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GRUPPO ASSICURATRICE MILANESE FASCICOLO INFORMATIVO ULTIMO AGGIORNAMENTO 12/2015 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE VEICOLI A MOTORE NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA CICLOMOTORI E MOTOCICLI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE a) NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO b) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE c) INFORMATIVA PRIVACY DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo) tel. 059.7479111 fax 059.7479112 www.assicuratricemilanese.it Iscritta al numero 1.00077 dell Albo delle Imprese di Assicurazione. Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 - Registro Imprese Tribunale di Modena C.F. e P. IVA Sede 08589510158 e Direzione - R.E.A. Generale: 334152 Corso Cap. Libertà, Soc. 53 8.840.000,00 41018 San i. v. Cesario Riserva Sul Sovrapprezzo Panaro (Mo) azioni tel. 059.7479111 6.760.000,00 i. v. fax Impresa 059.7479112 autorizzata PEC: all esercizio assicuratricemilanese@legalmail.it delle assicurazioni con decreto del www.assicuratricemilanese.it Ministero dell Industria, del Iscritta Commercio al numero e 1.00077 dell Artigianato dell Albo delle del Imprese 13/12/1988 di Assicurazione. (G.U. 21/12/1988 Capogruppo n. 298) del Società Gruppo soggetta Assicuratrice a controllo Milanese, e direzione iscritto all Albo unitaria dei di gruppi Modena assicurativi Capitale SpA al numero C.F. 009 e - P. Registro IVA 02983670361 Imprese Tribunale Cap. di Soc. Modena 121.814.366,00 C.F. e P. IVA i. v. 08589510158 Ris. Sovr. - Az. R.E.A. 3.185.634,13 334152 i. v. Cap. Soc. 25.000.000,48 i. v. Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A. C.F. e P. IVA 02983670361 Cap. Soc. 125.000.000 i. v. 2 Ufficio atti privati demanio

NOTA INFORMATIVA (Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore. CICLOMOTORI E MOTOCICLI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Per la garanzia di responsabilità civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito internet di Assicuratrice Milanese il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per autovetture, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché dalla formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da Assicuratrice Milanese. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Assicuratrice Milanese S.p.A., Società di assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al numero 009, soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A. b. Sede legale e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 41018 San Cesario sul Panaro (MO) ITALIA c. Recapito telefonico: 059 7479111 Fax: 059 7479112 Sito internet www.assicuratricemilanese.it indirizzi di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it assicuratricemilanese@legalmail.it d. Autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell Albo delle imprese di Assicurazione 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Le informazioni che seguono sono inerenti all ultimo bilancio approvato relativo all esercizio 2014 Patrimonio netto Euro 28.426.072,00 Capitale sociale* Euro 25.000.000,48 Totale delle riserve patrimoniali Euro 8.380.092,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,88 tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente *Post aumento di capitale sociale di Euro 4.954.000,48 deliberato dall Assemblea straordinaria del 30/04/2015. La conseguente modifica dello statuto è stata autorizzata da Ivass con Provvedimento del 05/06/2015 e iscritto al Registro delle Imprese in data 08/06/2015 CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 1 di 9

