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ALLEGATO "A" AL N. 38631 DI FASCICOLO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA Cibo & Arte Art. 1) - E' costituita l'associazione denominata: AGORA Cibo & Arte. "AGORA Cibo & Arte" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. Art.2) L Associazione ha sede in Bologna, attualmente in Via Zanolini n. 36/AB. Art. 3). - L'Associazione "AGORA Cibo & Arte" persegue i seguenti scopi: la diffusione ad un pubblico eterogeneo della costante evoluzione della ricerca sulla intera filiera agroalimentare, e su come la lavorazione industriale, la conservazione e la combinazione dei vari prodotti di base del cibo, possono impattare positivamente o negativamente sulla salute della popolazione. Contemporaneamente l'associazione dedicherà particolare attenzione all'impatto che il cibo ha avuto ed avrà sulle espressioni artistiche. Tutto quanto su descritto ed altri argomenti relativi a Cibo & Arte, verranno trattati dalla Associazione con "strabismo positivo". Art. 4). - L'Associazione " AGORA Cibo & Arte, per il raggiungimento

dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: a)attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari ed eventi culturali in genere; b) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per promuovere la conoscenza di tutte le materie connesse all alimentazione ed allo studio del territorio nel tempo, con le interazioni storiche e contemporanee con ogni forma di arte e di espressione culturale; c) attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute. In tale contesto l Associazione potrà:. costituire e/o promuovere la costituzione di apposite strutture di servizio e tecniche di studio, di ricerca e di sperimentazione sui diversi aspetti culturali, storici ed etnici dell alimentazione e del territorio;. promuovere le iniziative necessarie per incentivare una maggiore e qualificata attività culturale sui temi della conoscenza dell alimentazione, del cibo e del territorio con particolare riguardo agli aspetti metodologici didattici e divulgativi. L Associazione potrà sviluppare la sua attività tramite:. seminari di orientamento dedicati sia a chiunque voglia dedicarsi allo studio dell'alimentazione, del cibo e del territorio in genere, sia a favorire l interazione di studiosi di varie discipline;. corsi di formazione, di approfondimento didattico e convegni di

studio;. pubblicazioni varie sui temi di interesse dell'associazione; Art. 5). - L'Associazione è rivolta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci dell Associazione sono:. soci ordinari: persone o enti che sono tenuti, per tutta la permanenza del vincolo associativo, a corrispondere la quota annuale eventualmente deliberata e stabilita dal Consiglio Direttivo;. soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione ed allo sviluppo dell'associazione. I soci onorari sono esonerati dal versamento di quote annuali eventualmente deliberate e stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote od contributi associativi non sono restituibili per alcuna ragione. Il vincolo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo. Art.6). - La partecipazione alla vita associativa dei soci non è temporanea. Possono far parte dell Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che sono interessate alla sua attività. Art. 7). - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, in seguito a domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo con delibera inimpugnabile.

Art. 8). - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci che avranno presentato per iscritto il loro recesso da l l ' A s s o c i a z i o n e c e s s e r a n n o d i e s s e r e soci d a l l a d a t a d i r i c e z i o n e d a p a r t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e d e l r e c e s s o s o t t o s c r i t t o. Il socio perde la propria qualità di socio: 1) quando sia receduto volontariamente; 2) quando sia stato espulso con provvedimento del Consiglio Direttivo; 3) per decesso della persona fisica o scioglimento del soggetto giuridico. Il Consiglio Direttivo delibera l espulsione del socio nei seguenti casi: a) quando abbia tenuto un contegno contrario alla morale comune, a principi etici, o contrario agli scopi associativi, e quando causi turbative e disarmonie all interno dell Associazione; b) per morosità nel pagamento della quota associativa eventualmente deliberata. I soci receduti od espulsi non possono in alcun caso pretendere la restituzione delle quote o contributi versati né hanno alcun diritto

sul fondo comune o sul patrimonio dell Associazione. Art. 9). - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Tale diritto matura dopo tre mesi dalla data di deliberazione della loro associazione. Art. 10). Il Patrimonio sociale e le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: a) materiale documentario e da qualsiasi bene contraddistinto da proprietà intellettuale, bene mobile e immobile comunque acquisito; b) da eventuali contributi, quote associative, erogazioni, donazioni e lasciti; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; d) da tutte le entrate dell Associazione. Le entrate dell Associazione sono costituite: a) dalle eventuali quote di associazione versate dagli associati; b) dai frutti dei beni costituiti in patrimonio; c) dai contributi, ordinari e straordinari, corrisposti dai soggetti pubblici e privati che intendono concorrere all organizzazione ed al funzionamento dell Associazione ed al perseguimento dei suoi scopi; d) dal ricavo, a titolo di rimborso spese, delle eventuali cessioni di pubblicazioni e di ogni altro materiale curato dall Associazione; e) dall eventuale ricavato dell Associazione dal suo apporto ad attività organizzate da soggetti pubblici o privati;

