Area: Funzioni non fondamentali Settore: Protez.Civile/Caccia/Pesca/Agricol/Pol.Provinciale C.d.R.: Caccia e Pesca Servizio: Caccia - Pesca Unità Operativa: Caccia e Pesca Ufficio: Uff. Caccia DETERMINAZIONE Determina n. 1231 del 27/09/2017 Protocollo numero 82011 del 27/09/2017 Treviso, 27/09/2017 Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI PRELIEVO SELETTIVO E TRADIZIONALE DEI CAPRIOLI NELLE RISERVE ALPINE DI CAVASO DEL TOMBA, MIANE, FOLLINA REVINE LAGO E SARMEDE. Vista la Legge Regionale n. 50/1993 all'art. 16 stabilisce che la Giunta Regionale annualmente approva il calendario venatorio sentito l'ispra (ex INFS) e le Province. Considerato che lo stesso art. 16, comma 4, affida alle Province, il cui territorio è compreso nella Zona Faunistica delle Alpi, il compito di integrare il calendario venatorio regionale, nei limiti stabiliti dal calendario stesso e riportando altresì i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria, anche per la caccia di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve. Richiamata la DGR n. 440 del 6 aprile 2017 che autorizza le Province, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 comma 2 della legge 157/92, l'art. 16 comma 4 della L.R. 50/93 e l'art.11 quatordecies - comma 5 della Legge 2 dicembre 2005 n. 248, a regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11.02.1992, n. 157, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, sentito il parere dell'ispra. Vista la DGR n. 865 del 13/06/2017, con la quale la Regione del Veneto ha approvato il Calendario per l'esercizio venatorio stagione venatoria 2017/2018. Visto che l'attività di tutela e gestione della fauna è oggetto di un processo di riordino tra il livello regionale e quello provinciale, come previsto dalla L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016. Visto che, al fine della predisposizione del piano di prelievo in caccia tradizionale e in caccia di selezione, come ogni anno, la Provincia ha eseguito i censimenti dei caprioli, dei mufloni, dei cervi e dei camosci, in collaborazione con le Riserve Alpine. Considerato che non vi sono state le condizioni per la completa elaborazione dei dati a causa della carenza di personale successiva al riordino delle Province. Dal 1 giugno 2017, infatti, la Regione Veneto ha trasferito il Tecnico Faunista presso altro Dipartimento, rendendo di fatto vacante il posto e la professionalità presso questo Ente; Ritenuto comunque necessario approvare il piano in oggetto al fine di garantire il necessario controllo della selvaggina presente in natura e dare risposta alle legittime aspettative del mondo venatorio. Richiamata la determinazione dirigenziale n. 868/55120 del Determ. n. 1231 del 27/09/2017 pag. 1/3
26/06/2017, successivamente modificata ed integrata con determinazione dirigenziale n. 1064/70020 dell'11/8/2017, con la quale è stato approvato il piano di prelievo dei caprioli maschi in caccia di selezione per la stagione venatoria 2017/2018. Viste le note n. 55906 del 28/06/2017 e n. 80224 del 21/09/2017 con le quali è stato richiesto il parere all'ispra sui periodi di caccia di selezione e tradizionale e i relativi piani di prelievo. Considerato che ad elaborazione completata dei censimenti 2017 si provvederà eventualmente ad aggiornare il piano; Preso d'atto che, qualora necessario saranno recepite, con successivo provvedimento, le indicazioni e suggerimenti preposti dall'ispra. Considerato che, a fronte di quanto già indicato in passato dall'ispra, i periodi di prelievo per le Riserve Alpine, che praticano anche la caccia tradizionale al capriolo, sono quelli specificati nella legge 157/92. Ritenuto, pertanto, di disporre che non si applicano i periodi più ampi, previsti per gli Istituti che praticano esclusivamente la caccia di selezione. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visti il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni; Vista la Legge n. 56 del 07/04/2014, Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni; Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali ; Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001; Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000; Visto l'art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016; Visto l'art. 163 del D.lgs 267/2000; Vista la L. n. 157/1992; Viste le LL.RR. n. 50/1993, n. 1/2007 e n. 4/2017; Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina della caccia in Zona Alpi; Visto il Regolamento Provinciale per la caccia di selezione agli ungulati; Ritenuto che l istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. DETERMINA 1. di richiamare quanto riportato in premessa che fa parte integrante del presente provvedimento; 2. di approvare il piano di prelievo dei caprioli con metodi selettivi Determ. n. 1231 del 27/09/2017 pag. 2/3