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte per la garanzia di responsabilità civile Formula tariffaria la garanzia è prestata nella forma Bonus/Malus, che si articola in 19 classi di appartenenza e che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione, secondo le regole dettagliatamente descritte alla Condizione Speciale F1) Bonus / Malus per ciclomotori e motocicli (trasporto persone), delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oggetto della garanzia di responsabilità civile la garanzia di responsabilità civile tiene indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto, come dettagliatamente indicato all articolo 1/1 Oggetto dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Sono previste limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Consultare i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione per maggiori dettagli: 0/1 pagamento del premio 1/1 oggetto dell assicurazione 1/2 Esclusioni e rivalsa 1/3 Estensione territoriale AVVERTENZA Sono previsti casi di rivalsa, nei quali Assicuratrice Milanese, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a replicare dall Assicurato in tutto o in parte quanto pagato. I seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione indicano in maniera dettagliata tali casi di rivalsa: 1/2 Esclusioni e rivalsa 1/14 Modalità per la denuncia dei sinistri AVVERTENZA La garanzia è prestata nel limite dei massimali convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario contenuto dalla presente Nota informativa. Di seguito vengono indicati alcuni esempi di applicazione del massimale: Massimale prestato per danno alla persona Euro 6.000.000 Danno provocato per danno alla persona Euro 2.000.000 Importo risarcito Euro 2.000.000 Massimale prestato per danno alla persona Euro 6.000.000 Danno provocato per danno alla persona Euro 6.500.000 Importo risarcito per danno alla persona Euro 6.000.000 Rinnovo del contratto il contratto non prevede il tacito rinnovo, pertanto così come dettagliatamente previsto dagli articoli 1/6 Durata del contratto e 1/16 Rinnovo del contratto, delle Condizioni Generali di Assicurazione, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza 3.1 Estensioni della copertura Così come dettagliatamente indicato dall articolo 1/1 Oggetto dell assicurazione, delle Condizioni Generali di Assicurazione, è prevista l estensione della garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni alla circolazione in aree private E data altresì facoltà al Contraente di richiedere, corrispondendone l eventuale relativo premio, le seguenti estensioni di garanzia, non comprese in quella obbligatoria e dettagliatamente esposte nelle Condizioni aggiuntive delle Condizioni Generali di Assicurazione: responsabilità civile per i danni causati dai trasportati CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 2 di 9

4. Soggetti esclusi dalla garanzia L assicurazione, ai sensi dell articolo 129 del Codice delle Assicurazioni, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato ne i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: Il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing; Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento. Ove l Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al secondo punto 5. Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio nullità AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Per maggiori dettagli consultare l articolo 1/4 Dichiarazioni inesatte e reticenze, delle Condizioni Generali di Assicurazione 6. Premi Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore) fatta salva la disponibilità dell Intermediario ad accettare i seguenti mezzi di pagamento: Assegni bancari e circolari Bonifici bancari Bollettini postali Strumenti elettronici di pagamento Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Assicuratrice Milanese all Intermediario La periodicità di pagamento del premio è annuale. E prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali, con applicazione di una maggiorazione del 3%, ad esclusione dei rimorchi. AVVERTENZA Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, di demolizione o di furto, il Contraente può chiedere ad Assicuratrice Milanese la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo del Servizio Sanitario Nazionale. Per maggiori dettagli consultare gli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: 1/9 Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato 1/10 Cessazione del rischio per demolizione del veicolo 1/11 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo Consultare inoltre l articolo 1/12 Sospensione in corso di contratto, delle Condizioni Generali di Assicurazione, per i dettagli degli effetti inerenti la cessazione del rischio sui contratti sospesi. 7. Informativa in corso di contratto Assicuratrice Milanese, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione, per la consultazione in via telematica, l attestazione dello stato del rischio nell apposita Area personale (www.assicuratricemilanese.it). In alternativa, è possibile richiedere una stampa cartacea rivolgendosi al proprio intermediario. Ai fini della stipula di un nuovo contratto la posizione assicurativa viene acquisita direttamente dall assicuratore in via telematica tramite la Banca Dati Attestati, senza necessità del documento cartaceo. CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 3 di 9

8. Attestazione sullo stato del rischio Classe di merito L attestazione dello stato di rischio viene consegnata per via telematica mediante la messa a disposizione di tale documento, da parte dell Impresa, nell apposita area del proprio sito internet (www.assicuratricemilanese.it), almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente o dall avente diritto ai sensi dell art. 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni. Il periodo di validità dell attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce. Ove il contratto si risolva prima della naturale scadenza in conseguenza di una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all estero, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione ed il periodo di osservazione risulti in tale data concluso questa Impresa invierà ugualmente l attestazione (articolo 4 Regolamento ISVAP n. 4 del 09 agosto 2006). Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (CU) compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell ambito del medesimo nucleo familiare si rinvia a quanto previsto dalla Condizione speciale F1) Bonus / Malus per ciclomotori e motocicli, delle Condizioni Generali di Assicurazione AVVERTENZA La classe di merito di conversione universale (CU) riportata sull attestazione di rischio consente di confrontare le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie 9. Recesso Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza. Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con Assicuratrice Milanese, per consentire di stipulare un nuoco contratto con altra Compagnia, Assicuratrice Milanese manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza annuale del contratto stesso. 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenza. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente da circolazione si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il premio versato per la garanzia R.C.A. MOTOCICLI è gravato da un imposta sulle assicurazioni su base provinciale variante da un minimo dal 9% ad un massimo del 16%, quantificata secondo la normativa in vigore al momento del pagamento relativo al presente contratto, nonché da un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%, entrambi indicati in polizza/preventivo nello specifico campo. Sul sito internet del Ministero dell Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) è possibile consultare l elenco aggiornato per singola provincia delle aliquote d imposta sull assicurazione r.c.a. Il premio versato per la garanzia R.C.A. CICLOMOTORI è soggetto all imposta del 12,50% ed al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,50%. CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 4 di 9

