Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 14/09/2017-0020794 CONSIGLIO REGIONALE DEL, VENEFO Consiglio Regionale del Veneto N del 14/09/2017 Prot.: 0020794 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare e, p.c. Al Signor Presidente della Giunta regionale Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 283 Disegno di legge relativo a "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ORDINANZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA DEL 12 DICEMBRE 2014 PRONUNCIATA NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 4598/2014". Ai sensi dell articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall articolo 42 del Regolamento. Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell articolo 51 comma 3. La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento. Cordiali saluti. UFF I ATTIVITA IS IONALI // SERVIZIOATT i,550 MarW4ra Manoni MTMIsd pdppril 2 IL SEGRET (dott. Ro NERAI lente) SERVIZIO ATTIVITÀ Ufficio atfività E RAPPORTI isfituzionali ISTITUZIONALI San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701416 tel +39 041 2701271 fax uatt@consigliovenetoit www.consigliovenetoit
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 283 DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (DGR 28/DDL del 5 settembre 2017) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ORDINANZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA DEL 12 DICEMBRE 2014 PRONUNCIATA NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 4598/2014 Presentato alla Presidenza del Consiglio 1 8 settembre 2017.
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ORDINANZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA DEL 12 DICEMBRE 2014 PRONUNCIATA NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 4598/2014 Relazione: Il presente disegno di legge è stato predisposto in attuazione alla nuova procedura di approvazione dei debiti fuori bilancio, così come prevista dall articolo 73, comma I, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi. Il debito fuori bilancio consiste in un obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia statal assunzione dell impegno di spesa. L articolo 73, comma I prevede infatti che il Consiglio regionale riconosca con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: - sentenze esecutive; - copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati o, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; - ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); - procedure espropriative o di occupazione d urgenza per opere di pubblica utilità; - acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. li comma 4 del menzionato articolo 73 prevede, inoltre, che al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il Consiglio regionale provveda entro 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente, tale termine la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Più precisamente, il presente disegno di legge è finalizzato a riconoscere la legittimità del debito, per i soli interessi legali, derivante dall Ordinanza del Tribunale di Venezia del 12 dicembre 2014. Ciò premesso si espone quanto segue. In data 25 marzo 2014 è stato notificato alla Regione del Veneto il decreto ingiuntivo n. 1281/14 relativo a crediti, certi, liquidi ed esigibili, vantati dal Comune di Venezia nei confronti di Regione Veneto, a seguito di mancate erogazioni derivanti da opere pubbliche, per un totale di euro 21.416.048,50 (tra cui il progetto relativo alla cosiddetta "Vallenari bis" per un importo di euro 8.500.000,00). In data 12 dicembre 2014 veniva trasmessa da parte dell Avvocatura regionale copia dell Ordinanza del Tribunale di Venezia con la quale il Tribunale ingiungeva alla Regione del Veneto di pagare al Comune di Venezia in persona del Sindaco, l importo di euro 8.500.000,00 oltre gli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo. È ora necessario dare esecuzione alla sentenza procedendo al pagamento dei soli interessi legali a favore del Comune di Venezia per un totale complessivo pari ad euro 401.247,29, poiché si è già provveduto al pagamento dell importo di euro 8.500.000,00 con mandato n. 0022084 del 12 dicembre 2014. Tutto ciò premesso si ritiene, pertanto, necessario riconoscere con legge, la legittimità del debito fuori bilancio succitato. 1
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RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ORDINANZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA DEL 12 DICEMBRE 2014 PRONUNCIATA NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 4598/2014 Art. 1 - Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da ordinanza esecutiva del Tribunale di Venezia del 12 dicembre 2014 pronunciata nella causa civile R.G. n. 4598/2014. 1. Ai sensi dell articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità di debito fuori bilancio della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 401.247,29, derivante da ordinanza esecutiva del Tribunale di Venezia del 12 dicembre 2014 per il pagamento di somme non contestate ai sensi dell articolo 186 bis del codice di procedura civile pronunciata nella causa civile iscritta al n. 4598/2014 del ruolo generale. Art. 2 - Norma fmanziaria. 1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall applicazione della presente legge quantificati in euro 401.247,29 per l esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" - Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019. Art. 3 - Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 3
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INDICE Art. 1 - Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da ordinanza esecutiva del Tribunale di Venezia del 12 dicembre 2014 pronunciata nella causa civile R.G. n. 4598/2014. 3 Art. 2 - Norma finanziaria 3 Art. 3 - Entrata in vigore. 3 5
PDLR 283 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all articolo 1 Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (1). DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42. Art. 73 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni (2) 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell imposta regionale di cui all art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172. (2) Articolo aggiunto dall art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 1
CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 186-bis. - Ordinanza per pagamento di somme non contestate. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l istanza è proposta fuori dall udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione (1). L ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. L ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma (2). (1) Periodo aggiunto dal comma 1 dell art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1 marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». (2) Articolo aggiunto dall art. 20, L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1 gennaio 1993 per effetto dell art. 92 della citata legge, come modificato dall art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. Successivamente l art. 90, primo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito dall art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto: «Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l articolo 186- quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993». In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333. Il secondo comma dell art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge. 2