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COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA Via Cairoli n. 39 C.A.P. 30031 Dolo (VE) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI PER IMPORTI INFERIORI A 100.000,00 EURO E PER ALTRI INCARICHI DI PROGETTAZIONE RIGUARDANTI SERVIZI ATTINENTI L ARCHITETTURA, L INGEGNERIA, L URBANISTICA, LA VALUTAZIONE PAESAGGISTICA, SERVIZI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA, DI SPERIMENTAZIONE TECNICA ED ANALISI PER VALORE INFERIORE A 200.000,00 EURO. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 76 del 14.11.2006 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27.03.2007 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2013 - esecutivo

Sommario SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1 Oggetto Art. 2 Quantificazione dell importo Art. 3 Condizioni per l affidamento Art. 4 Incarichi esternizzabili Art. 5 Cause d esclusione Art. 6 Giovani Professionisti Art. 7 Principi in materia di affidamento SEZIONE II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI INCARICHI DI CUI ALL ART. 1 COMMA 3 LETTERA A) DEL PRESENTE REGOLAMENTO Art. 8 Soglie di importo per l affidamento degli incarichi Art. 9 Criteri e requisiti per l affidamento di incarichi Art. 10 Contenuti dell avviso SEZIONE III DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI INCARICHI DI CUI ALL ART. 1 COMMA 3 LETTERA B) DEL PRESENTE REGOLAMENTO Art. 11 Soglie di importo per l affidamento degli incarichi Art. 12 Criteri e requisiti per l affidamento degli incarichi Art. 13 Contenuti dell avviso SEZIONE IV DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE E DI AFFIDAMENTO DELL INCARICO Art. 14 Nomina e composizione della commissione giudicatrice Art. 15 Funzionamento della commissione giudicatrice Art. 16 Affidamento dell incarico Art. 17 Rinvio ad altre disposizioni Art. 18 Entrata in vigore 2

SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI (Artt. 1 2 3 4 5 6 7 ) Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina l affidamento dei servizi attinenti all architettura e all ingegneria, nell ottica della semplificazione, celerità ed economicità complessiva dell azione amministrativa. 2. A questo fine l attività dell Amministrazione è volta a garantire adeguati standard qualiquantitativi nelle procedure adottate, nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza. 3. Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle procedure da adottare nell affidamento di incarichi professionali riguardanti: A) Incarichi di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche da conferire nel rispetto del combinato disposto dell articolo 91, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell articolo 267, 1 comma del DPR n. 207/2010, il cui valore stimato, al netto dell IVA, al momento della pubblicazione dell avviso o dell invio dell invito, è inferiore ai 100.000,00 Euro; B) Incarichi diversi da quelli del comma precedente e riguardanti servizi attinenti all architettura ed all ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all urbanistica ed alla paesaggistica; servizi analoghi di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi, così come definiti nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il cui valore di stima, al netto dell IVA, al momento della pubblicazione dell avviso, è inferiore a 200.000,00 Euro. Art. 2 Quantificazione dell importo 1. La fissazione dell importo quale soglia di riferimento per l assoggettamento al presente Regolamento è effettuata dal Responsabile competente sulla base di quanto previsto dal combinato disposto dell art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell art. 262 del DPR 207/2010, con esclusivo riferimento ai tariffari professionali, anche per la determinazione di volta in volta dell incidenza percentuale relativa al rimborso spese. 2. Laddove non esistano riferimenti tariffari normativamente disciplinati si farà riferimento, in via subordinata, alle disposizioni degli ordini professionali. Nel caso in cui mancasse qualsiasi riferimento normativo o disciplinare, il Responsabile del procedimento calcolerà il compenso con riguardo ai valori di mercato della prestazione. In questo caso sarà necessario un giudizio di congruità espresso dal Responsabile del procedimento e vistato dal Responsabile del Settore, qualora tali figure non siano coincidenti. Gli sconti saranno previsti, di norma, nella misura massima ammessa. 3

