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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3852 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LIVIA TURCO, DAMIANO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, PICIERNO, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI Disposizioni per la dichiarazione e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro nei settori con alta incidenza di lavoro irregolare ed elevata domanda di manodopera di lavoratori stranieri extracomunitari Presentata il 10 novembre 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! La proposta di legge in oggetto, nasce da varie esigenze e risponde a diversi bisogni esistenti nel Paese. Innanzitutto, l esperienza positiva dell emersione di collaboratrici domestiche (colf) e di badanti inaugurata lo scorso anno ci ha permesso di far emergere centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori già da tempo impegnati nell indispensabile funzione di assistenza alle famiglie e alle persone disabili. Allo stesso tempo tale procedura ha evitato a tante famiglie le gravi ripercussioni che vi sarebbero state se fossero state invece applicate in mancanza del provvedimento di emersione, le sanzioni civili, amministrative e penali previste dalle norme sull immigrazione irregolare e l impiego della stessa come manodopera. Purtroppo, però, il provvedimento, avendo riguardato unicamente il settore delle colf e delle badanti non ha dato la possibilità di beneficiare delle stesse previsioni a moltissime imprese italiane e a molti lavoratori extracomunitari impiegati in diversi settori anche molto importanti dell «impresa Italia». Dunque, la prima considerazione nel presentare ed illustrare la presente proposta di legge è quella che sarebbe davvero importante fare tesoro del provvedimento del 2009 e provare a estendere tali benefìci anche ad altri settori produttivi. In parti-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3852 colare, con la presente proposta di legge, si vuole rispondere alla duplice esigenza di contrastare il lavoro nero, presente in maniera copiosa in particolare in alcuni settori dell economia italiana quali agricoltura, edilizia, terziario eccetera, e di venire incontro alla domanda di molte imprese, in particolare appartenenti ad alcuni settori produttivi, di avere alle proprie dipendenze una manodopera di cittadini extracomunitari. L idea di adottare il criterio di far scegliere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell interno, i settori produttivi maggiormente interessati a un processo di emersione risponde all esigenza di evitare provvedimenti inutili o sanatorie generalizzate (peraltro vietate dalle norme dell Unione europea) nonché di rispondere anche alle previsioni del Patto europeo sull immigrazione e sull asilo, approvato il 16 ottobre 2008, che prevede in proposito il divieto di legiferare con provvedimenti di sanatorie generalizzate e di poter, invece, prevedere norme che, di caso in caso, esaminino la possibilità di emersione della manodopera straniera irregolare. Del resto, Paesi come la Francia hanno una normativa in tale senso, che addirittura a livello quasi permanente prevede la possibilità di regolarizzare i lavoratori impegnati in particolari settori produttivi per i quali sono prioritarie l offerta e la domanda (e dunque l incontro delle stesse) di cittadini appartenenti a Paesi non membri dell Unione europea ma presenti già sul territorio d oltralpe. La procedura di emersione prevista nella presente proposta di legge è presa in prestito per la quasi totalità da quella già approvata dal Parlamento con la legge n. 102 del 2009, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 78 del 2009 (articolo 1-ter). Due sono gli aspetti importanti: il primo è che tale normativa è stata approvata con una larga maggioranza e con un importante consenso nel Paese e il secondo che a più di un anno dalla sua approvazione si vedono i primi benefìci sociali sia per le famiglie italiane sia per le lavoratrici e i lavoratori stranieri.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3852 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data pari a tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, e che continuano a occuparli alla data di presentazione della dichiarazione prevista al comma 2 del presente articolo, adibendoli ad attività la cui mansione è riconducibile a una sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) opportunamente valutati e selezionati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell interno, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto, nell individuare i CCNL, tiene conto dei particolari settori in cui vi è un alta incidenza di manodopera irregolare nonché dei settori nei quali la domanda di manodopera di lavoratori extracomunitari è particolarmente richiesta dalle imprese e, comunque, con particolare attenzione ai settori economici dell edilizia, dell agricoltura, del terziario, dei pubblici esercizi e dall assistenza familiare. 2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro dalla data di entrata in

