REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 185 del 25 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede. giurisdizionale (Sezione Quarta) ha. pronunciato la seguente D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Il commercio sulle aree pubbliche

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001

sul ricorso numero di registro generale 5199 del 2019, proposto dal:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 8 del 7 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

L appellante svolge ampie considerazioni riguardanti la dimostrazione della propria buona fede.

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. Dott. Giuseppe ROTONDO PRIMO REFERENDARIO REL. O R D I N A N Z A

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

FNOMCeO. Valore legale della certificazione medica. Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

Adempimento dell obbligo imposto alle imprese dall art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 4703 del 7 settembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda)

LA FERMA MILITARE VALE COME ESONERO ANNUALE ANCHE SE IL SERVIZIO E STATO PRESTATO IN DUE DIVERSI ANNI SCOLASTICI

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE


avverso e per l annullamento e/o riforma

contro nei confronti di per la riforma

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

N /2010 REG.DEC. N /2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE

contro nei confronti di per la riforma

Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa REPUBBLICA ITALIANA. Disp. n. 337/2006 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. 4475/06

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.18/2005 Reg.Dec. N. 3106 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso in appello n. ****, proposto da: MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA, in persona del ministro in carica, e UFFICIO SCOLASTICO DELLE MARCHE, in persona del direttore scolastico in carica, rappresentati e difesi dall Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro - *****, *****, *****, *****, ****, *****, rappresentati e difesi dall avv. Fausto Buccellato, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Angelico, n. 45; - ***** e *****, non costituite in giudizio; per l annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche 29 agosto 2003, n. 981; visto il ricorso in appello, con i relativi allegati; visto l atto di costituzione in giudizio di Rosanna Barbanera e degli altri signori indicati in epigrafe; visti tutti gli atti della causa; FF

2 relatore all udienza pubblica del 19 novembre 2004 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l avv. dello Stato A. Vessichelli per gli appellanti e l avv. Barbantini, in delega dell avv. F. Buccellato, per gli appellati costituiti; ritenuto e considerato quanto segue. FATTO E DIRITTO Il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dalla signora ***** e dagli altri signori indicati in epigrafe, tutti docenti in servizio presso l Istituto comprensivo *****. Gli stessi avevano impugnato la deliberazione del consiglio di istituto del detto Istituto ***, n. **** con cui è stata approvata la creazione di una classe prima elementare ad indirizzo scolastico montessoriano per l anno scolastico ****. Erano impugnati, altresì, ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Nella specie, il collegio dei docenti aveva espresso avviso contrario. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato e per avere impugnato un atto meramente prodromico, e non conclusivo, del procedimento; b) fondate le censure di incompetenza e di violazione dell art. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nonché degli artt. 3, comma 3, e 16, comma 3, del d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275, dato che compete al collegio dei docenti, e non al consiglio di istituto, la determinazione in merito all istituzione di una nuova classe a indirizzo didattico montessoriano;

3 c) che la convenzione, stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e il presidente dell ente morale Opera Montessori l 11 dicembre 2000, non possa modificare le competenze e che essa, comunque, confermi le competenze proprie del collegio dei docenti. La sentenza viene appellata dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, nonché dall Ufficio scolastico delle Marche per i seguenti motivi: 1) la detta convenzione avrebbe inciso, ai sensi dell art. 142 del d.lgs. n. 297/1994, sul sistema delle competenze. Infatti, ai sensi dell art. 1, commi 1 e 2, della convenzione, l istituzione delle classi montessoriane spetta al dirigente scolastico, e il funzionamento delle sezioni e delle classi avviene sulla base di un apposito progetto educativo da inserire nel piano dell offerta formativa (P.O.F.) delle scuole elaborato dal consiglio di classe e approvato dal consiglio di circolo; 2) soltanto al consiglio di istituto spetterebbe la determinazione sull istituzione di una nuova classe Montessori, poiché solo il detto consiglio sarebbe titolare della capacità di assumere la valutazione sulla corrispondenza dell opzione educativa a quanto disposto dall art. 1 del d.p.r. n. 275/1999. La signora **** e gli altri signori indicati in epigrafe si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso in appello. Il ricorso in appello è infondato. La sezione ritiene che competa al collegio dei docenti, e non al consiglio di istituto, l istituzione di una nuova classe ad indirizzo didattico montessoriano.

4 Ciò ai sensi dell art. 7, comma 2, lett. a), del D.lgs. n.297/1994 (secondo cui il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto ), e degli artt.3, comma 3, e 16, comma 3, del D.P.R. n. 275/1999 (secondo cui, rispettivamente, il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti, e i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento ). La convenzione di cui si è detto - la quale, all art. 1, comma 1, prevede che l istituzione di sezioni di scuola materna e di classi di scuola elementare statali secondo il metodo didattico differenziato Montessori è disposta dal dirigente scolastico - non può modificare il sistema delle competenze, definito dalla legge (art. 7 del d.lgs. n. 297/1994). Infatti, l art. 142, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, invocato dalla parte appellante - per il quale l'opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'opera - demanda alla convenzione le modalità di attuazione del metodo Montessori, ma non può innovare le competenze degli organi scolastici come definite dalla legge.

5 Tra l altro, la citata convenzione in data 11 dicembre 2000 richiede (all art. 1, comma 2) che il funzionamento di sezioni e classi venga autorizzato (da parte del dirigente scolastico) pur sempre <<sulla base di un apposito progetto operativo Montessori da inserire nel POF della scuola elaborato dal collegio dei docenti ed approvato dal consiglio di circolo>>. Nella specie, tuttavia, la deliberazione del consiglio di istituto, impugnata in primo grado, si era discostata, senza alcuna motivazione, dalle deliberazioni del collegio dei docenti, con le quali, approvando i progetti a modifica del precedente P.O.F., si era escluso un progetto didattico montessoriano. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensati. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti degli altri appellati che non si sono costituiti in giudizio. Per questi motivi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello. Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio. Nulla spese nei confronti degli altri appellati non costituiti. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall autorità amministrativa. Così deciso in Roma il 19 novembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l intervento dei signori: Claudio VARRONE Sabino LUCE Presidente

6 Carmine VOLPE Giuseppe MINICONE Lanfranco BALUCANI Est. Presidente Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA il... (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria