La figura del Rappresentante di Lista
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- Paola Leone
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3 La figura del Rappresentante di Lista è prevista, nell ambito della legge, per assicurare un controllo diretto sul regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Chi accetta l incarico di Rappresentante di Lista deve essere perfettamente conscio dell IMPORTANZA del ruolo affidatogli e della RESPONSABILITA che esso comporta nei confronti del Popolo della Libertà e di tutti i cittadini che in esso si riconoscono. EGLI E L UNICO E VERO GARANTE DEL VOTO OSSIA QUELLA SOVRA- NITA POPOLARE SULLA QUALE SI FONDA L INTERO SISTEMA DEMO- CRATICO IL RAPPRESENTANTE DI LISTA 5
4 I COMPITI DI CARATTERE GENERALE Il Rappresentante di Lista si presenta presso la sezione elettorale, alla quale è stato destinato, nel momento della costituzione dell Ufficio di Sezione il pomeriggio antecedente la votazione (sabato ore 16) oppure entro l apertura delle operazioni di voto del primo giorno di votazione (ore 8 di domenica). Consegna al Presidente la lettera di nomina e prende posto nella parte riservata all Ufficio di Sezione per seguire le operazioni elettorali. Chi arriva tardi non sarà ammesso alla sezione elettorale con grave perdita per il Popolo della Libertà. IL RAPPRESENTANTE DI LISTA HA LA FACOLTÀ E LA DEVE E- SERCITARE DI: APPORRE LA PROPRIA FIRMA sulle strisce di chiusura delle urne sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre e agli accessi dell aula. I COMPITI DI CARATTERE GENERALE 6 7
5 IL RAPPRESENTANTE DI LISTA HA LA FACOLTÀ E LA DEVE ESERCI- TARE DI: Indossare, all interno della sede del seggio, distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da lui rappresentata Votare, esibendo il certificato e/o tessera elettorale, presso la Sezione cui è stato distaccato Presentare dichiarazioni e contestazioni da inserire nel verbale PRENDERE NOTA DEL NUMERO DELLE SCHEDE PERVENUTE DALLA PREFETTURA. Evidenziare con nota scritta l eventuale non corrispondenza fra il totale scritto sul pacco e quello effettivo delle schede. Annotare il numero delle schede autentiche e verificare che le operazioni avvengano nel rispetto della Legge. MA SONO SOLO 1500 NE MANCANO 15 I COMPITI RIFERITI AI PUNTI SENSIBILI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 8 9
6 DIRITTI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA Ilavoratori dipendenti che svolgono la funzione di Rappresentante di Lista hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni e hanno diritto a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Gli interessati dovranno produrre una dichiarazione firmata del Presidente di sezione che attesti la loro presenza. Durante l esercizio delle loro funzioni i Rappresentanti di Lista sono considerati per ogni effetto di Legge, Pubblici Ufficiali. Il Rappresentante di Lista deve: Esigere che il Presidente verifichi,ogni volta, che la scheda consegnata sia autentica, con la firma di uno scrutatore ed il timbro. Prestare la massima attenzione qualora la scheda riconsegnata dopo il voto risulti priva dell autenticazione, segnalarlo per iscritto e prendere nota del nominativo. Alla chiusura della votazione accertarsi che le urne contenenti le schede votate vengano sigillate come pure la busta contenente tutte le carte, atti, documenti, matite e timbro. DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO 10 11
7 E IMPORTANTISSIMO CONTROLLARE LA REGOLARITA DEL VOTO. In particolare, occorre verificare che il Presidente di sezione provveda a sostituire le schede danneggiate o sulle quali l elettore abbia commesso un errore nel votare. Il Rappresentante di Lista dovrà assicurare la sua costante presenza presso la sezione nel corso delle operazioni di voto per seguire il loro svolgimento, soprattutto nei momenti di minore affluenza. Mezz ora prima della chiusura dell operazioni di voto il Rappresentante di Lista dovrà necessariamente essere presente presso la sezione per seguire le operazioni di chiusura delle urne e le operazioni di spoglio delle schede. Le schede vengono estratte dall urna una alla volta dallo scrutatore designato, vengono lette ed assegnate e successivamente poste nel contenitore delle schede scrutinate. E IMPORTANTISSIMO CONTROLLARE LA REGOLARITA DELLO SCRUTINIO. Per questo motivo il Rappresentante di Lista dovrà assicurare la sua costante presenza presso la sezione nel corso delle operazioni di voto e di scrutinio. OPERAZIONI DI SCRUTINIO 1 1
