Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2016, n Individuazione nuovo Datore di Lavoro.

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REGIONE PIEMONTE BU24 16/06/2016 Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2016, n. 1-3311 Individuazione nuovo Datore di Lavoro. A relazione del Presidente Chiamparino: Visto: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; l articolo 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che definisce come datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ( ) individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. Considerato: che l individuazione del datore di lavoro non può prescindere dall articolazione organizzativa dell Ente; che lo speciale meccanismo di individuazione del datore di lavoro pubblico impone agli organi apicali di tenere conto, nell effettuare la nomina, dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività ; che, in ossequio al principio di prossimità e competenza, il datore di lavoro deve avere cognizione la più diretta possibile con l ambiente di lavoro; che l art. 16 del D.lgs. n. 81/2008 disciplina l istituto della Delega di funzioni, stabilendone forma, modalità e limiti; in particolare, il comma 3 bis dell art.16, che costituisce eccezione al principio generale del divieto di sub delega, testualmente dispone: Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro [ ]. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate ; il successivo art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 prevede, in merito agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici che gli obblighi tendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all Amministrazione competente o al soggetto che ne ha l obbligo giuridico ; gli artt. 16, 17 e 18 del citato D.Lgs. n. 81/2008, ove: vengono evidenziati i criteri dì delega dì funzioni da parte del datore di lavoro, le attività non delegabili da parte del datore di lavoro ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro. ferme restando le attribuzioni/obblighi ex lege non delegabili, il Datore di Lavoro ha la facoltà di attribuire ai sensi e per gli effetti dell art. 16 del decreto stesso specifiche deleghe per l attuazione

dei restanti compiti previsti dalla normativa ai dirigenti, così come definiti ai sensi dell art.2 comma 1 lettera d); in coerenza con la citata normativa viene esplicitata la possibilità di attribuire un doppio livello di deleghe, in attuazione del principio di sussidiarietà ed al già sopra richiamato principio di prossimità e competenza, per consentire al datore di lavoro -anche delegato- di avere cognizione la più diretta possibile con l ambiente di lavoro, ed in coerenza con le previsioni normative in materia (art. 16, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008); la nomina del datore di lavoro deve ritenersi un vero e proprio atto dovuto che gli organi di governo devono compiere necessariamente; il datore di lavoro deve essere scelto tra i soggetti cui spetta la titolarità di autonomi poteri decisionali e di gestione, senza nessun tipo di vincolo o subordinazione. Visto altresì: il comma 2, lett. e) dell art. 8bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante la Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale, così come modificato e integrato dall art. 2 della legge regionale n. 8 del 15 settembre 2014, con cui si introduce nell ordinamento regionale la figura del Segretario Generale della Giunta regionale, anche al fine di dare attuazione alle politiche in materia di organizzazione e di articolazione di nuovi assetti strutturali, nonché alle politiche in materia di personale. il provvedimento deliberativo n. 16-282 dell 8 settembre 2014, con cui è stato individuato un percorso programmatico di riorganizzazione complessiva delle strutture regionali, prevedendo l introduzione nell ordinamento regionale della figura del Segretario generale della Giunta regionale; le deliberazioni n. 20-2125 del 21 settembre 2015 e n. 26-2281 del 19 ottobre 2015, con cui la Giunta regionale ha istituito la nuova direzione A10000 Segretariato generale e definito quale data di decorrenza della piena operatività della Direzione in argomento la data di sottoscrizione del contratto di lavoro del nuovo Direttore-Segretario generale; che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 29/01/2015 è stato pubblicato l Avviso di selezione pubblica per il conferimento dell incarico di Direttore-Segretario generale della direzione A10000 Segretariato generale, i cui requisiti richiesti prevedevano nella parte relativa alle Attitudini e capacità che il ruolo da svolgere richiede - la capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità con particolare riferimento a quelle tipicamente ricondotte alla figura del datore di lavoro, così come specificate nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 2, lettera b). la deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 19-3138 - Artt. 8bis, 23 e 24 della l.r. 23/08 e smi, con cui è stato disposto l affidamento dell'incarico di Direttore-Segretario generale della direzione regionale A10000 "Segretariato generale", al dr. Michele Petrelli. Rilevato che: il Segretario Generale, nominato con DGR n.19-3138 del 11.04.2016 ai sensi dell art. 8 bis della l.r. 8/2008 e s.m.i., è preposto a specifica struttura di livello direzionale, sovraintende funzionalmente alla gestione dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale, ai fini dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politico-amministrativa, nonché alle

