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Allegato "A"" Al Num. 115715 di Repertorio E n. 28493 d'ordine FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CON- TABILI DI VENEZIA MARINO GRIMANI STATUTO Articolo 1 Costituzione e Denominazione E costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia Marino Grimani. Articolo 2 Sede Legale La Fondazione ha sede legale presso l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 3. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, potrà istituire sedi staccate determinandone il funzionamento ed i rapporti con la sede centrale. Articolo 3 Scopo La Fondazione non ha fini di lucro ed ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura del Dottore Commercialista, del Ragioniere Commercialista e dell Esperto Contabile e dei rispettivi Tirocinanti, promovendo e attuando a tal fine ogni iniziativa pure in ambiti non strettamente professionali, e quindi anche scientifici, culturali e sportivi volta non solo allo sviluppo dei rapporti tra Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti ed Esperti Contabili e tra essi e le altre categorie professionali, il mondo della cultura e, in generale, la società civile -, ma anche all aggiornamento professionale. A tal fine la Fondazione potrà: - sostenere l attività di enti che agiscono nel campo degli studi economico-aziendali del diritto commerciale, del diritto tributario e della cultura in generale, mediante interventi anche finanziari per promuoverne attività e programmi; - promuovere e realizzare iniziative editoriali, in qualsiasi forma; - promuovere, organizzare e finanziare servizi di interesse comune per i Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti ed Esperti Contabili; - promuovere, organizzare e finanziare attività e manifestazioni sportive coinvolgenti i Dottori Commercialisti, i Ragionieri Commercialisti, gli Esperti Contabili, ed i rispettivi Tirocinanti e comunque coloro che aspirano alla professione di Dottore Commercialista, Ragioniere Commercialista ed Esperto contabile e loro familiari; - istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni; - promuovere, finanziare e gestire convegni, riunioni e seminari di studio nei campi economico, giuridico, tributario, aziendale e culturale in genere; - fornire adeguato sostegno organizzativo e di comunicazione esterna a tutte le iniziative sopra specificate; - istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientipag. 1/6

fica nelle materie economico-aziendali, del diritto commerciale e del diritto tributario e della cultura in generale da assegnare a persone meritevoli tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici ed accademici posseduti con punteggio non inferiore al massimo diminuito del 10% (dieci per cento), titoli scientifici acquisiti con partecipazione a master e/o scuole di specializzazione, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere in materia economico aziendale, giuridico-commerciale e/o fiscale, condizioni reddituali. L istituzione di tali borse di studio sarà resa nota attraverso un bando al quale si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sui risultati del bando saranno rese note nella sede dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia per un periodo non inferiore ai 15 (quindici) giorni. La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che direttamente od indirettamente il Consiglio di Amministrazione riterrà utile od opportuna per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati. La Fondazione opererà: - prioritariamente nell ambito della circoscrizione dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia; - secondariamente nell ambito della Regione Veneto. Articolo 4 Patrimonio Il patrimonio della Fondazione è costituito: - dai beni conferiti dai fondatori come risulta dall atto costitutivo; - dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per eredità, legati elargizioni e contributi versati da enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche sempre che gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste nell articolo 3; - dagli utili di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio. Articolo 5 Entrate Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione dispone delle seguenti entrate: - proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all articolo precedente; - ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori e comunque di terzi destinati all attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all incremento del patrimonio; - proventi derivanti dalle attività previste all articolo 3. La Fondazione dovrà tenere una distinta contabilità nell ipotesi in cui dovesse conseguire proventi da attività produttive di reddito imponibile ai fini fiscali. Articolo 6 Sostenitori Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione. pag. 2/6

Articolo 7 Consiglio di Amministrazione La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 15 Consiglieri, scelti tra gli Iscritti all Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, e nominati dal Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia e quindi la nomina e la scadenza di quest ultimo comporta, contemporaneamente, la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale prorogatio dello stesso sino alla e- lezione del nuovo Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia. Nell ambito del Consiglio di Amministrazione sono previste le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere. Articolo 8 Rimborsi spese e compensi Le cariche di cui all articolo 7 sono gratuite. Ai Consiglieri di Amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per l esercizio delle funzioni loro assegnate. Articolo 9 Funzioni del Consiglio di Amministrazione Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione: a) approva, entro la fine del mese di febbraio dell anno successivo, il bilancio di ogni anno solare e la relazione illustrativa, ed entro il mese di dicembre antecedente il bilancio di previsione dell anno successivo, provvedendo ad esporli presso la bacheca della sede dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia entro la data in cui si tiene l assemblea generale per l approvazione dei conti prevista dall articolo 19 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139; b) delibera l assunzione e il licenziamento del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico; c) delibera sull accettazione dei lasciti, delle eredità, delle elargizioni e delle donazioni ferme restando le formalità stabilite dalla legge; d) delibera i programmi della Fondazione; e) delibera sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione; f) delibera le modifiche dello statuto, da sottoporre all autorità tutoria per l approvazione nei modi di legge e ciò, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 11, a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti; g) delibera la nomina di un Direttore della Fondazione ai sensi del successivo art. 15 e ne stabilisce l eventuale compenso; h) nomina i membri del Comitato tecnico-scientifico ai sensi del successivo art. 16 e ne stabilisce l eventuale compenso. Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, in quanto delegabili, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti. pag. 3/6