Art. 3 Condizioni per l affidamento 1. L Amministrazione comunale valorizza al massimo le risorse tecnico professionali interne. 2. È consentito affidare incarichi esterni soltanto quando ciò sia espressamente previsto per legge ovvero per prestazioni e per le attività di seguito indicate: A) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali; B) che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; C) quando sussistono le condizioni previste dall articolo 90, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è possibile ricorrere all affidamento esterno delle attività di cui al successivo articolo 4, ai soggetti di cui all articolo 90, comma, 1, lettere d), e), f), g) e h) del medesimo decreto e precisamente: - a liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa (lett.d); - alle societa' di professionisti (lettera e); - alle societa' di ingegneria (lettera f); - a raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in quanto compatibili (lettera g); - a consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (lettera h). 3. In generale, la sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni dovrà essere certificata dal Responsabile del procedimento e vistata dal Responsabile del Settore, qualora tali figure non coincidano. Art. 4 Incarichi esternizzabili 1. Le prestazioni oggetto di affidamento, alle condizioni di cui al precedente articolo 3, sono quelle previste dall articolo 252 del DPR 207/2010 e in generale quelli riguardanti servizi attinenti all architettura ed all ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi, prevenzione incendi, servizi di pianificazione di interventi in materia di mobilità. 2. In particolare, con riguardo a quanto previsto per i lavori pubblici, sono esternalizzabili: A) incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva B) attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali: I. prestazioni professionali speciali; II. prestazioni accessorie. Le prestazioni di cui al precedente comma, lettera B), a titolo indicativo e non esaustivo, sono le seguenti: supporto nella REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE; redazione STUDI DI FATTIBILITA ; 4

redazione CALCOLI STATICI; incarichi di DIREZIONE LAVORI e connesse attività di collaborazione; incarichi per la SICUREZZA DEI CANTIERI (responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione); incarichi di ASSISTENZA DI CANTIERE; incarichi di COLLAUDO di OO.PP. (statico tecnico amministrativo funzionale); incarichi TOPOGRAFICI (rilievi, frazionamenti ecc.); incarichi per la VALIDAZIONE E VERIFICA DEI PROGETTI ; incarichi GEOLOGICI e GEOGNOSTICI; analisi CHIMICHE, BATTERIOLOGICHE, AGRONOMICHE ecc.; consulenze NATURALISTICHE, ARTISTICHE, STORICHE ecc.;. altri INCARICHI DI SUPPORTO ALL ATTIVITÀ ISTITUZIONALE quali ad es. perizie statiche, stime di valutazione economica. altri INCARICHI DI SUPPORTO al Responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di LL.PP 3. Gli incarichi possono essere conferiti, nel rispetto della normativa di riferimento, a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure professionalmente impegnati in attività libero professionale connessa alla specificità delle prestazioni richieste. Art. 5 Cause d esclusione 1. Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti di cui all art. 3, comma 2, lett. C), che si trovino nelle condizioni previste dall art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l esercizio della libera professione. 2. L assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi. 3. Qualora, a seguito di controllo d ufficio disposto, a norma di legge, dall Amministrazione comunale sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al presente articolo, l affidatario di incarichi disciplinati dal presente Regolamento è dichiarato decaduto. Art. 6 Giovani professionisti 1. Sono giovani professionisti coloro che risultino iscritti ad un albo professionale per un periodo inferiore a dieci anni. Per favorire l inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro potranno essere loro riservate, quelle attività di progettazione di importo Euro 40.000,00 se si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione. 2. Per l affidamento di incarichi d importo superiore a 40.000 Euro può essere attribuito titolo di merito alla presenza, in un gruppo di professionisti, di un giovane professionista, che dovrà partecipare all elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari del medesimo. 5