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Procedura per il risarcimento diretto La liquidazione del sinistro avviene Sulla base della disciplina del risarcimento diretto prevista agli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni per i danni al veicolo e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi: La collisione è avvenuta in Italia, San Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C. Auto con imprese italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili I veicoli sono targati (esclusi macchine agricole e ciclomotori non dotati del normale sistema di targatura previsto dalla D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all estero. Sulla base della procedura risarcimento di terzo trasportato per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Salva l ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge a prescindere dall accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell eventuale maggior danno nei confronti dell impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private; Sulla base della procedura di risarcimento prevista dall articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata. AVVERTENZA La denuncia di sinistro deve essere presentata all intermediario a cui è assegnato il contratto o alla sede di Assicuratrice Milanese entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l Assicurato ne è venuto a conoscenza. L indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri è disponibile presso il sito internet www.assicuratricemilanese.it Assicuratrice Milanese è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento nei termini sotto indicati, da calcolarsi dalla data di ricezione in Compagnia della documentazione completa. Per i sinistri con solo danni a cose: Entro 30 giorni se unitamente alla richiesta viene allegato il modulo blu compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti Entro 60 giorni se unitamente alla richiesta viene allegato il modulo blu compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso Entro 90 giorni Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, Assicuratrice Milanese provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Assicuratrice Milanese, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta anche al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all eventuale liquidazione definitiva del danno. Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Assicuratrice Milanese è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell eventuale liquidazione definitiva del danno: Decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto di cui all articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell offerta, in caso di procedura di risarcimento di cui all articolo 148 del Codice delle Assicurazioni. CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 5 di 9

13. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni subiti in relazione ad un incidente con un veicolo immatricolato all estero si rinvia: se il sinistro è avvenuto in Italia, alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni se il sinistro è avvenuto all estero, alle disposizioni degli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. 14. Facoltà del Contraente di rimborsare l importo liquidato per un sinistro Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione del premio, per le formule tariffarie che prevedono tale maggiorazione in caso di sinistro, offrendo all Impresa il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno penalizzato il contratto. Nel caso in cui il sinistro rientri nell ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente ad Assicuratrice Milanese. Nel caso in cui il sinistro rientri nell ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell art.149 del Codice della Assicurazioni, dovrà essere inviata richiesta per conoscere l importo del sinistro da rimborsare alla stanza di compensazione presso la CONSAP Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it). In caso di rimborso l Impresa non riporterà il sinistro nell attestazione dello stato del rischio e, se necessario, emetterà nuova attestazione opportunamente rettificata che l Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra Impresa. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto. 15. Accesso agli atti dell Impresa Assicuratrice Milanese è tenuta a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Tale diritto può essere esercitato: Dal momento in cui l avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni o dei motivi per i quali Assicuratrice Milanese non intende fare l offerta In caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell offerta, nei seguenti termini, che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Assicuratrice Milanese della richiesta di risarcimento: o Per i sinistri con soli danni a cose: A. decorsi 30 giorni se il modulo blu è firmato da entrambi i conducenti B. decorsi 60 giorni, negli altri casi o Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: C. decorsi 90 giorni Decorsi 120 giorni dalla data del sinistro in ogni altro caso In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l Impresa, entro 30 giorni dalla ricezione di quest ultima, può richiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l esercizio del diritto di accesso di cui ai precedenti punti A, B, C, decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte dell Impresa. Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o consegnata a mano presso la sede di Assicuratrice Milanese o all Intermediario, indicante gli estremi dell atto oggetto della richiesta stessa o comunque degli elementi che consentono l individuazione e l interesse personale e concreto del richiedente. L accoglimento della richiesta, od il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l indicazione del responsabile dell ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del luogo in cui è possibile effettuare l accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a 15 giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a proprie spese.. Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta dell interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne una copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 6 di 9

16. Reclami Il reclamo è, ai sensi dell art. 2 lettera t-bis) del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Ai sensi della lettera t-ter), per reclamante deve invece intendersi un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l assicurato, il beneficiario e il danneggiato. La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale. I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all attenzione dell Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità: A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it Via fax al numero +39 059 8672387 Con il servizio postale Ai reclami pervenuti viene dato riscontro da parte dell anzidetta funzione aziendale entro e non oltre il termine di 45 giorni. Se l impresa non fornisce risposta, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 00187 Roma Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 PEC: ivass@per.ivass.it I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico L individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l operato Breve descrizione del motivo di doglianza Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell eventuale riscontro fornito dalla stessa Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo Non rientrano nella competenza dell IVASS: I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti. I reclami per i quali sia già stata adita l Autorità Giudiziaria Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione Reclami, è messo a disposizione degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all Istituto di Vigilanza CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 7 di 9

17. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, ferma l esistenza di sistemi alternativi di risoluzione della controversia. In particolare, il Decreto Legge 132/2014, convertito in L. 162/2014, ha introdotto nell ordinamento italiano l istituto della negoziazione assistita, rendendone l esperimento obbligatorio in determinate ipotesi normativamente previste dall art. 3 del decreto citato. A norma dell art. 2 del predetto testo normativo, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l assistenza di avvocati. L art. 3 prevede quindi che chi intende esercitare in giudizio un azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall articolo 5, comma 1-bis, del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L art. 1-bis del D. Lgs. 28/2010 prescrive invece che chi intende esercitare in giudizio un azione relativa a una controversia in materia ex plurimis di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall avvocato, a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero il procedimento istituito in attuazione dell articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Anche in tale caso, l esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il presente contratto non prevede la possibilità di Arbitrato. SI RINVIA AL SITO INTERNET WWW.ASSICURATRICEMILANESE.IT PER LA CONSULTAZIONE DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEL FASCICOLO INFORMATIVO NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 8 di 9

GLOSSARIO Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle condizioni di assicurazione della responsabilità civile veicoli a motore Assicurato la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta dall assicurazione Carta verde Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati Certificato di assicurazione documento contrattuale che deve accompagnare il veicolo durante la circolazione Codice (Codice delle Assicurazioni Private il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni Contraente la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione CU o Classe Universale classe di Conversione universale risultante dall attestazione dello stato del rischio rilasciato dall Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006) Franchigia importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell Assicurato per ogni singolo sinistro Impresa la Società Assicuratrice Milanese S.p.A. Intermediario la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 Massimale la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito Periodo di osservazione periodo contrattuale rilevante ai fini dell applicazione delle regole evolutive e dell annotazione nell attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati Premio il costo della copertura assicurativa Proprietario l intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l usufruttuario e l acquirente con patto di riservato dominio. Responsabilità minoritaria la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti Responsabilità paritaria la responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti Responsabilità principale la responsabilità principale ricorre: Nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad un dei conducenti Nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti Risarcimento Indennizzo la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro Sinistro evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione Veicolo quello descritto ed identificato in polizza Assicuratrice Milanese è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa Il rappresentante Legale Daniele Camarda CICLOMOTORI E MOTOCICLI Pagina 9 di 9

POLIZZA NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA Condizioni Generali di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE Polizza di assicurazione per i veicoli a motore e natanti modello CGANCP RCA EDIZIONE 2015 1

Il presente modello CGANCP RCA EDIZIONE 12/15 contenente le condizioni contrattuali costituisce allegato al modello di polizza LNCP 12-15 NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA Ed. 2015 2

ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. La garanzia di un solido gruppo italiano Il Gruppo Modena Capitale, di cui la capogruppo è Modena Capitale S.p.A. è una holding di partecipazioni che aggrega un gruppo di investitori modenesi e investitori istituzionali, fra cui un primario Istituto Bancario. Rappresenta oggi un punto di riferimento di assoluto rilievo del mondo finanziario e Industriale della regione. Le subholding, direttamente controllate, sono operative nei seguenti cinque settori: finance, industry partecipations, real estate, insurance, e banking. L obiettivo dichiarato dai grandi azionisti è quello di investire usando solo i propri mezzi, senza ricorrere all indebitamento. Il capitale sociale, interamente versato, ammonta a 125.000.000 Euro, tale da assicurare rilevante solidità sia al Gruppo che alle partecipate. Quale subholding nel settore insurance, Assicuratrice Milanese Costituisce una solida realtà all interno del gruppo, con un capitale sociale di 25.000.000,48 Euro 3

Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 179), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. 4

SOMMARIO Pagina Informazioni specifiche sul contratto R.C. Auto 6 Definizioni 10 Condizioni generali di Assicurazione 11 Responsabilità Civile Veicoli a motore 12 Condizioni aggiuntive 22 Condizioni speciali 23 Condizioni particolari 36 Regole sul mantenimento delle classi di bonus / malus interna e CU 38 Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore Condizioni generali di Assicurazione 39 Condizioni Aggiuntive 42 5

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO R.C. AUTO Le informazioni relative al contratto R.C. auto qui fornite non costituiscono contenuto contrattuale. a) soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto Ai sensi dell articolo 129 del Codice delle Assicurazioni Private sono esclusi dall assicurazione: 1. Il conducente del veicolo assicurato, sia alla sua persona sia alle sue cose, nel caso in cui egli risulti responsabile del sinistro Limitatamente ai soli danni alle cose di proprietà non risultano garantiti (poiché non considerati terzi), i seguenti soggetti: 2. il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing; 3. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; 4. ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al capoverso 3 b) durata del contratto Il contratto non prevede il tacito rinnovo e, pertanto, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza. Il Contraente potrà decidere se rinnovarlo senza dare alcuna comunicazione preventiva. Anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare nuova polizza con altra Compagnia, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza del presente contratto. c) clausole di esclusione dalla garanzia assicurative e di rivalsa nei confronti dell Assicurato Nei casi indicati dall art. 1/2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante e l Impresa può esercitare rivalsa nei confronti dell Assicurato per il recupero delle somme pagate al terzo danneggiato. Tra questi casi evidenziamo in particolare l esclusione dalla garanzia nei casi di: - veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l influenza di sostanze stupefacenti. - veicolo guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore - danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione d) facoltà di rimborsare all Impresa l importo liquidato per un sinistro Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione del premio, per le formule tariffarie che prevedono tale maggiorazione in caso di sinistro, offrendo all Impresa il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno penalizzato il contratto. Nel caso in cui il sinistro rientri nell ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell art.149 del Codice della Assicurazioni, dovrà essere inviata richiesta per conoscere l importo del sinistro da rimborsare alla CONSAP Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it). In caso di rimborso l Impresa non riporterà il sinistro nell attestazione dello stato del rischio e, se necessario, emetterà nuova attestazione opportunamente rettificata che l Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra Impresa. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto. 6

e) L attestazione dello stato di rischio viene consegnata per via telematica mediante la messa a disposizione di tale documento, da parte dell Impresa, nell apposita area del proprio sito internet (www.assicuratricemilanese.it), almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente o dall avente diritto ai sensi dell art. 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni. Il periodo di validità dell attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce. Ove il contratto si risolva prima della naturale scadenza in conseguenza di una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all estero, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione ed il periodo di osservazione risulti in tale data concluso questa Impresa invierà ugualmente l attestazione (articolo 4 Regolamento ISVAP n. 4 del 09 agosto 2006). L Impresa, ai sensi del 1 e del 2 comma dell art. 12 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, si impegna a trasmettere al Contraente, per il primo anno d entrata in vigore del citato Regolamento (ossia fino al mese di giugno 2016 compreso), almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta contenente le modifiche normative concernenti l attestazione sullo stato di rischio e le modalità di consegna telematica dello stesso. f) diritto alla conservazione della classe di merito maturata Il Contraente, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la Società stessa, in caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione di un veicolo di proprietà, qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà (o nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni) l assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l ultimo attestato di rischio conseguito conserva, anche presso altro assicuratore, validità per un periodo di 5 anni a decorrenza dalla data di scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. i) comportamento da tenere in caso di sinistro In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso all Agenzia competente o alla sede dell Impresa, mediante denuncia da compilarsi utilizzando, come previsto dall art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private l apposito modulo (modulo blu) da noi fornito, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, si applica l art. 1915 del Codice Civile per l omesso avviso di sinistro. 7