Articolo 10 Riunioni del Consiglio di Amministrazione Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, con avviso contenente l ordine del giorno, inviato per posta o con telegramma o con comunicazione tramite fax, ovvero altro idoneo mezzo di comunicazione cui la legge attribuisce efficacia legale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. In ogni caso di urgenza la convocazione può essere fatta con avviso contenente l ordine del giorno inviato con telegramma o con comunicazione tramite fax, ovvero altro idoneo mezzo di comunicazione cui la legge attribuisce efficacia legale, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella di inizio della riunione. Comunque in mancanza di formalità o termini il Consiglio di Amministrazione si intenderà validamente riunito con la presenza di tutti i Consiglieri e di tutti i Revisori. Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in sua assenza le relative funzioni saranno assolte dal Vice-Presidente: ove anche questo fosse assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano presente. La funzione di Segretario verrà svolta da un consigliere designato a maggioranza dai membri presenti alla riunione. Articolo 11 Maggioranze Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quanto previsto all art. 3, comma secondo e all art. 9, comma secondo, lettera f. Quando si verifichi parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente articolo 10. Articolo 12 Funzioni del Presidente Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare da verbali che dovranno essere trascritti in un apposito libro vidimato inizialmente dal Presidente. Tali verbali saranno redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione; in caso di assenza del Segretario il verbale sarà redatto dal consigliere appositamente designato in sostituzione dai presenti ai sensi del precedente articolo 10. Articolo 13 Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori è composto dai membri pro tempore del Collegio dei Revisori dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia. Il Collegio dei Revisori rimane, pertanto, in carica il medesimo tempo in cui rimane in carica il Collegio dei Revisori dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia e quindi la nomina e la scadenza di quest ultimo pag. 4/6

comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza del Collegio dei Revisori della Fondazione. Qualora durante il periodo di mandato uno o più Revisori dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia cessassero per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Collegio dei Revisori della Fondazione sarà integrato da coloro che saranno nominati Revisori dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia in sostituzione di quelli cessati da tale carica per qualsiasi motivo. Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione sarà il Presidente del Collegio dei Revisori dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, se nominato, oppure il Revisore con maggiore anzianità di iscrizione dell Ordine. I Revisori partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori: - provvede al riscontro della gestione finanziaria; - accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; - effettua periodicamente verifiche di cassa redigendo appositi verbali; - esprime il suo parere, mediante apposita relazione, sul bilancio annuale. I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale. I verbali e la relazione sul bilancio saranno trascritti in un apposito libro vidimato inizialmente dal Presidente del Collegio dei Revisori e da questi conservato. La carica di Revisore dei Conti è gratuita. Ai Revisori spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute, e documentate, per l esercizio delle funzioni loro assegnate. Articolo 14 Dimissioni dei Consiglieri e dei Revisori In caso di dimissioni di Consiglieri o di Revisori della Fondazione, il Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia nominerà i Consiglieri o Revisori della Fondazione in sostituzione di quelli dimissionari ed essi dureranno in carica fino alla scadenza degli altri. Articolo 15 Direttore della Fondazione Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell opera di un Direttore della Fondazione, nominandolo e stabilendone l eventuale compenso. Il Direttore collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, cura l attuazione di quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione. Articolo 16 Comitato tecnico-scientifico La Fondazione può essere assistita da un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero variabile da tre a nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono pag. 5/6

distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione e tra coloro che si sono distinti per lo sviluppo della professione con particolare riferimento alle organizzazioni dei giovani professionisti. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determina l eventuale compenso spettante ai membri del Comitato e la sua durata, che non può essere superiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato elegge il proprio Presidente scegliendolo nell ambito dei propri componenti. Articolo 17 Liquidazione Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori determinandone i relativi poteri. Gli averi e le disponibilità risultanti dalla liquidazione saranno devoluti a favore di enti aventi scopi analoghi a quelli della Fondazione o, comunque, di pubblica utilità. F.to GABRIELE ANDREOLA - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S. pag. 6/6