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DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO RICREATIVO UBICATO IN VIA DI ROSCINO 1/A IN BASCHI CAPOLUOGO. TRA Comune di Baschi con sede in Baschi, P.zza del Comune, 1 (CF:81001350552 e P.I. 00179780556), rappresentata dal Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. Geom. in forza al Decreto Sindacale n. del E Il. (che in prosieguo sarà indicato anche come concessionario) con sede in.., rappresentato dal Sig. nato a il e residente in Via n. (prov) ; PREMESSO CHE - Il Comune di Baschi con propria Deliberazione di G.C. n. ha manifestato l intenzione di affidare in concessione mediante gestione, gli impianti sportivi e ricreativi, situati in Via di Rosciano 1/A in Baschi Capoluogo. - con Determinazione del Responsabile OO.PP. n. del. si è provveduto all indizione di una gara informale per l affidamento del servizio di gestione degli impianti ricreativi e sportivi, situati in Via di Rosciano 1/A ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 e smi. e costituiti da: n. 1 campo da calcetto-tennis con fondo sintetico all aperto; n. 1 immobile ad uso spogliatoi e locale tecnico con relativi impianti ed arredi; n. 2 aree gioco bambini con relativa area a verde regolarmente allestita (n. 3 giochi per bambini di diverse età, n. 3 panchine e n. 3 cestini getta carata);

L impianto è dotato di illuminazione del campo di gioco e di una predisposizione per istallazione chiosco ad uso bar/servizi vari. Come meglio identificati nelle planimetrie, allegate al presente disciplinare; - che con Determinazione del Responsabile OO.PP. n. del si è disposta l aggiudicazione definitiva del servizio alla così determinato a seguito della migliore offerta economicamente più vantaggiosa presentata; TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 Con il presente atto, il Comune di Baschi affida in concessione la gestione tecnico- Amministrativa, la custodia, la sorveglianza delle strutture, degli spazi aperti e chiusi, delle attrezzature e delle attività in esse svolte, la manutenzione ordinaria dei fabbricati e degli impianti tecnologici, l assistenza agli utenti e la manutenzione delle aree inerenti il centro sportivo e ricreativo, ubicato in Via di Rosciano 1/A, descritto nelle premesse. ART. 2 Il concessionario si impegna a svolgere le attività di cui all art. 1, avvalendosi di istruttori e tecnici qualificati. Si impegna, altresì, a dotare gli impianti, di tutte le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento delle attività. Si impegna, se realizzerà il chiosco/bar a presentare all Amministrazione comunale la documentazione necessaria per il rilascio dell autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande prescritta dalle norme e di tutti i certificati per l agibilità dello stesso. Tutti gli oneri necessari all esercizio delle predette attività (comprensivi eventuali oneri integrativi necessari all attivazione dell attività) sono a carico del gestore, che deve provvedere altresì ad acquisire le prescritte licenze e autorizzazioni, senza nulla pretendere dal Comune.

ART. 3 Il concessionario stabilirà in proprio le tariffe gestionali degli impianti concessi ai sensi e nei termini di Legge. ART. 4 Al concessionario non è concessa la facoltà di sublocare o di sub concedere a qualsiasi titolo gli impianti in concessione. ART. 5 Gli impianti di cui al precedente art. 1, sono concessi in uso al concessionario, il quale, peraltro dovrà curare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria degli stessi e delle attrezzature in esso esistenti e la pulizia dell intera area da gestire comprese le aree intorno al campo polivalente. Il concessionario si impegna a sostenere tutte le spese, relative all'energia elettrica e acqua, espurgo periodico della fossa settica e quant'altro necessario al buon funzionamento dell impianto stesso. Rimangono a suo carico eventuali spese se necessario per l allaccio dell utenza telefonica. L esecuzione di qualsiasi opera edile o di manutenzione o di trasformazione degli impianti, da parte del concessionario, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Baschi. Alla cessazione della concessione le addizioni o le migliorie apportate agli impianti, saranno di diritto acquisite gratuitamente dal Comune di Baschi. La manutenzione straordinaria esclusivamente sulle opere presenti al momento della consegna del servizio, sarà valutata dal Comune di Baschi. Eventuali gravi inadempienze, anche nella manutenzione ordinaria, potranno essere causa di risoluzione della presente convenzione, con preavviso di giorni cinque, fatta salva ogni altra azione di risarcimento dell eventuale danno riscontrato. ART. 6 Tutti gli incassi per l uso degli impianti rimangono al concessionario, per la copertura delle spese di organizzazione e gestione. Farà carico al concessionario la tenuta della contabilità ai sensi di legge e lo stesso dovrà presentare i bilanci di gestione