e tradizionali nelle Riserve Alpine di Cavaso del Tomba, Miane, Follina, Revine Lago e Sarmede stagione venatoria 2017/2018, allegato A); 3. di stabilire che il periodo complessivo per il prelievo del capriolo per la stagione venatoria 2017/2018, prevedendo il prelievo in selezione e in tradizionale, corrisponde a quanto indicato nella legge 157/92, ossia 61 giorni; 4. di stabilire che l'avvio del prelievo è fissato per il 1/10/2017 con chiusura non oltre il 30 novembre 2017, ad eccezione delle Riserve Alpine che hanno approvato nei loro regolamenti interni chiusure anticipate. Non appena la Riserva chiuderà il prelievo in caccia tradizionale, potrà avviare, previa comunicazione all'ufficio Caccia da parte del Presidente della Riserva, la caccia di selezione sino al raggiungimento dei 61 giorni. Qualora la Riserva abbia fissato preventivamente delle giornate per le diverse tipologie di prelievo, il Presidente ne darà preventiva comunicazione all'ufficio. 5. di approvare le disposizioni per la caccia tradizionale al capriolo (all. C); 6. di approvare le disposizione per la caccia di selezione a capriolo (all. D); 7. di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e art. 12 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni; 8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio. IL DIRIGENTE BATTAGLIA AGOSTINO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) Determ. n. 1231 del 27/09/2017 pag. 3/3
ALL. A) PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLI 2017-18 SELEZIONE TRADIZIONALE N. Riserva Alpina M0 F0 F1 Fa TOT. SEL M1 Ma F1 Fa TOT. TRAD. Sel+Trad 17 Cavaso del Tomba 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 6 21 Miane 4 4 4 4 16 4 4 0 0 8 24 28 Follina 2 2 2 2 8 3 3 0 0 6 14 31 Revine Lago 0 3 3 2 8 5 5 0 0 10 18 37 Sarmede 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 5 TOTALE 8 11 11 10 40 13 14 0 0 27 67
Allegato "C" DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO DEI CAPRIOLI IN CACCIA TRADIZIONALE 2017/2018 SPECIE CAPRIOLO F1 e M1: femmine e maschi nati nella primavera 2016 o classe I (età di circa 17/18 mesi); Fa e Ma: femmine e maschi nati prima della primavera 2016 (2015, 2014,...)o classi II-III (età di oltre 27 mesi). 1) Il Presidente della Riserva Alpina individuerà gli strumenti adeguati per assicurare il massimo rispetto del piano di prelievo (per esempio assegnazione dei capi, individuazione e assegnazione di una specifica area di azione per ogni cacciatore), soprattutto per quanto riguarda il prelievo dell'ultimo capo disponibile. 2) E' tollerato l'abbattimento di animali in classe inferiore rispetto agli adulti assegnati, poiché questo non è a svantaggio della popolazione. 3) Eventuali sfondamenti involontari nella classe degli adulti saranno addebitati nel successivo periodo di prelievo, defalcandoli dal piano di abbattimento. 4) In caccia tradizionale, non è ammesso il prelievo di piccoli o classe 0 (nati nel 2017). 5) Nelle Riserve Alpine ad ogni cacciatore viene consentito il prelievo di un solo capo di capriolo maschio nell'intera stagione venatoria 2017/2018; chi abbatte in selezione un capriolo maschio non può abbatterlo in caccia con metodi non selettivi e viceversa. MODALITA' OPERATIVE Ogni cacciatore che intende praticare la caccia tradizionale deve: A) portare con se' in ogni uscita di caccia i seguenti documenti: polizza assicurativa, tesserino venatorio regionale, ricevute del versamento relativo al porto d'armi e al rilascio del tesserino venatorio regionale e scheda di uscita (Allegato B) che dovrà essere compilata solo in caso di abbattimento; B) dare immediata comunicazione dell'abbattimento e/o ferimento, al Presidente della R.A o suo delegato, entro le 20 del giorno stesso, e all'agente di zona. Il Presidente deve verificare personalmente o tramite responsabili dallo stesso individuati, per ogni singolo capo abbattuto, tutti gli elementi predeterminati, il rispetto del piano di prelievo e informare la vigilanza anche di eventuali irregolarità;
C) contattare i rilevatori biometrici, autorizzati per il puntuale rilievo, che dovranno compilare la scheda di uscita (allegato B), per la parte di loro competenza, unitamente al cacciatore. La stessa deve essere trasmessa dal Presidente, anche informaticamente, alla Provincia entro il giorno successivo. D) mettere i capi a disposizione degli agenti della Polizia Provinciale Ittico Venatoria fino alle ore 21 del giorno successivo a quello dell'abbattimento, per controlli e rilievi salvo diversa disposizione degli agenti; E) deve attenersi alle disposizioni del Calendario Venatorio Regionale e ai Regolamenti interni delle singole Riserve approvati dalla Provincia.
