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Capiittollatto Tecniico delllla Polliizza R..C.. Autto Liibro Mattriicolla Tuttella llegalle 1

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA SEZ. 1 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE DEFINIZIONI I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi: Società/Compagnia/Impresa: Contraente: Assicurato: Assicurazione: Premio: Sinistro: Risarcimento e/o Indennizzo: Rischio Garanzia La Compagnia che assicura il presente rischio Il soggetto che ha stipulato il contratto in nome proprio e nell interesse di chi spetta Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse e la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione il contratto di assicurazione La somma dovuta dal Contraente alla Società di Assicurazioni Il verificarsi del fatto o dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa La somma dovuta dalla Società all Assicurato, e/o agli aventi diritto, in caso di sinistro La probabilità che si verifichi l evento dannoso la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo Polizza il documento contrattuale che prova e regolamenta l assicurazione Franchigia l importo, previsto dalle norme contrattuali, che in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico del Contraente. Scoperto: L importo risultante dall applicazione della percentuale prevista sull ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente previsto) e che, in caso di sinistro indennizzabile, viene detratto dal suddetto ammontare. Limite di risarcimento La somma massima dovuta dalla Società Veicolo Macchina di qualsiasi specie guidata dall uomo che circola su strada, ai sensi dell Art. 46 -Titolo III - Capo I del Codice della Strada Comunicazione Legge Soggetto terzo Per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l avvenuta comunicazione D.L. n 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni sull assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli; Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni. Qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica), diverso dal Conducente del mezzo. Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. 2

Tuttavia, l omissione da parte del Contraente e/o dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA A parziale deroga di quanto previsto dall art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 90 giorni. dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 90mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.. Art. 3 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l omissione da parte del Contraente e/o dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). Non si considera comunque aggravamento del rischio il sovraccarico di passeggeri. ART. 5 - OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ISTRO In caso di sinistro, il settore competente la gestione del contratto del Contraente o l Assicurato, deve darne avviso scritto, al Broker incaricato o all Agenzia a cui è assegnata la polizza o alla Società, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente dell Amministrazione del Contraente, ai sensi ed a parziale deroga dell Art. 1913 del C.C. L obbligo di denuncia riguarda esclusivamente gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi o vi sia attivazione di un Autorità Giudiziaria. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell Art. 1915 del C.C. ART.6 - INFORMATIVA SUI SINISTRI La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza semestrale o a semplice richiesta dell Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: - Elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi (data evento, n attribuito dalla Compagnia, nominativo danneggiato); - stato di avanzamento dell iter liquidativo; - elenco sinistri riservati con indicazione dell importo imputato a riserva;; - elenco sinistri liquidati con indicazione dell importo pagato; - elenco sinistri respinti (ovvero senza seguito), con precisazione scritta delle motivazioni su espressa richiesta del Contraente; 3

ART.7 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell esecuzione o nell interpretazione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di competenza dell Assicurato. ART. 8 OBBLIGHI DELL APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI IARI 1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche. 2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrarente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ART.9 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. ART.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART.11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. ART.12 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE D NORME DATTILOSCRITTE Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. ART. 13 - COASSICURAZIONE E DELEGA Se l assicurazione è ripartita per quote tra più Società ai sensi dell art. 1911 del C.C.: 1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale. 2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente. 3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. 4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici. 5. Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici. ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2011 e scade alle ore 24,00 del 31/12/2014 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31/12/2011 al 31/12/2012 e successivamente sarà da corrispondere al 31/12 di ogni annualità. Il Contraente e la Compagnia si riservano la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità assicurativa a partire da quella del 31/12/2012, mediante comunicazione effettuata a mezzo Raccomandata A.R. con preavviso di almeno 60 giorni. A patto che il Contraente non si sia avvalso della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente, per un periodo fino a 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all espletamento di nuova gara. Tale facoltà è consentita all Assicurato anche in caso di recesso per sinistro da parte della Compagnia. ART. 15 - CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Centrale GPA Spa, Via degli Abeti, 80-61100 Pesaro. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale GPA S.p.a., e in particolare: il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore; è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l eventuale revoca dell incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia; 4

la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente; ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime; le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa; la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali; le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell Ente Contraente verranno da questo trattenute all atto del perfezionamento; le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa; il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l indirizzo del perito incaricato e comunicherà l esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato); la Società incarica il Broker dell esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso; il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima; in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore; la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker verranno retrocesse provvigioni che restano ad esclusivo carico dell Agenzia e/o dell Impresa aggiudicataria, pari al 10% dei premi imponibili. SEZ. 2 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE ART. 1 - TUTELA GIUDIZIARIA, DISSEQUESTRO E CUSTODIA La Società assumerà a proprio carico, alle condizioni di seguito indicate, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi pinti a) b) c) d) necessarie al proprietario e/o Conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di: - ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo; - resistere all azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell art. 1917 C.C.; - effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. Qualora l Assicurato non vi provveda direttamente, la Società si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l Assicurato stesso dovrà conferire il mandato necessario, l incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo in carico le relative spese. La garanzia comprende: 5

1) le spese per l intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile; 2) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale; 3) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purchè non promossi su impugnazione dell Assicurato; 4) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall Autorità giudiziaria (sempre che il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; 5) a condizione che la causa sia stata autorizzata dalla Società, le spese processuali a carico dell assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch essa autorizzata dalla Società. La garanzia non comprende: le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere; le spese di giustizia penale gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze d atti in genere, ecc.) L assicurazione non è operante: - se il veicolo assicurato non è coperto dall assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione; - nel caso di controversia promossa contro l Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione; - in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; - per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell Assicuratore R.C.Auto del veicolo assicurato. ART. 2 VEICOLI ASSICURATI Si intendono compresi nella garanzia della presente polizza tutti i veicoli assicurati con polizza R.C.Auto libro matricola n.... ART. 3 -VARIAZIONE PARCO VEICOLI I nuovi veicoli inseriti in garanzia nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza. Ai fini dell inserimento in garanzia, faranno fede le risultanze documentali della polizza R.C.Auto libro matricola n. ART. 6 - REGOLAZIONE PREMIO La Compagnia di Assicurazione emetterà al termine di ogni annualità assicurativa del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni dei veicoli, in riferimento alle risultanze documentali di cui alla polizza R.C.Auto Libro Matricola n.. La differenza (attiva o passiva) risultante dall appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle Norme che regolano l assicurazione in generale che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione. In caso di regolazione passiva, la Società rimborserà al Contraente l importo del premio corrispondente, al netto dell imposta governativa in quanto già versata all Erario. SEZIONE 3 LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE ART. 1 TUTELA GIUDIZIARIA La garanzia prevista all Art. 2 Sez. 1 C.P.P. è prestata sino alla concorrenza di 10.000,00 per sinistro, col limite di 5.000,00 per le spese di custodia. La compagnia Il contraente 6