politiche in materia di personale, anche con autonomi poteri di gestione il destinatario della nomina deve avere adeguate capacità professionali per svolgere i compiti assegnati, sebbene le norme non prescrivano che il datore di lavoro sia un esperto di sicurezza, in quanto le competenze richieste sono puramente gestionali; in virtù del ruolo di Direttore competente in materia di risorse umane ai sensi dell art. 4 del provvedimento di organizzazione che disciplina l ordinamento e le funzioni del Segretario generale della Giunta Regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 28-842, il Segretario Generale debba essere individuato tra i datori di lavoro della Regione Piemonte, anche in ragione dei requisiti richiesti in termini di attitudini e capacità; il provvedimento di organizzazione adottato il 21 settembre 2015, n. 20-2125, a parziale modifica dell allegato al provvedimento deliberativo n. 11-1409 del 11 maggio 2015, che ha approvato la revisione complessiva delle strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 16-282 del 8 settembre 2014, secondo le modalità previste dall art. 5 della l.r. n. 23/2008, con cui si è dato corso alle procedure per l istituzione e la definizione delle funzioni della Direzione Segretariato generale e per la nomina del responsabile della stessa. Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover assegnare al Segretario Generale, oltre ai compiti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.: - il coordinamento dei soggetti delegati e dei datori di lavoro già nominati nell ambito dell organizzazione complessa Regione Piemonte, con gli atti di seguito riportati: - DGR 30 novembre 2015, n. 34-25331 che individua, in particolare, quale datore di lavoro ai sensi della lettera b) comma 1 art. 2 del D.lgs 81/2008 per gli operai e gli impiegati forestali operanti nei rispettivi ambiti territoriali di competenza per l esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, nonché per gli addetti dei vivai forestali regionali e del magazzino Vignoli di Verolengo, il Vicedirettore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica; - DGR 30 novembre 2015, n. 34-25332 che individua quale Datore di Lavoro ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., limitatamente al personale del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, il dirigente responsabile del Settore e, nel caso di vacanza dell incarico, il Direttore della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di cui il Settore costituisce articolazione, rilevato che il Museo Regionale di Scienze Naturali, per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali connesse all attività museale è dotato di autonomi e peculiari poteri di gestione e spesa, che non trovano riscontro negli altri Settori regionali; - DGR 29 marzo 2010, n. 79-13732 che individua quale Datore di Lavoro ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., limitatamente al personale assegnato al Settore Fitosanitario regionale ( ora Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici) il dirigente regionale del Settore articolazione della Direzione Regionale Agricoltura; - DGR n. 32-9652 del 22/09/2008 che individua quale Datore di Lavoro ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/2008 individuazione del datore di lavoro. Modifica della precedente D.G.R. 18 2270 del 19/02/2001.

