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COMUNE DI MONTICIANO Provincia di Siena Bando per l assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l anno 2015 Il Responsabile dell Area Amministrativa Ai sensi della: - Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che all art. 11 istituisce un Fondo Nazionale per l erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione; - Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che definisce i requisiti minimi necessari per beneficiare dei suddetti contributi nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi; - Deliberazione n 265 del 06.04.2009 della Giunta Regionale Toscana che stabilisce ulteriori modalità operative per l erogazione di detti contributi; - Deliberazione n 630 del 29.07.2013 della Giunta Regionale Toscana relativa al limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; Considerato che: - con comunicazioni via e-mail in data 15 gennaio 2015 la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Settore Politiche Abitative della Regione Toscana ha indicato i valori ISE/ISEE da adottare per l ammissione delle domande quantificandoli in 28.216,37 quale limite ISE previsto per l accesso al Bando, in. 13.062,14 (pari al doppio di una pensione minima INPS per l anno 2015) quale limite massimo ISE per l accesso alla fascia A ed in. 16.000,00 (pari al limite di accesso all ERP attualmente vigente) quale limite massimo ISEE per l accesso per la fascia B ; - con atto n.48 del 14/05/52015 la Giunta Comunale ha stabilito di confermare come per gli scorsi anni il criterio di liquidazione del contributo a tutti i beneficiari in quantità percentuale corrispondente alla percentuale dei fondi a disposizione sui contributi ammessi; - con determinazione n. 132 del 15/05/2015 il Responsabile dell Area Amministrativa ha approvato il presente bando per l anno 2015; rende noto che secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione a partire dal 25 maggio fino al 30 giugno 2015. Art. 1 - Requisiti per l ammissione al bando Per l ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi. REQUISITI SOGGETTIVI: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari in possesso di certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in Toscana, ai sensi e per gli effetti dell art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008. L iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni nel territorio nazionale o dei cinque anni in Toscana. Il certificato storico di residenza sarà sostituito, ai sensi della 1

Legge n 183/2011, in sede di domanda, da autocertificazione (vedi allegato 1 alla domanda); 2) essere residenti nel Comune di Monticiano e nell alloggio per il quale si richiede il contributo; 3) trovarsi nelle condizioni (sia il richiedente che tutti i componenti del suo nucleo familiare) precisate dalle lettere d) ed e) della Tabella A) allegata alla Legge Regionale 41/2015 che recitano testualmente: d) assenza di titolarità di diritti di proprietà usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all estero; e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad euro 25.00,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa; 4) Essere in possesso di una attestazione ISEE 2015 rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 antecedentemente alla presentazione della domanda. Qualora alla data della presentazione della domanda il richiedente in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria per l emissione della certificazione ISEE non avesse ricevuto ancora la certificazione, la domanda può essere comunque accolta. La certificazione dovrà risultare consultabile tramite l INPS entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando pena l esclusione, salvo che il ritardo non sia dovuto a motivi imputabili allo stesso ente. Sarà possibile riammettere la domanda in graduatoria nel caso che la certificazione venga prodotta o risulti consultabile entro i termini previsti per le opposizioni (vedi successivo Art. 5). Non saranno comunque accettabili le certificazioni ISEE rilasciate ai sensi della precedente normativa, anche se non ancora scadute. 5) Avere un ISE il cui importo, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, non sia superiore a 28.216,37; 6) Avere valori ISE ed ISEE, calcolati ai sensi del DPCM 159/2013, ed un incidenza sul valore ISE del canone annuo, rientranti nei seguenti parametri: Fascia A. Valore ISE uguale o inferiore all importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l anno 2015 pari a 13.062,14;. Incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%. Fascia B. Valore ISE compreso tra l importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l anno 2015 (pari a 13.062,14) e l importo di 28.216,37;. Valore ISEE non superiore a 16.000,00 (limite per l accesso all E.R.P. vigente alla data di pubblicazione del bando);. Incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%; 7) non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi previsti dalla Delibera G.R. 1088/2011 inerenti la prevenzione dell esecutività degli sfratti per morosità, se erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo, con l eccezione di quanto precisato all art.8 punto c). REQUISITO OGGETTIVO: Essere in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente del proprio nucleo familiare, relativo ad un alloggio di proprietà privata adibito ad abitazione principale (con esclusione degli alloggi di categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/96 e dalla L.R. 41/2015, e di quelli concessi in locazione 2