Allegato "D" DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO DEI CAPRIOLI IN SELEZIONE 2017/2018. SPECIE: CAPRIOLO F0 e M0: caprioli nati nella primavera 2017 F1 e M1 : caprioli nati nella primavera 2016 Fa e Ma: caprioli nati prima della primavera 2016 MODALITA' OPERATIVE Ogni cacciatore può esercitare la caccia di selezione per tre giorni settimanali a scelta, ad esclusione del martedì e del venerdì e deve: portare con se' in ogni uscita di caccia i seguenti documenti: polizza assicurativa, tesserino venatorio regionale, ricevute del versamento relativo al porto d'armi e al rilascio del tesserino venatorio regionale, scheda di uscita (allegato B), contrassegno datario inamovibile, da applicare al tendine di Achille del capo immediatamente all'atto dell'abbattimento; dare immediata comunicazione dell'abbattimento e/o ferimento, al Presidente della R.A o suo delegato e all'agente di zona. Il Presidente deve verificare personalmente o tramite responsabili dallo stesso individuati, per ogni singolo capo abbattuto, tutti gli elementi predeterminati, il rispetto del piano di prelievo e informare la vigilanza anche di eventuali irregolarità; contattare i rilevatori biometrici, autorizzati per il puntuale rilievo, che dovranno compilare la scheda di uscita (allegato B), per la parte di loro competenza, unitamente al cacciatore. La stessa deve essere trasmessa dal Presidente, anche informaticamente, alla Provincia entro il giorno successivo, sia in caso di sparo a vuoto sia in caso di abbattimento. Le Riserve Alpine nel cui territorio sono stati assegnati capi in selezione, devono attuare le procedure per l'apertura della caccia di selezione, di cui al Regolamento provinciale. In particolare: a) Il Comitato Direttivo può stabilire di assegnare capi in selezione, nella misura massima del 50% degli esemplari previsti dal piano di abbattimento, anche a cacciatori non selezionatori. Il 50% deve essere assegnato ai selezionatori esperti. b) I cacciatori non selezionatori dovranno aver effettuato le prove di tiro ed essere accompagnati da un selezionatore esperto.
c) La distanza massima di tiro per il capriolo è fissata in metri 250. I selezionatori e i cacciatori non selezionatori responsabili della violazione di questa disposizione, compresi gli accompagnatori, non potranno più esercitare il prelievo selettivo, nemmeno in veste di accompagnatore per la stagione venatoria in corso e per la successiva. d) Ogni Riserva può permettere contemporaneamente l'esercizio della caccia di selezione ad un numero di soci ed ospiti minore/uguale al numero dei capi prelevabili al momento dell'uscita. e) Per ogni uscita, dovrà essere predisposta dal Presidente una nota informativa, riportante i nominativi dei cacciatori, il capo da abbattere, la località e la data. Tale nota dovrà essere conservata presso la Riserva Alpina a disposizione della Polizia Provinciale. f) Nella bacheca ufficiale della Riserva deve essere esposta la scheda di abbattimento e, progressivamente, devono essere aggiornati i dati sui capi prelevati, il loro sesso, la data di abbattimento, il luogo di conservazione ed il nome del cacciatore. g) Nella caccia di selezione l'accompagnatore non può detenere ed usare il fucile. L'accompagnatore, inoltre, dovrà avere il tesserino di selezionatore regolarmente vidimato e dovrà annotare nel libretto delle uscite in selezione, l'uscita, gli eventuali spari e abbattimenti oltre al nome del cacciatore accompagnato. h) Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge 157/92, la caccia di selezione e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto. Il controllo sull'adempimento di tale obbligo di legge sarà effettuato dagli agenti della Polizia Provinciale. i) Nel caso di erroneo abbattimento di un soggetto di classe d'età inferiore rispetto a quella assegnata, il capo abbattuto andrà computato nel conteggio degli adulti dello stesso sesso, assegnati alla Riserva. j) Eventuali sfondamenti involontari nella classe degli adulti saranno computati nel successivo periodo di prelievo e defalcati dal piano. k) E' tollerato l'abbattimento di animali in classe inferiore rispetto agli adulti assegnati. Ciò non comporta infatti uno svantaggio per la popolazione. l) Nel territorio della Provincia di Treviso è possibile effettuare abbattimenti sanitari, oltre a quelli previsti nel piano di prelievo, individuati dal Presidente della Riserva/AFV.
Quest'ultimo, responsabile dell'abbattimento, appena effettuato lo stesso, dovrà portarne immediatamente a conoscenza la Provincia e la Polizia Provinciale e far trasportare il capo all'istituto Zooprofilattico di Treviso, per gli opportuni esami sanitari. Il Presidente, altresì, dovrà far pervenire senza indugio all'amministrazione provinciale i referti dell'istituto stesso. m) Il prelievo sanitario non è consentito su animali portatori di qualsiasi forma di trauma (arto spezzato, fratture, lesioni ecc.). n) Chi preleva un capriolo maschio in caccia tradizionale, sarà escluso dal prelievo di soggetti maschi in caccia di selezione e viceversa. o) La Riserva deve comunicare la chiusura del piano di prelievo. La comunicazione deve essere fatta anche informaticamente. p) L'esercizio della caccia di selezione nella Zona faunistica delle Alpi è consentita anche con terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve. q) Al termine della stagione di prelievo in selezione, i contrassegni datario inamovibili e i libretti delle uscite in selezione devono essere restituiti alla Provincia;