8 14 Il Rappresentante di Lista è tenuto a: Controllare durante lo spoglio il rispetto della normativa e prendere nota delle schede bianche e di quelle nulle o annullate, evidenziando la motivazione INTERVENENDO CON RECLAMI SCRITTI nel momento in cui si riscontrano irregolarità. Prestare la MASSIMA CURA nel seguire ogni movimento delle schede che potrebbero essere DOLOSAMENTE lacerate, segnate o macchiate. Il Rappresentante di Lista è tenuto a: Verificare che il verbale venga compilato, in ogni sua parte, SENZA correzioni effettuate con il bianchetto o in maniera non regolamentare (di regola va riquadrato il campo da correggere e a fianco va scritto il dato corretto e la firma di chi ha effettuato la correzione); Apporre la propria firma sui bordi delle pagine delle due copie del verbale ed accertarsi che le schede valide alla fine dello spoglio vengano numerate sul retro; FONDAMENTALE Prendere nota dei voti conseguiti dalle singole liste e verificarne la corrispondenza sul verbale DURANTE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 15
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10 18 NULLITA DEL VOTO E DELLA SCHEDA Si ha nullità di voto quando la scheda pur essendo stata votata presenta irregolarità tali da rendere nulla l espressione di voto. IL VOTO È NULLO QUANDO: La scheda presenti segni e scritture tali da far ritenere, IN MODO INDISCUTIBILE, che l elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. La scheda non sia del modello prescritto dalla legge o non porti la firma e il bollo richiesto. Il voto è stato espresso con mezzo diverso dalla matita copiatrice fornita dall ufficio elettorale. Quando NON E DESUMIBI- LE la volontà dell elettore Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda per quanto concerne il voto in esse contenuto. Nell esame di tali schede deve essere tenuto sempre presente il principio sancito dalla legge: LA VALIDITA DEL VOTO DEVE ESSERE SEMPRE CONCESSA QUANDO PUO DESUMERSI LA VOLONTA DELL ELETTORE. Sull assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori. Il Presidente dovrà riportare a verbale le proprie decisioni. VOTI CONTESTATI 19
11 I voti contestati e assegnati provvisoriamente valgono come quelli assegnati. Le decisioni del Presidente hanno carattere provvisorio in quanto le decisioni definitive vengono assunte dall Ufficio Centrale Circoscrizionale. E pertanto compito FONDAMEN- TALE del Rappresentante di Lista provvedere a far verbalizzare AL MOMENTO ogni contestazione da lui formulata in modo da permettere il riesame di tali schede. E OBBLIGO del Presidente inserire a verbale le dichiarazioni richieste dal Rappresentante di Lista (art. 54 DPR 570/60). IL VOTO CONTENUTO NELLA SCHEDA DEVE ESSERE RITENU- TO VALIDO OGNI QUALVOLTA SE NE POSSA DESUMERE LA VO- LONTA DELL ELETTORE. Se esiste il minimo dubbio sulla validità del voto di una scheda a favore del Popolo della Libertà, il Rappresentante di Lista NON dovrà accettare la dichiarazione di nullità ma RICHIEDERE l inserimento fra le SCHEDE CONTESTATE. ATTENZIONE! E essenziale CONTROLLARE la compilazione del verbale perché nel successivo esame FANNO TESTO SOLO I DATI CONTENUTI NEL VERBALE. VALIDITA DEL VOTO 0 1
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14 VOTO VALIDO VOTO VALIDO (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) Il voto va al gruppo n. 1 ed ai candidati - a consigliere ed a presidente della provincia - ad esso collegati (art. 74, comma 5, 1 e perido, del decreto legislativo n. 67/00). VOTO VALIDO (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) Il voto va al gruppo n. 1 ed ai candidati - a presidente della provincia e a consigliere - ad esso collegati (art. 74, comma 5, 1 e perido, del decreto legislativo n. 67/00). VOTO VALIDO (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) 1 ELEZIONI PROVINCIALI Il voto si attribuisce al candidato a consigliere votato, al gruppo n. 1 e al candidato a presidente della provincia ad esso collegato (art. 5, comma, del D.P.R. 8 aprile 199, n. 1). Il voto va unicamente al candidato presidente della provincia. 6 7