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3852 vigore del decreto di cui al medesimo comma 1 e per i tre mesi successivi: a) all Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell Unione europea, mediante apposito modulo; b) allo sportello unico per l immigrazione previsto dall articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l apposita dichiarazione di cui al comma 4 del presente articolo. 3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sul reddito. 4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma 2 e contiene, a pena d inammissibilità: a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario; b) l indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l ingresso nel territorio dello Stato, compresa, per chi è stato già titolare di una richiesta di protezione internazionale, l indicazione del numero identificativo previsto dal titolo di soggiorno pregresso o, in mancanza, dall attestazione rilasciata dalla questura; c) l indicazione della tipologia e delle modalità d impiego; d) l attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui al comma 2, lettera b), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichia-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3852 razione dei redditi, non inferiore al limite stabilito dal decreto di cui al comma 1; e) l attestazione dell occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1; f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente CCNL di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; per i casi previsti dagli altri CCNL applicabili a seguito del decreto di cui al comma 1, l orario di lavoro non deve essere inferiore al 50 per cento dell orario di lavoro a tempo pieno; g) la proposta del contratto di soggiorno prevista dall articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3. 5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1 presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, nonché di quelle presentate ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2009 e 1 o aprile 2010, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 84 del 10 aprile 2009 e n. 91 del 20 aprile 2010, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato. 6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), in riferimento ai soli casi di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e di assistenza a soggetti affetti da patologie o disabilità che ne limitano

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3852 l autosufficienza, è limitata per ciascun nucleo familiare, ad un unità per il primo caso e a due unità per il secondo. Per tutti gli altri casi in cui si applicano gli altri CCNL individuati dal decreto di cui al comma 1 le limitazioni sono stabilite, dal decreto stesso, a seconda dei settori di attività economica e dei CCNL applicabili. La data della dichiarazione è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell interno. 7. Lo sportello unico per l immigrazione, verificata l ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso stesso per lavoro subordinato previa esibizione dell avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l immigrazione, a pena d inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN), che attesta la limitazione dell autosufficienza del soggetto per il quale è richiesta l assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per le attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa d inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 3852 8. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 i datori di lavoro e i lavoratori che aderiscono alla domanda di emersione di cui al comma 2 non sono punibili per le violazioni delle seguenti norme penali ed amministrative: a) norme relative all ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle dell articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; b) norme relative all impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. 9. Nei casi in cui non è presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero nei casi in cui si provvede all archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. 10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti dal comma 13. 11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore l estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8. 12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell articolo 1344 del codice civile. In tale caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal pre-

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 3852 sente articolo i lavoratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultano segnalati anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l Italia ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultano condannati con sentenza irrevocabile, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice. 14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell interno e con il Ministro dell economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario di cui al comma 3, sia per fare fronte all organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1. 15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre alla presentazione di false dichiarazioni o attestazioni, nell ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraf-

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 3852 fazione o l alterazione di documenti oppure con l utilizzazione di uno di tali documenti si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. 16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l INPS comunica al Ministero dell interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. 17. In funzione degli effetti derivanti dall attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 228,25 milioni di euro per l esercizio finanziario relativo all anno della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e di 456,5 milioni di euro a decorrere dall anno successivo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 18. Agli oneri netti, derivanti dall attuazione del presente articolo, pari a 336,87 milioni di euro per l anno relativo all esercizio finanziario della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 1, a 673,75 milioni di euro per l anno successivo, a 875,87 milioni di euro per il secondo anno successivo e a 774,81 milioni a decorrere dal terzo anno successivo, si provvede, quanto a 137,5 milioni di euro per l anno relativo all esercizio finanziario della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 1, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 199,37 milioni di euro per l anno relativo all esercizio finan-

Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 3852 ziario della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 1, a 673,75 milioni di euro per l anno successivo, a 875,87 milioni di euro per il secondo anno successivo e per i seguenti periodi, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

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