dall Amministrazione comunale con un canone calcolato ai sensi delle suddette leggi). Il contratto dev essere redatto ai sensi dell ordinamento vigente al momento della stipula, anche se di natura transitoria, purché conforme agli Accordi territoriali o in mancanza di questi ultimi nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2004 e dal D.M. 10/03/2006. Non sono tenuti al versamento dell imposta di registrazione annuale i contratti stipulati in regime di cedolare secca. Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti del presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2015; In caso di separazione dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto. Il Comune si riserva la facoltà di accettare anche contratti intestati a soggetti non facenti parte del nucleo familiare del richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Il requisito di cui al punto 1 dei requisiti soggettivi e quello oggettivo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché permanere al momento e nel corso dell erogazione dei contributi. A parziale deroga sarà ammissibile la presentazione della registrazione del contratto di affitto successiva alla data di pubblicazione, purché rientrante nei termini di scadenza del bando. ART. 2 Reddito e canone di locazione di riferimento 1. La posizione reddituale da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante dall attestazione ISE/ISEE del nucleo familiare (vedi punto 4 art. 1). Per gli studenti universitari l attestazione ISE/ISEE è quella relativa al nucleo familiare di cui sono fiscalmente a carico. L erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISE zero è possibile soltanto in presenza di attestazione da parte dell assistente sociale che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione (Vedi Allegato 2 alla domanda). Qualora il soggetto dichiari di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla base dello schema allegato A nella quale la persona indicata attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre ad essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante, dovrà contenere la professione esercitata, l ammontare e l anno dell ultimo reddito percepito, con l indicazione del soggetto erogatore, o l altra fonte di reddito che consente l erogazione dell aiuto, che dovranno risultare congrui rispetto al sostegno prestato. Nella fascia di ISE zero oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all importo derivante dalla somma tra l importo dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare al 31/12/2014, desunti dall attestazione ISEE prodotta. 2. Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l anno 2015 risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori; 3

In caso di residenza nell alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell alloggio. ART. 3 Nucleo familiare di riferimento Il nucleo familiare, presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda, deve essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nello stesso alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2011 n. 242 e successive modifiche o integrazioni). In caso di variazioni intervenute nel nucleo familiare successivamente al rilascio della certificazione ISE/ISEE, il richiedente sarà tenuto a presentare una certificazione aggiornata entro il termine che verrà fissato per le opposizioni alla graduatoria. ART. 4 Autocertificazione dei requisiti I requisiti richiesti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell art. 1 del presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente all istanza, così come previsto agli art. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000. Il richiedente può ricorrere inoltre all autocertificazione delle eventuali variazioni intervenute all interno del proprio nucleo familiare rispetto a quanto certificato nell attestazione ISE/ISEE di cui è in possesso. In caso di autocertificazione della situazione reddituale, il dichiarante dovrà indicare il n. di protocollo e la data di emissione, il valore ISE e ISEE della certificazione o gli estremi identificativi della Dichiarazione Sostitutiva Unica: Art. 5 Documentazione Nella domanda dovranno essere dichiarati i seguenti dati: 1) Dati anagrafici, residenza e codice fiscale del richiedente, 2) numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del richiedente, 3) periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi, 4) importo mensile del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, 5) superficie utile netta dell alloggio in mq, calcolata sulla base della normativa per la Tassa sui rifiuti (TARSU), 6) eventuale situazione di morosità già presente all atto della domanda, 7) numero di nuclei familiari che risiedono nell alloggio, 8) situazione reddituale del nucleo familiare, come risultante da attestazione ISE/ISEE 2015 rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 valida alla data di presentazione della domanda (salvo quanto precisato all art. 1 punto 4), 9) importo dell eventuale sostegno abitativo da parte del servizio sociale. Alla domanda di contributo devono essere allegati i seguenti documenti: a) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità b) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato c) Copia del versamento dell imposta di registro corrispondente all ultima annualità, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l applicazione della cedolare secca ai sensi dell art. 3 del D. Lgsl. 23/2011 4

d) Copia della sentenza di separazione omologata per i coniugi separati che risultano ancora anagraficamente coniugati e) I cittadini extracomunitari che possiedono il requisito della residenza storica di cui all art. 1 devono allegare autocertificazione nella quale dichiarano di essere residenti da almeno dieci anni continuativi nel territorio nazionale o di esserlo o esserlo stati per almeno cinque anni continuativi in Toscana (all. 1 alla domanda). I soggetti che dichiarano ISE zero devono presentare, alternativamente: f) Certificazione a firma dell assistente sociale che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune; g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione della fonte accertabile del reddito o dei redditi e relativi importi, che contribuiscono al pagamento del canone di locazione, quali, ad esempio redditi esenti da IRPEF o redditi percepiti da soggetti che non hanno l obbligo di sostituto d imposta. Nel caso venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica dovrà essere allegata una dichiarazione in cui il soggetto indicato conferma il sostegno erogato, indicando anche la professione esercitata, l ammontare e l anno dell ultimo reddito annuo percepito o l altra fonte di reddito che consente l erogazione dell aiuto; tale dichiarazione dovrà essere corredata di copia del documento d identità del dichiarante. In mancanza della suddetta documentazione la domanda sarà esclusa, salvo la sua riammissione qualora nei termini previsti per le opposizioni sia integrata con quella mancante. Art. 6 - Articolazione delle graduatorie 1) I soggetti in possesso dei requisiti individuati all art. 1 sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) in base alle diverse percentuali canone/reddito. In ciascuna delle due fasce A) e B) i richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE: in caso di parità, l ordine verrà assegnato tramite sorteggio. 2) In presenza di valore ISE zero o inferiore al canone di locazione corrisposto, verrà considerato un ISE virtuale pari al canone di locazione. Art. 7 - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria a) Istruttoria delle domande Il Comune, mediante l apposita Commissione, procede all istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. b) Formazione della graduatoria Il Comune, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando, procede all adozione della graduatoria provvisoria secondo l ordine di cui all art 6. La graduatoria provvisoria è pubblicata sull Albo online del Comune sul sito www.comune.monticiano.si.it e viene comunicata per posta agli interessati, con l indicazione dei modi e dei tempi per l opposizione. Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla commissione di cui sopra, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull Albo online. La commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di presentazione della 5

