. 2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, 3

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. 2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono rispettare le seguenti condizioni: a. ubicazione dell azienda agricola o, in caso di società, delle aziende agricole dei soci, nell ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna; b. essere in possesso dei requisiti previsti dall articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; c. avere partecipato a uno dei seguenti corsi di formazione: HACCP, agriturismo, fattorie didattiche e vendita diretta. 3. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. Art. 5 (Prodotti agricoli in vendita) 1. Nei mercati agricoli di vendita diretta è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell ambito territoriale previsto per il mercato, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all articolo 2135 del codice civile. 2. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel Disciplinare del mercato, alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. 3. All interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l esercizio dell attività di trasformazione, limitatamente alla affettatura, alla vendita a peso previo frazionamento e attività similari, dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico sanitarie (Reg. CE 852/04 e 853/04 e altre specifiche normative di settore). Art. 6 (Gestione del mercato di vendita diretta prodotti agricoli) 1. La delibera istitutiva del mercato deve prevedere le seguenti caratteristiche: a. Svolgimento. b. Periodicità c. Ubicazione d. Superficie complessiva e. Totale posteggi (oppure numero massimo operatori ammessi) Art. 7 (Adempimenti per la partecipazione al mercato di vendita di prodotti agricoli) 1. L ammissione al mercato di vendita di prodotti agricoli è subordinata alla previa presentazione al Comune sede del mercato della comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio prevista dall articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e la domanda di partecipazione al mercato, allegando la scheda descrittiva dell azienda. 2. Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità. 3. Una volta raccolte le domande ed esperita la necessaria istruttoria il Comune trasmette tutta la documentazione relativa alle istanze pervenute al Comitato di coordinamento del mercato che, in base ai posteggi disponibili, stila una graduatoria seguendo i criteri fissati dal Disciplinare di mercato, utile per la selezione delle aziende che potranno partecipare al mercato. La graduatoria viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune sede del mercato e dell ammissione o meno viene fatta comunicazione diretta agli interessati. 4. Le imprese inserite nella graduatoria devono comunicare tempestivamente al Comitato di coordinamento del mercato ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella scheda descrittiva dell azienda. 4

5. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il Comitato procede alla rettifica della graduatoria delle imprese ammesse al mercato, alla pubblicazione nell Albo Pretorio della nuova graduatoria e a darne comunicazione agli interessati. 6. Nell ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio. 7. Gli spazi di vendita non occupati nel giorno di svolgimento del mercato, sono assegnati direttamente mediante spunta alle aziende agricole che seguono nella graduatoria e che vendono la stessa tipologia merceologica. 8. E obbligatorio per i partecipanti al mercato il pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti e il pagamento della COSAP. Art.8 (Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli) 1. All interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento secondo quanto previsto dal Disciplinare del mercato. Potranno essere realizzate anche sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Art.9 (Servizi destinati ai clienti) 1. I Comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Art. 10 (Prezzi) 1. L imprenditore è tenuto ad esporre l elenco dei prodotti e i relativi prezzi in modo ben visibile. I prezzi dei prodotti agricoli vengono stabiliti sulla base di quanto previsto dall art. 3, comma 1, lett. l) del presente Regolamento e devono essere trasmessi al Comitato di coordinamento e di gestione del mercato all inizio di ogni mese. Art. 11 (Orari di vendita e di accesso al mercato) 1. L orario di vendita e l accesso al mercato sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, nella quale vengono indicati i limiti di orario di accesso all area per l allestimento dei banchetti di vendita e i limiti di orario di sgombero dell area. Art. 12 (Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato) 1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene. 2. Le strutture mobili, i locali e distributori automatici per la vendita di alimenti debbono, essere situate, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione -in modo tale da evitare rischi di contaminazione - in particolare da parte di animali - e di intrusione di animali infestanti. 3. In particolare, ove necessario, devono essere rispettate le disposizioni che seguono: a. devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un adeguata igiene personale, compresi locali spogliatoio e servizi igienici riservati agli addetti provvisti di attrezzature per lavarsi e asciugarsi le mani, quali lavandini con comando di erogazione non manuale, dispenser di sapone liquido e asciugamani a perdere o elettrici; b. le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; devono essere composti da materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo; c. devono essere previste opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti; 5

d. laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate; e. deve essere disponibile un adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda; f. devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi); g. devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi; h. i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione; i. per la vendita di alimenti deperibili sia sfusi che confezionati, tutti gli ambulanti/punti vendita devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti; j. tutte le unità di vendita ambulante, qualora non collocate all interno di mercati coperti, dovranno essere protette dagli agenti atmosferici mediante tensostruttura o altri mezzi idonei senza soluzioni di continuo, impermeabile e debordante dal profilo esterno dei banchi di almeno metri 1; k. l area mercatale deve essere provvista di colonnine o di altri dispositivi di fornitura di energia elettrica per alimentare le attrezzature di conservazione degli alimenti deperibili detenute/vendute dagli imprenditori agricoli. 4. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti; per le eventuali mansioni a rischio rientranti nel livello 1 e 2 della delibera della Giunta RER 1.3.2004 n. 342 dovrà essere acquisito l attestato di formazione rilasciato ai sensi della L.R. n. 11/03. Art. 13 (Circolazione dei veicoli all interno del mercato) 1. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. 2. Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell orario stabilito. Art. 14 (Attività di vigilanza) 1. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il Comune accerta il rispetto del presente Regolamento, nonché delle disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007. 2. Il Comitato di coordinamento e gestione del mercato verifica il rispetto del Disciplinare di mercato e, in particolare effettua i controlli previsti dall art. 3, comma 1, lettera l) ed effettua le segnalazioni al Comune nei casi previsti dall art. 15, comma 1 del presente Regolamento. 3. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell Azienda USL. Art. 15 (Sospensione dell accesso al mercato) 1. Nel caso di inosservanza del Disciplinare del mercato e nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all art. 7, comma 4 del presente Regolamento, il Comitato provvede a segnalarlo al Comune che procede a richiamare l impresa tramite lettera raccomandata o consegnata a mano. 2. Nel caso di gravi scostamenti da quanto previsto nel Disciplinare del mercato, dopo il termine concordato per la loro eliminazione, il Comune può sospendere l impresa dalla partecipazione al mercato. 3. In caso di sospensione, l azienda potrà richiedere, non prima di sei mesi, l annullamento di tale provvedimento chiedendo la riammissione al mercato, dimostrando di avere eliminato le non conformità che hanno portato alla sospensione. Art. 16 (Esclusione dall accesso al mercato) 6

1. Il Comune stabilisce l esclusione dell imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano, nei seguenti casi: a. per perdita dei requisiti previsti dall art. 4 del presente Regolamento; b. per mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dall art. 12 del presente Regolamento nei tempi indicati. 2. Il Comune stabilisce l esclusione dell imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano nel caso di rilascio di tre richiami, anche in tempi diversi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell art. 15 del presente Regolamento. Il Comune provvederà ad escludere l imprenditore agricolo dal mercato nel caso di doppia sospensione dal mercato secondo quanto previsto dal comma 2 dell art. 15 del presente Regolamento e dopo un terzo delle assenze annue senza comprovato motivo. TITOLO II Autorizzazione del Mercato su area privata Art. 17 (Requisiti dei mercati su area privata) 1. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti anche da soggetti privati su aree di proprietà privata. 2. Nel caso di cui al comma 1 il richiedente dovrà comunque attenersi a quanto previsto dagli artt. 4-5 - 7 (commi 1 e 2) - 10 12 14 (commi 1 e 3) del presente Regolamento. 3. E fatto inoltre obbligo di rispettare i seguenti punti: a. il soggetto privato in possesso del titolo di conduzione dell area/locale da destinare al Mercato inoltra apposita istanza al Comune competente per territorio, chiedendo l autorizzazione a costituire il mercato; b. all interno dell area prescelta per il mercato, ciascuna impresa agricola che intenda partecipare facendo attività di vendita diretta, deve inoltrare comunicazione al Comune in cui si intende esercitare, con l indicazione dell ubicazione del mercato individuato. 4. Ciascun partecipante al mercato dovrà fare altresì riferimento a quanto previsto dal disciplinare allegato al presente Regolamento, in particolare dagli articoli 2 3 (dal secondo capoverso in poi) 5 (ad esclusione degli ultimi due capoversi) e 6. 5. Per quanto non espressamente acclarato negli articoli richiamati del presente Regolamento e del disciplinare, si rimanda alla normativa vigente sulla vendita diretta. TITOLO III Disposizioni finali Art.18 (Validità del Regolamento) 1. Il Regolamento comunale del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell Albo Pretorio del Comune. Art.19 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Fatto salvo il possesso, laddove previsto, dell attestato di formazione/aggiornamento per il personale alimentarista disciplinato dalla L.R. n. 11/2003, l ammissione al mercato è subordinata alla dichiarazione di impegno a frequentare il primo corso utile attivato, nel caso di non possesso del requisito formativo di cui all art. 4, comma 2, lett. c) del presente Regolamento. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia. 7