ha pronunciato la presente

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Oneri anche per le aree scoperte

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di e con l'intervento di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

ha pronunciato la presente

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

Transcript:

N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 874 del 2010, proposto da: Giuseppe Ruisi, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Tinarelli, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Bologna, via Belluzzi n. 3; contro -Comune di Bologna, in persona del Commissario straordinario p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Ada Labriola e Giulia Carestia, con domicilio eletto presso l Ufficio Legale comunale, in Bologna, via Oberdan n. 24; -Dirigente Settore Urbanistica del comune di Bologna, n.c.; per l'annullamento del provvedimento del comune di Bologna, Settore Urbanistica, prot. gen. 102344/2010 del 27.4.2010, avente ad oggetto "ordinanza di rimessione in pristino ex art. 10 c. 2 e 15 L.R. n. 23/2004, adottato nei confronti dell odierno ricorrente, nonché di tutti i provvedimenti comunque connessi a quello impugnato; Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bologna; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il presente ricorso, il sig. Giuseppe Ruisi chiede l annullamento dell ordinanza in data 27/4/2010, con il quale l amministrazione comunale di Bologna gli ha intimato la remissione in pristino, ex artt. 10 e 15 L.R. n. 23 del 2004, di opere consistenti nella realizzazione di una terrazza e di una nuova stanza mediante eliminazione di parte del tetto dell edificio di proprietà e con il quale gli ha altresì imposto il pagamento della sanzione pecuniaria di. 2.000,00. Si è costituita in giudizio l amministrazione comunale di Bologna, chiedendo che il ricorso sia respinto per infondatezza dello stesso. Alla camera di consiglio del 15/9/2010, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale. Il Collegio osserva che va respinta la prima censura, con la quale si sostiene l illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell art. 10, comma 2, della L.R. Emilia Romagna n. 23 del 2004 e dell art. 37 D.P.R. n. 380 del 2001 in quanto l amministrazione comunale avrebbe arbitrariamente assoggettato alla sanzione demolitoria una pluralità di piccoli interventi abusivi che, eseguiti in tempi diversi e anteriormente all entrata in vigore della citata legge regionale, avrebbero dovuto essere sanzionati, in base alla previgente normativa, mediante irrogazione di pena pecuniaria.

Dagli atti di causa e, in particolare, dal sopralluogo operato dalla Polizia Municipale il 11/2/2005, risulta infatti chiaramente (v. doc. n. 4 del Comune) che l intervento abusivo per il quale era stata respinta dal Comune l istanza di condono edilizio del ricorrente (realizzazione di una loggia mediante utilizzo di superficie accessoria) era stato sostituito da un ben diverso e più grave intervento mediante il quale erano in corso di realizzazione una nuova terrazza e un ulteriore camera mediante l eliminazione di parte del tetto dell edificio. E pertanto evidente la legittimità del gravato provvedimento di demolizione, trattandosi di abuso diverso e più grave del precedente oggetto di diniego di condono ed essendo i relativi lavori ancora in corso in data successiva all entrata in vigore della citata L.R. n. 23 del 2004. Parimenti infondata è la seconda censura, con la quale si rileva violazione dell art. 10, comma 2, della L.R. n. 23 del 2004, in quanto il provvedimento impugnato non conterrebbe le necessarie indicazioni e prescrizioni della Commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio circa le modalità dell operazione di riduzione in pristino del fabbricato in questione. Ritiene il Collegio che la lettera e la ratio della norma siano nel senso che la Commissione debba necessariamente esprimere il proprio parere sulla sanzione demolitoria, senza che tale adempimento debba intendersi esteso a dettare, in ogni caso, prescrizioni in ordine alle modalità di esecuzione della riduzione in pristino. Nella specie, avendo la Commissione espresso il parere di sua competenza (v. doc. n. 8 del Comune), é del tutto irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, che la stessa abbia ritenuto non necessarie ulteriori precisazioni circa le modalità esecutive della sanzione ripristinatoria. Per quanto concerne, inoltre, l ulteriore argomentazione rilevante la mancata irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, il Collegio ne deve rilevare la palese infondatezza, stante che l art. 10 della L.R. n. 23 del 2004

prevede espressamente che debba essere il soggetto interessato ( id est : il responsabile dell abuso edilizio) a presentare motivata richiesta in tal senso al Comune successivamente all ordinanza di sospensione dei lavori. Nella specie, risulta in atti che, pur essendo stata adottata ordinanza di sospensione dei lavori da parte del Comune, il ricorrente non abbia presentato alcuna istanza diretta a ottenere la commutazione della sanzione. Per le ragioni suesposte, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l Emilia Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna il ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore dell amministrazione comunale di Bologna, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l importo onnicomprensivo di. 3.500,00 (tremilacinquecento/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010, con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Mozzarelli, Presidente Bruno Lelli, Consigliere Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/11/2010 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)