INFORMAZIONI RELATIVE ALL ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE La liquidazione dei sinistri può avvenire: 1. a partire dal 1 febbraio 2007 sulla base della disciplina del risarcimento diretto per i danni al veicolo e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi: - la collisione è avvenuta in Italia, San Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C. Auto con imprese Italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili; - i veicoli sono targati (esclusi macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dalla D.P.R. n. 153/2006 ) e non immatricolati all estero; - il modulo blu di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti. In caso di sinistro rientrante nella disciplina del risarcimento diretto il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria Impresa di Assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato). Nell ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: - le targhe dei due veicoli coinvolti; - la denominazione delle due Compagnie; - la descrizione del fatto; - le generalità di eventuali testimoni; - l indicazione delle Autorità eventualmente intervenute; - il luogo, i giorni, e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l entità del danno; Nell ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare inoltre: - l età, l attività e il reddito del danneggiato; - l entità delle lesioni subite; - la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali; - l attestazione medica di guarigione, con o senza postumi permanenti ; - l eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall indicazione del compenso spettante al Professionista. Nel caso in cui la somma sia offerta dall Impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico legale per i danni a persona; 2. sulla base della procedura di risarcimento del terzo trasportato per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Salva l ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall Impresa di assicurazione del veicolo su quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge a prescindere dall accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell eventuale maggior danno nei confronti dell Impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private; 8

3. sulla base della procedura di risarcimento prevista dall art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il modulo blu compilato in ogni sua parte ed indicando: - per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia; - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l età, l attività, il reddito del danneggiato, l entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. La Compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in Compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti. I termini di legge per il risarcimento (art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private) sono : 30 giorni in caso di danni al veicolo o a cose e in presenza di modulo blu firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in presenza di modulo blu firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso. PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE Si richiama l attenzione del Contraente sull obbligo dell uso delle cinture di sicurezza a bordo di autoveicoli e dell uso del casco allacciato a bordo di motocicli e ciclomotori, sia per il conducente che per i passeggeri. EVIDENZIAMO LA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO 9

Nel testo che segue si intendono per: DEFINIZIONI ASSICURATO La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il presente contratto. AVENTE DIRITTO La persona fisica o giuridica che ha diritto all attestato di rischio (il Contraente, oppure, se persona diversa da quest ultimo, il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria) CERTIFICATO Dl ASSICURAZIONE Documento contrattuale che deve sempre accompagnare il veicolo durante la circolazione. CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE) Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. DENUNCIA Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall Assicurato all Assicuratore. FRANCHIGIA La parte di danno che rimane a carico dell Assicurato, espressa in cifre. IMPRESA La società Assicuratrice Milanese S.p.A. NATANTE Quello descritto ed identificato nel contratto. NORME TARIFFARIE Le norme di Assicuratrice Milanese, rese pubbliche unitamente alla tariffa, che indicano le modalità di applicazione della tariffa stessa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari. PREMIO Costo della copertura assicurativa. SINISTRO Evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. TARIFFA La tariffa dell Impresa in vigore al momento della stipulazione del contratto. TERZI Coloro che risultano essere tali ai sensi dell articolo 129 della Legge. VEICOLO Quello descritto ed identificato nel contratto. 10

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 0/1 Pagamento del premio Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dall Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l Agenzia cui è assegnato il contratto (articolo 1188 del Codice Civile), la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e l eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa specifica pattuizione, il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo. Art. 0/2 - Durata del contratto Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno. La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto. Art. 0/3 - Rinnovo del contratto La polizza non prevede il tacito rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza. Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con questa Impresa, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Art. 0/4 - Competenza territoriale Per le controversie riguardanti l esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell Assicurato. Art. 0/5 - Oneri a carico del Contraente Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall Impresa. Art. 0/6 - Rinvio alle norme di Legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 11