REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.18/2005 Reg.Dec. N. 3106 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso in appello n. ****, proposto da: MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA, in persona del ministro in carica, e UFFICIO SCOLASTICO DELLE MARCHE, in persona del direttore scolastico in carica, rappresentati e difesi dall Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro - *****, *****, *****, *****, ****, *****, rappresentati e difesi dall avv. Fausto Buccellato, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Angelico, n. 45; - ***** e *****, non costituite in giudizio; per l annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche 29 agosto 2003, n. 981; visto il ricorso in appello, con i relativi allegati; visto l atto di costituzione in giudizio di Rosanna Barbanera e degli altri signori indicati in epigrafe; visti tutti gli atti della causa; FF
2 relatore all udienza pubblica del 19 novembre 2004 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l avv. dello Stato A. Vessichelli per gli appellanti e l avv. Barbantini, in delega dell avv. F. Buccellato, per gli appellati costituiti; ritenuto e considerato quanto segue. FATTO E DIRITTO Il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dalla signora ***** e dagli altri signori indicati in epigrafe, tutti docenti in servizio presso l Istituto comprensivo *****. Gli stessi avevano impugnato la deliberazione del consiglio di istituto del detto Istituto ***, n. **** con cui è stata approvata la creazione di una classe prima elementare ad indirizzo scolastico montessoriano per l anno scolastico ****. Erano impugnati, altresì, ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Nella specie, il collegio dei docenti aveva espresso avviso contrario. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato e per avere impugnato un atto meramente prodromico, e non conclusivo, del procedimento; b) fondate le censure di incompetenza e di violazione dell art. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nonché degli artt. 3, comma 3, e 16, comma 3, del d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275, dato che compete al collegio dei docenti, e non al consiglio di istituto, la determinazione in merito all istituzione di una nuova classe a indirizzo didattico montessoriano;
3 c) che la convenzione, stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e il presidente dell ente morale Opera Montessori l 11 dicembre 2000, non possa modificare le competenze e che essa, comunque, confermi le competenze proprie del collegio dei docenti. La sentenza viene appellata dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, nonché dall Ufficio scolastico delle Marche per i seguenti motivi: 1) la detta convenzione avrebbe inciso, ai sensi dell art. 142 del d.lgs. n. 297/1994, sul sistema delle competenze. Infatti, ai sensi dell art. 1, commi 1 e 2, della convenzione, l istituzione delle classi montessoriane spetta al dirigente scolastico, e il funzionamento delle sezioni e delle classi avviene sulla base di un apposito progetto educativo da inserire nel piano dell offerta formativa (P.O.F.) delle scuole elaborato dal consiglio di classe e approvato dal consiglio di circolo; 2) soltanto al consiglio di istituto spetterebbe la determinazione sull istituzione di una nuova classe Montessori, poiché solo il detto consiglio sarebbe titolare della capacità di assumere la valutazione sulla corrispondenza dell opzione educativa a quanto disposto dall art. 1 del d.p.r. n. 275/1999. La signora **** e gli altri signori indicati in epigrafe si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso in appello. Il ricorso in appello è infondato. La sezione ritiene che competa al collegio dei docenti, e non al consiglio di istituto, l istituzione di una nuova classe ad indirizzo didattico montessoriano.
4 Ciò ai sensi dell art. 7, comma 2, lett. a), del D.lgs. n.297/1994 (secondo cui il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto ), e degli artt.3, comma 3, e 16, comma 3, del D.P.R. n. 275/1999 (secondo cui, rispettivamente, il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti, e i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento ). La convenzione di cui si è detto - la quale, all art. 1, comma 1, prevede che l istituzione di sezioni di scuola materna e di classi di scuola elementare statali secondo il metodo didattico differenziato Montessori è disposta dal dirigente scolastico - non può modificare il sistema delle competenze, definito dalla legge (art. 7 del d.lgs. n. 297/1994). Infatti, l art. 142, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, invocato dalla parte appellante - per il quale l'opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'opera - demanda alla convenzione le modalità di attuazione del metodo Montessori, ma non può innovare le competenze degli organi scolastici come definite dalla legge.
5 Tra l altro, la citata convenzione in data 11 dicembre 2000 richiede (all art. 1, comma 2) che il funzionamento di sezioni e classi venga autorizzato (da parte del dirigente scolastico) pur sempre <<sulla base di un apposito progetto operativo Montessori da inserire nel POF della scuola elaborato dal collegio dei docenti ed approvato dal consiglio di circolo>>. Nella specie, tuttavia, la deliberazione del consiglio di istituto, impugnata in primo grado, si era discostata, senza alcuna motivazione, dalle deliberazioni del collegio dei docenti, con le quali, approvando i progetti a modifica del precedente P.O.F., si era escluso un progetto didattico montessoriano. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensati. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti degli altri appellati che non si sono costituiti in giudizio. Per questi motivi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello. Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio. Nulla spese nei confronti degli altri appellati non costituiti. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall autorità amministrativa. Così deciso in Roma il 19 novembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l intervento dei signori: Claudio VARRONE Sabino LUCE Presidente
6 Carmine VOLPE Giuseppe MINICONE Lanfranco BALUCANI Est. Presidente Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA il... (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria