Fiffi. Convenzione tra. Centro SpoÉivo Educativo Nazionale. Federazione ltaliana Nuoto FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

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CSEN CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

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Fiffi. FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO Convenzione tra Federazione ltaliana Nuoto e Centro SpoÉivo Educativo Nazionale

Con la presente scrittura privata TRA la Federazione ltaliana Nuoto (di seguito "FlN"), con sede in Roma - Stadio Olimpico Curva Nord, Codice fiscale 05284670584, P.lva 0'1384031009, iscritta al registro delle Persone Giuridiche n. 19/2001, in persona del suo Presidente - Legale Rappresentante Paolo Barelli, domiciliato per la carica presso la sede della FIN E L'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Educativo Nazionale (di seguito "CSEN,'), con sede in Roma - Via L. Bodio, 57 Cod. Fisc. 80192090589, in persona del suo Presidente - Legale Rappresentante Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede del CSEN di seguito anche più sinteticamente definite come 'PaÉi" PREi'ESSO CHE. la FIN è una associazione senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto Legislativo 242199 e successive modificazioni, dello Statuto del CONI, con lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica delle aftività natatorie e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi; o la FIN è inoltre riconosciuta quale organizzazione preposta, attraverso la propria Sezione Salvamento, a promuovere, regolamentare e disciplinare I'insegnamento e l'addestramento al salvamento per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso, o la FIN svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.l.O., delle Federazioni lnternazionali e del C.O.N.l., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto det CONt; o la FIN è affiliata alla Federation lnternazionale de Natation Amateur (F..N.A.), della quale riconosce, accetta ed applica i regolamenti; è altresì aderente alla Ligue Europeenne de Natation (L.E.N.), alla Confederation Meditarraneenne de Natation (CO.ME.N.), alla Confederation Latina Latina de Natation (CO.LA.N.) ed è I'unico ente italiano riconosciuto dalla lnternational Life Saving Federation (l.l.s.) e dalla lntemational Life Saving Federation of Europe (l.l.s.e.); /l\ li. ll CSEN è riconosciuto dal Consiglio Nazionale del CONI quale Ente di Promozione Sportiva; o Che il CSEN con lettera del 2810212017 ha richiesto alla FIN di poter rinnovare la convenzione già scaduta; o Le PaÉi hanno condiviso la necessità di definire un Protocollo di collaborazione per agevolare il raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali; CIO' PREMESSO E CONSIDERATO Procedono alla definizione del seguente Protocollo di collaborazione. AÉ. I -OGGETTOESGOPO 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 1.2 Le Parti, in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle reciproche specificità, finalità e prerogative, intendono definire un accordo per lo sviluppo delle discipline del nuoto,

nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento, nuoto di fondo, pallanuoto, tuffi, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo dl base e delle comunità locali, nonché di definire un rapporto di collaborazione nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento. 1.3 Le PaÉi, con la presente convenzione, disciplinano - nel rispetto dei propri statuti associativi - le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due organizazioni con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere conconenziale. 1.4 La collaborazione tra le PaÉi sl pone, in particolare, di agevolare le seguenti attività: o affiliazione delle Società e il tesseramento delle persone;. organizzazione di manifestazioni e i calendari di attività; o partecipazione alle gare; o formazione dei quadri tecnici e dirigenziali;. utilizzo degli impianti sportivi;. promozione, comunicazione, iniziative culturali. '1.5 Le suddette attività sono disciplinate dalla presente convenzione. Art. 2 - DURATA 2.'l La durata della presente convenzione è di sottoscrizione e scadenza al 3010912020. quattro anni, con decorrenza dalla data di 2.2 Le Parti riconoscono la reciproca facoltà all'esercizio del diritto di recesso anche unilaterale, esercitabile ogni anno con comunicazione a cura della parte interessata da inviarsi a mezzo raccomandata a/r entro 30 giorni dal termine della stagione sportiva in corso (30 settembre), con effetto dal 1 ottobre successivo. AÉ. 3 - AFFILIAZIONE DELLE SOCIETA' E TESSERAMENTO 3. 1 Le società affiliate al CSEN, fermo restando il rispetto delle norme federali tecniche ed amministrative in merito alla partecipazione alle gare, possono prendere parte alle manifestazioni del settore propaganda organizzate dalla FIN a carattere regionale, con le modalità previste nel Regolamento propaganda "nuoto per tutti". 3.2 Le Società affiliate alla FlN, a pari condizioni, possono partecipare alle manifestazioni organizzate dal CSEN. AÉ. 4 - ORGANIZZ.AZIONE MANIFESTAZIONI E CALENDART ATTIVITA' 4.1 La FIN si impegna, su richiesta del GSEN, a mettere a disposizione ipropri Giudici di Gara disponibili. 4-2 Le spese per servizi svolti dai Giudici di Gara per diarie, vitto, alloggio e trasferta sono a carico del CSEN. 4.3 Gli Organi Territoriali della FIN e del CSEN si impegnano annualmente a concordare, in un unico calendario, le date dei rispettivi campionati di propaganda. Le date delle manifestazioni svolte dalla FIN rimangono comunque prioritarie rispetto a quelle previste per le manifestazioni indette dal CSEN. 4.4 Le PaÉi si impegnano reciprocamente a prowedere ad inviare le comunicazioni relative alle date di svolgimento delle manifestazioni con almeno 60 giorni di anticipo. 4.5 La FIN riconosce al CSEN l'esenzione delle 'tasse di approvazione gara' stabilite dalle normative federali limitatamenle alle sole manifestazioni promossè ed organizzate direttamente dal CSEN; I'agevolazione non opera per le gare organizzate nell'ambito della FIN. l\r Art. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE GARE 5. 1 La FIN si impegna a favorire la partecipazione di atleti tesserati per Società del CSEN, in regola con il tesseramento, con le norme per la tutela sanitaria e la copertura assicurativa, alle manifestazioni di propaganda indette dalla stessa FtN a carattere regionale, così come disciplinate dal Regolamento propaganda "nuoto per tutti',. 5.2. I tesserati a società affiliate alla FlN, a pari condizioni, possono partecipare alle manifestazioni organizzate dal CSEN. Y

