Risposta ABI alla consultazione della CONSOB sulle proposte di modifica al Regolamento Emittenti per il recepimento della Direttiva Transparency in materia di assetti proprietari 15 dicembre 2015 POSITION PAPER 2015
Premessa L ABI è grata alla CONSOB per la possibilità di partecipare al processo di implementazione della nuova disciplina europea sulla trasparenza degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (c.d. Transparency) ed in particolare alla consultazione per la modifica del Regolamento Emittenti in materia di assetti proprietari. Si riportano di seguito alcune proposte di modifica dell articolato oggetto di consultazione oltre ad alcune richieste di chiarimento. Osservazioni 1. Definizioni Le definizioni di partecipazioni potenziali, altre posizioni lunghe e posizione lunga complessiva sono contenute nell art. 116-terdecies del Regolamento Emittenti mentre la definizione di partecipazione rilevante la si desume dagli adempimenti previsti dal successivo art. 117. Manca nel testo del Regolamento Emittenti attualmente in vigore una specifica definizione di partecipazione. Tale termine viene invece introdotto nella nuova formulazione dell art. 119-bis anche se non viene prevista una specifica definizione nell articolato. In considerazione del fatto che il concetto di partecipazione viene utilizzato con riferimento alle esenzioni per i marker maker e per il portafoglio di trading, si assume che, in conformità con la nuova Direttiva Transparency, con partecipazione si intenda fare riferimento alla posizione lunga complessiva così come definita attualmente nel Regolamento Emittenti. Pertanto, tenuto conto sia delle modifiche all articolato del Regolamento Emittenti in consultazione sia di quanto previsto dalla nuova Direttiva Transparency, si ritiene opportuno semplificare ed uniformare le definizioni concernenti le diverse componenti di partecipazioni rilevante. In particolare si propone di: 1. introdurre una definizione di partecipazioni riferendola alle azioni e/o ai diritti di voto; 2. modificare la definizione di partecipazioni potenziali così come proposto dalla CONSOB; 3. modificare la denominazione di altre posizioni lunghe in posizioni lunghe prevedendo anche la modifica del contenuto della definizione così come proposto dalla CONSOB; Pagina 2 di 5
4. modificare la denominazione di posizione lunga complessiva in partecipazione rilevante ad individuare comunque la posizione aggregata dei punti 1, 2 e 3); 5. allineare alle precedenti definizioni gli articoli che ne fanno riferimento. Si riportano di seguito, in dettaglio, alcune proposte di modifica agli articoli 116-terdecies, 117, 119 e 119-bis. Dettaglio della proposta Rispetto alle modifiche proposte dalla CONSOB in consultazione, si riportano di seguito le ulteriori proposte evidenziata in mark-up in colore rosso: Art. 116-terdecies (Definizioni) 1. Ai fini del presente Capo si intendono per: d) partecipazioni potenziali : le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonché di ogni altro strumento finanziario o contratto, che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;; d1) altre posizioni lunghe : le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonché di ogni altro strumento finanziario o contratto diversi da quelli rilevanti per dalle partecipazioni potenziali, in grado di determinare l assunzione di un interesse economico positivamente correlato all andamento del sottostante, ivi incluso il caso della controparte del titolare di una posizione corta; d2) d3) posizione lunga complessiva partecipazione rilevante : la posizione aggregata detenuta in partecipazioni azioni, partecipazioni potenziali e altre posizioni lunghe; d4) partecipazione : la posizione detenuta in azioni e/o diritti di voto. Pagina 3 di 5
Art. 117 (Comunicazione delle partecipazioni rilevanti) 1. 1. Art. 119 (Criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali e la posizione lunga complessiva partecipazione rilevante) Art. 119-bis (Esenzioni) 3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano: a) ; b) ; c) all acquisizione o alla cessione di partecipazioni rilevanti azioni o partecipazioni potenziali e altre posizioni lunghe, al di sotto della soglia del 10%, da parte di un market maker che agisce in quanto tale in relazione agli strumenti finanziari oggetto della propria attività, purché il medesimo market maker: 4. I diritti di voto inerenti alle azioni partecipazioni rilevanti detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente Se tali modifiche fossero recepite, si renderebbe necessario uniformare la terminologia presente negli articoli 119-ter, 120 e 121 del Regolamento Emittenti. 2. Tempistica per la comunicazione In risposta al quesito 5 nel documento di consultazione sulle modifiche apportate alla tempistica delle comunicazioni, considerando che la nuova formulazione dell art. 121 del RE prevede che: Pagina 4 di 5
La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, e della posizione lunga complessiva, è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell operazione ; la conoscenza si presume avvenuta non più tardi di due giorni di negoziazione dopo la medesima data ; si chiede conferma del fatto che la presunzione di avvenuta conoscenza decorre dal giorno successivo a quello della data dell operazione. Infine, con riferimento all Allegato 4 del Regolamento Emittenti (ed ai relativi modelli/istruzioni contenute), si chiedono indicazioni in merito alla tempistica entro la quale sarà aggiornato in linea con la nuova disciplina. Pagina 5 di 5