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Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/2010 9 56529 Decreti - Parte 1 - Anno 2009 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 24 dicembre 2009, n. 30-32/Leg. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (Registrato alla corte dei conti il 3 febbraio 2010, registro n. 1, foglio n. 2) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materia che, secondo l ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; - visto l art. 44 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, (legge finanziaria di assestamento 2009), che attribuisce alla Giunta provinciale il potere di adottare uno o più regolamenti per disciplinare le procedure concernenti l accesso e l esercizio di attività di servizi, anche modificando le disposizioni legislative in contrasto con la direttiva; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2959 di data 10 dicembre 2009, avente ad oggetto Approvazione del regolamento recante misure per l attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (art. 44 della legge provinciale 28 marzo 2009 n. 2) ; il seguente regolamento: emana Art. 1 Oggetto e principi 1. Questo regolamento è emanato ai sensi dell articolo 44 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) per adeguare le procedure relative a regimi di autorizzazione disciplinate con leggi e regolamenti provinciali alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui servizi nel mercato interno (direttiva servizi). 2. In attuazione della direttiva servizi e al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare migliori condizioni per l accesso e l esercizio di attività di servizio, la Provincia si attiene ai seguenti principi: a) nei regimi di autorizzazione relativi ad attività di servizio non possono essere poste limitazioni se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità; b) fatte salve le deroghe previste da norme comunitarie, nel territorio provinciale non sono posti ostacoli alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell Unione europea. Art. 2 Modificazioni alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) 1. Alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 il comma 4 dell articolo 3 (Autorizzazione all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo) è abrogato.

Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/2010 10 Art. 3 Modificazione dell articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 (Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori) 1. Dopo il primo comma dell articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 è aggiunto il seguente: 1 bis. L autorizzazione prevista da questo articolo non è richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività ai sensi dell articolo 23 della legge 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), se l interessato è in possesso di un valido titolo autorizzatorio rilasciato da un autorità statale, da un autorità di altra regione italiana o della provincia di Bolzano, ovvero da altra autorità locale competente. Art. 4 Modificazioni alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura) 1. Alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma dell articolo 3 (Stazioni di monta) è abrogato. b) il secondo comma dell articolo 4 (Centri per la fecondazione artificiale) è abrogato. Art. 5 Modificazione dell articolo 6 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori) 1. Dopo il comma 7 dell articolo 6 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica) della legge provinciale n. 10 del 2001 è inserito il seguente: 7 bis. L interessato in luogo dell autorizzazione prevista da questo articolo può presentare una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 sull'attività amministrativa. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 24 dicembre 2009 IL PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/2010 11 NOTE Avvertenza Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Nota alle premesse - L articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - L articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. - L articolo 44 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) recita: Art. 44 Disposizioni per l'attuazione nel territorio provinciale della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno 1. Per dare attuazione nel territorio provinciale alla direttiva 2006/123/CE la Giunta provinciale può disciplinare con uno o più regolamenti le procedure concernenti l'accesso e l'esercizio di attività di servizi, anche modificando le disposizioni legislative in contrasto con la direttiva. I regolamenti sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri: a) semplificazione, accelerazione, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ritardi ed effetti dissuasivi;

Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/2010 12 b) possibilità di subordinare l'accesso a un'attività di servizio e il suo esercizio a un regime di autorizzazione o al rispetto di determinati requisiti solamente in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE; c) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato obbligo o requisito è stato rispettato; d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via telematica; e) agevole accessibilità, per prestatori e destinatari di servizi, di tutte le informazioni che riguardano le attività di servizi; f) adozione di adeguate forme di pubblicità, d'informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici. 2. I regolamenti previsti dal comma 1 possono abrogare le disposizioni legislative provinciali in contrasto con la direttiva 2006/123/CE. 3. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano le definizioni e le disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE. Nota all articolo 1 - Per l articolo 44 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 si vedano le note alle premesse. Nota all articolo 2 - L articolo 3 legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) come modificato da questo regolamento recita: Art. 3 Autorizzazione all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo 1. L'esercizio di agenzie di viaggio e turismo è soggetto ad autorizzazione. 2. L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta provinciale quando: a) sia accertata la disponibilità di locali indipendenti ed escludenti, al loro interno, altre attività; b) il richiedente e il direttore tecnico, se diverso dal richiedente, siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, riguardante "Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)"; c) sia accertato il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6; d) sia stata stipulata una polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 8; e) sia accertato che la denominazione prescelta corrisponda a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3. 3. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio dell'autorizzazione qualora non sussistano le condizioni di cui al comma 2. 4. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, l'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere è rilasciata previo parere favorevole della competente amministrazione statale. Qualora tale amministrazione non si pronunzi entro sessanta giorni dalla richiesta, si prescinde dal parere. 5. L'autorizzazione è revocata al verificarsi della perdita dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera b). Nota all articolo 3 - L articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 (Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori), come modificato da questo regolamento, recita:

Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/2010 13 Art. 1 L'esercizio in qualunque forma e a qualunque fine dell'attività di tassidermia e imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Giunta provinciale previo parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. 1 bis. L autorizzazione prevista da questo articolo non è richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività ai sensi dell articolo 23 della legge 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), se l interessato è in possesso di un valido titolo autorizzatorio rilasciato da un autorità statale, da un autorità di altra regione italiana o della provincia di Bolzano, ovvero da altra autorità locale competente. Nota all articolo 4 - Gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura), come modificati da questo regolamento, recitano: Art. 3 Stazioni di monta Chiunque intenda costituire e gestire una stazione di monta pubblica, e cioè per conto terzi, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11. L'autorizzazione di cui al comma precedente ha validità triennale ed è rinnovabile a richiesta. Per il suo rilascio devono sussistere le seguenti condizioni: a) la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'affluenza di un adeguato numero di fattrici, tenuto conto delle esigenze delle stazioni contermini; b) i riproduttori impiegati rispondano, per razza e caratteristiche genetiche, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico della zona; c) la stazione sia fornita di idonea attrezzatura e sia in possesso dei requisiti igienico-sanitari atti a conseguire un'efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive. L'idoneità di cui al precedente comma, lettera c), è certificata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale. Chiunque intenda gestire una stazione di monta privata, e cioè per il proprio allevamento, è obbligato a denunciare alla commissione zootecnica di cui all'articolo 11 l'esistenza del toro entro trenta giorni dall'acquisto o dalla data di abilitazione di cui all'articolo 2. Art. 4 Centri per la fecondazione artificiale I centri per la fecondazione artificiale, definiti a termini dell'articolo 2, secondo comma, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256, costituiscono uno strumento fondamentale per il miglioramento genetico delle specie e delle razze animali allevate e, in particolare, possono provvedere a: a) dotarsi di riproduttori maschi da adibire alla fecondazione artificiale; b) produrre, controllare, conservare e distribuire materiale spermatico; c) acquisire, conservare e distribuire materiale spermatico prodotto da altri centri di fecondazione artificiale o proveniente dall'estero; d) promuovere, organizzare o collaborare nello svolgimento delle prove di valutazione genetica da effettuarsi sul territorio provinciale; e) svolgere gli altri compiti demandati ai centri con la presente legge. I centri per la fecondazione artificiale sono costituiti da cooperative o consorzi di cooperative o come gestioni autonome nell'ambito di enti pubblici. L'inizio dell'attività di un centro per la fecondazione artificiale è soggetto all'autorizzazione della Giunta provinciale, previo parere della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11.

Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/2010 14 I centri per la fecondazione artificiale adeguano la propria attività alle eventuali direttive impartite dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11, alla quale sono tenuti a fornire tutte le informazioni dalla stessa richieste. Nota all articolo 5 - L articolo 6 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori), come modificato da questo regolamento, recita: Art. 6 Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica 1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è rilasciata, su domanda dell'interessato, dal comune amministrativo nel cui territorio sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica. 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato: a) al possesso del libretto sanitario di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), da parte dei soggetti coinvolti nelle attività agrituristiche relative alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande; b) alla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia); c) alla disponibilità dei locali e delle strutture destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, in possesso dei requisiti definiti dall'articolo 7 e conformi alle norme in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza; d) al possesso del requisito dell'adeguata capacità professionale, verificato conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione di questo capo; e) all'iscrizione nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. 3. Ove la domanda di autorizzazione sia presentata da imprenditori associati o da uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) o d), il requisito di cui al comma 2, lettera b), va riferito sia al legale rappresentante del richiedente che alla persona preposta all'esercizio, e il requisito di cui al comma 2, lettera d), va riferito almeno al preposto all'esercizio. 4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato. Il provvedimento di autorizzazione definisce, in modo essenziale, le caratteristiche delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività, i periodi e gli orari di apertura dell'agriturismo nonché i limiti di esercizio definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo. 5. Il comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Il provvedimento di autorizzazione può condizionare l'effettivo esercizio dell'attività agrituristica alla realizzazione di specifici interventi per l'adeguamento delle strutture e dei locali alle disposizioni in materia igienico-sanitaria. Copia del provvedimento è trasmessa al servizio provinciale competente alla tenuta dell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. 6. Qualora la capacità ricettiva agrituristica di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sia inferiore o uguale a dieci ospiti, ovvero l'esercizio dell'attività agrituristica sia caratterizzato dalla sola somministrazione delle degustazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è sostituita da apposita denuncia d'inizio attività presentata ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13. 7. La Giunta provinciale con propria deliberazione definisce le modalità di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione e la documentazione da allegare ad esse.

Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 09/02/2010 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 09/02/2010 15 7 bis. L interessato in luogo dell autorizzazione prevista da questo articolo può presentare una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 sull'attività amministrativa. 8. Il comune, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 9, lettere d) ed e), relative ai prezzi praticati per i servizi offerti, ai periodi e agli orari di apertura al pubblico, provvede a disporre eventuali specifiche prescrizioni al fine di assicurare la qualità dei servizi offerti.