15 VOTO VALIDO Presidente VOTO VALIDO Presidente (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) Il voto è valido per il candidato presidente collegato ai medesimi gruppi. Voti nulli ai candidati consiglieri perchè la volontà dell elettore sia espressa in modo non univoco (art. 69, 1 comma, T.U. n. 570/60 e art. 74, comma 5, 1 periodo del Decreto Legislativo n. 67/00). VOTO NULLO (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA) Il voto è valido per il candidato presidente collegato ai medesimi gruppi. Voti nulli ai candidati consiglieri perchè la volontà dell elettore sia espressa in modo non univoco (art. 69, 1 comma, T.U. n. 570/60 e art. 74, comma 5, 1 periodo del Decreto Legislativo n. 67/00). ELEZIONI PROVINCIALI 8 Il voto è nullo per l impossibilità, nelle elezioni provinciali, di esprimere la preferenza ad un candidato a presidente della provincia non collegato al gruppo votato (art. 74, comma 5, primo periodo, decreto legislatico 67/60). Non è possibile nelle elezioni provinciali esprimere voto disgiunto. 9
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17 Per le elezioni Comunali, nelle sezioni dei Comuni con popolazione superiore ai abitanti: a) ciascun elettore può con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno di una di tali liste poste alla destra del nominativo prescelto. In tal caso l elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di Sindaco sia per la lista preferita; b) ogni elettore può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di Sindaco ed un altro segno su una lista non collegata al candidato Sindaco prescelto; c) ciascun elettore può, con la matita copiativa, tracciare un segno di voto sia sul contrassegno prescelto sia sul nominativo del candidato alla carica di Sindaco, collegato alla lista votata. In questo caso il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di Sindaco, sia in favore della lista ad esso collegata; d) ogni elettore può, con la matita copiativa, tracciare un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di Sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso si intende validamente votato solo il candidato Sindaco prescelto ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate; e) ogni elettore può manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull apposita riga tracciata sulla destra di ogni contrassegno, il nominativo del candidato preferito appartenente alla lista prescelta, senza apporre alcun segno di voto sul rela- ELEZIONI COMUNALI
18 VOTO VALIDO tivo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato nonché il candidato alla carica di Sindaco, collegato con la prima, salvo che l elettore non si sia avvalso della facoltà indicata al precedente punto b, e cioè avere espresso un voto per un diverso candidato alla carica di Sindaco; f) ciascun elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per un candidato compreso nella lista votata. Il voto si esprime scrivendo sulla riga a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome del candidato compreso nella stessa lista. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi anche il nome. Se il candidato ha due cognomi, l elettore può scriverne solo uno. Entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (art. 7, comma, periodo e art. 7 comma, del Decreto Legislativo n. 67/00). VOTO VALIDO Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va a Tizio, alla lista n. 1 e al candidato a sindaco ad essa collegato (art. 57, penultimo comma, del T.U., n. 570/60). ELEZIONI COMUNALI 4 5
19 VOTO VALIDO VOTO VALIDO per la LISTA Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a Tizio (art. 6, comma 1, del D.P.R. 8 aprile 199, n. 1). VOTO VALIDO Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Valido il voto a Tizio, alla lista n. 1 e al candidato a sindaco collegato con le liste n. e (art. 6, comma, legge n. 81/9 e art. 57, secondo comma, del T.U. n. 570/60). VOTO VALIDO per la LISTA ELEZIONI COMUNALI Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e, ovviamente, a Tizio (art. 5, comma 1, del D.P.R. 8 aprile 199, n. 1). Valido il voto alla lista n. 1 ed al candidato a sindaco collegato con le liste e (art. 6, comma, terzo e quarto periodo della legge n. 81/9). 6 7
