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Comune di Mariana Mantovana (MN) Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE ai sensi dell articolo 18 ter della legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24/11/2016) PREMESSA Regione Lombardia ha predisposto, con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 2 agosto 2016, le linee guida per la stesura dei regolamenti comunali che, approvati previo parere obbligatorio delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e somministrazione, contengono la disciplina delle sagre ai sensi dell art. 18 ter, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6. Scopo della norma è assicurare omogeneità sul territorio lombardo, con la definizione di criteri che da un lato favoriscano iniziative e manifestazioni temporanee con somministrazione di cibi e bevande che abbiano evidenti finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, della società e dell artigianato locale, dall altro lato siano in grado di evitare che dette manifestazioni assumano la forma di vere e proprie attività commerciali a scopo di lucro, senza adempiere agli obblighi normativi che regolano il commercio in sede fissa ed ambulante e l attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta dagli esercizi autorizzati. Pertanto il presente regolamento comunale stabilisce i criteri e le regole per lo svolgimento delle sagre come definite all art. 16, comma 2, lettera g) della L.R. 6/2010, e anche delle fiere come definite dall art. 16, comma 2, lettera f) della L.R. 6/2010 limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre. Il presente Regolamento determina inoltre le competenze degli organi comunali per l espletamento delle relative funzioni di polizia amministrativa locale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 articolo 18 ter e delle Linee Guida emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 02 agosto 2016. Le relative procedure sono improntate ai criteri di liberalizzazione, semplificazione e trasparenza, introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010 e dalla legge n. 241/90. 1

I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Norme di riferimento - Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) - Direttiva Bolkestein - ; - Legge n. 241/1990 art. 19, modificato dall art. 49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e ss. mm. Ii; - T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 e ss. mm. ii.; - Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere); - D.C.R. 3 marzo 2015 n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere); - Legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6); - L allegato A della D.G.R. n X/5519 del 2 agosto 2016 Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell art. 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010 ; - Altre disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia; - Altre disposizioni contenute nel presente regolamento comunale. Art. 2 - Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, i criteri per lo svolgimento nel territorio comunale di sagre intese quali manifestazioni temporanee che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni. Art. 3 - Definizioni Agli effetti del presente Regolamento si intendono per: I. Sagra: le manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla: a. promozione artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale del territorio b. promozione delle proprie risorse e/o eccellenze economico/produttive c. incentivazione della socialità e della aggregazione comunitaria, intese come espressione della cultura, della tradizione e della storia della comunità locale in cui sia presente l attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, anche a titolo gratuito, effettuate su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico. 2

Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore. Non è consentito lo svolgimento di manifestazione temporanea, sagra o festa popolare nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l attività di somministrazione di alimenti e bevande. II. Calendario regionale delle fiere e delle sagre: l elenco approvato dal Comune e pubblicato sull apposito sito web regionale, avente il fine di pubblicizzare le sagre e le manifestazioni fieristiche organizzate sul territorio regionale lombardo. III. Legge regionale: la legge di Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010. IV. Patrocinio: sostegno da parte dell Amministrazione Comunale alla sagra. Comporta la possibilità di pubblicizzare l iniziativa con indicazione del Ente e dello Stemma Comunale su tutte le specifiche pubblicazioni e mezzi pubblicitari. V. S.U.A.P.: lo Sportello Unico Attività Produttive. VI. Responsabile: il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive. Art. 4 Competenze La regolamentazione, la programmazione ed il controllo delle sagre, il rilascio delle autorizzazioni amministrative e delle correlate concessioni di suolo pubblico, il ricevimento e l evasione di segnalazioni, esposti o di ricorsi in materia, vengono esercitate dal S.U.A.P. nella persona del Responsabile. Art. 5 Soggetti Organizzatori Le manifestazioni di cui al precedente art. 3 c. I possono essere organizzate da: - Amministrazione Comunale e altri enti pubblici territoriali; - enti e associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, promozionali del tempo libero e del volontariato, - partiti politici e organizzazioni sindacali, - enti ed organismi religiosi, - organismi ed istituzioni scolastiche locali. Lo svolgimento delle sagre su area pubblica potrà essere sottoposto a deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, secondo importi che verranno stabiliti con la Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell Elenco di cui all art. 6. e alla presentazione di idonea polizza assicurativa stipulata dall ente promotore della sagra. 3