Art. 6 - LA FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICO - D R GENZIALI 6.1 La FIN si impegna ad assistere l'azione del CSEN diretta alla formazione dei propri quadri tecnici e dirigenziali per l'attività promozionale, con le seguenti modalità: a. attività di consulenza, attraverso il proprio Settore lstruzione Tecnica, sui programmi di formazione predisposti dal CSEN; b. disponibilità di esperti e docenti FIN nell'ambito dei corsi di formazione del CSEN, con assunzione dei costi a carico del CSEN; c. partecipazione di esponenti dei quadri del CSEN, ai corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dalla FIN sia a livello nazionale che periferico. 6.2 ll CSEN si impegna a non stipulare accordi con alki Enti di formazione non riconosciuli dalla FIN. 6.2 ln riferimento alle suddette attività, le paéi approvano gli accordi specifici che regolamentano la formazione dei quadri tecnici nei settori Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Tuffi, Pallanuoto, Nuoto per Salvamento di cui agli allegati 1) e 2) della presente convenzione della quale costituiscono parte integrante. Art. 7 - USO DEGLI ltlplantl SPORTIVI 7.1 Le Parti si impegnano a coinvolgere congiuntamente gli Enti Locali e le Regioni per lo sviluppo delle attività promozionali ed agonistiche sul territorio oltre che per la coitruzione, la ristrutturazione e l'utilizzo di impianti sportivi per le attività natatorie. 7.2 Le Parti si impegnano a collaborare, per le finalità di cui al precedente comma, al fine di concordare le modalità di utilizzo degli impianti di proprietà degli Enti e delle Scuole locali con l'obiettivo di perseguire il comune beneficio dei propri Organi Tenitoriali e delle rispettive Società affiliate. AÉ. 8 - INIZIATIVE CULTURALI 8. 1 Le Parti si impegnano a collaborare nell'ambito delle iniziative culturali al fine di attivare iniziative comuni, di valonzzazione del binomio sport-cultura- che vengono in via indicativa di seguito elencate: - diffusione di testi e pubblicazioni; - abbonamenti a riviste alre stesse condizioni riservate ai rispettivi tesserati; - organizzazione di convegni e giornate di studio, a livello nazionale o territoriale, su specifiche tematiche del mondo dello sport e della cultura. 8.2 Le attività di cui al precedente comma, le Parti procederanno, di volta in volta, a lormalizare in via preventiva le effettive modalità di intervento, defìnendo i rispettivi ambiti di impegno. AÉ. 9 - ACCORDI REGIONALI 9.1 La presente convenzione ha validità sull,intero tenitorio nazionale. 9-2 Le Parti, in considerazione delle competenze attribuite alle Regioni e alle province Autonome di Trento e Bolzano, si impegnano a promuovere preséo i rispettivi Comitati territoriali la stipula di accordi integrativi della presente convenzìone, anche in deroga alle previsioni Roma, 'l agosto 2017