Art. 7 Principi in materia di affidamento 1. Nell ambito dell esperimento di una procedura competitiva e comparativa, l'affidamento avviene previa adeguata pubblicità di apposito avviso, per singolo intervento, relativo all'esigenza di acquisire la prestazione da affidare e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza. 2. Le forme della divulgazione dell avviso, i connessi tempi di pubblicazione nonché i requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione vengono definiti proporzionalmente all incarico da affidare, con riguardo alle fasce di importo di seguito specificate; si esclude con ciò che si proceda a richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce superiori. SEZIONE II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI INCARICHI DI CUI ALL ART. 1 COMMA 3 LETTERA A) DEL PRESENTE REGOLAMENTO (Artt. 8 9 10 ) Art. 8 Soglie di importo per l affidamento degli incarichi 1. Per gli incarichi di progettazione di cui all art. 91, c. 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ove se ne ravvisi l opportunità e ne sussistano le condizioni, si applica quanto disposto dall art. 57, c. 6 del decreto menzionato, l invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sono presenti in tale numero aspiranti idonei. 2. Le soglie per l affidamento degli incarichi di cui alla presente sezione sono: I. Incarichi di importo non superiore a 40.000,00 euro: - gli incarichi minori saranno affidati a professionisti idonei e di fiducia, nominati direttamente dal Responsabile del settore senza particolari formalità e preferibilmente con il criterio della rotazione; II. Incarichi di importo ricompreso fra i 40.000,00 e i 100.000,00 euro: - gli incarichi che si collocano in questa fascia saranno affidati a professionisti idonei previa pubblicazione dell avviso all albo pretorio del Comune, sul sito internet comunale e sul sito internet della Regione per almeno 15 giorni, ovvero con le procedure di cui alla I parte del comma 11 dell art. 125 del D.lgs. 163/2006. Ai sensi dell art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 la stazione appaltante sceglierà il professionista che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell offerta economicamente più vantaggiosa. Nella prima ipotesi la procedura di valutazione avverrà da parte del responsabile di settore assistito da due componenti del proprio o di altro ufficio. Nella seconda ipotesi la procedura di valutazione avverrà da parte della commissione di cui ai successivi articoli nel rispetto dei criteri di cui appresso: a. rotazione b. divieto di cumulo degli incarichi (non più di n. 2 affidamenti all anno allo stesso professionista) c. stretta e comprovata correlazione dell esperienza pregressa richiesta al professionista in relazione alle tipologie progettuali delle quali necessita l Amministrazione e per importi non inferiori a quello oggetto di incarico; 6

3. I tempi di pubblicazione dell avviso potranno essere ridotti della metà solo per motivi di urgenza accertata e formalmente certificata dal Responsabile del procedimento. Art. 9 Criteri e requisiti per l affidamento di incarichi 1. L affidamento degli incarichi di cui alla presente sezione avverrà con il criterio del prezzo più basso ovvero dell offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri di seguito specificati. 2. La dimostrazione del possesso di un esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all importo dell incarico avviene a cura del professionista mediante presentazione di curriculum. Ai fini dell ammissione alla selezione, il Responsabile del procedimento procede ad una valutazione effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi, accertando l importo di lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell opera oggetto dell incarico, eseguiti in periodo antecedente alla data dell avviso. 3. Nel caso di affidamento con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, si procederà alla valutazione del merito tecnico, con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati, che l offerente ritenga rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all opera da progettare per tipologia e importo. In attuazione ai criteri di parità di trattamento e non discriminazione, in caso di partecipazione da parte di società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all art 3 lett. C del presente regolamento, i curricula dei componenti di tali organismi verranno valutati in relazione alla valenza delle diverse prestazioni richieste con riguardo alle prestazioni di servizio che saranno oggetto di specifica attribuzione quali prestazioni principali e secondarie. Unitamente alla valutazione del curriculum, si terrà conto dei seguenti parametri: a) applicazione di una riduzione percentuale da specificare calcolata sulle tariffe professionali; b) applicazione di una riduzione percentuale di ribasso sul rimborso delle spese generali. c) tempi di effettuazione delle prestazioni. 4. Il professionista dovrà altresì produrre: a) dichiarazione di impegno affinché tutte le spese tecniche occorrenti per la realizzazione dell'opera siano sufficientemente stanziate nel quadro economico del progetto, onde permettere che ad ultimazione dei lavori tutte le competenze professionali spettanti rientrino nei limiti dell'importo a tale scopo previsto nel quadro economico definitivo dell'opera; b) dichiarazione di non aver ricevuto contestazioni da stazioni appaltanti per errori progettuali di norma nell'ultimo quinquennio; c) qualora incaricato della direzione lavori, nel caso di redazione di perizia di variante, impegno ad indicare espressamente nella relazione di perizia i motivi di cui all art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in base a cui la perizia viene redatta e la sua attinenza alla situazione specifica; d) impegno ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti; e) se richiesto dalla stazione appaltante (in caso di raggruppamento temporaneo e per gli importi di cui all art. 6, c. 2) presenza di un giovane professionista, partecipante all elaborazione del progetto e risultante fra i firmatari del medesimo. 7