Art. 6 - Programmazione annuale e inserimento nel calendario 1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 5) devono comunicare entro il 31 ottobre di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell anno successivo. 2. Raccolte le richieste il Responsabile predispone apposito Elenco delle istanze pervenute per lo svolgimento delle sagre e delle fiere nell anno successivo, anche organizzando incontri informativi/divulgativi con i soggetti di cui al precedente articolo. 3. L Elenco delle Sagre e Fiere viene approvato con deliberazione di Giunta Comunale entro la data del 30 novembre, quindi il Responsabile provvederà a trasmettere i dati a Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno caricandolo sull apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia. 4. In caso di richieste concorrenti la Giunta Comunale valuterà le richieste in base ai criteri predeterminati nel successivo articolo 7. 5. In caso di presentazione di istanze fuori termine per sagre non previste e non prevedibili in sede di programmazione annuale, le stesse potranno essere valutate se presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio prevista e debitamente motivate. 6. La richiesta di spostamento delle date di svolgimento delle sagre già calendarizzate potrà essere accolta, con provvedimento motivato del Responsabile, in ragione di emergenze locali od eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. In ogni caso non potrà sovrapporsi a successive sagre già calendarizzate. 7. I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, apposita istanza (Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento) contenente a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune, i seguenti dati: a) Dati anagrafici dell associazione/ente/impresa e le generalità del soggetto responsabile; b) Indicazione dell eventuale sito web della manifestazione e contatti (email /telefono); c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti; d) Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione; e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile; f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; g) Programma di massima della manifestazione; h) Indicazione degli aspetti ambientali che verranno tutelati mediante: o contenimento del rumore o contenimento dei rifiuti prodotti e loro raccolta/smaltimento differenziato. L istanza deve essere corredata da: - fotocopia documento di identità del sottoscrittore; 4

- copia dell atto costitutivo e/o dello statuto (in alternativa si possono indicare siti o archivi accessibili digitalmente dai quali desumere le suddette informazioni); - dichiarazione di consenso a firma del proprietario dell area, qualora l attività venga svolta su area privata aperta al pubblico. Art. 7 - Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità 1. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. 2. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell ordine, ai seguenti criteri: a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia; b) forte connotazione tradizionale dell evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.); c) anzianità annuale di svolgimento della sagra; d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; e) ordine cronologico di presentazione dell istanza. II AVVIO ATTIVITÀ Art. 8 - Autorizzazioni e dichiarazione di inizio attività Qualora l istanza venga accolta e la manifestazione inserita nell elenco del Calendario Regionale, il soggetto promotore avrà l obbligo, pena la decadenza del diritto acquisito, di presentare almeno 30 giorni prima della data di svolgimento apposita domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articolo 68 o 69 ed 80 del T.U.LL.P.S. relative agli aspetti di polizia amministrativa in materia di spettacoli, intrattenimento e pubblica incolumità. Per l attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea dovrà essere preventivamente inviata apposita S.C.I.A., ai sensi dell articolo 72 della legge regionale. 5