domanda ed in essa dichiarate, salvo che per la tassa di registro, la cui data di pagamento se successiva a quella della domanda, dovrà comunque essere anteriore alla data di scadenza del bando. Successivamente la commissione formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui all art. 6 del bando. In mancanza di ricorsi la graduatoria provvisoria sarà dichiarata definitiva senza bisogno di ulteriori riunioni della commissione. La graduatoria definitiva, pubblicata all Albo online per quindici giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione. Art. 8 - Durata ed entità del contributo Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive modificazioni, attuativo dell art. 11 della legge 431/98, è erogato nei limiti delle risorse disponibili e non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, salvo quanto previsto dal punto c) del presente articolo. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell incidenza del canone annuo - al netto degli oneri accessori - sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013: a) per i nuclei rientranti nella fascia A di cui all art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui; b) per i nuclei rientranti nella fascia B di cui all art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui; c) per i nuclei familiari beneficiari dell integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto versato dall Ente, ma andrà a scomputo di tale somma. I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali. L Amministrazione Comunale, all atto dell erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di: 1. destinare una percentuale non inferiore al 60%, del fondo regionale e nazionale trasferito, alla fascia A ed utilizzare la restante percentuale per la fascia B ; 2. effettuare la ridistribuzione delle risorse in caso di fondi insufficienti a coprire tutto il fabbisogno, erogando una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante a ciascun beneficiario. Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all erogazione del contributo teorico riconosciuto; 3. richiedere, l aggiornamento della certificazione ISE/ISEE presentata in sede di domanda, qualora siano nel frattempo intervenute variazioni anagrafiche rispetto al nucleo familiare dichiarato nella certificazione ISE/ISEE di cui sopra e, nel caso che dalla nuova certificazione, richiesta ai sensi del precedente punto c), risulti un importo ISE maggiore di quello di cui alla certificazione allegata alla domanda: 4. ricalcolare il contributo spettante sulla base del nuovo importo. Qualora da tale nuova certificazione emergesse la perdita dei requisiti di cui all art.1 del presente Bando, si procederà all annullamento della domanda ed al conseguente annullamento dell eventuale beneficio spettante. Nel caso infine che dalla nuova certificazione risultasse un ISE ZERO, l interessato sarà tenuto, pena l annullamento della domanda, a produrre, a seconda della sua situazione specifica, la documentazione di cui al punto g) dell art.5 del presente Bando. 6

5. compensare, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali, qualora il richiedente si trovi in stato di morosità nei confronti dell Ente medesimo, tale morosità con il contributo affitti liquidabile al beneficiario. ART. 9 Modalità di erogazione del fondo Il contributo è erogato per il periodo 1 Gennaio 2015 31 Dicembre 2015 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Il Comune provvederà all erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di: 1) solo per importi di affitto inferiori a 1.000,00, di una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca o idonea ad attestare l avvenuto pagamento di una somma di denaro contante per il canone di locazione o di idonea documentazione equipollente a firma del proprietario che attesti il pagamento dell affitto corredata dalla fotocopia del documento d identità dello stesso, oppure, in alternativa al punto 1) o per importi superiori, 2) Copia dei bonifici di pagamento tramite banca o posta a condizione che, dai suddetti bonifici, risulti chiaramente ed inequivocabilmente che il versamento è stato effettuato a titolo di pagamento del canone di locazione; 3) copia del versamento dell ultima tassa di registro annuale corrisposta (se dovuta) o copia della documentazione dalla quale risulti che il proprietario si è avvalso dell opzione cedolare secca ; 4) estremi del conto corrente bancario o postale o carta di pagamento. se non già indicato in domanda, intestato al richiedente, sul quale, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 231/07 e s.m., l amministrazione comunale dovrà effettuare il versamento del contributo spettante per un importo superiori ad 1.000,00. Non possono essere effettuati versamenti su libretti postali. Gli importi inferiori ad 1.000,00 possono essere corrisposti in contanti dalla tesoreria comunale. Le prove documentali di cui al punto 1) dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario Nome e cognome di chi effettua il pagamento Importo del canone corrisposto Periodo di riferimento (mensilità) Firma leggibile di chi rilascia la ricevuta Marca da bollo di importo vigente al momento del rilascio della ricevuta. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio. Il contributo spettante sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità. Nel caso in cui alla presentazione della documentazione relativa al pagamento del canone indicata ai punti 1) e 2) si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo: a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo; b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante. 7

L entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica. Per essere conteggiata come mensilità la residenza deve essere di almeno 16 giorni/mese. L erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. E causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell alloggio, l eventuale assegnazione dell alloggio di edilizia residenziale pubblica. Per data di disponibilità dell alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell alloggio. E inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all ISE. L entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell alloggio a cui si riferisce la domanda. Art. 10 Erogazione del contributo a terzi 1) In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell immobile e sulla base delle ricevute attestanti l avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno farne richiesta entro 60 giorni dalla data del decesso, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al loro stato di eredi e copia delle ricevute del pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente. 2) Nel caso di mancata presentazione della documentazione comprovante il versamento del canone di locazione, per morosità dovuta a quanto previsto da punto 2 allegato C) della Delibera della Giunta Regionale Toscana n.1088/2011, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima fermo restando quanto previsto dalla deliberazione sopra citata e dal punto 7 dell art.1 del presente Bando. Tale erogazione è subordinata alla presentazione entro i termini stabiliti dal Comune di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore dove dovranno essere elencati i canoni non corrisposti e l ammontare della morosità relativa all anno 2015. Il locatore dovrà altresì dichiarare se l importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità e in quest ultimo caso rendersi disponibile a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del successivo bando per i contributi degli affitti. L erogazione del contributo a favore del locatore verrà effettuata mediante accredito su un conto corrente bancario o postale indicato dal locatore medesimo - comma 3 dell art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni (Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore). ART. 11 - Termini di presentazione delle domande Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 37 giorni consecutivi dal 25 maggio alle ore 12 del 30 giugno 2015. ART. 12 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande 8

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e distribuiti presso l Ufficio Istruzione, Cultura e Servizi sociali nei giorni di apertura al pubblico (martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00). I moduli sono anche scaricabili dal sito www.comune.monticiano.si.it Alle istanze, debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui all art.5 del presente Bando. La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni del Comune ed eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicati. In mancanza di quanto sopra l Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni nonché per i ritardi del Servizio Postale. La domanda potrà essere presentata presso l Ufficio Protocollo del Comune (orario 9-12 dal lunedì al venerdì sabato 9,30-12,30) o spedita tramite raccomandata postale A/R. Le domande dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine di scadenza del bando, per cui per quelle spedite a mezzo raccomandata non farà fede il timbro dell Ufficio postale accettante. ART. 13 Motivi di esclusione definitiva delle domande Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande: a) non firmate; b) prive della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; c) pervenute successivamente alla scadenza del Bando; d) che, a seguito di controlli da parte del Comune dovessero contenere dati non corrispondenti al vero. ART. 14 Motivi di esclusione provvisoria delle domande Le domande prive di uno degli allegati di cui all art.5 del presente Bando saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante. ART. 15 Controlli e sanzioni La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000). L elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti. In ogni caso, l Amministrazione Comunale, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d intesa con gli Uffici dell Agenzia delle Entrate e del Territorio. Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. 9

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, l amministrazione comunale dichiarerà decaduto il richiedente dall intero contributo ed agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali e alla segnalazione alla Procura della Repubblica per l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. n 445/2000, nonché all applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 316ter ed alla comunicazione all INPS ai fini dell applicazione dell ulteriore sanzione di cui all art. 38 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78. In caso di irregolarità od omissioni rilevabili d ufficio dovute ad errori materiali o di modesta entità, e che comunque non incidono sul beneficio concesso, l Amministrazione procederà alla concessione del beneficio; ai fini della sanatoria, il responsabile del procedimento darà notizia all interessato delle irregolarità richiedendo chiarimenti o documenti integrativi. ART. 16 Informazioni relative alla raccolta dei dati personali (D. Lgsl. 196/2003) La raccolta dei dati personali di cui al presente Bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all art. 11 L. 431/98. Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. Titolare dei dati è il Comune di Monticiano. L interessato ha il diritto di esercitare i diritti riconosciuti dalla D.Lgsl. 196/2003 relativamente all utilizzo dei propri dati personali. ART. 17 Norma finale Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998 alle L.R.T. 96/1996 e 41/2015, al DPCM 159/2013, all art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e alle direttive regionali in materia. Responsabile Area Amministrativa 10