Il Responsabile del procedimento potrà poi tenere in considerazione, per professionisti che abbiano in passato ricevuto incarichi dal Comune, il fatto che l incarico si sia svolto senza ritardi, contestazioni, ect. A propria discrezione, il Responsabile potrà integrare il momento valutativo con apposito colloquio con i candidati in merito alla documentazione presentata. Art. 10 Contenuti dell avviso 1. L avviso per l affidamento dell incarico deve contenere: a) oggetto dell incarico; b) criterio di affidamento e requisiti richiesti; c) importo presunto dell incarico; d) tempi di esecuzione; e) altre indicazioni relative alla prestazione; f) termine per la presentazione delle candidature in stretta connessione con i tempi di pubblicazione dell avviso; g) indicazione che la valutazione viene effettuata sulla scorta del criterio del prezzo più basso ovvero dell offerta economicamente più vantaggiosa applicando i parametri di cui all articolo precedente a seconda del caso. SEZIONE III DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI INCARICHI DI CUI ALL ART. 1 COMMA 3 LETTERA B) DEL PRESENTE REGOLAMENTO (Artt. 11 12 13) Art. 11 Soglie di importo per l affidamento degli incarichi 1. Le soglie per l affidamento degli incarichi di cui alla presente sezione sono: I. Incarichi di importo non superiore a 40.000,00 euro: gli incarichi minori saranno affidati a professionisti idonei e di fiducia, nominati direttamente dal responsabile del settore, preferibilmente con criteri di rotazione; II. Incarichi di importo compreso fra i 40.000,00 e i 100.000,00 euro: gli incarichi che si collocano in questa fascia saranno affidati a professionisti idonei individuati a seguito di procedura di valutazione da parte della commissione di cui alla successiva sezione, previa pubblicazione dell avviso all albo pretorio del Comune e sul sito internet comunale per almeno 15 giorni, ovvero con la procedura di cui alla I parte del comma 11 dell art. 125 del D.lgs. 163/2006. III. Incarichi di importo compreso fra i 100.000,00 e i 200.000,00 euro: gli incarichi che si collocano in questa fascia saranno affidati a professionisti idonei individuati a seguito di procedura di valutazione da parte della commissione di cui alla successiva sezione, previa pubblicazione dell avviso all albo pretorio del Comune e sul sito internet comunale per almeno 20 giorni, con l ulteriore sua contestuale diffusione presso i rispettivi ordini professionali. 2. I tempi di pubblicazione dell avviso potranno essere ridotti della metà solo per motivi di urgenza accertata e formalmente certificata dal Responsabile del procedimento. 8

Art. 12 Criteri e requisiti per l affidamento degli incarichi 1. L affidamento degli incarichi di cui alla presente sezione avverrà con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri di seguito specificati: a) valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell incarico; b) curriculum; c) offerta economica, contenete il ribasso sia sulle competenze professionali che sulle spese generali; d) tempo di svolgimento e conclusione delle prestazioni richieste. 2. Relativamente al punto b) del precedente comma si procederà alla valutazione del merito tecnico, con riguardo alle caratteristiche qualitative di piani, studi e progetti in precedenza redatti e presentati, che l offerente ritenga rappresentativi della propria capacità progettuale e affini al servizio per il quale viene richiesta la consulenza per tipologia e importo. In attuazione ai criteri di parità di trattamento e non discriminazione, in caso di partecipazione da parte di società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all art 3 lett. C del presente regolamento, i curricula dei componenti di tali organismi verranno valutati in relazione alla valenza delle diverse prestazioni richieste con riguardo alle prestazioni di servizio che saranno oggetto di specifica attribuzione quali prestazioni principali e secondarie. 3. Nell ambito della valutazione, per professionisti che abbiano in passato ricevuto incarichi dal Comune, si terrà conto che l incarico si sia svolto senza ritardi, contestazioni, ecc.. 4. A propria discrezione, l organismo preposto potrà integrare il momento valutativo con apposito colloquio con i candidati in merito alla documentazione presentata. Art. 13 Contenuti dell avviso 1. L avviso per l affidamento dell incarico deve contenere: a) oggetto dell incarico; b) requisiti richiesti; c) importo presunto dell incarico; d) tempi di esecuzione; e) altre indicazioni relative alla prestazione; f) termine per la presentazione delle candidature in stretta connessione con i tempi di pubblicazione dell avviso; g) indicazione che la valutazione viene effettuata sulla scorta dei criteri e parametri di cui alla lettere A,B,C,D del comma 1 dell articolo precedente. 9