- il raccordo tra tutti i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). che il Datore di Lavoro potrà delegare i Direttori regionali in ordine allo svolgimento nell ambito della Direzione di competenza, di ogni intervento e attività previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e concernente in via generale la gestione delle attività di vigilanza e/o nell attuazione degli interventi che non richiedano particolari conoscenze tecnico-specialistiche, che si rendano di volta in volta necessari per il regolare ed il più ampio adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto, mantendo l obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro ai sensi dell art.16 comma 3, demandando ad un successivo atto del Datore di Lavoro l assunzione dello schema di delega, in coerenza con gli artt. 16, 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008; che il Datore di Lavoro, per la programmazione e l attuazione degli interventi che richiedano particolari conoscenze tecnico-specialistiche il Segretario Generale, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per il personale facente capo alla Giunta Regionale con esclusione di quanto sopra richiamato, potrà delegare il Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro autorizzando a tal fine l utilizzo delle risorse dei capitoli di bilancio di propria competenza; di dover provvedere all istituzione di specifici capitoli da assegnare ai Datori di lavoro sopra individuati al fine dello svolgimento dei compiti ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. b) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Verificato che sono istituiti presso la struttura Segretariato appositi capitoli di spesa dedicati a provvedere agli interventi in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare capitoli: cap.112106 - spese per l'acquisizione di beni di consumo di tipo sanitario per adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2008 s.m.i. cap.113278 - spese per l acquisizione e la fornitura di materiale ed altri beni di consumo per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. cap.129937 - spese per servizi di sorveglianza sanitaria del personale e servizi di gestione integrata per adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. cap.213159 spese per l applicazione delle mormative vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, (D.Lgs.81/08 e s.m.i.); tutto ciò premesso, VISTI Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; la Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i. Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale la D.G.R. n. 7-3208 del 2.5.2016 la Giunta Regionale, unanime, delibera - di modificare la D.G.R. n. 18 2270 del 19/02/2001, individuando, per le ragioni in premessa illustrate, ai fini dell applicazione del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., il Segretario Generale della Regione Piemonte quale Datore di lavoro per il personale facente capo alla Giunta Regionale con

esclusione: - - del personale del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, - degli operai e degli impiegati forestali operanti nei rispettivi ambiti territoriali di competenza per l esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, nonché per gli addetti dei vivai forestali regionali e del magazzino Vignoli di Verolengo - del personale assegnato al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici - del personale assegnato al Settore Protezione Civile. - di dare atto che sono state assegnate al Segretario Generale le risorse dei seguenti capitoli del bilancio regionale: Stanziamento capitolo descrizione 2016 spese per acquisizione di beni di consumo di tipo sanitario per 112106 40.000,00 adempimenti previsti dal d.lgs 81/2008 spese per l'acquisto e la fornitura di materiale e altri beni di 113278 consumo per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 229.391,99 ai sensi del d.lgs. 81/2008 spese per servizi di sorveglianza sanitaria del personale e servizi di 129937 0,00 gestione integrata per adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 spese per l'applicazione delle normative vigenti in materia di 213159 2.460.487,83 sicurezza e salute sul lavoro (d.lgs. 626/94) - di demandare, per le motivazioni espresse in premessa, al Datore di Lavoro l assunzione con successivo atto dello schema di delega, in coerenza con gli artt. 16, 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008; - di autorizzare i Datori di lavoro già nominati a richiedere l istituzione di specifici capitoli di bilancio, per lo svolgimento dei compiti ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. b) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; - di demandare al Segretario Generale ad autorizzare gli altri Datori di Lavoro, nelle more dell istituzione dei capitoli di competenza, all utilizzo dei fondi di cui ai capitoli sopra elencati per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,; - di dare atto che per l esercizio delle proprie funzioni il Segretario Generale potrà delegare il Settore Tecnico e Sicurezza degli ambienti di lavoro per la programmazione e l attuazione degli interventi, che richiedano particolari conoscenze tecnico-specialistiche, nel rispetto dell art.16 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., autorizzando di volta in volta l utilizzo delle risorse dei capitoli di bilancio allo stesso assegnati, come sopra elencati; di dare atto che, oltre ai compiti di cui agli artt. 16-17-18 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., viene attribuito al Segretario Generale: - il coordinamento dei soggetti delegati e dei datori di lavoro già nominati nell ambito dell organizzazione complessa Regione Piemonte; - il raccordo tra tutti i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). - di dare mandato alla direzione competente di garantire una adeguata copertura assicurativa al datore di lavoro e, in genere, ai direttori, dirigenti e preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti in materia;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della l.r. 22/2010. (omissis)