Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di. cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle

Documenti analoghi
CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO)

COMUNE DI ZAMBANA PROVINCIA DI TRENTO

Convenzione di negoziazione assistita. Accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio)

All Ufficiale dello Stato Civile del COMUNE DI MONDOVÌ (CN)

P17 - Vorrei informazioni sulla separazione e sul divorzio consensuale-rev.1 del

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA, TRIBUNALE DI ISERNIA E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

CITTÁ DI SORSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N. 029 del

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 14

ART. 12 L.162/ ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONSENSUALE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI

COMUNE DI BUSSETO. Provincia di Parma VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Procura della Repubblica di Lecce

COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA

SEPARARSI IN COMUNE. D.L. n. 132/2014 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162

Negoziazione Assistita e semplificazione ex dl 132/14. Circolare del Min. Interni: arrivano i chiarimenti

L ufficiale di stato civile. di separazione e divorzio. Made with OpenOffice.org 2

COMUNE DI PRATO SESIA Provincia di Novara

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITOFTALI Direzione Centrale per i Servizi Demografici

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI Provincia di Venezia VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO

COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE DLGC/2014/143 O G G E T T O

COMUNE DI LESIGNANO DE BAGNI PROVINCIA DI PARMA. Verbale di Deliberazione Della Giunta Comunale

Vie alternative: possibili intese extra-giudiziali. TROVANO UN ACCORDO

Non soggetta ad autenticazione - esente da bollo (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1)

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE. N. 43 /G del 26/02/2015 ( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

I VOLONGO Provincia di Cremona

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Decreto Legge - 12/09/2014, n Gazzetta Uff. 12/09/2014, n.212

COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI MISILMERI Provincia di Palermo

Comune di Palau Provincia di Olbia-Tempio

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA Provincia di Pavia. Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

SEPARAZIONE E DIVORZIO

COMUNE DI BALZOLA Provincia di Alessandria

CITTA DI MAZARA DEL VALLO

Conferma dell accordo Costo

Comune della Città di Arco PROVINCIA DI TRENTO. VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 181 della GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CASTELLANA SICULA

COMUNE DI CORREZZANA Provincia di Monza e Brianza

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO. Linee Guida. (testo modificato ed integrato a seguito della nota ministeriale n. DAG U del 29.7.

COMUNE DI BELPASSO PROVINCIA DI CATANIA

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

Città di Seregno. GIUNTA COMUNALE Verbale di deliberazione


COMUNE di VIGARANO MAINARDA Provincia di FERRARA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Circolare 29 luglio 2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144

Divorzio breve: la nuova disciplina

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ. DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 015 dell'11/04/2016

COPIA COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. Deliberazione della Giunta Comunale PROVINCIA DI MODENA. N. 6 del 16/01/2015. Seduta n. 2

LEGGE 10 novembre 2014, n Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del n. 261 del 10/11/2014 Suppl. Ordinario n. 84 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

Città di Somma Vesuviana

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

COMUNE DI PRALORMO Provincia di Torino VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2

DELIBERA DI GIUNTA COPIA

C i t t à d i M a r i g l i a n o (Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

NIENTE PROCURA SPECIALE NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI AL SINDACO

DALL AGENZIA DELLE ENTRATE: ESENZIONE FISCALE PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONCLUSI IN NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00

Principali novità NOVITÀ OSSERVAZIONI Divorzio breve La domanda di divorzio può essere proposta dopo 12 mesi dalla notifica della domanda di separazio

I procedimenti di separazione e divorzio, e i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 316 c.c.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

DELIBERA DI GIUNTA COPIA

Sommario SOMMARIO. SEZIONE I La formazione della coppia. Introduzione... 3

L'anno duemilasedici il giorno V ivm fr?o te del mese di frft^lf

LINEE GUIDA IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL ART. 6 DEL D.L. N. 132/2014, CONV. DALLA L. n. 162/2014

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. 80 / 2014

Prot. n /Area II Avellino 15/12/2014 AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 10 novembre 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4

DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE E RIDUZIONE DELL'ARRETRATO

ORDINI AVVOCATI PIEMONTE E VALLE D AOSTA COMMISSIONE DISTRETTUALE FAMIGLIA E MINORI

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO SOLIDARIETÀ FAMILIARE E ASSISTENZA SOCIALE

Comune di Sciolze PROVINCIA DI TO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95

La negoziazione assistita nelle procedure di separazione e divorzio: l'articolo 6

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL UFFICIALE DI STATO CIVILE

La crisi della famiglia. Le modalità della separazione La separazione giudiziale Antonella Fabi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

*** NORMATTIVA - Stampa ***

Introduzione... LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

l.n.151/75 riforma del diritto di famiglia

Editrice. D. L. n. 132/2014, separazione e divorzio consensuali: addio Tribunali? Si va direttamente all ufficiale dello stato civile.

Art. 1 Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N Capo I ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica -

COMUNE DI CONCESIO Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE del n. 3

COMUNE DI PESCARA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Numero 785 Del 09/12/2014

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

Separati, divorziati, conviventi e unioni civili

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Transcript:

Art. 12 Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. 1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 1 / 6

nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si 1. per la modifica delle condizioni di separazione o di 2. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali 2 / 6

che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di 1. personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.». 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 3 / 6

396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente lettera:«g-ter) gli accordi di scioglimento o di 1. degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»; b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera:«g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente lettera:«d-ter) gli accordi di separazione personale, di 4 / 6

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;». 6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della 1. dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo' essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 5 / 6

642». 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6 / 6