Alleqato n.1 ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE TECNICHE FEDERALI NEI SETTORI NUOTO, PALLANUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO, TUFFI I) PREITIESSA 2) CORS 1) ll presente allegato è parte integrante della convenzione sottoscritta dalla FIN e dal CSEN di cui costituisce parte integrante. 1) La FIN organizza annualmente, attraverso le sue articolazioni territoriali e previo richiesta del CSEN uno o più corsi di formazione per il conseguimento di qualifiche tecniche nel settori nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e tuffi per i propri tesserati che ne facessero richiesta. 2) La richiesta deve essere inoltrata dal GSEN, per iscritto, al competente Comitato Regionale FIN e per conoscenza alla FIN per icorsi regionali ed alla FIN per i corsi interregionali. 3) La richiesta può essere avanzata in presenza di un minimo di 20 aspiranti per corso e fino ad un massimo di 50 aspiranti per anno, in uno o pilr corsi; le domande degli aspiranti possono essere presentate direttamente al GSEN nei termini e con le modalità da questa diramate con apposito awiso. 4) I corsi sono riservati ai tesserati al CSEN residenti nell'ambito tenitoriale di competenza, i cui nominativi e relativi dati di tesseramento siano riportati nella richiesta di indizione del corso. 5) La FIN si impegna ad organizzare il corso, in collaborazione con il conispondente organo tenitoriale o centrale del CSEN, non prima di 30 giorni ed entro 60 giorni dalla richiesta. 6) La FIN si riserva di non organizzare o revocare il corso se gli ammessi, in regola con il versamento della quota di iscrizione, dovessero risultare inferiori al 7Oo/o delle domande inizialmente pervenute. 7) ll CSEN prende atto che la FIN per lo svolgimento dell'attività di formazione è tenuta al rispetto delle procedure emanate per lo svolgimento dei propri servizi nell'ambito del sistema di gestione della qualità, conforme alla norma intemazionale UNI EN ISO 900'l :2008 (certificazione n. 22246 rilasciata dall'lstituto di certificazione Certiquality). l, l'?' 3) SEDE 1) La sede di ciascun corso è del competente Comitato Regionale FIN o, nel caso di corsi interregionali, quella del Comitato Regionale FIN nel cui ambito territoriale risultino il maggior numero di aspiranti. 2) ll CSEN può propone corsi interregionali per gruppi di regioni per le quali si reputi ragionevolmente la non raggiungibilità annuale del numero minimo di 20 aspiranti, owero si ritenga opportuno per situazioni di viciniorità organizare un corso unico annuale con un massimo di 50 aspiranti. 4) Air[irssroNE AL corso - QUoTE 1) L'ammissione ai corsi è subordinata al pagamento della quota di iscrizione da versarst con le modalità indicate dalla FIN. 2) Le quote partecipative sono le medesime stabilite annualmente dalla Circolare Normativa Generale approvata dal Consiglio Federale della FIN per icorsi organizzati per i propri tesserati. TI

5) pocentl 1. I docenti per le materie cuniculari sono designati dal Settore lstruzione Tecnica della FIN. 2. ll costo dei Docenti e della Commissione d'esame è a carico del CSEN. 3. La FIN può designare un Docente proposto dal CSEN a condizione che lo stesso abbia il requisito di Docente FlN. 4. Le eventuali materie integrative sono inserite su richiesta del CSEN, con indicazione del Docente da parte dello stesso CSEN e spese a suo carico. 6) comiltsstonl Dt EsAilt 1. La Commissione di esami è costituita con le modalità previste dalle norme del Settore lstruzione Tecnica della FIN e può essere integrata - a seconda delle particolari esigenze e circostanze - da rappresentanti del CSEN 2. La FIN si riserva di nominare un Commissario con il compito di sovrintendere agli esami. 7l CORREDO DIDATTICO _ LOGISTICA 1) La FIN prowede alla dotazione del corredo didaftico dei corsi. 2) ll CSEN prowede alle esigenze logistiche, dalla disponibilità degli impianti sportivi alla presenza di adeguate aule didattiche. 8) TUODULISTICA - COTUPILAZIONE E RILASCIO BREVETTI,,-" ""rr"""r"",,*,"dalità di partecipazione e svolgimento dei corsi, nonché il rilascio dei relativi attestati per le qualifiche conseguite, sono di competenza della FlN. I t,r\

coiililsstonl Dt ESAiit 1) La Commissione di esami è costituita con le modalità previste dalla apposita Circolare normativa approvata dal Consiglio Federale, nonché nel rispetto delle norme legislative emanate in materia dalle competenti Autorità. G) CORREDO OIDATTICO - LOGISTICA 1) La FIN prowede alla dotazione del conedo didattico dei corsi. 2) ll CSEN prowede alle esigenze logistiche, dalla disponibilità degli impianti sportivi atta presenza di adeguate aule didattiche. H) MODULISTICA - RILASCIO BREVETTI 1) Le comunicazioni sulle modalità di partecipazione e svolgimento dei corsi, nonché il rilascio dei relativi attestati per le qualifiche conseguite, sono di competenza della FlN. /,,t )