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attività sociale. I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale, eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari facoltativi, eventualmente stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, e ratificate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione. E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 11). L anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo. I bilanci preventivo e consuntivo debbono essere approvati dall Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi debbono essere depositati presso la sede dell Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere consultati da ogni associato. Art. 12). Gli organi dell Associazione sono:. l Assemblea dei soci;. il Consiglio Direttivo;

. il Presidente Art. 13). L Assemblea dei soci è l'organo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell Associazione, ed è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa eventualmente deliberata, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all anno in via ordinaria, ed in via straordinaria nei casi previsti dal presente Statuto. Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate anche più volte nello stesso anno, quando siano richieste dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va eseguita con messaggio di posta elettronica agli indirizzi comunicati dagli associati, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell assemblea. Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di

due deleghe. L Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza da una persona nominata dalla medesima Assemblea. Il Presidente dell Assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene, due scrutatori. Spetta al Presidente dell Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento e voto in Assemblea. Delle riunioni assembleari viene redatto, a cura del Segretario, il processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante conservazione presso la sede del relativo verbale. Art. 14). L Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti: a) esprime le direttive generali e le raccomandazioni che, una volta approvate, saranno eseguite dal Consiglio Direttivo; b) elegge il Consiglio Direttivo; c) approva i bilanci preventivo e consuntivo; d) approva il regolamento interno. L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l eventuale scioglimento dell Associazione. Art. 15). L Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di 7 membri, eletti dall Assemblea dei soci che ne determina il numero. Possono far parte del Consiglio Direttivo solo le persone fisiche e socie dell Associazione ed i rappresentanti dei soggetti soci aventi personalità giuridica.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) esercizi. Precisamente il loro mandato ha scadenza con l approvazione del rendiconto dell esercizio del loro terzo anno mandato. I consiglieri eletti sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di uno di essi il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima riunione successiva. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri, i consiglieri rimanenti debbono convocare senza indugio l Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. In caso di rinuncia alla propria carica da parte del Presidente o del Vice Presidente o del Segretario Generale, ove tali rinunce non comportino anche la rinuncia alla carica di componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina al nuovo Presidente o Vice Presidente o Segretario Generale durante la prima riunione utile. Nel caso in cui tali nuove nomine non risultassero possibili, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente, o in mancanza il consigliere più anziano di età convoca l'assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall Assemblea con il voto della maggioranza di 2/3 dei soci. Art. 16). Il Consiglio Direttivo è l organo esecutivo dell Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all anno ed è convocato da:. il Presidente;

. da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata. Di ogni riunione deve essere redatto verbale. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale la mozione votata anche dal Presidente. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono. predisporre gli atti da sottoporre all Assemblea;. formalizzare le proposte per la gestione dell Associazione;. elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all esercizio annuale successivo;. stabilire e deliberare gli importi delle quote annuali di associazione;. approvare i programmi di attività ed i relativi piani di spesa;

. deliberare la costituzione di eventuali commissioni delle quali possono essere chiamati a far parte anche soci che non siano componenti il Consiglio Direttivo. Art. 17). Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è legale rappresentante dell Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente convoca l Assemblea ed il Consiglio Direttivo e li presiede. Egli predispone i programmi di attività ed i relativi piani di spesa da sottoporre all' approvazione del Consiglio Direttivo. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti. Conferisce ai soci eventuali procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Sovraintende alle iniziative dell Associazione curando i rapporti con i mezzi di comunicazione e con i soggetti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe. Il Presidente è autorizzato a sostenere le spese di ordinaria amministrazione senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo, con facoltà di procedere a depositi e prelievi. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi, anche in giudizio; compie gli atti giuridici necessari per l'attuazione dei programmi e di tutte le delibere del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti opportuni e necessari anche di competenza del Consiglio stesso, il quale dovrà ratificarli nel più breve tempo possibile.

Art. 18) Il Vice Presidente dura in carica tre esercizi e sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di temporanea impossibilità di quest'ultimo ad adempierle, quando tale impossibilità perduri per un periodo tale da rendere non rinviabile al suo cessare l'esercizio di atti od attività di competenza del Presidente. Art. 19) Il Segretario Generale coadiuva il Presidente, ed ove previsto il Vice Presidente, nelle attività esecutive ed amministrative dell'associazione, attenendosi alle direttive del Presidente. Il Presidente può conferire al Segretario Generale il potere di eseguire, su sua disposizione, incassi e pagamenti di ordinaria amministrazione, dovendoli poi ratificare mantenendone la responsabilità nei confronti dell'associazione e dei terzi. Art. 20) Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell ente deve essere devoluto ad Associazioni aventi finalità analoghe, o per fini di pubblica utilità. Art. 21) Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese vive autorizzate e sostenute, regolarmente documentate. Art. 22) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia. F.TO: CLAUDIO TINTI F.TO: STEFANO ZANOLI F.TO: JADER RUGGERI

F.TO: STEFANO CAVAZZA F.TO: ISABELLA COVILI FAGGIOLI F.TO: MASSIMO PIERLEONI F.TO: MAURIZIO LENZI F.TO: CARLO VICO NOTAIO