annualmente entro il.. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Baschi un canone mensile pari ad Euro... ART. 7 Il concessionario si assume la diretta responsabilità civile nei confronti di coloro che frequentano gli impianti in concessione. Il concessionario è responsabile dei danni che possono subire terzi, in conseguenza della mancata esecuzione di opere di manutenzione ordinaria di cui all art. 7. Il concessionario, a copertura dei rischi, ha presentato copia della polizza assicurativa, contro i rischi da RC, da incendio e danni alle strutture, con massimale di copertura pari ad Euro 500.000,00, aperta presso la.. e con scadenza... Il concessionario esonera il Comune di Baschi da ogni responsabilità per danni a persone e cose, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente disciplinare, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa. Qualsiasi variazione che dovesse intervenire durante la durata della concessione, dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune di Baschi. Il soggetto aggiudicatario inoltre ha presentato cauzione definitiva di Euro mediante Polizza Fidejussoria n. rilasciata dalla agenzia cod. pari al 10% dell importo di cui alla presente concessione. ART. 8 Il concessionario si obbliga a mantenere gli impianti affidatigli, in uso in condizioni di decoro e di igiene, di estetica e funzionalità, osservando e facendo osservare, ogni disposizione relativa alla sicurezza, prevenzione per danni, infortuni etc. e quant altro, attiene all uso e godimento degli impianti. In tal senso, il legale rappresentante del concessionario è il responsabile della sicurezza ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. Al concessionario spetterà il ripristino degli impianti, qualora gli stessi dovessero subire danni, per qualsiasi motivo, ad eccezione di quelli derivanti dalla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di spettanza al Comune di Baschi e quelli derivanti da eventi atmosferici straordinari.

ART. 9 Nel caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti, l Amministrazione applicherà le seguenti penali: a) per inosservanza agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all art. 5 verrà applicata una penale di Euro 1.000,00 (Euro mille/00); b) per gravi carenze dell igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce accertati in sede di sopralluogo da parte dell Amministrazione comunale verrà applicata una penale di Euro 1.000,00 (Euro mille/00); c) per chiusura ingiustificata o/e non autorizzata dell impianto o di sue parti, verrà applicata una penale di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00); Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 7 (sette) giorni dalla intimidazione di pagamento. Una volta decorso tale termine, le somme dovute a titolo di penale, oltre alle eventuali spese per l esecuzione d ufficio, verranno escusse direttamente dal Comune sul fideiussore. Nel termine di 30 giorni successivi, la fidejussione deve essere reintegrata dal Concessionario pena decadenza della convenzione. L applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 giorni dalla notifica della contestazione inviata dall Amministrazione Comunale. In caso di assenza o mancato accoglimento delle controdeduzioni l Amministrazione procederà all applicazione delle sopra citate penali mediante escussione del deposito cauzionale definitivo che dovrà essere immediatamente reintegrato. ART. 10 La presente concessione ha la durata di anni 3 decorrenti dalla sottoscrizione. Il Comune di Baschi potrà risolvere il contratto, in caso di inadempimento, anche parziale, formalmente contestato, degli obblighi assunti dal concessionario, con la sottoscrizione del presente atto; inoltre, potrà revocare la concessione, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in relazione alla destinazione degli impianti. Il Comune di Baschi potrà usufruire degli impianti in numero 3 giornate/anno per organizzare eventi sportivi concordando preventivamente con il concessionario le relative date.

Il valore della presente concessione è fissato in Euro ART. 11 Foro competente, per qualsiasi controversia sul presente disciplinare, è quello di Orvieto. ART. 12 Le parti convengono che il presente atto scrittura privata sarà registrata presso l Agenzia delle Entrate di Orvieto e tutte le spese saranno a carico del concessionario. Infine: la presente convenzione, viene letta dalle parti che in tutto la approvano e la sottoscrivono. Baschi lì Il Responsabile del Servizio OO.PP. Il Legale Rappresentante