Il Responsabile provvederà, previa istruttoria sulla documentazione e raccolta dei consensi e/o pareri rilasciati dagli enti coinvolti (A.T.S. ARPA Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), al rilascio delle relative autorizzazioni di polizia amministrativa. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre, purché non collegate ad attività di intrattenimento soggetta a licenza di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., possono essere effettuate su tutto il territorio comunale mediante la presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell articolo 72 della legge regionale. In occasione di sagre o altre riunioni straordinarie di persone, lo svolgimento dell attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate. Art. 9 - Requisiti per l attività di somministrazione di alimenti e bevande 1. Per lo svolgimento dell attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienicosanitarie a sensi dell art. 72 L.R. n. 6/2010. 2. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienicosanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore. 3. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010. 4. E vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni. Art. 10 Localizzazione ed aspetti tecnico organizzativi 1. Le sagre potranno essere effettuate su aree pubbliche, previo rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del Responsabile. 2. E possibile utilizzare aree private, anche di proprietà di enti pubblici od istituzioni religiose, purché venga garantito il libero e gratuito accesso alle persone e ricorrano i requisiti stabiliti a tutela della pubblica incolumità in materia di spettacoli ed intrattenimenti (D.M. Interno 19 agosto 1996). 3. Il Responsabile potrà imporre prescrizioni e/o limitazioni a tutela degli interessi collettivi di carattere commerciale ed ambientale. 6

4. La durata massima di una sagra non dovrà essere superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi. 5. L orario massimo giornaliero di svolgimento dovrà essere ricompreso fra le ore 10 e le ore 1. 6. Dovranno essere assicurati: - la presenza di un numero di servizi igienici adeguato rispetto ai visitatori - la presenza di almeno un servizio igienico riservato ai disabili, facilmente accessibile. - un area destinata al parcheggio dei veicoli, adeguata rispetto ai visitatori, con stalli per la sosta riservati ai disabili e con percorso accessibile all area somministrazione. - il rispetto delle prescrizioni emanate dal Responsabile in sede di rilascio delle autorizzazioni. Art. 11 - Coinvolgimento di altri operatori III DISPOSIZIONI FINALI Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell ordine pubblico, il comune può concedere previa attenta valutazione della proposta, previa comunicazione, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull area pubblica antistante l esercizio commerciale o quella adiacente la sagra. Art. 12 - Altre disposizioni per gli organizzatori 1. L organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatoripromotori, fatto salvo quanto determinato dall Amministrazione Comunale nell eventuale concessione del Patrocinio e/o di contributi. 2. La pulizia dell area della sagra, festa e manifestazione temporanea è interamente a carico dell organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi. 3. L eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornito dall Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale e tempestivamente comunicato agli organizzatori. 4. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, Iva, Irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate. 5. Qualora ricorra la necessità di interventi per la regolamentazione del traffico veicolare o per garantire l ordine pubblico, l Amministrazione Comunale potrà prevedere il pagamento delle prestazioni lavorative del personale della Polizia Locale. 7

IV VIGILANZA E SANZIONI Art. 13 - Vigilanza 1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell Ordine. Art. 14 - Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, come previsto dall articolo 18ter della L.R. n. 6/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 10/2016; 2. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva concessione, si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale OSAP. 3. Per la determinazione e l applicazione della sanzione sopra riportata si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81. 4. L autorità competente a ricevere il rapporto e/o il ricorso viene individuata nel Sindaco. 5. Ai sensi dell articolo 1 del Decreto-legge 30 settembre 2005, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, successivamente modificato dal Decreto legge 31/5/2010 n. 78, che prevede nell ambito dell attività di contrasto all evasione la partecipazione dei Comuni all accertamento, si fa salva la possibilità di effettuare segnalazioni e/o comunicazioni all Agenzia delle Entrate per i controlli sulla regolarità fiscale dell attività in oggetto. 6. Ai sensi degli articoli 17 e 49 del decreto legislativo 507/1993, per l esposizione di impianti pubblicitari nell area occupata e per le occupazioni di suolo non si applicano le relative imposte comunali. Art. 15 Entrata in vigore V ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia. 2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia. 8

Art. 16 Disposizioni transitorie 1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso. 2. Le norme di cui all art. 6 Programmazione annuale verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nell anno 2017. 9