Istruzioni per I Rappresentanti di Lista Movimento 5 Stelle Sicilia Elezioni Regionali Sicilia- 28 Ottobre 2012 2012-10-14
Sommario 1. Introduzione 2. Componenti del seggio 3. I rappresentanti delle liste 4. Operazioni elettorali 5. Modalità di voto 6. Casi particolari
Introduzione Composizione dell'ufficio e validità delle operazioni. In ogni sezione elettorale è costituito, un ufficio elettorale composto da un presidente, dagli scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario. Per la validità delle operazioni elettorali devono trovarsi sempre presenti almeno tre componenti dell'ufficio fra i quali il presidente o il vice presidente. Durante l'esercizio delle loro funzioni tutti i componenti dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.
Presidente Compiti e poteri del presidente dell'ufficio elettorale di sezione Il presidente dell'ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dal vicepresidente. Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti. La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Avverso le operazioni elettorali, infatti, è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti. Per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali al presidente sono attribuiti poteri di polizia: a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
Vicepresidente Funzioni del vicepresidente Il vicepresidente è tenuto a coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Inoltre, il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. L'uno o l'altro debbono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Scrutatori Nomina degli scrutatori - Eventuale sostituzione Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale, nel periodo compreso tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio o ne sia mancata la designazione, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, e che non siano candidati, parenti entro il secondo grado degli stessi o rappresentanti di liste di candidati.
Scrutatori Compiti e poteri degli scrutatori Gli scrutatori provvedono all'autenticazione delle schede di votazione, alla registrazione ed alla identificazione degli elettori che si presentano a votare, alla registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio e alla spedizione o al recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.
Segretario Nomina del segretario del seggio Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente fra gli elettori residenti nel comune che sappiano leggere e scrivere e che preferibilmente siano funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari, notai, impiegati dello Stato, della Regione o degli Enti Locali, ufficiali giudiziari.
Segretario Compiti del segretario del seggio Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio e, nelle sezioni nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, partecipa, con il presidente ed uno scrutatore designato dalla sorte, alla raccolta del voto degli elettori degenti. In particolare provvede alla compilazione dei verbali che devono essere redatti in triplice esemplare, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali, nonché alla confezione dei relativi plichi.
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE Designazioni e requisiti dei rappresentanti nelle elezioni comunali. I delegati delle liste provinciali hanno la facoltà di designare due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e presso l'ufficio centrale. I presidenti dei seggi e dell'ufficio centrale, all'atto della designazione dei rappresentanti, avvenuta presso gli uffici, dovranno esaminare la regolarità della designazione tenendo presente che: 1) la designazione dei rappresentanti non è ammissibile se chi la fa non sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura alla carica di sindaco; 2) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere debitamente autenticata.
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE I rappresentanti di lista: Facoltà dei rappresentanti a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali; b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni, apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione. Poiché i rappresentanti non fanno parte degli uffici elettorali, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo la costituzione dell'ufficio o durante le operazioni; in tal caso dovrà farsene menzione nei verbali. I rappresentanti di lista per l'esercizio delle loro funzioni sono autorizzati a portare, nell'interno della sede della sezione, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista o del candidato dagli stessi rappresentati.
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE Facoltà dei rappresentanti I presidenti dei seggi, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, dovranno fare in modo che i rappresentanti possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà. Sanzioni penali per i rappresentanti I rappresentanti che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa prevista dall'art. 96, ultimo comma.tu. n. 570/1960.
Operazioni elettorali Consegna degli oggetti relativi alle operazioni elettorali Nelle ore antimeridiane del sabato, il presidente ha l obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell ufficio della sezione, dal sindaco o da un suo delegato, gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione e lo scrutinio Della consegna dovrà redigersi apposito verbale, un esemplare del quale dovrà essere trattenuto dal presidente stesso e l'altro sarà consegnato al sindaco o al suo delegato.
Operazioni elettorali Insediamento dei componenti dell'ufficio Alle ore sedici del sabato precedente il giorno della consultazione tutti i componenti dell ufficio (presidente, segretario e scrutatori) devono essere presenti nella sala destinata alla votazione. Il presidente si insedia, chiama a far parte dell ufficio gli scrutatori, il segretario da lui scelto ed individua lo scrutatore al quale affidare le funzioni di vice presidente. Nel caso in cui gli scrutatori non siano presenti o la designazione non sia avvenuta, il presidente, li sostituisce a norma di legge.
Operazioni elettorali Ammissione dei rappresentanti Il presidente chiama, infine ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste in base alle dichiarazioni consegnategli dal sindaco ovvero per le elezioni comunali, in base alle designazioni che gli pervengono direttamente prima dell'inizio delle operazioni di votazione. Il presidente, quindi, si accerta della loro identità e della regolarità della designazione, tenendo conto delle condizioni essenziali previste dalle disposizioni di cui al paragrafo 19. Tali condizioni devono essere constatate dal presidente che, ove non ricorrano in tutto o in parte o non siano comprovate, non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali. Si tenga presente che, non facendo parte dell'ufficio elettorale, i rappresentanti possono presentarsi anche durante le operazioni degli uffici stessi; in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale al paragrafo previsto per l'intervento dei rappresentanti stessi.
Apertura delle votazioni Il presidente precisa che l elettore dispone di due voti, uno per la scelta della lista regionale il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l altro per la scelta della lista provinciale contenente i nominativi dei candidati alla carica di Deputato regionale, ed in particolare precisa che l elettore: esprime il voto per la lista regionale tracciando un segno sul cognome e nome del capolista della lista regionale prescelta e/o sul contrassegno posto accanto; esprime il voto per la lista provinciale, anche non collegata con la lista regionale votata, tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista provinciale prescelta o sul rettangolo che lo contiene. Qualora l elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale collegata con la lista provinciale votata. Il presidente, inoltre, precisa che, nell ambito della lista provinciale prescelta, l elettore può esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista medesima, scrivendo nell apposita riga riportata a fianco del contrassegno il cognome, ovvero il cognome e nome, del candidato preferito.
Scrutinio Scrutinio Il lunedì alle ore 8 del mattino si dà inizio alle operazioni di scrutinio. Il presidente procede all'estrazione a sorte tra gli scrutatori escluso il vicepresidente di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna ed assegna ad altro scrutatore il compito di deporre la scheda il cui voto è stato spogliato insieme con quelle già esaminate. Degli altri scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di vicepresidente, e del segretario, il presidente forma, poi, due gruppi distinti che seguiranno parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo reciproco controllo dei risultati.
MODALITA DI ESPRESSIONE DEL VOTO
MODALITA DI ESPRESSIONE DEL VOTO
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