20 VOTO VALIDO PER IL CANDIDATO A SINDACO E LA LISTA VOTO VALIDO PER IL CANDIDATO A SINDACO 1 Valido il voto di lista, il voto al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1, nullo il voto di preferenza perchè la legge non consente di esprimerlo numericamente (art. 7, comma, periodo e art. 7 comma, del Decreto Legislativo n. 67/00). VOTO VALIDO PER IL CANDIDATO A SINDACO E LA LISTA Il voto va solo al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 (art. 6, comma, del D.P.R. n. 1/9). VOTO VALIDO PER IL CANDIDATO A SINDACO ELEZIONI COMUNALI Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato (art. 6, comma, terzo periodo, legge 81/9). E valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1 (art. 6, comma, del D.P.R. 1/9 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/60). 8 9
21 VOTO VALIDO PER LA LISTA E IL CONSIGLIERE VOTO NULLO 1 Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1, il voto va alla lista n. 1, a Tizio e a al candidato a sindaco collegato con le liste e (art. 6, comma, terzo e quarto periodo, e 7, comma della legge n. 81/9). VOTO VALIDO 1 CAIO Il voto è nullo (art. 7, comma, secondo periodo, della legge n. 81/9 e art. 69 del T.U. n. 570/60). La legge non consente di esprimere la preferenza apponendo numeri. VOTO NULLO ELEZIONI COMUNALI Caio è candidato a consigliere della lista n., il voto è valido a Caio, alla lista n. e al candidato sindaco collegato alla lista n. (art. 57, 8 comma, del T.U. n. 570/60). Tizio è candidato consigliere alla lista n. 1. Il voto è nullo perchè la volontà dell elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/60)
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23 VOTO VALIDO Per elezioni comunali, nelle sezioni dei Comuni con popolazione inferiore ai abitanti. a) ogni elettore può manifestare un voto di lista tracciando un segno di voto sul contrassegno prescelto. Il candidato sindaco è infatti indissolubilmente legato alla lista; b) l elettore può altresì, se vuole, manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale segnando sull apposita riga tracciata sulla destra di ogni contrassegno, il nominativo del candidato preferito appartenente alla lista prescelta, senza apportare alcun segno di voto sul relativo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. 1 Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 e al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio (art. 5, comma 4, della legge n. 81/9). VOTO VALIDO 1 ELEZIONI COMUNALI 44 Tizio è candidato a consigliere delle lista n. 1. Valido il voto alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio (art. 5, comma 4, primo periodo della legge n. 81/9 e art. 57, secondo comma, del T.U. n. 570/60). 45
24 VOTO VALIDO VOTO VALIDO 1 1 Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 e al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 1/9 e art. 57, penultimo comma, del T.U. n. 570/60). VOTO VALIDO 1 CAIO Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Valido il voto alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio (art. 5, comma 1, del D.P.R. 8 aprile 199, n. 1 e art. 57, 4 comma, del T.U. n. 570/1960). VOTO VALIDO 1 ELEZIONI COMUNALI Tizio e Caio sono candidati della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio. E nulla la preferenza per Caio (art. 57, ultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Tizio è candidato a consigliere della lista n.. Valido il voto alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato è nulla la preferenza per Tizio (art. 6, comma, del D.P.R. 8 aprile 199, n. 1)
25 VOTO VALIDO VOTO NULLO 1 1 Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va a Tizio, alla lista n. 1 e al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 (art. 57, comma 8, del T.U. n. 570/60). VOTO NULLO 1 Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1., Il voto è nullo per l impossibilità nei comuni con la popolazione sino a abitanti, di esprimere la preferenza per un candidato a sindaco non collegato con la lista votata (art. 5, comma 4, primo periodo della legge n. 81/9). VOTO NULLO 1 ELEZIONI COMUNALI Tizio è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto è nullo perchè la volontà dell elettore si è manifestata in modo non univoco avendo votato due candidati a sindaco (art. 64, comma 1, del T.U. n. 570/60). Il voto è nulla, perchè l invalidità dell espressione della preferenza non consente di attribuire tale voto ad alcuna lista o candidato a sindaco (art. 5, comma 4, secondo periodo della L. 81/9 e art. 64 del T.U. n. 570/60)
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