SEZIONE IV DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE E DI AFFIDAMENTO DELL INCARICO (artt. 14 15 16 17 18) Art. 14 Nomina e composizione della commissione giudicatrice 1. In considerazione dell utilizzo, quale criterio generale di valutazione delle offerte, del metodo dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 84 comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, presieduta dal competente responsabile del settore e nominata dallo stesso dopo il termine di scadenza per la presentazione delle stesse offerte. Comma 2 cassato 3. Il responsabile competente definisce il compenso per gli esperti esterni e per i componenti interni aventi diritto, assumendo il relativo impegno di spesa. 4. La commissione di composizione adeguata con numero di membri in ogni caso dispari opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. 5. Le proposte della commissione sono contenute in apposito verbale formato, di norma, con l assistenza di un collaboratore del settore interessato che assiste ai lavori con funzioni di segretario verbalizzante, individuato dal responsabile competente. L esito dei lavori è proclamato dal presidente della commissione che provvede a concludere la gara medesima. 6. La proposta della commissione in ordine alla formulazione della graduatoria di merito è vincolante, salvo la possibilità da parte del responsabile competente di non procedere all aggiudicazione definitiva. Art. 15 Funzionamento della commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte prende in esame il bando, il disciplinare di gara e ogni altro documento integrativo inerente alla gara. Essa fissa quindi in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire i punteggi. 2. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste delle offerte in seduta pubblica, procedendo alla valutazione delle stesse in seduta riservata. 3. La commissione giudicatrice redige, ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs n. 163/2006, un verbale descrittivo delle operazioni di gara, nel quale precisa le motivazioni dei punteggi assegnati alle offerte, per le singole componenti delle stesse. 4. Il presidente della commissione provvede agli adempimenti relativi alle comunicazioni necessarie della stessa in relazione allo svolgimento della gara, inclusa la richiesta di pareri secondo possibilità previste dalla vigente normativa. 5. La commissione giudicatrice formalizza, a seguito della valutazione delle offerte, specifica graduatoria di merito dei concorrenti. 6. Il presidente della commissione trasmette al soggetto deputato ad approvare l'aggiudicazione definitiva il verbale dei lavori di gara, comprensivo di tutti i documenti illustrativi e dell'aggiudicazione provvisoria. 7. Il soggetto deputato ad approvare l'aggiudicazione definitiva può richiedere chiarimenti alla commissione giudicatrice in merito all'aggiudicazione provvisoria. 10

Art. 16 Affidamento dell incarico 1. L'affidamento dell'incarico, unitamente al connesso impegno di spesa, verrà attribuito con determinazione del Responsabile del Settore, su proposta del Responsabile del procedimento, qualora tali figure non coincidano, contenente la motivazione del conferimento dell'incarico. Costituisce allegato obbligatorio alla determinazione lo schema del disciplinare di incarico. 2. Il disciplinare di incarico dovrà prevedere le seguenti minime condizioni di contratto, da determinare, a cura del Responsabile di Settore competente, di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione: a) specificazione di dettaglio dell oggetto della prestazione; b) corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali e relativo sconto; c) sconti sul rimborso spese; d) per incarichi di importo superiore a 40.000,00 non rientranti nelle materia dei lavori pubblici, eventuale applicazione di idonea garanzia fideiussoria pari 10% del compenso oggetto dell affidamento; e) eventuale previsione delle garanzie assicurative previste dalla normativa vigente; f) previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell incarico per inadempimenti e/o ritardi; g) previsione di clausole risolutive espresse; h) obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali; i) clausole riferite alla specificità della prestazione. Art. 17 Rinvio ad altre disposizioni 1. Relativamente agli argomenti oggetto del presente regolamento e per tutto quanto attiene all'osservanza del medesimo, che non vi venga disciplinato o non vi trovi puntuale specificazione, valgono le disposizioni delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli atti amministrativi della Regione Veneto in materia, nonché statali ove queste ultime abbiano efficacia prevalente sulle prime e in ogni caso diretta applicazione. 2. Laddove il presente regolamento fa riferimento a disposizioni di leggi, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi, il riferimento deve intendersi trasferito alle disposizioni di leggi, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi che integrassero, modificassero o sostituissero le disposizioni citate. Art. 18 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all albo pretorio comunale con l avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia. * * * 11